Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 79/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato su ricorso congiunto depositato in data 08.01.2025 e promosso da da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Vittoria Girotti del Foro di Fermo elettivamente domiciliato nel suo studio a Fermo in Viale Trento 98
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Isabella Cardinali del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo in Viale G. Agnelli 22/24
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lapedona (FM) il 24.4.1999
(anno 1999 atto n. 3 parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 06.04.2023 omologato con decreto n. cronol. 2724/2023 del 28/04/2023 (RG n. 2013/2022)
pagina 1 di 4
1) nato il [...] in [...], cittadinanza italiana Parte_2
2) nato il [...] in [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nelle rispettive abitazioni;
2) il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 prevalente presso la residenza della madre;
3) il IG. concorderà direttamente con il figlio , nel rispetto degli impegni ludico scolastici Pt_1 Pt_3 dello stesso, le modalità di frequentazione con il padre;
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma complessiva di € 600,00 con rivalutazione Istat (€ 300,00 per ciascun figlio). Il IG. continua ad acconsentire che la sig.ra Parte_1 CP_1 percepisca l'intero Assegno Unico corrisposto dall'Inps a beneficio dei figli;
5) il IG. contribuirà, per ciascun figlio e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Parte_1 di e/o di , alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno, secondo quanto Pt_2 Pt_3 disposto dal vigente Protocollo del Tribunale Civile di Fermo in materia e/o di ogni altra indicazione che arriverà dal Tribunale competente;
6) per le cure mediche eventualmente necessarie ai due figli, ove per ragioni di tempo di attesa ed urgenza dell'intervento sanitario non sia consentito l'uso del Servizio Sanitario Nazionale -che rimane il riferimento di base per ogni tipo di intervento, diagnosi e cura ove compatibile con le esigenze di cui sopra- le parti faranno riferimento a specialisti di cui condivideranno il nome ed il costo del trattamento, nell'interesse dei figli, dividendo al 50% ogni relativo esborso. Il genitore che avrà anticipato l'esborso avrà diritto al rimborso del 50% da parte dell'altro dietro presentazione della relativa ricevuta di pagamento, anche ai fini della detraibilità fiscale. I farmaci da banco rientrano nella quota di mantenimento ordinario;
7) il IG. si impegna sin da ora a rimborsare, oltre le spese straordinarie di cui ai punti Parte_1 precedenti, senza necessità di concordare nulla più con la IG.ra - il 50% di tutti i viaggi di CP_1 istruzione proposti dalla scuola ai figli nel caso in cui questi desiderino partecipare -previa autorizzazione del genitore- alle gite;
il 50% delle spese per l'autobus da e per la scuola tutte le volte che si renderà necessario l'acquisto di un ticket per il trasporto (il rimborso avverrà a fronte della mera esibizione del biglietto e/o abbonamento), sia per che per;
- il 50% delle spese straordinarie necessarie Pt_2 Pt_3 per il conseguimento della patente di (avendo già superato l'esame), autorizzando sin da Pt_3 Pt_2 ora la frequentazione della scuola ed il relativo esame;
- il 50% delle spese necessarie per il superamento di test di accesso universitari (libri richiesti e trasporto ove e se documentato), il 50% delle spese universitarie
(tasse per università pubbliche e libri);
8) il IG. continuerà a corrispondere inoltre alla IG.ra a titolo di contributo alle Parte_1 CP_1 spese per l'abitazione locata, la somma di € 200,00 mensili;
tale somma, da non intendersi quale assegno divorzile verrà corrisposta fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli, anche pagina 2 di 4 quindi nel caso in cui i figli, o anche uno solo di loro, decidano di spostarsi “fuori sede” per gli studi universitari;
9) entrambi i coniugi dichiarano di non avere diritto ad assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10) nel caso in cui i figli (o uno solo di loro) decidano di spostarsi fuori sede per gli studi universitari, il IG.
oltre tutto quanto previsto dai punti precedenti, corrisponderà direttamente al figlio Parte_1 interessato dal trasferimento € 100,00 mensili quale contributo forfettario per la locazione di una stanza, per le eventuali spese condominiali e per le utenze dell'alloggio universitario. Il vitto e il mantenimento ordinario si intendono invece ricompresi nell'importo di cui al punto 6) e nulla di più di quanto ivi indicato sarà quindi dovuto, né alla IG.ra né al figlio interessato. Nel caso in cui per gli studi non fosse necessario il CP_1 reperimento di un nuovo alloggio bensì solo lo spostamento pendolare, i genitori si impegnano a corrispondere ciascuno il 50% delle tasse universitarie e dei libri, il 50% delle spese sostenute per i viaggi da e per l'università che siano essi in treno, in pullman ed in auto purché documentati. Le spese di cui al presente punto saranno corrisposte, salvo diversi accordo tra i genitori e/o genitori con i figli, per tutta la durata della frequentazione universitaria “in corso regolare”;
11) la somma di cui al punto 6, le spese straordinarie così come definite nel presente accordo e tutte le altre somme qui concordate in favore dei figli saranno versate dal IG. anche nel caso in cui i figli Parte_1 trovino, per tutta la durata degli studi compresi quelli universitari, una occupazione saltuaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per saltuaria si intende lavoro estivo/stagionale e/o lavoro da svolgersi nel fine settimana e simili). Tale criterio sarà adottato anche nel caso in cui dopo gli studi universitari siano necessari ulteriori periodi di approfondimento (es: master) nonché, anche una volta terminati gli studi, sia ragionevole che il padre e la madre supportino ancora economicamente e/o . Nel caso in cui Pt_2 Pt_3
i figli, per reddito o per merito, godano di riduzioni e/o particolari agevolazioni (borse di studio) nel corso dei loro studi, le stesse saranno di volta in volta comunicate dai figli ai genitori ai fini della verifica al contributo agli studi (non a quello di mantenimento ordinario che sarà dovuto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica) e dell'eventuale esonero, per entrambi i genitori, dal pagamento di tasse, libri ed alloggio;
nel caso in cui, ai fini dell'ottenimento delle suddette agevolazioni, sia necessario che i genitori forniscano documentazione reddituale, entrambi si impegnano a metterla a disposizione del figlio che ne fa richiesta senza indugio e, nel caso in cui questo non avvenga e l'agevolazione e/o il contributo dovessero essere persi, il genitore inadempiente alla richiesta provvederà a rimborsare al figlio l'importo che si sarebbe potuto ottenere in assenza di inerzia;
12) le spese legali del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lapedona in data 24.04.1999 tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara la compensazione delle spese di lite;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lapedona (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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