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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15027 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3671/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti MENICHETTI SARA e SUPARAKU GISELA con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to SCIORTINO MASSIMILIANO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza del
13.03.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.2021 ha chiesto al Parte_1
Tribunale la pronuncia delle separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio il 03.08.2002 precisando che dalla detta unione erano nati i figli (n. il 17 gennaio 2005), n. il 17 giugno 2008) Per_1 Per_2
e (n. il 17 aprile 2010) e deducendo che da tempo era venuta meno la Per_3 comunione materiale e spirituale tra loro a causa della costante indisponibilità del resistente alla collaborazione familiare nei riguardi delle esigenze morali, oltre che
1 materiali, dei figli, e della situazione di distacco creata dal marito, il quale aveva azzerato la comunicazione civile adottando sempre più un metodo comunicativo basato sulle urla, sull'aggressività e sulle imposizioni.
La ricorrente, in particolare, rappresentava: che i coniugi, poco prima della nascita della secondogenita avevano deciso di acquistare degli immobili a Bracciano Per_2 per assicurare alle figlie una certezza per il loro futuro ed in quella occasione gli immobili venivano formalmente intestati alla signora per ragioni meramente Pt_1 fiscali e, ad oggi, la ricorrente risultava effettivamente proprietaria esclusiva di tali immobili, il cui mutuo viene sostenuto tramite i canoni percepiti dalla locazione degli stessi;
che il resistente svolgeva la sua attività di commercialista avvalendosi da sempre di una collaboratrice presso il suo studio stabilito nell'immediatezza della casa coniugale;
che sulla base di una suddivisione ereditaria tra fratelli, il CP_1 ha acquisito la piena titolarità dell'attuale casa coniugale;
che per accordi intercorsi con il fratello del resistente se da una parte il era formalmente CP_1 proprietario esclusivo della casa coniugale, dall'altra parte solamente la aveva Pt_1 corrisposto oltre € 133.000,00 per tale immobile a partire dal 25 novembre 2008 ad oggi;
che il resistente risultava essere socio della Scala Reale s.r.l., azienda dedita alla ristorazione, di cui deteneva il 100% del capitale sociale;
che il rivestiva CP_1 la carica di sindaco presso l'Azienda Terranova Editore S.p.A. e quella di sindaco supplente presso l'Azienda VIS IMMOBILARE S.R.L; che la signora Pt_1 svolgeva l'attività di medico presso l'Azienda Sanitaria locale Roma 1, percependo uno stipendio netto mensile di circa € 3.700,00 al quale andavano aggiunte l'indennità notturna di circa € 250,00/300,00 e gli eventuali premi di produttività.
La ricorrente pertanto chiedeva: che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito esclusivo a controparte per le violazioni da lui commesse ai doveri nascenti dal matrimonio;
che i figli minori e fossero Per_1 Per_2 Per_3 affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita per il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, salvo diversi accordi tra le parti, secondo le modalità e tempi di permanenza di cui al ricorso;
che la casa familiare, sita in Roma, Piazza NC
RO n. 12, fosse assegnata a che avrebbe continuato ad Parte_1 abitarci insieme ai figli minori e;
che fosse dato atto che i Per_1 Per_2 Per_3 coniugi erano autonomi e che avrebbero provveduto ciascuno al proprio personale mantenimento;
che fosse ordinato a di versare entro il 5 di ogni Controparte_1 mese in favore della a titolo di mantenimento dei figli minori un Parte_1 assegno mensile di € 1.600,00, con decorrenza dalla celebrazione dell'udienza presidenziale e con rivalutazione annuale secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT e che fosse statuito che le spese straordinarie occorrenti per i figli – scolastiche, sportive, ricreative fossero ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014.
2 Si costituiva , opponendosi alla domanda di addebito della Controparte_1 separazione nonché alle istanze di controparte in ordine al mantenimento dei figli che non tenevano conto delle elevate condizioni economiche della ricorrente, noto medico e professionista romano, e delle disagiate condizioni anche economiche del resistente, commercialista e libero professionista, colpito da alcuni anni da un grave ed ingiusto processo penale che ne aveva comportato anche l'applicazione della misura cautelare della carcerazione preventiva;
circostanze che ne aveva comportato la perdita dei propri clienti e una conseguente e drastica contrazione della propria attività lavorativa autonoma;
deduceva: di essersi sempre preso cura della propria famiglia e soprattutto delle esigenze della signora e dei figli minori;
di non potersi permettere una Pt_1 casa in affitto stante le molteplici difficoltà economiche;
che in seguito all'arresto, aveva avuto redditi nell'anno 2018 pari ad € 18.632,00, nell'anno 2019 pari a zero, nell'anno 2020 pari ad € 16.521,00; che la grave contrazione lavorativa, era stata ulteriormente aggravata oltre che dalla vicenda penale anche dalla Pandemia del covid-19 che aveva comportato esposizioni debitorie nei confronti del Fisco e della
Cassa dei Commercialisti per oltre € 119.000,00 circa in corso di rateizzazione;
che la ricorrente non indicava in ricorso l'ulteriore reddito derivante dalle visite private che la stessa, quale medico specialista in Neonatologa, percepiva dalla libera professione esercitata presso uno Studio Professionale sito in Roma;
che la ricorrente era anche proprietaria di due immobili a Bracciano attualmente locati a terzi e nuda proprietaria di altro prestigioso immobile sito in Roma in usufrutto all'anziana madre;
che, d'altra parte, il resistente era invece proprietario soltanto della casa coniugale ed aveva un reddito netto di circa € 1.500,00 mensili derivante dall'attività professionale quasi totalmente assorbito dalle rateizzazioni sopra documentate (Equitalia e Cassa
Commercialisti) e che non rispondeva al vero che era socio al 100% di un'azienda dedita alla ristorazione essendo socio nella misura del 5%.
Parte resistente, pertanto, chiedeva: che fosse pronunciata la separazione;
che fosse disposto un mantenimento in suo favore di € 800,00 al mese domanda poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni;
che fosse respinta la domanda di addebito della separazione;
che fosse disposto l'affidamento condiviso predisponendo un regime di frequentazione con il padre secondo le modalità indicate in atti;
che fosse stabilita l'assegnazione della la casa coniugale al istanza poi rinunciata CP_1 in sede di precisazione delle conclusioni;
che fosse disposto un assegno di mantenimento a carico di ciascun figlio nella misura di € 200,00 e un contributo del padre alle spese straordinarie, secondo il Regime del Protocollo del Tribunale di
Roma, nella misura del 20%.
All'udienza presidenziale del 20.04.2022, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
affidava i figli minori e ad entrambi i genitori;
disponeva che i figli minori Per_1 Per_2 Per_3
e restassero collocati in via prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2 Per_3
3 statuiva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli minori quando avrebbe voluto previo accordo con la madre e, comunque in difetto di accordo, a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica) sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola o a casa della madre, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola (o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica) alle ore 21.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà; assegnava a la casa coniugale sita in Roma Piazza Parte_1
NC RO n°12 dalla quale il marito avrebbe dovuto allontanarsi entro il
30.9.2022; poneva a carico di un assegno pari ad euro 750,00 Controparte_1 mensili quale contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 Per_3 da corrispondersi dal mese di ottobre 2022 a da rivalutarsi Parte_1 annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT e poneva a carico di CP_1
il pagamento del 30% delle spese straordinarie.
[...]
Con sentenza parziale n. 5590/2023 pubblicata il 05.04.2023 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione delle parti e con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Giudice, svolta l'attività istruttoria, in data 17.04.2025, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.03.2025, riservava la causa in decisione al
Collegio, concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.1 c.p.c. con decorrenza dal 02.05.2025.
§§§
Attesa la pronuncia sullo status già resa da questo Tribunale, occorre passare all'esame delle ulteriori questioni.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente deve essere rigettata, atteso che indimostrate sono rimaste le circostanze addotte da parte ricorrente in merito.
L'art. 151 co. II c.c. in tema di separazione prevede che “il Giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Affinché sia pronunciato l'addebito non è sufficiente la mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che detta violazione abbia determinato la crisi familiare. Deve infatti evidenziarsi che in tema di addebito è richiesta, nell'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, una rigorosa
4 allegazione e prova del fatto che la condotta dell'altro coniuge sia stata violativa dei doveri nascenti dal matrimonio e abbia avuto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (vedasi, sul punto, tra le altre, Sez. 1,
Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020, secondo cui “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”)
Nel caso in cui però è accertata la violenza tale circostanza è di per sé sola causa di accoglimento della domanda di addebito (sul punto, infatti, deve condividersi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “le reiterate violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ.,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto che la separazione fosse addebitata al marito il quale nel corso dell'intera vita coniugale di durata ventennale non aveva ottemperato ai doveri nascenti dal matrimonio, così come identificati dall'art. 143 c.c. né aveva rispettato il principio di solidarietà tra coniugi, che imponeva assistenza morale e materiale reciproca. In tal senso la ricorrente deduceva che innumerevoli erano state le occasioni in cui quest'ultima, privata del supporto e della collaborazione del marito, era stata costretta a riorganizzare i propri turni lavorativi in ospedale per potersi far carico delle esigenze familiari e che il resistente aveva esplicitamente negli anni negato alla moglie ogni forma di dialogo, con totale assenza di collaborazione nella cura dei figli e nelle decisioni che li riguardavano mentre agiva con una persistente condotta di squalifica della figura genitoriale materna. La ricorrente lamentava inoltre che era stato sempre il marito in costanza di matrimonio ad occuparsi, in totale autonomia, della gestione economica della famiglia ed in particolare delle posizioni reddituali e patrimoniali della moglie e in seguito all'instaurazione del giudizio, egli si era rifiutato di consegnare alla moglie la documentazione fiscale, contabile ed economica che la riguardava, di fatto continuando a controllarne i rapporti economici ed impedendole di fatto una effettiva indipendenza.
Codesto Collegio, ritiene che indimostrate e generiche sono rimaste le circostanze dedotto da parte ricorrente così come non è stato dimostrato il nesso di causalità tra condotte lamentate e separazione, si consideri che inoltre non possono essere individuate quali cause di separazione fatti e circostanze intervenute dopo la
5 proposizione del ricorso proposto dalla La domanda di addebito proposta, Pt_1 per le ragioni esposte, non è meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
Affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
Codesto Collegio prende atto che la figlia (n. il 17 gennaio 2005) nel corso Per_1 del giudizio è divenuta maggiorenne, quindi, in merito al suo affidamento e collocamento nonché in merito al diritto di visita paterno deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto agli altri due figli n. il 17 giugno 2008) e (n. il 17 aprile 2010) Per_2 Per_3 ancora minorenni le parti concordano sull'affidamento condiviso così come vi è accordo anche sul collocamento presso la madre.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Detto regime di affidamento può essere derogato solo ove ricorrano gravi ragioni idonee a manifestare un sostanziale disinteresse da parte dell'altro genitore o addirittura il compimento da parte di quest'ultimo di atti contrari all'interesse del figlio, ragioni che non sussistono nel caso di specie in cui, peraltro, entrambe le parti chiedono disporsi l'affido condivo.
Questo Collegio ritiene di dover accogliere le richieste delle parti, disponendo l'affidamento condiviso dei minori e con collocamento presso la Per_2 Per_3 madre in ossequio del principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e tenuto conto dello stato di fatto ormai consolidatosi nel tempo.
Quanto al diritto di visita paterno le istanze delle parti sono sostanzialmente concordi, ritenendo di dover confermare quanto statuito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ad eccezione del giorno di rientro a casa nel fine settimana di competenza paterna, della frequentazione infrasettimanale e del pernotto che, ad avviso della madre, andrebbero esclusi come avviene già di fatto da tempo.
Codesto Collegio ritiene di dover disciplinare le modalità di esercizio del diritto di visita del padre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilità dei figli minori ed il diritto alla bigenitorialità prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, previo accordo con la madre, e nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e sportive dei figli e, comunque in difetto di accordo, a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica) sino alla domenica con riaccompagno a casa della madre entro le 21:00; durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal
23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà; quanto ai giorni di
6 frequentazione infrasettimanale ed ai pernottamenti questi potranno essere concordati direttamente dal padre con i figli, che qualora lo desiderassero potranno trascorrere due giorni infrasettimanali con il padre nonché decidere di pernottare con lo stesso, ciò attesa l'età dei due figli una prossima al compimento della maggiore età e l'altro oramai quindicenne.
Assegnazione casa coniugale
Quanto alla assegnazione della casa coniugale il resistente, a modifica della originaria domanda, ha aderito alla richiesta della ricorrente di assegnazione della casa alla madre.
In tema di assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).
La casa familiare in Roma, Piazza NC RO n. 12 viene perciò assegnata a quale genitore collocatario dei figli minori e quale genitore con cui Parte_1 convive la figlia maggiorenne ma non autonoma economicamente.
Mantenimento ordinario e straordinario di , Per_1 Per_2 Per_3
Quanto al mantenimento ordinario e straordinario dei figli la ricorrente chieda che il padre corrisponda per i tre figli un assegno mensile di € 1.600,00, con decorrenza dalla celebrazione dell'udienza presidenziale e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie mentre il padre chiede che sia posto a suo carico un assegno di contribuzione al mantenimento dei figli pari complessivamente ad € 750,00 mensili da corrispondere dal mese di ottobre 2022 alla madre e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e il pagamento del
30% delle spese straordinarie per i figli e come da protocollo Per_1 Per_2 Per_3 in uso presso il Tribunale.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., laddove è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dall'analisi economico – patrimoniale di quanto in atti risulta che la ricorrente è un medico ed ha percepito nel 2019 € 72.37000; nel 2020 86.537,00 nel 2021 €
89.854,00 e nel 2022 € 91.847,00 (cfr. C.U. e dichiarazioni redditi in atti); è proprietaria di due immobile siti in Bracciano, gravati da mutuo fino al 2029 con una rata per ciascun immobile di € 435,00 e locati a terzi ad un canone pari ad euro
7 500,00 mensili per ciascun immobile e di un immobile sito in Campo Carlo Magno dato in usufrutto alla propria madre;
provvede al pagamento di una rata per un mutuo di liquidità pari ad euro 710,00 mensili contratto per far fronte a quanto dovuto dal marito al fratello per la casa familiare e corrisponde l'importo di € 520,00 al mese per la collaboratrice domestica (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
Dall'esame degli atti risulta che il resistente è ragioniere commercialista ed ha percepito € 11.832,00 nel 2020; € 26.742,00 nel 2021; € 22.433,00 nel 2022 ed €
24.540,00 nel 2023 ed è proprietario del 100% della casa familiare per l'acquisto della quale è stato acceso un mutuo la cui rata è pari ad € 710,00, corrisposta esclusivamente della ricorrente come dichiarato dal marito e corrisponde circa €
2.000,00 all'associazione nautica a cui è iscritto;
egli inoltre è titolare del 5% delle quote di una società di ristorazione, ha delle esposizioni debitorie e rateizzazioni in corso nel confronti dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione e della Cassa Previdenza Nazionale Ragionieri;
ha dichiarato di corrispondere una tantum delle modeste somme ai figli in via diretta oltre al mantenimento mentre non ha dichiarato di sostenere spese abitative.
Occorre considerare: che la ricorrente ha dei redditi più elevati rispetto al marito ma
è gravata per intero dal mutuo che paga in via esclusiva ed acceso per la casa familiare;
il marito che svolge la libera professione, pur vantando dei redditi più bassi avendo percepito mediamente negli ultimi anni circa € 24.000,00 annui, non sostiene costi abitativi e appare verosimile possa godere di ulteriori redditi presumendosi dalla circostanza che corrisponde annualmente € 2.100,00 al club nautico asd “Il Moletto”
e che dagli estratti conto prodotti risultano raramente spese di vita quotidiana quali spesa, benzina ecc.; che oltre alle somme dovute per il mantenimento dei figli è in grado di elargire direttamente agli stessi ulteriori piccole somme una tantum. Alla luce delle circostanze esposte Codesto Collegio ritiene equo porre a carico di l'importo complessivo mensile di € 810,00 (€ 270,00 per Controparte_1 ciascun figlio) da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza. Sul punto si precisa che sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Si statuisce inoltre, che il contributo alle spese straordinarie, individuate secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014, deve
8 essere determinato nella misura del 30% a carico di e del 70% a Controparte_1 carico di . Controparte_2
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta
9 scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Spese processuali
Attesa la natura della controversia ed il parziale accoglimento di quanto chiesto dalle parti le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita paterno per la figlia Per_1
3. dispone che i figli e siano affidati ad entrambi i genitori che Per_2 Per_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
4. statuisce che i figli minori siano collocati presso la madre presso la casa familiare sita in Roma Piazza NC RO n. 12 che viene assegnata a
[...]
; CP_2
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, previo accordo con la madre, e nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e sportive dei figli e, comunque in difetto di accordo, a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica) sino alla domenica con riaccompagno a casa della madre entro le
21:00; durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà; quanto ai giorni di frequentazione infrasettimanale ed ai pernottamenti questi potranno essere concordati direttamente dal padre con i figli, che qualora lo desiderassero potranno trascorrere due giorni infrasettimanali con il padre nonché decidere di pernottare con lo stesso;
10 6. dispone che corrisponderà, a decorrere dal mese successivo Controparte_1
a quello di pubblicazione della presente sentenza, a l'importo Controparte_2 mensile di € 810,00 (€ 270,00 per ciascun figlio) il giorno 5 di ciascun mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre al
30% delle spese straordinarie.
7. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 14.10.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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