Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4904/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Maggiore Pietro Toselli n. 66, presso lo studio degli Avv.ti MARCO RUGGIERI e FRANCESCO PAOLO DI MARIA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Maggiore Pietro Toselli n. 66, presso lo studio degli Avv.ti MARCO RUGGIERI e FRANCESCO PAOLO DI MARIA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30/10/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 09/04/1980 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, restando liberi di fissare ove vorranno il loro alloggio, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi reciprocamente l'attuale residenza e/o domicilio nonché qualsivoglia successiva eventuale variazione.
Allo scopo, la Sig.ra dichiara di risiedere in Palermo, via Parte_2 dell'Autonomia Siciliana n. 94 - presso la casa coniugale, ab origine, di sua proprietà e che rimane a lei assegnata - ed il Sig. dichiara di Parte_1 dimorare - in questo preciso frangente - nel villino comune (comunque, in quote diseguali), sito in Trappeto (via Residenziale n. 11), e ciò fino al mese di aprile 2025, con l'impegno di rilasciarlo libero, senza potervi rientrare, dal successivo mese di maggio (accollandosi tutti gli afferenti esborsi ordinari, a quell'epoca maturarti, e le utenze, coevamente, consumate).
2. I Sig.ri e rinunciano - in modo reciproco Parte_1 Parte_2
(ossia, l'uno nei confronti dell'altro), attesa la propria indipendenza ed autosufficienza economica nonché, continuando, la loro rispettiva idoneità e capacità lavorativa - a qualunque genere ed a qualsiasi tipo di contributo monetario.
3. La figlia maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente,
, ha deciso - insieme con i propri genitori e considerate, dopo, le sue Per_1 primarie esigenze e precipui interessi - di coabitare con la madre nella dimora in cui è stato stabilito, sin dall'inizio, l'habitat domestico - ubicata in Palermo, via dell'Autonomia Siciliana n.94, che permane nel di lei godimento - in cui, quale collocazione prevalente, resta ferma, quindi, la sua residenza anagrafica, potendo quest'ultima, pur tuttavia, vedere e pernottare dal padre al tempo che desidera.
4. Il Sig. si obbliga a corrispondere la somma mensile - in Parte_1 favore della Sig.ra - di complessivi € 300,00, a titolo di Parte_2
2 contributo perequativo al mantenimento indiretto della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare - annualmente - secondo l'intervenuta variazione degli indici ISTAT, pubblicati in G.U., inoltre, a partecipare - nella misura del 50% - alle spese straordinarie, nell'accezione e alla stregua delle modalità di cui al protocollo d'intesa adottato da codesta esimia Autorità (la cui approvazione - di concerto - risale a luglio 2019).
5. Qualora nonché nei limiti in cui ne sussistano i legittimi presupposti, eventuali benefici, agevolazioni e - anche - semplici detrazioni fiscali, per i figli a carico, verranno percepiti o usufruiti da ambedue i genitori, per una identica quota di loro esclusiva spettanza, pari, esattamente, al 50% dell'intero.
6. I prefati istanti attestano che i residui rapporti economici intercorrenti
(inclusi i beni di natura personale e quanto risulta di proprietà comune) verranno definiti in una differente sede.
7. I Sig.ri e - sin da ora e per sempre - si Parte_1 Parte_2 scambiano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti, esonerando, donde, i competenti Uffici da qualsivoglia responsabilità, al riguardo, valendo esso - così, per il futuro - quale, altresì, nullaosta, al cospetto dei pertinenti Organi.
8. Con la sottoscrizione - apposta di pugno - in calce all'atto de quo, i ricorrenti in parola - da subito - si vincolano, in maniera irrevocabile, ad adempiere ad ognuno degli obblighi - distinti - contenutivi e, indi, con lo stesso assunti.
9. Le spese di siffatta procedura pesano, in ragione del 50% ciascuno, in capo ad ambo le parti.
10. Per quanto - qui - non espressamente previsto, le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 63 P. 2, S. A, Anno 1980) per le
3 annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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