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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5142/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SHAKAJ VALBONA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, avvenuto all'estero, depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
- La presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza straniera dei ricorrenti e il matrimonio contratto in Georgia) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di separazione e all'assegno di mantenimento.
Ebbene, con riguardo alla domanda di divorzio, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza del
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, applicabile ratione temporis,
pagina 1 di 5 anche ai paesi non membri dell'Unione Europea, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, il cui art. 3, co. 1, lett. a) recita: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello
Stato membro: a) nel cui territorio si trova… - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso di specie, i ricorrenti risiedono stabilmente in Carpi;
non rileva, d'altro canto, la nazionalità straniera dei ricorrenti costituendo la residenza titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, a prescindere dalla cittadinanza di una delle parti (in senso analogo si è espressa la CGCE nella sentenza
29.11.2007, C-68/07, c. , chiarendo l'ambito di applicazione del Persona_1 Persona_2
Regolamento 2201/2003).
Venendo alla determinazione della legge applicabile, nei procedimenti instaurati a decorrere dal
21/06/2012 trova applicazione, per quanto concerne il profilo attinente lo status, l'art. 5 del
Regolamento U.E. n. 1259/2010, per cui “Scelta della legge applicabile dalle parti
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
o
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o
d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro”.
Orbene, il caso in esame è riconducibile alla previsione del comma 1 sub c), con conseguente applicabilità della legge georgiana, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso i ricorrenti possedevano anche la cittadinanza georgiana (nel caso in cui i coniugi siano in possesso di più cittadinanze, è possibile optare a favore di una di esse). In tal caso i coniugi ricorrenti scelgono di applicare la legge georgiana che, all'art. 1125 seg. del relativo codice civile, non prevede che lo pagina 2 di 5 scioglimento del vincolo debba essere preceduto dalla separazione. La norma del diritto straniero in questione secondo cui il divorzio può essere pronunciato senza la previa separazione personale dei coniugi non si pone in contrasto con l'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. i coniugi sono fin da subito autorizzati a vivere separatamente e nel rispetto reciproco, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Nella casa coniugale di proprietà, sita in 41012 Carpi (MO) in via Abram Lincoln n. 1, continuerà a vivere la sig.ra assieme alla figlia Parte_2
minore mentre il sig. trasferirà la propria residenza Persona_3 Parte_1
altrove.
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti: entrambi prestano attività lavorativa e godono di un reddito adeguato alle rispettive esigenze;
3. i coniugi dichiarano di avere definito tutte le questioni, economiche e non, e di non avere pertanto null'altro a pretendere per alcuna ragione o titolo nei reciproci confronti;
4. gli odierni ricorrenti intendono garantire alla figlia la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità e concordano di mantenere la responsabilità dell'affidamento condiviso della figlia, la quale avrà stabile collocazione e residenza con la madre, con ampia facoltà del padre di vedere e frequentare la figlia anche presso la propria abitazione e con pernottamenti a giorni alterni presso la di lui abitazione, oltre ai week end alternati. La figlia trascorrerà con ognuno dei genitori due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive secondo un calendario che i due genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a far trascorrere alla figlia le festività ad anni alterni con il padre e con la madre, mentre il compleanno della minore verrà festeggiato insieme con entrambi i genitori;
5. stante la volontà di entrambi i genitori di garantire alla figlia la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, essi concordano affinché il sig. non versi alcun contributo Parte_1
mensile a titolo di mantenimento della figlia minore alla sig.ra mentre Parte_2
pagina 3 di 5 l'assegno unico universale sarà percepito interamente e al 100% dalla sola sig.ra
Parte_2
6. i genitori, invece, provvederanno, in ragione del 50 % cadauno, al pagamento sia delle spese ordinarie che delle spese straordinarie, da concordarsi, queste ultime, preventivamente all'assunzione del relativo costo, in favore della figlia. Il rimborso nei confronti del genitore anticipatario verrà effettuato, previa esibizione del giustificativo, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui le spese sono state effettuate;
7. I coniugi si riportano, comunque, al piano genitoriale in allegato, che meglio specifica i pernottamenti della minore ed il tempo in generale che passerà con la mamma e con il papà (doc. 5);
8. Le parti prestano il consenso già ora al rilascio del passaporto della figlia minore;
9. le parti di comune accordo stabiliscono di dare immediata esecuzione agli accordi contenuti nella presente scrittura;
10. le spese di giudizio sono internamente compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Georgia il 15/10/2009 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 4 di 5 Anno 2024 Atto n. 232 Parte II Serie C
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5142/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SHAKAJ VALBONA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, avvenuto all'estero, depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
- La presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza straniera dei ricorrenti e il matrimonio contratto in Georgia) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di separazione e all'assegno di mantenimento.
Ebbene, con riguardo alla domanda di divorzio, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza del
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, applicabile ratione temporis,
pagina 1 di 5 anche ai paesi non membri dell'Unione Europea, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, il cui art. 3, co. 1, lett. a) recita: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello
Stato membro: a) nel cui territorio si trova… - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso di specie, i ricorrenti risiedono stabilmente in Carpi;
non rileva, d'altro canto, la nazionalità straniera dei ricorrenti costituendo la residenza titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, a prescindere dalla cittadinanza di una delle parti (in senso analogo si è espressa la CGCE nella sentenza
29.11.2007, C-68/07, c. , chiarendo l'ambito di applicazione del Persona_1 Persona_2
Regolamento 2201/2003).
Venendo alla determinazione della legge applicabile, nei procedimenti instaurati a decorrere dal
21/06/2012 trova applicazione, per quanto concerne il profilo attinente lo status, l'art. 5 del
Regolamento U.E. n. 1259/2010, per cui “Scelta della legge applicabile dalle parti
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
o
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o
d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro”.
Orbene, il caso in esame è riconducibile alla previsione del comma 1 sub c), con conseguente applicabilità della legge georgiana, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso i ricorrenti possedevano anche la cittadinanza georgiana (nel caso in cui i coniugi siano in possesso di più cittadinanze, è possibile optare a favore di una di esse). In tal caso i coniugi ricorrenti scelgono di applicare la legge georgiana che, all'art. 1125 seg. del relativo codice civile, non prevede che lo pagina 2 di 5 scioglimento del vincolo debba essere preceduto dalla separazione. La norma del diritto straniero in questione secondo cui il divorzio può essere pronunciato senza la previa separazione personale dei coniugi non si pone in contrasto con l'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. i coniugi sono fin da subito autorizzati a vivere separatamente e nel rispetto reciproco, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Nella casa coniugale di proprietà, sita in 41012 Carpi (MO) in via Abram Lincoln n. 1, continuerà a vivere la sig.ra assieme alla figlia Parte_2
minore mentre il sig. trasferirà la propria residenza Persona_3 Parte_1
altrove.
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti: entrambi prestano attività lavorativa e godono di un reddito adeguato alle rispettive esigenze;
3. i coniugi dichiarano di avere definito tutte le questioni, economiche e non, e di non avere pertanto null'altro a pretendere per alcuna ragione o titolo nei reciproci confronti;
4. gli odierni ricorrenti intendono garantire alla figlia la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità e concordano di mantenere la responsabilità dell'affidamento condiviso della figlia, la quale avrà stabile collocazione e residenza con la madre, con ampia facoltà del padre di vedere e frequentare la figlia anche presso la propria abitazione e con pernottamenti a giorni alterni presso la di lui abitazione, oltre ai week end alternati. La figlia trascorrerà con ognuno dei genitori due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive secondo un calendario che i due genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a far trascorrere alla figlia le festività ad anni alterni con il padre e con la madre, mentre il compleanno della minore verrà festeggiato insieme con entrambi i genitori;
5. stante la volontà di entrambi i genitori di garantire alla figlia la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, essi concordano affinché il sig. non versi alcun contributo Parte_1
mensile a titolo di mantenimento della figlia minore alla sig.ra mentre Parte_2
pagina 3 di 5 l'assegno unico universale sarà percepito interamente e al 100% dalla sola sig.ra
Parte_2
6. i genitori, invece, provvederanno, in ragione del 50 % cadauno, al pagamento sia delle spese ordinarie che delle spese straordinarie, da concordarsi, queste ultime, preventivamente all'assunzione del relativo costo, in favore della figlia. Il rimborso nei confronti del genitore anticipatario verrà effettuato, previa esibizione del giustificativo, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui le spese sono state effettuate;
7. I coniugi si riportano, comunque, al piano genitoriale in allegato, che meglio specifica i pernottamenti della minore ed il tempo in generale che passerà con la mamma e con il papà (doc. 5);
8. Le parti prestano il consenso già ora al rilascio del passaporto della figlia minore;
9. le parti di comune accordo stabiliscono di dare immediata esecuzione agli accordi contenuti nella presente scrittura;
10. le spese di giudizio sono internamente compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Georgia il 15/10/2009 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 4 di 5 Anno 2024 Atto n. 232 Parte II Serie C
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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