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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 141 /2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 141 /2024 RG Lav. promossa da:
, con gli Avv.ti LANDO e CERESANI Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. MANFRIN Controparte_1
resistente
pagina 1 di 10 Premesso che:
- parte ricorrente allega di aver lavorato, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, con mansioni di imballatore e inquadramento come operaio di 6° livello, alle dipendenze della società convenuta dall'01.08.2018 sino al 10.08.2023, giorno in cui
- afferma - parte datoriale lo avrebbe informato della necessità di sopprimere il suo posto di lavoro, invitandolo a rimanere a casa, cosa che egli effettivamente ha fatto;
- afferma, inoltre, di essersi recato in data 31.8.2023 al Centro per l'Impiego di Bassano del
Grappa scoprendo che, in effetti, il suo rapporto di lavoro risultava cessato in data
12.8.2023 a causa di un licenziamento per motivi oggettivi;
- asserisce inoltre di aver svolto, durante l'intero rapporto di lavoro, più di 3.800 ore di straordinario, mai retribuite;
- allega, infine, di non aver mai ricevuto il Pt_2
- domanda, quindi:
a. in via principale, la declaratoria di illegittimità del licenziamento ex art. 2 D.lgs.
23/2015 e la condanna di parte resistente alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento di cui al comma 2 del medesimo articolo, oltre al pagamento in proprio favore di € 38.514,47 a titolo di retribuzioni non percepite per lavoro straordinario e di € 7.528,43 per T.F.R.;
b. in via subordinata, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per insussistenza del fatto materiale posto a fondamento dello stesso;
c. in ulteriore subordine, dichiararsi l'illegittimità per violazione dei criteri comparativi nella scelta del lavoratore da licenziare, ovvero per violazione dell'obbligo di repêchage;
- parte convenuta resiste in giudizio contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso;
- all'udienza del 04/10/2024, parte ricorrente ha precisato la propria domanda chiedendo, in luogo della reintegra, la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva esercitando, riferendo di aver esercitato il 3 luglio 2024 il proprio diritto di opzione a fronte dell'offerta di reintegrazione avanzata dalla resistente nel giugno 2024
(si veda quanto precisato in questo senso a verbale nel corso dell'udienza odierna);
pagina 2 di 10 rilevato che:
- il ricorrente sostiene anzitutto di non aver mai ricevuto né visto alcuna comunicazione scritta del licenziamento, di cui contesta l'esistenza in epoca anteriore o coeva all'intimazione orale del recesso da parte del datore di lavoro;
- egli contesta che il doc. 2 di parte resistente (lettera di licenziamento che, secondo la prospettazione del datore di lavoro, questi avrebbe tentato di consegnare al ricorrente ai fini della comunicazione del recesso) sia idoneo a superare la suddetta censura, trattandosi di missiva priva di sottoscrizione e di data certa (si veda sul punto il verbale di udienza del 04/06/2024);
- ciò premesso, a fronte della radicale contestazione dell'esistenza di uno scritto contenente la manifestazione della volontà datoriale di recesso, nessuna prova per testi in questo senso può essere fornita dalla società, essendo in discussione l'esistenza stessa del documento;
- come noto, in materia di licenziamento, l'art. 2 commi 1 e 3, Legge n. 604 del 1966, dispone che “
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. […] 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.”
- ciò posto, la Cassazione, con sentenza n. 11479 del 3 giugno 2015, si è pronunciata su un caso simile, affermando che il licenziamento, in quanto atto unilaterale e avendo natura recettizia, produce i propri effetti quando sia giunto a conoscenza del destinatario, conoscenza presunta ex art. 1335 c.c. quando l'atto sia pervenuto al suo indirizzo o gli sia stato consegnato a mani proprie (circostanza, quest'ultima, che può essere dimostrata ad esempio dalla sottoscrizione per ricevuta apposta in calce alla lettera medesima o anche attraverso prova testimoniale);
- ciò premesso, qualora l'oggetto della contestazione sia limitato alla sola modalità di trasmissione della lettera, nel senso che il lavoratore ne assume il mancato invio mentre l'azienda sostiene il rifiuto dello stesso alla ricezione della consegna a mani, la circostanza è suscettibile di essere provata anche mediante prova testimoniale, essendo pacifica tra le parti la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento (cfr.
Cass. sent. n. 23061 del 5 novembre 2007);
pagina 3 di 10 - al contrario, quando - come nel caso di specie - la contestazione riguardi la circostanza che al lavoratore sia stato mai stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contente la volontà datoriale di recesso, la relativa prova testimoniale circa la consegna è inammissibile, in quanto eluderebbe il divieto posto dall'art. 2725 c.c. che non consente la prova testimoniale di un contratto o di un atto unilaterale di cui la legge preveda la forma scritta ad substantiam. (“In altre parole, nel caso di specie è controversa l'esistenza stessa, al momento dell'estromissione dall'azienda del ricorrente, d'un atto comunicatogli per iscritto contenente la volontà di recedere dal rapporto da parte della società. Ciò premesso, si osservi che ai sensi della Legge n. 604 del 1966, articolo 2, commi 1 e 3, è stabilita per il licenziamento la “comunicazione” in forma scritta a pena di inefficacia (rectius, l'inefficacia consegue alla nullità per difetto di forma prescritta ad substantiam: cfr. Cass. n. 13543/02), forma scritta che a sua volta può essere quella della lettera anche non raccomandata, o di qualunque altro scritto. Il licenziamento, avendo natura recettizia, produce i propri effetti quando sia giunto a conoscenza del destinatario, conoscenza presunta ex articolo 1335 c.c., quando l'atto sia pervenuto al suo indirizzo o gli sia stato materialmente consegnato a mani proprie, circostanza – quest'ultima – che può essere dimostrata, ad esempio, dalla sottoscrizione per ricevuta apposta in calce alla lettera medesima o anche attraverso prova testimoniale. Invero, una cosa è la forma dell'atto contenente la manifestazione di voler recedere dal rapporto (e questa può essere solo scritta), altro è il mezzo della concreta trasmissione dell'atto medesimo (mediante corriere, servizio postale, consegna a mano etc.), come questa S.C. ha avuto modo di puntualizzare proprio nella sentenza n. 23061/07 richiamata dalla gravata pronuncia.
Tuttavia, contrariamente a quanto supposto dai giudici di merito, tale precedente non può suffragare il rigetto dell'impugnazione proposta dall'odierno ricorrente, poiché' nel caso esaminato dalla citata sentenza n. 23061/07 (così come in altre precedenti analoghe pronunce di questa Corte) la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento era pacifica tra le parti (come emerge da un'attenta lettura della motivazione), sicché fra di esse erano controverse soltanto le modalità di trasmissione della lettera medesima, nel senso che il lavoratore ne assumeva il mancato invio, mentre
l'azienda sosteneva che egli si era rifiutato di riceverne la consegna a mani sul luogo di lavoro, circostanza in sé suscettibile di prova testimoniale. Al contrario, nella vicenda in
pagina 4 di 10 esame è – a monte – contestato che al momento dell'estromissione dall'azienda al ricorrente fosse stata letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volontà datoriale di recesso. […] Pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la – controversa – comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege. Tale conclusione è coerente e simmetrica a quella adottata da questa S.C. in tema di impugnazione extragiudiziale del licenziamento ex articolo 6 legge n. 604/66, anch'essa richiesta per iscritto ad substantiam (cfr. Cass. n.
10862/06; Cass. n. 11059/2000)” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3 giugno 2015, n. 11479).
- a fronte del divieto della prova testimoniale di un atto unilaterale di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità (per combinato disposto degli artt. 2725 e 1324 c.c.), risulta, dunque, vana la produzione in giudizio di un documento privo di sottoscrizione, di cui il destinatario contesti l'esistenza;
- diversamente opinando, sarebbe possibile per l'autore di un licenziamento orale retrodatare in qualunque momento un documento da lui redatto successivamente alla contestazione della sua legittimità, così aggirando ogni requisito formale imposto dalla legge;
- nell'ipotesi in cui si discuta dell'esistenza o meno, in un certo momento, dell'atto scritto di licenziamento è infatti astrattamente ipotizzabile la mala fede di una o dell'altra parte del rapporto di lavoro. Tuttavia, a fronte della mala fede del datore di lavoro, che sostenga falsamente di aver formalmente intimato il recesso con consegna a mani (quantomeno tentata) di un atto scritto, non è possibile per il lavoratore difendere in alcun modo la propria posizione;
al contrario, il datore di lavoro recedente può prevenire ogni dolosa contestazione da parte del lavoratore dell'esistenza dell'atto scritto procurandosi un riscontro della data di invio e/o di consegna dell'atto medesimo che prescinda dalla collaborazione di quest'ultimo (in ipotesi, per il tramite dell'invio di una raccomandata, che nel caso di specie non è stato nemmeno tentato per quanto risulta dagli atti);
- la società, in definitiva, avrebbe avuto l'onere - e la possibilità - di procurarsi una prova scritta dell'esistenza del documento alla data del licenziamento a cui tuttavia non ha assolto;
pagina 5 di 10 - il licenziamento impugnato deve quindi essere dichiarato inefficace per mancanza della forma scritta;
- le conseguenze di quanto sopra sono disciplinate all'art. 2 del d. lgs. n. 23/2015, applicabile ratione temporis al caso in esame, ove si dispone che: “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma […]
Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.”;
pagina 6 di 10 - avendo il ricorrente già esercitato il diritto di opzione con la precisazione della propria domanda, la convenuta andrà condannata, in luogo della reintegra, al pagamento in suo favore di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, quantificata in ricorso senza contestazioni specifiche sul punto, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata al medesimo parametro con riferimento al periodo compreso tra la data di licenziamento (12.8.2023) a quella di esercizio dell'opzione (3.7.2024, v. verbale udienza odierna), oltre al versamento dei contributi per il periodo suddetto;
- con riferimento al TFR, si rileva che la debenza non risulta specificamente contestata da parte resistente né sotto il profilo dell'an né sotto quello del quantum. A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto in giudizio la Certificazione Unica relativa all'anno 2022, da cui si evince la prova della sussistenza - quantomeno sino al termine dell'anno in questione - di una parte del credito de quo, oltre a conteggi riguardanti la parte residua relativa al 2023, che appaiono congrui. Per tali ragioni la domanda deve essere accolta nella misura indicata dal ricorrente;
- quanto, in ultimo, alle pretese differenze retributive per lavoro straordinario, occorre preliminarmente evidenziare che per costante e granitica giurisprudenza della Corte di
Cassazione, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (si veda in proposito, ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16150 del 19/06/2018);
- nel caso di specie, parte ricorrente allega di aver lavorato durante l'intero periodo di lavoro, senza soluzione di continuità, per 57,50 ore settimanali (dalle 7 alle 12,30 e dalle
13 alle 18 dal lunedì al venerdì, nonché il sabato dalle 7 alle 12) e di aver svolto, quindi in maniera sistematica 17,50 ore di lavoro straordinario ogni settimana fatta eccezione per i periodi di ferie collettive;
- stante la contestazione svolta in memoria, nei termini di cui si è dato conto in premessa, all'udienza del 04/10/2024 è stato sentito in proposito il teste Testimone_1
figlio convivente del ricorrente, il quale ha riferito di aver lavorato assieme al padre da pagina 7 di 10 febbraio 2020 fino a settembre o ottobre 2022 ed ha sostanzialmente confermato le allegazioni svolte in ricorso in merito agli orari di lavoro;
- le dichiarazioni del sig. non possono tuttavia ritenersi sufficienti Testimone_1
a chiarire il nebuloso emergente dalle rispettive allegazioni delle parti, nemmeno se considerate unitariamente agli ulteriori elementi in atti;
- va infatti evidenziato che sebbene la legge non disponga alcuna aprioristica limitazione della capacità di testimoniare derivante dal legame di parentela del teste con il ricorrente
(suo padre), certamente la valutazione del giudice rispetto all'attendibilità del testimone legato da parentela con una delle parti dev'essere maggiormente rigorosa, avuto riguardo anche agli altri elementi probatori e, più genericamente, alla condotta processuale delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 2295/21 del 2.02.2021);
- in questo senso va considerato che si tratta dell'unico testimone sentito, posto che il secondo teste indicato e citato dal ricorrente, di cui il giudice ha disposto l'escussione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. a fronte della rinuncia di parte ricorrente dopo la prima mancata comparizione, non è comparso nemmeno all'udienza del 20.12.2024;
- significativo appare poi che con riferimento al periodo pandemico il sig. Testimone_1 abbia dichiarato: “non penso che l'azienda abbia chiuso durante il periodo
[...] covid” dimostrando, così, di non saper riferire con certezza in merito alle vicende aziendali in un periodo di tempo che, seppur risalente a qualche anno fa, difficilmente può essere dimenticato, considerato l'impatto (variamente declinato) che l'emergenza pandemica ha avuto sulla vita anche professionale di ciascun individuo della popolazione mondiale;
- risulta dalla documentazione prodotta dalla società su autorizzazione del giudice che effettivamente nei mesi di Marzo Aprile 2020 il ricorrente sia stato collocato in cassa integrazione e non abbia quindi prestato alcuna attività lavorativa, seppur soltanto per 56 ore nel mese di Marzo e 40 ore nel mese di Aprile. Ne deriva che la versione dei fatti emergente dalle allegazioni attoree (che parimenti, almeno a fronte della contestazione datoriale, avrebbero potuto essere in parte qua vs rettificate) e dalle conformi dichiarazioni del teste risulta inverosimile, e non corroborata da idonei Tes_1
riscontri;
pagina 8 di 10 - la parte a ciò interessata, d'altra parte, non ha fornito alcun idoneo elemento di contesto utile a spiegare la ragione di un così regolare ricorso allo straordinario da parte della società, ed ha invece dimostrato scarsa determinazione all'accertamento tramite istruttoria orale dei fatti allegati, avendo da subito rinunciato a sentire ulteriori testimoni oltre al figlio dopo la mancata comparizione dell'ulteriore teste citato (pur avendone indicati altri in ricorso sia direttamente che per relationem);
- il documento 9 di parte ricorrente, inoltre, non può considerarsi apprezzabile nemmeno come elemento indiziario dello svolgimento degli straordinari nella misura ivi indicata, trattandosi di un atto che copre solo una parte del periodo e soprattutto di formazione unilaterale, privo di sottoscrizione datoriale e di data certa che è stato contestato dalla parte a cui è stato opposto;
- in questo quadro, a poco vale il fatto che la resistente nella memoria di costituzione abbia parzialmente riconosciuto che il ricorrente ha svolto del lavoro straordinario, seppur limitatamente al periodo compreso tra il 2018 e il 2020, in quanto nemmeno tali allegazioni risultano sufficientemente puntuali da far comprendere l'entità del lavoro prestato oltre la soglia ordinaria, così da porre una effettiva questione di prova per testi del fatto impeditivo della pretesa, e cioè dell'allegato pagamento in contanti delle “1 o 2 ore di lavoro straordinario al giorno” (pp. 5 e 6 della memoria), che la Suprema Corte riterrebbe in sé ammissibile (v. ordinanza n. 32860/2023);
- non pare quindi del tutto inverosimile la considerazione di parte resistente in base alla quale risulta poco credibile che il ricorrente abbia prestato per oltre 5 anni ben 17,50 ore di lavoro straordinario settimanale (e quindi 70 mensili, ovvero 4200 complessive) senza esser mai stato a tale titolo retribuito e senza sollevare alcuna doglianza alla datrice di lavoro, nemmeno allegate in ricorso;
- per tali ragioni la domanda va rigettata;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza, e per questo vengono compensate nella misura di
1/3 in ragione del valore della domanda rigettata e dell'istruttoria che ad essa è stata legata, e sono liquidate in dispositivo considerando la richiesta di distrazione.
PQM
pagina 9 di 10 Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara inefficace il licenziamento;
- dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna Controparte_1
a corrispondere a un'indennità
[...] Parte_1
sostitutiva alla reintegra pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.698,82) in luogo della reintegrazione;
- condanna, altresì, la società convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal giorno del licenziamento (12.08.2023) sino a quello dell'esercizio dell'opzione (3.7.2024);
- condanna, inoltre, la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 7.528,43 per TFR;
- dichiara dovuti sulle predette somme interessi (calcolati ai sensi dell'articolo 1284 co.
4 c.c. a far data dal deposito del ricorso) e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- liquida le spese di lite nell'importo di euro 15.000,00. Compensa le predette nella misura di 1/3 e condanna la società alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti
2/3 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vicenza, 14/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 141 /2024 RG Lav. promossa da:
, con gli Avv.ti LANDO e CERESANI Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. MANFRIN Controparte_1
resistente
pagina 1 di 10 Premesso che:
- parte ricorrente allega di aver lavorato, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, con mansioni di imballatore e inquadramento come operaio di 6° livello, alle dipendenze della società convenuta dall'01.08.2018 sino al 10.08.2023, giorno in cui
- afferma - parte datoriale lo avrebbe informato della necessità di sopprimere il suo posto di lavoro, invitandolo a rimanere a casa, cosa che egli effettivamente ha fatto;
- afferma, inoltre, di essersi recato in data 31.8.2023 al Centro per l'Impiego di Bassano del
Grappa scoprendo che, in effetti, il suo rapporto di lavoro risultava cessato in data
12.8.2023 a causa di un licenziamento per motivi oggettivi;
- asserisce inoltre di aver svolto, durante l'intero rapporto di lavoro, più di 3.800 ore di straordinario, mai retribuite;
- allega, infine, di non aver mai ricevuto il Pt_2
- domanda, quindi:
a. in via principale, la declaratoria di illegittimità del licenziamento ex art. 2 D.lgs.
23/2015 e la condanna di parte resistente alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento di cui al comma 2 del medesimo articolo, oltre al pagamento in proprio favore di € 38.514,47 a titolo di retribuzioni non percepite per lavoro straordinario e di € 7.528,43 per T.F.R.;
b. in via subordinata, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per insussistenza del fatto materiale posto a fondamento dello stesso;
c. in ulteriore subordine, dichiararsi l'illegittimità per violazione dei criteri comparativi nella scelta del lavoratore da licenziare, ovvero per violazione dell'obbligo di repêchage;
- parte convenuta resiste in giudizio contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso;
- all'udienza del 04/10/2024, parte ricorrente ha precisato la propria domanda chiedendo, in luogo della reintegra, la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva esercitando, riferendo di aver esercitato il 3 luglio 2024 il proprio diritto di opzione a fronte dell'offerta di reintegrazione avanzata dalla resistente nel giugno 2024
(si veda quanto precisato in questo senso a verbale nel corso dell'udienza odierna);
pagina 2 di 10 rilevato che:
- il ricorrente sostiene anzitutto di non aver mai ricevuto né visto alcuna comunicazione scritta del licenziamento, di cui contesta l'esistenza in epoca anteriore o coeva all'intimazione orale del recesso da parte del datore di lavoro;
- egli contesta che il doc. 2 di parte resistente (lettera di licenziamento che, secondo la prospettazione del datore di lavoro, questi avrebbe tentato di consegnare al ricorrente ai fini della comunicazione del recesso) sia idoneo a superare la suddetta censura, trattandosi di missiva priva di sottoscrizione e di data certa (si veda sul punto il verbale di udienza del 04/06/2024);
- ciò premesso, a fronte della radicale contestazione dell'esistenza di uno scritto contenente la manifestazione della volontà datoriale di recesso, nessuna prova per testi in questo senso può essere fornita dalla società, essendo in discussione l'esistenza stessa del documento;
- come noto, in materia di licenziamento, l'art. 2 commi 1 e 3, Legge n. 604 del 1966, dispone che “
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. […] 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.”
- ciò posto, la Cassazione, con sentenza n. 11479 del 3 giugno 2015, si è pronunciata su un caso simile, affermando che il licenziamento, in quanto atto unilaterale e avendo natura recettizia, produce i propri effetti quando sia giunto a conoscenza del destinatario, conoscenza presunta ex art. 1335 c.c. quando l'atto sia pervenuto al suo indirizzo o gli sia stato consegnato a mani proprie (circostanza, quest'ultima, che può essere dimostrata ad esempio dalla sottoscrizione per ricevuta apposta in calce alla lettera medesima o anche attraverso prova testimoniale);
- ciò premesso, qualora l'oggetto della contestazione sia limitato alla sola modalità di trasmissione della lettera, nel senso che il lavoratore ne assume il mancato invio mentre l'azienda sostiene il rifiuto dello stesso alla ricezione della consegna a mani, la circostanza è suscettibile di essere provata anche mediante prova testimoniale, essendo pacifica tra le parti la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento (cfr.
Cass. sent. n. 23061 del 5 novembre 2007);
pagina 3 di 10 - al contrario, quando - come nel caso di specie - la contestazione riguardi la circostanza che al lavoratore sia stato mai stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contente la volontà datoriale di recesso, la relativa prova testimoniale circa la consegna è inammissibile, in quanto eluderebbe il divieto posto dall'art. 2725 c.c. che non consente la prova testimoniale di un contratto o di un atto unilaterale di cui la legge preveda la forma scritta ad substantiam. (“In altre parole, nel caso di specie è controversa l'esistenza stessa, al momento dell'estromissione dall'azienda del ricorrente, d'un atto comunicatogli per iscritto contenente la volontà di recedere dal rapporto da parte della società. Ciò premesso, si osservi che ai sensi della Legge n. 604 del 1966, articolo 2, commi 1 e 3, è stabilita per il licenziamento la “comunicazione” in forma scritta a pena di inefficacia (rectius, l'inefficacia consegue alla nullità per difetto di forma prescritta ad substantiam: cfr. Cass. n. 13543/02), forma scritta che a sua volta può essere quella della lettera anche non raccomandata, o di qualunque altro scritto. Il licenziamento, avendo natura recettizia, produce i propri effetti quando sia giunto a conoscenza del destinatario, conoscenza presunta ex articolo 1335 c.c., quando l'atto sia pervenuto al suo indirizzo o gli sia stato materialmente consegnato a mani proprie, circostanza – quest'ultima – che può essere dimostrata, ad esempio, dalla sottoscrizione per ricevuta apposta in calce alla lettera medesima o anche attraverso prova testimoniale. Invero, una cosa è la forma dell'atto contenente la manifestazione di voler recedere dal rapporto (e questa può essere solo scritta), altro è il mezzo della concreta trasmissione dell'atto medesimo (mediante corriere, servizio postale, consegna a mano etc.), come questa S.C. ha avuto modo di puntualizzare proprio nella sentenza n. 23061/07 richiamata dalla gravata pronuncia.
Tuttavia, contrariamente a quanto supposto dai giudici di merito, tale precedente non può suffragare il rigetto dell'impugnazione proposta dall'odierno ricorrente, poiché' nel caso esaminato dalla citata sentenza n. 23061/07 (così come in altre precedenti analoghe pronunce di questa Corte) la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento era pacifica tra le parti (come emerge da un'attenta lettura della motivazione), sicché fra di esse erano controverse soltanto le modalità di trasmissione della lettera medesima, nel senso che il lavoratore ne assumeva il mancato invio, mentre
l'azienda sosteneva che egli si era rifiutato di riceverne la consegna a mani sul luogo di lavoro, circostanza in sé suscettibile di prova testimoniale. Al contrario, nella vicenda in
pagina 4 di 10 esame è – a monte – contestato che al momento dell'estromissione dall'azienda al ricorrente fosse stata letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volontà datoriale di recesso. […] Pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la – controversa – comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege. Tale conclusione è coerente e simmetrica a quella adottata da questa S.C. in tema di impugnazione extragiudiziale del licenziamento ex articolo 6 legge n. 604/66, anch'essa richiesta per iscritto ad substantiam (cfr. Cass. n.
10862/06; Cass. n. 11059/2000)” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3 giugno 2015, n. 11479).
- a fronte del divieto della prova testimoniale di un atto unilaterale di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità (per combinato disposto degli artt. 2725 e 1324 c.c.), risulta, dunque, vana la produzione in giudizio di un documento privo di sottoscrizione, di cui il destinatario contesti l'esistenza;
- diversamente opinando, sarebbe possibile per l'autore di un licenziamento orale retrodatare in qualunque momento un documento da lui redatto successivamente alla contestazione della sua legittimità, così aggirando ogni requisito formale imposto dalla legge;
- nell'ipotesi in cui si discuta dell'esistenza o meno, in un certo momento, dell'atto scritto di licenziamento è infatti astrattamente ipotizzabile la mala fede di una o dell'altra parte del rapporto di lavoro. Tuttavia, a fronte della mala fede del datore di lavoro, che sostenga falsamente di aver formalmente intimato il recesso con consegna a mani (quantomeno tentata) di un atto scritto, non è possibile per il lavoratore difendere in alcun modo la propria posizione;
al contrario, il datore di lavoro recedente può prevenire ogni dolosa contestazione da parte del lavoratore dell'esistenza dell'atto scritto procurandosi un riscontro della data di invio e/o di consegna dell'atto medesimo che prescinda dalla collaborazione di quest'ultimo (in ipotesi, per il tramite dell'invio di una raccomandata, che nel caso di specie non è stato nemmeno tentato per quanto risulta dagli atti);
- la società, in definitiva, avrebbe avuto l'onere - e la possibilità - di procurarsi una prova scritta dell'esistenza del documento alla data del licenziamento a cui tuttavia non ha assolto;
pagina 5 di 10 - il licenziamento impugnato deve quindi essere dichiarato inefficace per mancanza della forma scritta;
- le conseguenze di quanto sopra sono disciplinate all'art. 2 del d. lgs. n. 23/2015, applicabile ratione temporis al caso in esame, ove si dispone che: “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma […]
Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.”;
pagina 6 di 10 - avendo il ricorrente già esercitato il diritto di opzione con la precisazione della propria domanda, la convenuta andrà condannata, in luogo della reintegra, al pagamento in suo favore di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, quantificata in ricorso senza contestazioni specifiche sul punto, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata al medesimo parametro con riferimento al periodo compreso tra la data di licenziamento (12.8.2023) a quella di esercizio dell'opzione (3.7.2024, v. verbale udienza odierna), oltre al versamento dei contributi per il periodo suddetto;
- con riferimento al TFR, si rileva che la debenza non risulta specificamente contestata da parte resistente né sotto il profilo dell'an né sotto quello del quantum. A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto in giudizio la Certificazione Unica relativa all'anno 2022, da cui si evince la prova della sussistenza - quantomeno sino al termine dell'anno in questione - di una parte del credito de quo, oltre a conteggi riguardanti la parte residua relativa al 2023, che appaiono congrui. Per tali ragioni la domanda deve essere accolta nella misura indicata dal ricorrente;
- quanto, in ultimo, alle pretese differenze retributive per lavoro straordinario, occorre preliminarmente evidenziare che per costante e granitica giurisprudenza della Corte di
Cassazione, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (si veda in proposito, ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16150 del 19/06/2018);
- nel caso di specie, parte ricorrente allega di aver lavorato durante l'intero periodo di lavoro, senza soluzione di continuità, per 57,50 ore settimanali (dalle 7 alle 12,30 e dalle
13 alle 18 dal lunedì al venerdì, nonché il sabato dalle 7 alle 12) e di aver svolto, quindi in maniera sistematica 17,50 ore di lavoro straordinario ogni settimana fatta eccezione per i periodi di ferie collettive;
- stante la contestazione svolta in memoria, nei termini di cui si è dato conto in premessa, all'udienza del 04/10/2024 è stato sentito in proposito il teste Testimone_1
figlio convivente del ricorrente, il quale ha riferito di aver lavorato assieme al padre da pagina 7 di 10 febbraio 2020 fino a settembre o ottobre 2022 ed ha sostanzialmente confermato le allegazioni svolte in ricorso in merito agli orari di lavoro;
- le dichiarazioni del sig. non possono tuttavia ritenersi sufficienti Testimone_1
a chiarire il nebuloso emergente dalle rispettive allegazioni delle parti, nemmeno se considerate unitariamente agli ulteriori elementi in atti;
- va infatti evidenziato che sebbene la legge non disponga alcuna aprioristica limitazione della capacità di testimoniare derivante dal legame di parentela del teste con il ricorrente
(suo padre), certamente la valutazione del giudice rispetto all'attendibilità del testimone legato da parentela con una delle parti dev'essere maggiormente rigorosa, avuto riguardo anche agli altri elementi probatori e, più genericamente, alla condotta processuale delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 2295/21 del 2.02.2021);
- in questo senso va considerato che si tratta dell'unico testimone sentito, posto che il secondo teste indicato e citato dal ricorrente, di cui il giudice ha disposto l'escussione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. a fronte della rinuncia di parte ricorrente dopo la prima mancata comparizione, non è comparso nemmeno all'udienza del 20.12.2024;
- significativo appare poi che con riferimento al periodo pandemico il sig. Testimone_1 abbia dichiarato: “non penso che l'azienda abbia chiuso durante il periodo
[...] covid” dimostrando, così, di non saper riferire con certezza in merito alle vicende aziendali in un periodo di tempo che, seppur risalente a qualche anno fa, difficilmente può essere dimenticato, considerato l'impatto (variamente declinato) che l'emergenza pandemica ha avuto sulla vita anche professionale di ciascun individuo della popolazione mondiale;
- risulta dalla documentazione prodotta dalla società su autorizzazione del giudice che effettivamente nei mesi di Marzo Aprile 2020 il ricorrente sia stato collocato in cassa integrazione e non abbia quindi prestato alcuna attività lavorativa, seppur soltanto per 56 ore nel mese di Marzo e 40 ore nel mese di Aprile. Ne deriva che la versione dei fatti emergente dalle allegazioni attoree (che parimenti, almeno a fronte della contestazione datoriale, avrebbero potuto essere in parte qua vs rettificate) e dalle conformi dichiarazioni del teste risulta inverosimile, e non corroborata da idonei Tes_1
riscontri;
pagina 8 di 10 - la parte a ciò interessata, d'altra parte, non ha fornito alcun idoneo elemento di contesto utile a spiegare la ragione di un così regolare ricorso allo straordinario da parte della società, ed ha invece dimostrato scarsa determinazione all'accertamento tramite istruttoria orale dei fatti allegati, avendo da subito rinunciato a sentire ulteriori testimoni oltre al figlio dopo la mancata comparizione dell'ulteriore teste citato (pur avendone indicati altri in ricorso sia direttamente che per relationem);
- il documento 9 di parte ricorrente, inoltre, non può considerarsi apprezzabile nemmeno come elemento indiziario dello svolgimento degli straordinari nella misura ivi indicata, trattandosi di un atto che copre solo una parte del periodo e soprattutto di formazione unilaterale, privo di sottoscrizione datoriale e di data certa che è stato contestato dalla parte a cui è stato opposto;
- in questo quadro, a poco vale il fatto che la resistente nella memoria di costituzione abbia parzialmente riconosciuto che il ricorrente ha svolto del lavoro straordinario, seppur limitatamente al periodo compreso tra il 2018 e il 2020, in quanto nemmeno tali allegazioni risultano sufficientemente puntuali da far comprendere l'entità del lavoro prestato oltre la soglia ordinaria, così da porre una effettiva questione di prova per testi del fatto impeditivo della pretesa, e cioè dell'allegato pagamento in contanti delle “1 o 2 ore di lavoro straordinario al giorno” (pp. 5 e 6 della memoria), che la Suprema Corte riterrebbe in sé ammissibile (v. ordinanza n. 32860/2023);
- non pare quindi del tutto inverosimile la considerazione di parte resistente in base alla quale risulta poco credibile che il ricorrente abbia prestato per oltre 5 anni ben 17,50 ore di lavoro straordinario settimanale (e quindi 70 mensili, ovvero 4200 complessive) senza esser mai stato a tale titolo retribuito e senza sollevare alcuna doglianza alla datrice di lavoro, nemmeno allegate in ricorso;
- per tali ragioni la domanda va rigettata;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza, e per questo vengono compensate nella misura di
1/3 in ragione del valore della domanda rigettata e dell'istruttoria che ad essa è stata legata, e sono liquidate in dispositivo considerando la richiesta di distrazione.
PQM
pagina 9 di 10 Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara inefficace il licenziamento;
- dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna Controparte_1
a corrispondere a un'indennità
[...] Parte_1
sostitutiva alla reintegra pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.698,82) in luogo della reintegrazione;
- condanna, altresì, la società convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal giorno del licenziamento (12.08.2023) sino a quello dell'esercizio dell'opzione (3.7.2024);
- condanna, inoltre, la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 7.528,43 per TFR;
- dichiara dovuti sulle predette somme interessi (calcolati ai sensi dell'articolo 1284 co.
4 c.c. a far data dal deposito del ricorso) e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- liquida le spese di lite nell'importo di euro 15.000,00. Compensa le predette nella misura di 1/3 e condanna la società alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti
2/3 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vicenza, 14/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
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