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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4847/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Roberto Tarantino;
e
), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2 avv. Roberto Tarantino;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di R.G.V.G. 4847/2024
matrimonio contratto in data 20/05/2020 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Cesario di Lecce (atto n. 3, parte II, serie C, anno 2020). Hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
a) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo e civile reciproco rispetto.
b) La casa coniugale era (ed è a tutt'oggi!) condotta in locazione dalla coppia, con contratto di locazione intestato al sig. . A CP_1 seguito della firma del presente ricorso continuerà ad essere condotta in locazione dalla sola , che provvederà al Parte_1 pagamento dei canoni di locazione, anche in considerazione del fatto che il Sig. ha, da tempo, trovato altra collocazione CP_1 abitativa;
c) Il Sig. svolge l'attività lavorativa alle dipendenze del CP_1
quale vice sovrintendente di Polizia di Stato Controparte_2 presso il Commissariato di P.S. di Galatina (Le), con uno stipendio netto mensile di € 1.800,00, circa, nel mentre la Parte_1 risulta essere da sempre disoccupata essendosi occupata sempre della casa e delle faccende domestiche;
d) Il , pertanto, verserà un contributo mensile per il CP_1 mantenimento in favore della moglie dell'importo di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato mediante bonifico bancario all'indirizzo
IBAN che verrà nel prosieguo comunicato;
e) Gli arredi e corredi dell'attuale casa coniugale appartenenti alla coppia rimarranno ivi allocati si considerano, sin da ora, di proprietà della
[...]
, tranne un televisore ed un personal computer di Parte_1 pertinenza del sig. . CP_1
f) Le parti non posseggono beni immobili, ma sono proprietari, rispettivamente, la , di un autoveicolo Renault Clio targata Parte_1
2 R.G.V.G. 4847/2024
ER484HL ed il sig. di un veicolo Renault Capture targato CP_1
GH573FH, che rimarranno assegnati ai rispettivi intestatari.
g) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
h) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro (oltre a quanto statuito in quest'atto) e di non avere crediti e/o debiti l'uno nei riguardi dell'altro di nessun genere avendo già spartito ogni sostanza, bene o altro.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 15/11/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/02/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4847/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 15/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Napoli (NA), 04/10/1963) e (Untereseen (CHE), CP_1
16/06/1969) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
3 R.G.V.G. 4847/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Cesario di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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