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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8667 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13441/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2762/2024 (R.G. 3535/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 21.02.2024 e pubblicato in data 26.02.2024,
DA
P. IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Parte_1 P.IVA_1
in Roma, Viale dell'Università n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Costa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catanzaro, Viale De Filippis n. 85
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
P.IVA in persona del legale rappresentante pro ONroparte_1 P.IVA_2
tempore, corrente in Milano, Corso Como n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Benevento, Via Pacevecchia n. 14/C
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
29.10.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 11 pagina 2 di 11 CONCLUSIONI DELL'ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così statuire:
1°) In via preliminare, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 2762/2024, 3535/2024 RG, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.02.2024 è stato emesso dal un Giudice incompetente per territorio e, per l'effetto, revocare lo stesso
2°) Accertare e dichiarare che il decreto per cui è opposizione è stato emesso per il recupero di una somma non certa, liquida ed esigibile e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 2762/2024, 3535/2024 RG, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.02.2024;
3°) Accertare e dichiarare che il decreto per cui è opposizione è stato emesso per il recupero di somme errate nell'ammontare del credito vantato dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 2762/2024, 3535/2024 RG, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.02.2024;
4°) In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA
“In via preliminare:
- Dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
In via principale e nel merito
Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo nr.
2762/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 20/02/2024 nel procedimento iscritto al nr.
3535/2024 r.g.;
In via subordinata e nel merito
Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento, da parte dell'opponente, della somma di Euro 15.770,00 a titoli di oneri contrattuali insoluti oltre interessi maturati dalla scadenza del dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 900,00 per compensi, ed Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
pagina 3 di 11 Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di Parte_2
Euro 15.770,00 a titoli di oneri contrattuali insoluti oltre interessi maturati dalla scadenza del dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 900,00 per compensi, ed
Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
ovvero, in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, per la causali in atti, di quella minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa.
Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. ”.
pagina 4 di 11 Il Giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza in data 29.10.2025; rilevato che con atto di citazione, notificato via PEC in data 03.04.2024, (nel prosieguo, per Parte_3
brevità, anche ) conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, Pt_3 ONroparte_1
ON (nel prosieguo, per brevità, anche , opponendosi avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Milano n. 2762/2024, R.G. n. 3535/2024, emesso in data 21.02.2024, pubblicato in data 26.02.2024,
ON con il quale era stato ingiunto a di pagare ad la somma di Euro 15.770,00, oltre interessi Pt_3
come da domanda e spese della procedura monitoria, in virtù della polizza n. 135893, emessa in data
05.09.2005, ossia di una polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, stipulata dall'odierna opponente per “la realizzazione di un corridoio di collegamento sotterraneo fra Palazzo Montecitorio e Palazzo
Thedoli Bianchelli” con importo garantito pari ad Euro 396.760,00 (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio). ON A sostegno delle proprie pretese monitoriamente azionate, produceva la polizza in questione e le quietanze rimaste insolute, per provare il mancato assolvimento, da parte di , della propria Pt_3
obbligazione di pagamento.
Parte opponente, nel presente giudizio, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del
ON giudice adito in favore del Tribunale di Roma e contestava il credito azionato monitoriamente da non ritenendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile e non ritenendo pertanto di dovere alcunché
a parte opposta.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Anna Giorgia Carbone, che, con proprio provvedimento in data 11.11.2024, svolte le verifiche di cui all'art. 171 bis c.p.c., rilevato che l'opponente aveva fornito prova “cartacea” della notifica telematica dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art 9 della legge 21.01.1994, n. 53, comma 1 bis, come modificata dalla legge
228/12 e dalla legge 114/14, e considerato che l'ufficio è in grado di acquisire l'invio telematico della prova telematica della notifica telematica ai sensi dell'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile
2014 nel testo coordinato con il Provved. 28 dicembre 2015 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34,
c.1, D.M. 44/2011), ritenuto necessario regolarizzare l'invio della prova della notifica con modalità telematiche secondo quanto disposto dall'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 nel testo coordinato con il Provv. 28 dicembre 2015 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M.
44/2011) provvedendo al deposito dei file comprovanti la notifica telematica ai sensi della normativa pagina 5 di 11 richiamata (ossia allegando alla busta di deposito le buste di accettazione e di avvenuta consegna, in formato .eml oppure .msg), rilevato che non vi era prova che la citazione in opposizione fosse stata notificata e ciò precludeva qualsiasi accertamento circa la regolarità del contraddittorio, fissava nuova udienza al giorno 19.02.2025, rispetto alla quale decorrevano i termini indicati nell'art. 171 ter c.p.c. e fissava per la comparizione delle parti l'udienza in data 19.03.2025.
All'udienza in data 19.02.2025, il legale dell'opposta dava atto di avere contattato l'opponente, la quale aveva fatto presente di avere depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento di salute e non si opponeva al rinvio, ma al fine di renderlo utile chiedeva fossero assegnati i termini di cui all'art. 5 del
D.lgs 28/2010 per incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria. Il giudice, preliminarmente, dava atto che era stata depositata in data 18.2.2025 istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'avv. Daniela Costa e ritenuto opportuno, sentita controparte, disporre il differimento di udienza, ritenuto inoltre che il presente giudizio si fondasse sul mancato pagamento dei premi di una polizza fideiussoria e che pertanto non rientrava fra i procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria, fissava udienza in data 18.03.2025 per verificare altresì l'eventuale soluzione alternativa al giudizio, auspicata dal giudice.
All'udienza in data 18.03.2025 il procuratore dell'opposta dava atto di avere contattato telefonicamente il legale dell'opponente, che avrebbe incaricato un sostituto di udienza, che non era, invece, comparso e chiedeva che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dando atto che le trattative intercorse non avevano sortito effetto, sebbene il legale dell'opponente telefonicamente avesse riferito di volere chiedere un rinvio in pendenza di trattative. Il giudice, considerato che all'udienza nessuno era comparso per parte opponente, fissava, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa, l'udienza del 28.05.2025, invitando le parti a valutare una soluzione concordata della controversia mediante reciproco scambio di proposte e controproposte finalizzate all'accordo.
Con proprio provvedimento in data 16.04.2025 il giudice, ritenuto necessario disporre una riorganizzazione delle udienze, disponeva che le cause chiamate all'udienza del 28.05.2025 (tra cui quella in esame) fossero differite all'udienza del 29.10.2025 ai medesimi orari e per i medesimi incombenti.
La causa, a far data dal 12.06.2025, veniva definitivamente assegnata alla scrivente.
All'udienza in data 29.10.2025 compariva soltanto parte opposta, che precisava le conclusioni e il giudice si avvaleva del terzo comma di cui all'art. 281 sexies c.p.c. per il deposito della sentenza.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
pagina 6 di 11 In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, sollevata da parte opponente, in favore del Tribunale di Roma, quale sede giuridica della Società resistente, o in virtù dell'art. 20 c.p.c. in base al quale, la competenza del Tribunale di Roma deriverebbe dalla circostanza che l'obbligazione deve essere eseguita a Roma, luogo in cui la debitrice ha in essere un contratto di conto corrente e luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Si rileva che sulla base degli articoli 19, 20 c.p.c. e 1182 c.c. qualora le parti in causa, come nel caso concreto, siano persone giuridiche, per le cause relative a diritti di obbligazione è competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione oggetto di giudizio è sorta (forum contractus) o deve essere eseguita
(forum solutionis).
L'art. 20 c.p.c. prevede, quale criterio alternativo alla residenza o sede del convenuto, per le cause relative ai diritti di obbligazione, quello ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione principale dedotta in giudizio.
Qualora l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di denaro, come nel caso di specie, l'art. 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 1182, III comma c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza.
Pertanto, se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento in denaro, ai sensi dell'art. 20
c.p.c. e dell'art. 1182, III comma c.c., può essere adito il giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del creditore.
Il presente giudizio è stato avviato, già nella fase monitoria, per oneri contrattuali rimasti insoluti, il cui ammontare è certo liquido ed esigibile, determinabile in denaro, senza necessità di ulteriori indagini od operazioni matematiche per stabilirne l'ammontare (vedasi ex multis Cass. civ., sez. III, sent. n. 22326 del 24.10.2007; Cass. civ., sez. II, sent. n. 18375 del 31.08.2007).
Si rileva ulteriormente che Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito
(vedasi Cass. civ., sez. VI, sent. n. 10837 del 17.05.2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 12455 del
21.05.2010; Cass. civ., sez. III, sent. n. 7674 del 13.04.2005).
Ancora si rileva (vedasi Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 19473 del 09.11.2012) che ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale […], non
pagina 7 di 11 assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 c.c., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali.
La scelta del foro di Milano è espressamente prevista nelle condizioni generali di contratto, precisamente all'art. 6 rubricato “Foro Competente” che statuisce espressamente che Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema tipo, per le eventuali controversie tra garante e contraente, oltre al foro colà previsto, è competente anche, a scelta di parte attrice, l'Autorità Giudiziaria dove ha sede il garante o dove ha sede o residenza il contraente.
Il regolamento contrattuale, oggetto di specifica approvazione da parte dell'odierna opponente, non impone un foro esclusivo, lasciando libertà di scelta alle parti contrattuali.
Si deve precisare che il foro convenzionalmente scelto dalle parti può ritenersi esclusivo solo se le parti abbiano manifestato espressamente, in maniera inequivoca e senza lasciare alcun dubbio, la volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice del foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa. Se manca una volontà espressa, l'accordo produrrà unicamente l'effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri già determinati dal legislatore.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non è idonea ad individuare un foro esclusivo (Cass Civ sez. VI 04.09.2014 n. 18707).
Alla luce della considerazioni appena sopra svolte, pertanto, la clausola contenuta nel menzionato art. 6 delle condizioni del contratto non impone in alcun modo la scelta esclusiva e tassativa di un foro.
Pertanto, sia alla luce delle disposizioni legislative che di quelle fissate nel regolamento contrattuale, considerata anche la giurisprudenza sul punto, appare legittima la scelta del Tribunale di Milano quale foro competente per la presente controversia.
***
Venendo ora al merito della causa si ritiene opportuno, in primis, qualificare il rapporto in esame.
Deve premettersi che il contratto autonomo di garanzia è annoverabile tra le garanzie personali che conferiscono al soggetto che ne beneficerà una pretesa creditoria valevole nei riguardi del soggetto pagina 8 di 11 garante. Le garanzie personali rafforzano la posizione creditoria, ampliando la garanzia del creditore a tutti quei beni, presenti e futuri che fanno parte del terzo garante. Questa figura si è diffusa nella prassi dei rapporti commerciali ed è caratterizzata da una scissione tra il rapporto di garanzia ed il rapporto principale garantito. Tale garanzia nasce dall'esigenza, particolarmente sentita nell'ambito commerciale e finanziario, di soddisfare il creditore facendogli ottenere l'immediata escussione della garanzia. In ragione di tale finalità il contratto autonomo di garanzia si connota in termini del tutto autonomi rispetto al negozio garantito, anche se inserito nell'ambito di un'unitaria operazione economica.
Elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia è l'autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello principale. L'autonomia si esprime nella circostanza che il garante assume l'impegno di pagare al beneficiario della garanzia sulla base della semplice richiesta del creditore, rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. Pertanto siffatto contratto si connota per la presenza di clausole, quali quelle a prima richiesta e senza eccezioni, che agevolano il beneficiario della garanzia, che non sarà tenuto a provare i requisiti legittimanti la richiesta di pagamento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3947/2010, hanno chiarito che
l'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola “a semplice richiesta o senza eccezioni” vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
La fattispecie astratta in esame deve essere configurata quale contratto autonomo di garanzia, come si evince dalle clausole contrattuali, difettando l'aspetto dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita.
Pertanto non possono ritenersi idonee a sostenere le ragioni dell'opponente le doglianze relative alla ultimazione dei lavori, che non può ritenersi incidere sull'operatività della garanzia, non ritenendosi il certificato di ultimazione dei lavori documentazione sufficiente per lo scioglimento del vincolo contrattuale in base a quanto prescritto dal d.lgs. 36/2023, ovvero il nuovo Codice degli Appalti, precisamente all'art. 117, n. 8 in base al quale La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
pagina 9 di 11 esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Lo Schema Tipo 1.2 all'art. 2 “Durata della garanzia” (vedasi doc. n. 5 fascicolo opposta, pag. 9) prevede espressamente che L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Alla luce di queste disposizioni, pertanto, si rileva che la validità di una cauzione definitiva decorre dalla data di stipula del contratto di appalto fino al giorno di emissione da parte della Stazione
Appaltante del certificato di collaudo provvisorio o del certificato regolare esecuzione;
del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, nel caso, invece, di un contratto di appalto per l'erogazione di servizi o forniture.
Nessuno di tali documenti è stato prodotto o esibito dalla odierna opponente, non potendosi ritenere che il certificato di ultimazione dei lavori possa avere la stessa valenza, ai fini dello svincolo, del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, alla luce delle considerazioni e delle disposizioni sopra richiamate. Pertanto, la somma richiesta con ricorso monitorio si ritiene legittimamente dovuta all'opposta.
L'opposizione, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.3.2014 n.55 come modificato dal D.M. 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri medi, per le attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così
dispone rigetta l'opposizione e per l'effetto,
pagina 10 di 11 1. conferma il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dei medesimi importi ingiunti in sede monitoria;
2. condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 2.547,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 12 Novembre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
CI ON
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2762/2024 (R.G. 3535/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 21.02.2024 e pubblicato in data 26.02.2024,
DA
P. IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Parte_1 P.IVA_1
in Roma, Viale dell'Università n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Costa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catanzaro, Viale De Filippis n. 85
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
P.IVA in persona del legale rappresentante pro ONroparte_1 P.IVA_2
tempore, corrente in Milano, Corso Como n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Benevento, Via Pacevecchia n. 14/C
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
29.10.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 11 pagina 2 di 11 CONCLUSIONI DELL'ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così statuire:
1°) In via preliminare, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 2762/2024, 3535/2024 RG, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.02.2024 è stato emesso dal un Giudice incompetente per territorio e, per l'effetto, revocare lo stesso
2°) Accertare e dichiarare che il decreto per cui è opposizione è stato emesso per il recupero di una somma non certa, liquida ed esigibile e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 2762/2024, 3535/2024 RG, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.02.2024;
3°) Accertare e dichiarare che il decreto per cui è opposizione è stato emesso per il recupero di somme errate nell'ammontare del credito vantato dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 2762/2024, 3535/2024 RG, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.02.2024;
4°) In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA
“In via preliminare:
- Dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
In via principale e nel merito
Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo nr.
2762/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 20/02/2024 nel procedimento iscritto al nr.
3535/2024 r.g.;
In via subordinata e nel merito
Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento, da parte dell'opponente, della somma di Euro 15.770,00 a titoli di oneri contrattuali insoluti oltre interessi maturati dalla scadenza del dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 900,00 per compensi, ed Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
pagina 3 di 11 Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di Parte_2
Euro 15.770,00 a titoli di oneri contrattuali insoluti oltre interessi maturati dalla scadenza del dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 900,00 per compensi, ed
Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
ovvero, in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, per la causali in atti, di quella minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa.
Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. ”.
pagina 4 di 11 Il Giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza in data 29.10.2025; rilevato che con atto di citazione, notificato via PEC in data 03.04.2024, (nel prosieguo, per Parte_3
brevità, anche ) conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, Pt_3 ONroparte_1
ON (nel prosieguo, per brevità, anche , opponendosi avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Milano n. 2762/2024, R.G. n. 3535/2024, emesso in data 21.02.2024, pubblicato in data 26.02.2024,
ON con il quale era stato ingiunto a di pagare ad la somma di Euro 15.770,00, oltre interessi Pt_3
come da domanda e spese della procedura monitoria, in virtù della polizza n. 135893, emessa in data
05.09.2005, ossia di una polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, stipulata dall'odierna opponente per “la realizzazione di un corridoio di collegamento sotterraneo fra Palazzo Montecitorio e Palazzo
Thedoli Bianchelli” con importo garantito pari ad Euro 396.760,00 (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio). ON A sostegno delle proprie pretese monitoriamente azionate, produceva la polizza in questione e le quietanze rimaste insolute, per provare il mancato assolvimento, da parte di , della propria Pt_3
obbligazione di pagamento.
Parte opponente, nel presente giudizio, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del
ON giudice adito in favore del Tribunale di Roma e contestava il credito azionato monitoriamente da non ritenendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile e non ritenendo pertanto di dovere alcunché
a parte opposta.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Anna Giorgia Carbone, che, con proprio provvedimento in data 11.11.2024, svolte le verifiche di cui all'art. 171 bis c.p.c., rilevato che l'opponente aveva fornito prova “cartacea” della notifica telematica dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art 9 della legge 21.01.1994, n. 53, comma 1 bis, come modificata dalla legge
228/12 e dalla legge 114/14, e considerato che l'ufficio è in grado di acquisire l'invio telematico della prova telematica della notifica telematica ai sensi dell'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile
2014 nel testo coordinato con il Provved. 28 dicembre 2015 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34,
c.1, D.M. 44/2011), ritenuto necessario regolarizzare l'invio della prova della notifica con modalità telematiche secondo quanto disposto dall'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 nel testo coordinato con il Provv. 28 dicembre 2015 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M.
44/2011) provvedendo al deposito dei file comprovanti la notifica telematica ai sensi della normativa pagina 5 di 11 richiamata (ossia allegando alla busta di deposito le buste di accettazione e di avvenuta consegna, in formato .eml oppure .msg), rilevato che non vi era prova che la citazione in opposizione fosse stata notificata e ciò precludeva qualsiasi accertamento circa la regolarità del contraddittorio, fissava nuova udienza al giorno 19.02.2025, rispetto alla quale decorrevano i termini indicati nell'art. 171 ter c.p.c. e fissava per la comparizione delle parti l'udienza in data 19.03.2025.
All'udienza in data 19.02.2025, il legale dell'opposta dava atto di avere contattato l'opponente, la quale aveva fatto presente di avere depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento di salute e non si opponeva al rinvio, ma al fine di renderlo utile chiedeva fossero assegnati i termini di cui all'art. 5 del
D.lgs 28/2010 per incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria. Il giudice, preliminarmente, dava atto che era stata depositata in data 18.2.2025 istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'avv. Daniela Costa e ritenuto opportuno, sentita controparte, disporre il differimento di udienza, ritenuto inoltre che il presente giudizio si fondasse sul mancato pagamento dei premi di una polizza fideiussoria e che pertanto non rientrava fra i procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria, fissava udienza in data 18.03.2025 per verificare altresì l'eventuale soluzione alternativa al giudizio, auspicata dal giudice.
All'udienza in data 18.03.2025 il procuratore dell'opposta dava atto di avere contattato telefonicamente il legale dell'opponente, che avrebbe incaricato un sostituto di udienza, che non era, invece, comparso e chiedeva che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dando atto che le trattative intercorse non avevano sortito effetto, sebbene il legale dell'opponente telefonicamente avesse riferito di volere chiedere un rinvio in pendenza di trattative. Il giudice, considerato che all'udienza nessuno era comparso per parte opponente, fissava, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa, l'udienza del 28.05.2025, invitando le parti a valutare una soluzione concordata della controversia mediante reciproco scambio di proposte e controproposte finalizzate all'accordo.
Con proprio provvedimento in data 16.04.2025 il giudice, ritenuto necessario disporre una riorganizzazione delle udienze, disponeva che le cause chiamate all'udienza del 28.05.2025 (tra cui quella in esame) fossero differite all'udienza del 29.10.2025 ai medesimi orari e per i medesimi incombenti.
La causa, a far data dal 12.06.2025, veniva definitivamente assegnata alla scrivente.
All'udienza in data 29.10.2025 compariva soltanto parte opposta, che precisava le conclusioni e il giudice si avvaleva del terzo comma di cui all'art. 281 sexies c.p.c. per il deposito della sentenza.
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L'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
pagina 6 di 11 In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, sollevata da parte opponente, in favore del Tribunale di Roma, quale sede giuridica della Società resistente, o in virtù dell'art. 20 c.p.c. in base al quale, la competenza del Tribunale di Roma deriverebbe dalla circostanza che l'obbligazione deve essere eseguita a Roma, luogo in cui la debitrice ha in essere un contratto di conto corrente e luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Si rileva che sulla base degli articoli 19, 20 c.p.c. e 1182 c.c. qualora le parti in causa, come nel caso concreto, siano persone giuridiche, per le cause relative a diritti di obbligazione è competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione oggetto di giudizio è sorta (forum contractus) o deve essere eseguita
(forum solutionis).
L'art. 20 c.p.c. prevede, quale criterio alternativo alla residenza o sede del convenuto, per le cause relative ai diritti di obbligazione, quello ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione principale dedotta in giudizio.
Qualora l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di denaro, come nel caso di specie, l'art. 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 1182, III comma c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza.
Pertanto, se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento in denaro, ai sensi dell'art. 20
c.p.c. e dell'art. 1182, III comma c.c., può essere adito il giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del creditore.
Il presente giudizio è stato avviato, già nella fase monitoria, per oneri contrattuali rimasti insoluti, il cui ammontare è certo liquido ed esigibile, determinabile in denaro, senza necessità di ulteriori indagini od operazioni matematiche per stabilirne l'ammontare (vedasi ex multis Cass. civ., sez. III, sent. n. 22326 del 24.10.2007; Cass. civ., sez. II, sent. n. 18375 del 31.08.2007).
Si rileva ulteriormente che Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito
(vedasi Cass. civ., sez. VI, sent. n. 10837 del 17.05.2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 12455 del
21.05.2010; Cass. civ., sez. III, sent. n. 7674 del 13.04.2005).
Ancora si rileva (vedasi Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 19473 del 09.11.2012) che ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale […], non
pagina 7 di 11 assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 c.c., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali.
La scelta del foro di Milano è espressamente prevista nelle condizioni generali di contratto, precisamente all'art. 6 rubricato “Foro Competente” che statuisce espressamente che Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema tipo, per le eventuali controversie tra garante e contraente, oltre al foro colà previsto, è competente anche, a scelta di parte attrice, l'Autorità Giudiziaria dove ha sede il garante o dove ha sede o residenza il contraente.
Il regolamento contrattuale, oggetto di specifica approvazione da parte dell'odierna opponente, non impone un foro esclusivo, lasciando libertà di scelta alle parti contrattuali.
Si deve precisare che il foro convenzionalmente scelto dalle parti può ritenersi esclusivo solo se le parti abbiano manifestato espressamente, in maniera inequivoca e senza lasciare alcun dubbio, la volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice del foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa. Se manca una volontà espressa, l'accordo produrrà unicamente l'effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri già determinati dal legislatore.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non è idonea ad individuare un foro esclusivo (Cass Civ sez. VI 04.09.2014 n. 18707).
Alla luce della considerazioni appena sopra svolte, pertanto, la clausola contenuta nel menzionato art. 6 delle condizioni del contratto non impone in alcun modo la scelta esclusiva e tassativa di un foro.
Pertanto, sia alla luce delle disposizioni legislative che di quelle fissate nel regolamento contrattuale, considerata anche la giurisprudenza sul punto, appare legittima la scelta del Tribunale di Milano quale foro competente per la presente controversia.
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Venendo ora al merito della causa si ritiene opportuno, in primis, qualificare il rapporto in esame.
Deve premettersi che il contratto autonomo di garanzia è annoverabile tra le garanzie personali che conferiscono al soggetto che ne beneficerà una pretesa creditoria valevole nei riguardi del soggetto pagina 8 di 11 garante. Le garanzie personali rafforzano la posizione creditoria, ampliando la garanzia del creditore a tutti quei beni, presenti e futuri che fanno parte del terzo garante. Questa figura si è diffusa nella prassi dei rapporti commerciali ed è caratterizzata da una scissione tra il rapporto di garanzia ed il rapporto principale garantito. Tale garanzia nasce dall'esigenza, particolarmente sentita nell'ambito commerciale e finanziario, di soddisfare il creditore facendogli ottenere l'immediata escussione della garanzia. In ragione di tale finalità il contratto autonomo di garanzia si connota in termini del tutto autonomi rispetto al negozio garantito, anche se inserito nell'ambito di un'unitaria operazione economica.
Elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia è l'autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello principale. L'autonomia si esprime nella circostanza che il garante assume l'impegno di pagare al beneficiario della garanzia sulla base della semplice richiesta del creditore, rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. Pertanto siffatto contratto si connota per la presenza di clausole, quali quelle a prima richiesta e senza eccezioni, che agevolano il beneficiario della garanzia, che non sarà tenuto a provare i requisiti legittimanti la richiesta di pagamento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3947/2010, hanno chiarito che
l'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola “a semplice richiesta o senza eccezioni” vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
La fattispecie astratta in esame deve essere configurata quale contratto autonomo di garanzia, come si evince dalle clausole contrattuali, difettando l'aspetto dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita.
Pertanto non possono ritenersi idonee a sostenere le ragioni dell'opponente le doglianze relative alla ultimazione dei lavori, che non può ritenersi incidere sull'operatività della garanzia, non ritenendosi il certificato di ultimazione dei lavori documentazione sufficiente per lo scioglimento del vincolo contrattuale in base a quanto prescritto dal d.lgs. 36/2023, ovvero il nuovo Codice degli Appalti, precisamente all'art. 117, n. 8 in base al quale La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
pagina 9 di 11 esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Lo Schema Tipo 1.2 all'art. 2 “Durata della garanzia” (vedasi doc. n. 5 fascicolo opposta, pag. 9) prevede espressamente che L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Alla luce di queste disposizioni, pertanto, si rileva che la validità di una cauzione definitiva decorre dalla data di stipula del contratto di appalto fino al giorno di emissione da parte della Stazione
Appaltante del certificato di collaudo provvisorio o del certificato regolare esecuzione;
del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, nel caso, invece, di un contratto di appalto per l'erogazione di servizi o forniture.
Nessuno di tali documenti è stato prodotto o esibito dalla odierna opponente, non potendosi ritenere che il certificato di ultimazione dei lavori possa avere la stessa valenza, ai fini dello svincolo, del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, alla luce delle considerazioni e delle disposizioni sopra richiamate. Pertanto, la somma richiesta con ricorso monitorio si ritiene legittimamente dovuta all'opposta.
L'opposizione, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.3.2014 n.55 come modificato dal D.M. 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri medi, per le attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così
dispone rigetta l'opposizione e per l'effetto,
pagina 10 di 11 1. conferma il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dei medesimi importi ingiunti in sede monitoria;
2. condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 2.547,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 12 Novembre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
CI ON
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