Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Pt_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi avanti il Giudice designato, dott.ssa E. Antenore, sono comparsi per la parte opponente l'Avv. Vicari anche quale procuratore speciale ex art. 185 c.p.c. e per la parte resistente il sig.
con l'Avv. Paolucci. Il giudice chiede chiarimenti all'avv. Vicari su CP_1 quanto dedotto nel ricorso a riguardo dell'ordine di Maison del Cucito e l'avv. Vicari risponde: nella stampa provvigioni per l'agente prodotta come doc. 2 CP_1 sono stati inseriti gli importi di fatture per €1.123,40 e per €101,80 in ordine alle quali ha percepito le provvigioni. Non ci sono i foulard e le polo indicate nell'ordine 658 perché assenti tra la merce consegnata come da fatture emesse da che sono Pt_1
a disposizione.
Le parti danno atto congiuntamente atto che la linea Allen cox riportata nel contratto di agenzia non è in produzione da un certo numero di anni e così pure la linea donna.
Il Giudice sonda se vi sono disponibilità conciliative. L'avv. Vicari riferisce che non ve ne sono e ribadisce le difese in atti. L'avv. Paolucci si riporta agli atti.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
I procuratori concludono come in atti e chiedono di essere esonerati dalla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia alle ore 15.30 per la lettura del dispositivo. All'esito della camera di consiglio dà lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale.
IL GIUDICE
DR.SSA E. ANTENORE
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 46/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. VICARI SIMONA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, RICORRENTE - OPPONENTE
contro
:
(C.F./P.I. ), rappresentato e Email_1 C.F._1 difeso dall'avv. PAOLUCCI EGIDIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, RESISTENTE - OPPOSTO
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
Nel merito in via principale
1)Per i fatti e motivazioni di cui in premessa, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda di ingiunzione per consegna di cui al ricorso, revocando e/o annullando l'opposto decreto ingiuntivo N. 449-2023 del 29.11.2023 reso nel procedimento R.G. 2173- 2023 di data 28.11.2023 Tribunale di Monza Giudice del Lavoro Dott.ssa E. Antenore perché infondato in fatto e in diritto, nonché in quanto indeterminato in riferimento alla decorrenza, e, quindi, respingersi la domanda avversaria.
2)Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta dovuta la documentazione richiesta dall'agente, delimitare, per le ragioni esposte, la consegna della documentazione, ad affari e clienti territorialmente e temporalmente individuati e quindi clienti intimo abbigliamento mare YB mercato al dettaglio.
2 3)Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge. per : Controparte_1
1. Dichiarare, in via definitiva e/o provvisoria, esecutivo il decreto ingiuntivo opposto nr. 449/2023, emesso dall'adito dal Tribunale di Monza, sez. lav., contro per Pt_1 le ragioni esposte.
2. Dichiarare inammissibile e subordinatamente infondata l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. 449/2024 emesso dall'adito Tribunale di Pt_1
Monza, sez. lav., confermandolo in ogni sua parte.
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione, anche in ragione della temerarietà dell'azione proposta da controparte.
MOTIVAZIONE
Premesso
- che con decreto ingiuntivo n. 449/2023 del 28.11.2023 emesso nel procedimento R.G. n.2173-2023 il Tribunale di Monza, giudice del lavoro, ingiungeva alla società
di consegnare al ricorrente , entro quaranta Pt_1 Controparte_1 giorni dalla notifica del ricorso e decreto: a) l'estratto conto delle vendite eseguite a clienti operanti nella zona della Lombardia negli anni dal 2018 sino alla data del deposito del ricorso, con indicazione del nome del cliente, la data della vendita, l'oggetto della vendita, il prezzo della vendita;
b) copia dell'estratto del libro giornale relativo al periodo dal 2018 sino alla data di deposito del ricorso;
c) copia dell'estratto del registro delle fatture di vendita emesse ai clienti operanti nella zona Lombardia dal 2018 sino alla data del deposito del ricorso;
- che nel ricorso monitorio esponeva: 1) che era agente Controparte_1 commerciale e che in virtù del contratto sottoscritto il 31.7.2013 svolgeva tale attività per la 2) che il rapporto era stato pattuito a tempo indeterminato;
3) Pt_1 che il contratto prevedeva all'art. 3 che l'attività promozionale da svolgere riguardava i prodotti a marchio YB e che la zona assegnata al ricorrente era costituita dal territorio della regione Lombardia mentre l'art. 14 stabiliva che detta zona era assegnata in esclusiva;
4) che l'esclusiva di zona comportava che, ai sensi degli artt. 1743 e 1748 cc., l'agente aveva diritto di percepire la provvigione su tutti gli affari (diretti ed indiretti), che venivano conclusi nella zona contrattuale, indipendentemente dal fatto se questi fossero stati raccolti dallo stesso agente oppure dalla preponente e/o un suo dipendente/collaboratore; 5) che il ricorrente era venuto a sapere, acquisendo informazioni e documentazione, che la preponente aveva ripetutamente violato l'esclusiva di zona e che aveva, ripetutamente, eseguito a sua insaputa vendite dirette a clienti operanti nell'area geografica a lui assegnata, senza dargliene comunicazione e senza corrispondergli le provvigioni;
6) che in particolare, in base ai documenti ed alle informazioni che il ricorrente era riuscito a raccogliere,
3 risultavano vendite eseguite in violazione del diritto di esclusiva ai seguenti negozi :
(sede Capriolo – Bs) come risulta dall'ordine del 9.9.2022 Controparte_2 prodotto in atti;
(sede Mantova), come risultava dal sito internet del CP_3 medesimo negozio;
(Brescia), come risulta dal sito internet del medesimo CP_4 negozio;
Intimamente (Desenzano – Bs), come risulta dal profilo Instagram del medesimo;
7) che l'agente con lettera del 3.7.2023 aveva chiesto alla preponente di fornirgli copia degli estratti conto delle vendite eseguite nella sua zona nonché delle scritture contabili obbligatorie (alle quali non aveva accesso), al fine di consentirgli la verifica del risultato economico del proprio lavoro, senza alcun esito;
8) che ai sensi Contr dell'art. 1749, ultimo capoverso, cc. e dell'art 7, co. 7, aveva il diritto a ricevere i documenti ove erano indicati tutti gli affari eseguiti dalla mandante nella zona di lavoro assegnatagli ed in base al quale erano maturati i compensi;
- che con ricorso depositato in data 5.01.2024 si opponeva al suddetto Pt_1 provvedimento monitorio senza contestare il rapporto contrattuale posto alla base della domanda monitoria, ma allegando che la richiesta aveva finalità esplorative perché il ricorrente era privo di interesse ad agire e che la richiesta era priva di specifiche indicazioni di tempo;
- che, in particolare, quanto alla carenza di interesse ad agire riferiva che le provvigioni maturate per gli affari conclusi con di cui Controparte_2 all'ordine del 9.9.2022 erano state pagate a , mentre quelle relative ai CP_1 punti vendita non gli spettavano perché relative al settore CP_3 CP_4 sportivo che non gli competeva e che quelle relative al punto vendita Intimamente di Desenzano non gli erano dovute perché si trattava di un cliente direzionale che era escluso dal contratto di agenzia;
- che si costituiva con memoria contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione; dava, inoltre, atto che in data 15.03.2024 aveva revocato il mandato agenziale;
Pt_1
- che all'udienza odierna la causa è stata discussa;
considerato:
- che sono pacifiche la natura e la durata del rapporto di agenzia posto alla base della domanda del ricorrente;
- che ai sensi dell'art. 1749 co. 3 c.c. che disciplina gli obblighi del preponente così dispone :
“L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.”;
- che tale norma prevede che l'agente ha diritto di esigere tutte le informazioni per verificare l'importo delle provvigioni liquidate e di richiedere un estratto dei libri contabili;
4 - che l'interesse ad agire del ricorrente sussiste anche solo considerando che per le provvigioni asseritamente ritenute come dovute dal ricorrente per gli affari riferiti ai punti vendita e al punto vendita Intimamente di Desenzano, CP_3 CP_4 non contesta che esistano ordini raccolti da soggetti diversi dal Parte_1
, ma asserisce che le provvigioni non siano dovute perché riferiti ad CP_1 ambiti merceologici o a clienti esclusi dal contratto di agenzia;
- che tali esclusioni non emergono per tabulas, sicché trattasi di contestazioni nel merito sulla debenza delle eventuali provvigioni che dovranno essere esaminate in un eventuale giudizio sul diritto dell'agente a percepire le provvigioni e che non escludono nel presente giudizio l'interesse ad ottenere la consegna della documentazione oggetto del decreto ingiuntivo;
- che il dies a quo dell'obbligo di consegna è riferita all'inizio anno 2018 e quindi al
1^.01.2018; ritenuto, pertanto:
- che l'opposizione sia infondata e che vada rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
- che le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia (indeterminabile), all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022;
- che la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 449/2023 del 28.11.2023 emesso nel procedimento R.G. n.2173-2023 dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/03/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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