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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED TT EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 238 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Domenico Bonaccorsi di Patti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Antonio Volanti che la rappresenta e difende per mandato in atti
1
Oggetto: appello avverso sentenza 9831/2021 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 78406/2017 – associazione in partecipazione -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 78406/2017 ) la curatela di
[...]
( già dichiarata fallita il diciotto novembre Parte_1 Parte_2
2010 ) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma per l'adempimento di un Controparte_1 contratto di associazione in partecipazione, con esclusione dalla perdite ultra vires, stipulato dall'attrice ( associante ) con la convenuta ( associata ) il venticinque febbraio 2009, in parte modificato l'otto luglio 2009; lo scopo dell'operazione era quello di consentire un finanziamento di € 300.000,00 ai sensi della legge regionale 2/1985 per la produzione di un lungometraggio intitolato provvisoriamente “ ( già ) “. Per_1 Per_2
In particolare era stato stabilito che il finanziamento fosse erogato in tre rate di cui la convenuta aveva versato le prime due per cui la richiesta era limitata alla somma residua pari a € 90.000,00.
Si precisava che la domanda di insinuazione al passivo del fallimento presentata da
[...] per la restituzione dei pagamenti già effettuati e per la penale era stata CP_1 respinta con provvedimento che, all'esito di opposizione era stato confermato dal Tribunale;
il giudizio di Cassazione promosso da si era concluso con una pronuncia Controparte_1 di inammissibilità.
La convenuta si costituiva e sosteneva l'infondatezza degli assunti attorei.
Il Tribunale con sentenza 9831/2021 respingeva la domanda e compensava le spese di lite.
Il fallimento proponeva appello e concludeva chiedendo :
“accertare e dichiarare il diritto del Fallimento n. 462/2010 NON SOLO
[...]
di vedersi corrispondere dalla quale Parte_1 Controparte_1 incorporante della la somma di € 90.000,00 Controparte_2
a titolo di saldo dell'apporto dell'associata, in virtù del contratto di associazione in partecipazione del 25.2.2009; per l'effetto, condannare la quale Controparte_1 incorporante dell al pagamento della somma Controparte_2 di € 90.000,00 a titolo di saldo dell'apporto dell'associata, oltre interessi fino al soddisfo, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge, del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si formula nuovamente la richiesta (già avanzata in primo grado con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni) che la Corte adita disponga la nomina di CTU, al fine di riesaminare i costi sostenuti per la produzione dell'opera ” al fine di confermare – ove occorra – il totale assorbimento dell'apporto Per_1 integrale dovuto da (oggi ) nelle perdite subite dalla fallita, nonché il CP_2 CP_1
2 superamento delle soglie dei costi stabilite nel contratto di associazione in partecipazione. Si chiede, inoltre, ammettersi prova per testi (anch'essa già avanzata in primo grado con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni), sul seguente capitolo: “Vero che è stata prodotta una versione demo CD dell'opera, in fase di primo montaggio, presentata al “Cartoons on the Bay” nel 2009 (trattasi di noto Festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della Tv dei ragazzi, Cont promosso d organizzato d )”.” CP_4
Si costituiva l'appellata che concludeva chiedendo :
“in via principale, respingere l'appello formulata da e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza di primo grado;
in via incidentale condizionata all'eventuale ma non creduto accoglimento dell'appello principale, riformare la sentenza impugnata nei singoli capi e per gli specifici motivi indicati e formulati in atti. Con condanna de al pagamento Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
La Corte all'esito dell'udienza del cinque maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello
“Sull'efficacia di giudicato”
E' ritenuta erronea la motivazione della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha valutato come irrilevante il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo tra le stesse parti laddove era stata escluso il diritto alla ripetizione delle rate già versate da
Controparte_1
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di considerare come nel giudizio di opposizione, tenutosi tra le stesse parti, comunque viga il principio del contraddittorio e il principio dispositivo in materia di prova;
afferma poi che la giurisprudenza di Cassazione richiamata dal Giudice di prime cure sarebbe inconferente in quanto relativa all'efficacia della statuizione del GD in sede di ammissione mentre nel caso di specie si tratta di statuizione del Tribunale espressa in sede di opposizione.
3 L'appellante sostiene quindi che dall'efficacia della statuizione passata in giudicato, scaturirebbe il diritto “del ad ottenere l'importo dovuto dalla associata, quale Parte_1 saldo dell'apporto contrattualmente pattuito”.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, come risulta dal provvedimento di rigetto dell'opposizione allo stato passivo prodotto in atti, è stato ritenuto che il contratto non si fosse risolto per colpa dell'associante; pertanto era tenuta a sopportare le perdite intra vires;
Controparte_1 dette perdite sono state inoltre quantificate in misura da coprire l'intero importo del finanziamento.
Ebbene, il Tribunale con valutazione autonoma, quindi pur affermando l'inopponibilità del giudicato endofallimentare, è giunto alle medesime affermazioni passando poi all'esame dei presupposti per azionare la terza tranche di finanziamento;
l'interesse all'esame del presente motivo potrebbe quindi sorgere solo in caso di accoglimento dell'appello incidentale condizionato con cui è stata chiesta la risoluzione del contratto.
A prescindere da ciò il motivo sarebbe comunque infondato.
L'art. 96 comma 6 L.F. così stabilisce :
“Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.”
Ebbene il fatto che il giudizio di opposizione sia regolamentato sulla base del principio dispositivo e del contraddittorio, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, è irrilevante alla luce del chiaro disposto normativo che compie espresso riferimento anche ai giudizi di opposizione.
Il principio è comunque affermato dalla giurisprudenza anche recente e non solo con riferimento alla fase iniziale di ammissione allo stato passivo ma anche a quella successiva
( nonché eventuale ) di opposizione.
In particolare Cass. 7772/2024 in un'ipotesi in cui, in uno giudizio di opposizione allo stato passivo era stata invocata l'autorità di giudicato di una sentenza emessa in sede ordinaria, quindi in una fattispecie speculare a quella del presente procedimento, ha condivisibilmente affermato:
4 “tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo – quand'anche tra le stesse parti e sul medesimo rapporto – non sussiste il rischio di un contrasto di giudicati (Cass. 11808/2022), in ragione… della diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi: il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza endoconcorsuale ex art. 96, ult.co., l. fall. (Cass. 27709/2020)”.
*****
Secondo motivo di appello.
“La partecipazione alle perdite dell'associato”
Terzo motivo di appello
“Il rendiconto ex art. 2552, comma 3, c.c. e il credito de ” Parte_1
La curatela in primo grado aveva affermato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 77 L.F. che prevede lo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione per fallimento dell'associante nonché l'obbligo dell'associato di versare il residuo ancora non corrisposto nei limiti delle perdite a suo carico;
aveva allegato inoltre che, come risultava dal rendiconto ex art. 2552 terzo comma c.c., dette perdite sarebbero state tali da esaurire per intero la somma di € 90.000,00, pari alla terza rata del finanziamento, l'unica non ancora erogata.
L'appellato in primo grado costituendosi aveva affermato che il contratto si era risolto prima del fallimento in forza di clausola risolutiva espressa per colpa dell'associante; in subordine aveva contestato il rendiconto ex art. 2552 terzo comma c.c..; in ulteriore subordine aveva sostenuto che comunque non fosse applicabile l'art. 77 L.F. nella parte in cui prevede il diritto della curatela a riscuotere il saldo perché non si erano verificati i presupposti contrattuali per far sorgere il diritto all'erogazione della terza tranche ( completamento della produzione e idoneità del lungometraggio a essere immesso in commercio ).
Il Tribunale ha in sintesi affermato:
1) l'inoperatività della clausola risolutiva espressa;
2) l'inefficacia dell'exceptio inadimpleti contractus sollevata dall'associata;
3) l'esistenza di perdite che esaurivano la terza tranche di € 90.000,00;
5 4) l'insussistenza però dei presupposti contrattuali necessari per far maturare il diritto alla corresponsione di detto importo.
Con i motivi di doglianza in esame si afferma che il Tribunale, dopo aver correttamente ritenuto lo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione ex art. 77 L.F. non ne avrebbe tratto le conseguenze di legge, avendo “inopinatamente affermato che il versamento del saldo dell'apporto previsto nel contratto di associazione in partecipazione risultava subordinato ad un complesso di condizioni che non risultano essersi avverate in epoca anteriore alla risoluzione del contratto e che ostano all'accoglimento della domanda del fallimento attore.” “.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato in quanto i presupposti per l'erogazione si sarebbero verificati, anche alla luce dell'esaustiva relazione periodica ex art. 2552 c.c. prodotta in atti;
comunque l'esistenza di perdite costituirebbe elemento sufficiente per ritenere provato il diritto.
I motivi sono infondati.
L'art. 77 L.F. espressamente prevede che il fallimento dell'associante comporti lo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione e che l'associato debba corrispondere, entro i limiti delle perdite, la parte dei conferimenti “ancora dovuta”.
Di conseguenza preliminare alla quantificazione del residuo è la sussistenza dell'an dell'obbligo di conferimento per cui, in presenza di contestazione dell'associato, correttamente il Tribunale ha analizzato i documenti addotti a supporto.
In particolare il contratto ( pag. 37 fascicolo primo grado prima parte appellante ) come modificato il sette luglio 2009 ( doc. 5 prodotto in primo grado da in allegato alla CP_2 memoria di costituzione ) prevedeva l'erogazione della terza tranche di € 90.000,00
“subordinatamente “ ai seguenti presupposti:
A) sottoscrizione di un contratto di distribuzione (c.d. “principale”) con una primaria società di distribuzione, gradita a la sua registrazione e notifica alla SIAE per CP_2
l'iscrizione nel Pubblico Registro Cinematografico ( che all'epoca lo gestiva ) e per la distribuzione presso il canale prioritario di sfruttamento dell'Opera, in linea con quanto indicato nel piano finanziario presentato in istruttoria;
6 B) presentazione di fatture quietanzate, con esplicita indicazione del titolo dell'Opera, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire attraverso i c/c dedicati o tramite mandato ministeriale, a dimostrazione dell'effettivo assolvimento del costo residuo di produzione complessivo del film per almeno € 829.973,00 di cui spese “sotto la linea” ( ossia i costi tecnici di produzione e post-produzione) dell'Opera nel come da “preventivo analitico” CP_1
“a copia campione” per almeno € 726.059,00;
C) presentazione di fatture ancora da pagare, con esplicita indicazione del titolo dell'Opera, per ulteriori € 90.000,00, relative a spese “sotto la linea” dall'Opera sostenuta nel come da “preventivo analitico” “a copia campione”, ovvero, in subordine, fatture CP_1 quietanzate per il medesimo importo per la medesima tipologia di spesa;
D) visione di un premontaggio dell'Opera in fase di edizione e la consegna di corrispondente supporto audiovisivo, anche ai fini dell'esclusione della polizza dì “buon fine” prevista dalla clausola 4.
Il Tribunale ha rilevato:
riguardo al requisito sub a) che “Il contratto con la Parte_3 risalente al 2007, in epoca antecedente al contratto di associazione in partecipazione, non risulta rispondere alle indicazioni pattuite”; riguardo al requisito sub b) che “Non risulta non tanto che siano stati assunti impegni di spesa per l'esecuzione dell'opera, ma che siano stati sostenuti i costi previsti dall'associante sino all'ammontare pattuito e, soprattutto, che sussista la quota richiesta di spese ne ”; CP_1
riguardo al requisito sub c) che “Anche in questo caso difetta la prova di fatture da pagare o già pagate nella misura indicata (e pari alla residua quota dell'apporto) con le ulteriori specificazioni previste per le spese nel Lazio” riguardo al requisito sub d) che “Non risulta neanche effettuato un effettivo premontaggio dell'opera, tale non potendosi qualificare il contenuto del DVD prodotto, di circa un minuto e mezzo.”
Per quanto riguarda il requisito sub a) L'appellante sostiene che in realtà il contratto con che distribuiva per anche prima della Parte_3 Parte_2 costituzione dell'associazione in partecipazione, era stato ampliato anche all'opera in questione.
Il profilo di doglianza è infondato poiché nulla viene dedotto riguardo al fatto che la società CP_ di distribuzione fosse stata o meno sottoposta al gradimento di , che fosse stata effettuata la comunicazione a SIAE e la registrazione al PRC, tutti requisiti indicati
7 espressamente in contratto, ritenuti, anche se con formula generale, insussistenti dal
Tribunale.
Quanto al requisito sub d )
L'appellante a tale proposito in primo grado ha prodotto a sostegno della propria tesi una relazione tecnica da cui risultava l'esistenza di una “versione demo CD dell'opera, in fase di primo montaggio, presentata al Cartoons on the Bay ne 2009 (trattasi di noto Festival Cont internazionale dell'animazione cross-mediale e della Tv dei ragazzi, promosso da e organizzato d ). Tale circostanza è comprovata anche dalla relazione dell'Ing CP_4 Per_3
(doc. n. 15), ove si rileva l'esistenza di dati audio e video relativi ad un DVD in cui sono rappresentate le scene dalla 4 alla 79, in bassa qualità e del "teaser" di alta qualità della durata di 1,25 min (cfr. allegato 15 cartella 5.1.6). Il che comprova l'effettiva produzione dell'opera”.
In realtà la versione demo non è un premontaggio dell'opera e tantomeno lo sono i dvd di alcune scene in bassa qualità; il teaser poi è un prodotto ancora meno definito del demo e si utilizza per cominciare a pubblicizzare l'opera.
L'appellante nell'atto di impugnazione sostiene che comunque la condizione del premontaggio dell'opera “ non può essere ritenuta rilevante, attesa la cessazione dei lavori sull'opera per l'intervento della dichiarazione d . D'altra parte, se è vero che non Parte_1 era stato rispettato il primo termine contrattuale per la consegna dell'opera, è anche vero che ciò derivava da intervenute questioni tecniche di cui tempestivamente l'associante informava l'associata, in data 11.03.2010 e 07.04.2010, la quale non solleva alcuna rimostranza, tollerando quanto accadeva”.
Si tratta di rilievi non conferenti poiché la dichiarazione di fallimento è intervenuta allorquando i termini per la consegna erano scaduti e comunque si trattava di presupposti articolatamente indicati come necessari per l'erogazione della tranche.
Ciò è sufficiente per ritenere l'insussistenza del diritto vantato dal fallimento legato alla necessarietà di ciascuno dei requisiti ( come emerge dalla dizione “subordinatamente” e dall'elenco analitico dei presupposti ).
Le critiche poi avverso la motivazione del Tribunale relativa ai punti sub b e c ( laddove è stata affermata la mancata prova dei pagamenti e degli importi residui per la quota Lazio ) riportano conteggi che solo erano stati richiamati in primo grado solo in parte e solo nelle
8 memorie di replica;
i calcoli comunque sono basati su una valutazione effettuata non per tutte le spese ma solo sull'ottantaquattro per cento delle stesse.
Si osserva poi ad abundantiam come non sia stato provato il raggiungimento del tetto minimo di spesa totale e quella nel come individuati sulla base dell'addendum del sette CP_1 luglio 2009 ove era previsto:
a) per la prima tranche costi documentati con fatture quietanzate per € 1.106.630,00 di cui sotto la linea nel per € 968.878,00 e fatture da pagare sotto la linea nel CP_1
per € 120.000,00; CP_1
b) per la seconda tranche fatture quietanzate per ulteriori € 829.973,00 di cui sotto la linea nel per € 726.059,00 e fatture da pagare sotto la linea le per CP_1 CP_1
€90.000,00;
c) per la terza tranche fatture quietanzate per ulteriori € 829.973,00 di cui sotto la linea nel come da preventivo analitico per € 726.059,00 e fatture da pagare sotto la CP_1 linea nel per € 90.000,00. CP_1
In sintesi le spese totali quietanzate dall'inizio del contratto per ottenere la terza tranche avrebbero dovuto essere pari almeno a € 2.766.576,00.
Ebbene, in base alla relazione contabile stragiudiziale utilizzata dall'appellante ( redatta da CP_ revisore incaricato invero dalla controparte ), a fronte di spese indicate per
€3.324.822,00 sono stati verificati costi utilizzabili ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'inferiore importo di € 2.638.355,00 in quanto una serie di voci non erano inerenti ai quelli di produzione del film.
I costi su fatture quietanzate sotto la linea per il dovevano poi essere pari dall'inizio CP_1 del contratto almeno a € 2.421.896,00.
In base alla relazione suddetta il preventivo per il presentato dall'appellante attestava CP_1 invero un importo di € 2.720.196,00 ma quello risultante dalla verifica attestava costi per soli € 1.819.955,00.
Unicamente per le fatture ancora da pagare l'importo ( € 512.579,00 ) risulta in linea con il dettato contrattuale ma ciò comunque non è sufficiente a fronte del mancato raggiungimento del tetto minimo per le altre due voci.
9 ********
Appello incidentale riguardo alle spese di lite.
L'appellante incidentale contesta la compensazione operata dal Tribunale in quanto afferma che la motivazione indicata -“La complessità e la novità della questione e la infondatezza della parte prevalente delle eccezioni della convenuta, giustificano la compensazione delle spese di lite. “- non sarebbe conforme al dettato normativo.
Il motivo è fondato.
L'art. 92 secondo comma c.p.c. statuisce : “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”
La Corte Costituzionale con sentenza 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità della norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ebbene nel caso di specie la complessità delle questioni non costituisce ex se una grave ed eccezionale ragione e poi nel caso concreto si tratta di interpretazione di norme contrattuali e di applicazione di principi consolidati in materia di rapporto tra giudizio ordinario e fallimentare;
il rigetto delle eccezioni poi non costituisce elemento valutabile ai fini della reciprocità della soccombenza.
Le spese del primo grado devono quindi essere poste a carico del fallimento.
Parimenti deve essere disposto per il secondo grado, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui al dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto dell'appello principale;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo
10 conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale, accoglie quello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna a pagare a le spese Parte_1 Controparte_1 del primo grado liquidate in complessivi € 14.103,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA.
Condanna a pagare a Parte_1 CP_1 le spese del grado di appello liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, ventisei maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED TT EL de Courtelary
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