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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 2968 del 2021
Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 14/06/1971, residente a [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Avv.to Roberto Marchetti (C.F.: ) del Foro di C.F._2
Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sabrina Gonella (C.F.:
) di Asti, Via San Secondo, C.F._3
Avverso (C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._4 residente a[...], 14010 Antignano (AT), rappresentato e difeso, ai fini della presente, in virtù di procura alle liti - dall'Avv. Antonio Cimmino (C.F.
, e con Lui elettivamente domiciliato presso il Suo domicilio C.F._5 digitale e solo in via subordinata presso il Email_1
Suo Studio in Via Tevere, 48 – 00198 Roma, e/o al seguente numero di fax 0564.870270.
Conclusioni di parte ricorrente:
“Previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, istanza, produzione, eccezione e deduzione
1) dichiarare la separazione dei coniug per Parte_1 CP_1 fatto addebitabile al marito per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per i motivi tutti esposti in atti che ci si riserva di meglio articolare e provare nel corso del giudizio;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie, tramite CP_1 bonifico entro il 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della stessa non inferiore ad € 3.500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, IVA, CPA e rimborso forfetario inclusi. Riservato ogni altro diritto.” Conclusioni del convenuto:
“l'Ill.mo Tribunale Adito, Voglia: a) Rigettare le richieste tutte formulate, argomentate ed azionate da controparte perché ingiuste, illegittime, infondate e/o comunque contrastanti con la effettiva evoluzione dei fatti, il quale – ove logorato – risulterebbe in ogni caso ascrivibile alle condotte poste in essere dalla sig. anche a mezzo della presente iniziativa Pt_1 processuale e dei fatti così come ivi esposti;
b) In ogni caso, e respinta ogni contraria domanda, istanza, produzione, eccezione e deduzione - con termine per eventualmente dedurre, capitolare, indicare testi e/o informatori;
- previo ordine di esibizione in capo alla ricorrente della documentazione attestante: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito in Italia e all'Estero (retribuzioni, redditi di lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione, partecipazioni in società..); b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi mensili netti percepiti negli ultimi sei mesi;
c) conti correnti bancari e/o postali di cui si ha titolarità o la delega ad operare, in Italia o all'estero; custodia di titoli, indicando analiticamente i rispettivi saldi relativi agli ultimi tre anni;
d) proprietà immobiliari in Italia e all'estero elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili..), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile); e) proprietà di beni mobili registrati da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
f) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
g) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata;
spese per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e ricreativi, iscrizione di figli a scuole ed università private;
h) i beni eventualmente pervenuti in successione e/o per donazione, con produzione di eventuali dichiarazioni di successione e/o relativa idonea documentazione di riferimento, dichiarare la separazione dei coniugi Pt_1
, per fatto addebitabile alla moglie per grave violazione dei
[...] CP_1 doveri nascenti dal matrimonio, disponendo un assegno mensile a carico della nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di determinare e/o che verrà Pt_1 determinato nel corso del presente giudizio, per i motivi esposti in narrativa, che ci si riserva comunque di meglio articolare nel rispetto dei termini istruttori c) Con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione.”
OSSERVATO
Parte attrice propone domanda per separazione, con richiesta di addebito in danno del marito, e allocazione, su questi, di un assegno di mantenimento (dapprima genericamente indicato, sotto riserva di prendere contezza piena delle capacità reddituali avversarie, poi indicato in € 3.500,00 mensili, con memoria integrativa per la fase di merito) nei termini sopra verbatim riportati nelle conclusioni finali della ricorrente. Lamenta, dopo aver premesso esser la convivenza coniugale divenuta intollerabile, di aver patito la violazione ex adverso dei doveri ed obblighi nascenti dal matrimonio, ed in particolare di avere subito tradimento da parte del marito, con tale Persona_1 Allega altresì la esistenza di condotte di violenza, ai propri danni. Quanto a queste ultime, deve osservarsi che non sono stati offerti elementi sufficienti, a ritenere provate le condotte allegate, certo non potendosi attribuire particolare valenza probatoria agli scarni atti di indagine, prodotti in causa dalle difese a ritenuto riscontro delle violenze. In particolare, si ha riguardo al doc. 10 attoreo, che infra si riporta per estratto in formato immagine:
Dalla richiesta del PM non pare possa trarsi riscontro alla reale esistenza degli atti denunziati, vista anche la sinteticità del provvedimento, né altrove si ricavano elementi di prova in tale senso. Il riferimento alla “ammissione” del ritenuto tradimento (su cui meglio infra) è invero incidentale, e non radicato, per quanto qui evincibile, su atti assunti in sede penale;
le allegate violenze, e la refertazione indicata, sono elementi, tutti, basati sul mero riferito della attrice – potenzialmente anche rilevante in sede penale, ma qui non potendo aver efficacia probatoria, in proprio favore, la pura affermazione svolta dalla parte. Quanto alla violazione del dovere di fedeltà, la ricostruzione svolta dalla appare invece riscontrata. Pt_1
Si fa riferimento in particolare ai docc. 7 ed 8 della ricorrente, mail dal cui tenore appare evidente la ammissione stessa del tradimento perpetrato, del che il CP_1 chiede esplicitamente perdono alla moglie, con efficacia persino confessoria, né apparendo fondate le eccezioni di parte convenuta, circa una presunta irrilevanza della detta corrispondenza. E' ben vero trattarsi di mail “semplici”, non fornite, a differenza del formato PEC, di firma digitale certa;
ma è anche a rammentare esser radicato il principio, per cui la e-mail integra comunque elemento di prova apprezzabile dal giudice. Tanto più, avendo il proceduto ad una contestazione meramente generica dei CP_1 detti documenti, non essendo messo in discussione che gli indirizzi mail indicati siano quelli in uso alle parti - ed alla terza persona, che con il ebbe un rapporto CP_1 extra-coniugale, cui il convenuto rappresenta, sub 8, il proprio pentimento per l'errore commesso, inoltrando poi, evidentemente, il messaggio alla propria moglie. Del che vi è evidenza nella interfaccia grafica posta in alto, che è universale e facilmente leggibile, essendo anche il tenore dei messaggi, tali, da rendere evidente la provenienza, dal delle richieste di perdono alla CP_1 Pt_1
Ancora, in alcun modo risulta o ha a sospettarsi, ragionevolmente, che le riproduzioni sub 7 e 8 possano esser state in qualche modo artefatte, o alterate, o oggetto di alcuna attività decettiva della attrice. Ritenuto così provato con certezza il tradimento, deve poi affermarsi esser desumibile
– per presunzioni semplici, ma comunque basate su criteri di ragionevolezza, di cui all'id quod plerumque accidit – esser detta violazione della fedeltà coniugale causa scatenante prima della conflagrazione del rapporto matrimoniale. Pr quanto dato evincere dalla narrativa di entrambe le parti, invero, prima degli eventi, occorsi nella prima metà del 2020, la vita familiare si svolgeva in modo regolare, e rispondente a normali dinamiche familiari: mentre SOLO successivamente alla scoperta del tradimento veniva a maturare un clima di forte conflittualità – anche economica, vedi sotto – che, evidentemente, trova la sua fonte eziologica nel tradimento perpetrato dalla parte CP_1
E' dunque fondata la domanda di addebito della attrice. Per le medesime ragioni già sviscerate, appare infondata, e fors'anche strumentale, la domanda di addebito, svolta in via speculare dal alle cui condotte vanno CP_1 invece ascritte, per come detto, le ragioni del fallimento matrimoniale. Parte ricorrente insta per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, che quantifica in € 3.500 mensili, ritenendo detta somma necessaria alla conservazione di una condizione di vita dignitosa (visto anche il tenore goduto in costanza di matrimonio). Non sussistono tuttavia i presupposti per un simile emolumento. Come chiaramente affermato, tra l'altro, da Cass. Ordinanza 26084 del 2019, l'assegno ex art.156 cc non ha una funzione di pieno ripristino delle possibilità economiche vissute durante la convivenza, potendo esso riconoscersi solo ove il coniuge, per ragioni di carattere oggettivo, non sia in grado di procurarsi un livello reddituale consono ed adeguato – in ciò certamente rilevando la “collocazione sociale” della richiedente;
senonché, nel caso in esame, è pacifico che la Pt_1
a) Abbia un importante profilo imprenditoriale, siccome titolare della totalità delle quote di una compagine di assoluto rilievo (Alustrategy Srl, della quale è anche Amministratrice Unica, come da doc. 18 della ricorrente); b) Goda di rilevante prestanza reddituale, avendo, esemplificativamente (pur dovendosi tenere conto delle fisiologiche dinamiche, al rialzo o al ribasso, di qualunque mercato, ciò che è comunque parte della alea della impresa) nei soli anni 2021 e 2022 percepito, dalla detta compagine, utili netti per oltre € 400.000,00 – circostanza pacifica, come anche il possesso di beni immobili, in Italia ed in Russia, vedi prospetto della stessa attrice in Dichiarazione sostitutiva atto notorietà prodotta il 16.1.2023; c) Sia insomma in una condizione di autonomia ed indipendenza piena, rispetto alla quale neppure si comprende l'enfasi posta su un assegno pari ad € 3.500 mensili, che appare invero persino irrilevante, alla luce del giro di affari della parte attrice. La domanda va dunque respinta. Parimenti infondata, in modo ancora più palese, è la richiesta del di vedersi CP_1 riconosciuto un assegno di mantenimento a carico della moglie, invero neanche determinato nel quantum [pur trattandosi di diritto disponibile della parte, soggetto al principio dispositivo, nel processo] tenuto conto che il ha pacificamente – CP_1 tanto deduce egli stesso, più volte, nei propri scritti – una caratura imprenditoriale ben superiore alla moglie, e persino internazionale;
dato corroborato dalla gestione di plurime compagini, anche fuori dall'Europa - quale, in Marocco, la TEH CP_2
ed in Bulgaria la società Strategia EOOD, peraltro, per quanto consti,
[...] impegnata in diverse battaglie giudiziarie proprio con Alustrategy. Il che rende del tutto implausibile la indicazione del convenuto, come soggetto non più dotato di mezzi adeguati, a seguito del licenziamento da detta ultima società. Il si rileva ad abundantiam, appare invero persona dotata di ampia capacità CP_1 operativa nei settori conosciuti, anche con una certa dose di malizia: come dimostrato dalla mail in data 18.2.2021, inviata ad figlia della ricorrente - alla CP_3 quale erano state dapprima intestate le quote sociali integrali di Strategia EOOD, evidentemente per “comodità di intestazione” - per segnalare di aver concluso compravendita con se stesso delle quote medesime, transazione per la quale veniva sporta poi querela proprio dalla tanto rendendo ancor più palese la infondatezza della richiesta di un assegno ex art. 156 cc, in favore del convenuto. Infine, deve rilevarsi la tardività delle allegazioni e domande, introdotte in comparsa conclusionale, dal convenuto, ove veniva, in aggiunta alle conclusioni tempestivamente rassegnate in corso di causa, richiesto: “Voglia, inoltre, l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare che, tutte gli
“acquisti” effettuati dalla sig in comunione dei beni vengano assegnati in Pt_1 ragione della metà al sig ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 c.c. (La Suprema CP_1
Corte di Cassazione ha in seguito stabilito che «anche i crediti così come diritti a struttura complessa come i diritti azionari in quanto “beni” ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, o per effetto di donazione o successione (art. 179 c.c., comma 1, lett. b) ove specificamente stabilito nell'atto di liberalità ovvero nel testamento, oppure attraverso lo speciale meccanismo di acquisizione previsto dall'art. 177 c.c., comma 1, lett. a)». Quindi, infine, anche i diritti di credito possono cadere nella comunione legale (Cass. Civ., Sez. I, 09/10/2007, n. 21098). In particolare, il sig avrà diritto ad essere dichiarato proprietario della metà CP_1 delle quote societarie (pari al 50%) di Alustrategy “acquistate” dall (per il Pt_1
100%) con due atti il primo in data 06.04.2010 e il secondo in data 28.06.2012 (cfr sub. doc.C) in regime di comunione dei beni, allo stesso modo, il sig. avrà CP_1 diritto alla proprietà della metà delle quote societarie pari al 50% di Biostrategy
“acquistate” dall (per il 100%) con due atti il primo in data 06.04.2010 e Pt_1 il secondo in data 28.06.2012 (cfr Peraltro, il sig. dovrà vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione delle CP_1 somme prestate alla sig.ra in costanza di matrimonio pari ad euro Pt_1 367.224,00 per la costruzione di n.4 alloggi in Russia di proprietà dell che, Pt_1 quest'ultima ad oggi ancora non ha provveduto alla restituzione di nessuna delle somme ricevute. (cfr sub. doc.E). Infine, il sig avrà diritto al riconoscimento CP_1 di tutti gli acquisti effettuati dalla sig in regime di comunione dei beni in Pt_1 ragione della metà ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 c.c. sub. doc.D) in regime di comunione dei beni…” Al di là di dare riscontro ulteriore alle ampie capacità reddituali ed imprenditoriali del convenuto, ed a dare conto di una certa disinvoltura nella gestione dei meccanismi societari di pertinenza, detta domanda è: a) Inammissibile, non avendo alcuna connessione al thema decidendum ritualmente introdotto in giudizio;
b) Tardiva, siccome portata alla attenzione del tribunale ben oltre i termini decadenziali di legge. La azione va dunque, in parte qua, dichiarata inammissibile. Quanto alle spese di lite, occorre considerare che il convenuto appare soccombente su tutte le proprie domande. La ricorrente è invece parzialmente vittoriosa, in tema addebito, ma soccombente su tutto il resto, il che induce a riconoscere a quest'ultima le spese di lite, previa, tuttavia, compensazione per due terzi. Facendo uso dei parametri ex DM 55 del 2014, per lo scaglione afferente alle cause di valore indeterminabile di media complessità, ed applicando i valori medi, si ottiene il seguente compenso:
€ 2127 per la fase di studio;
€ 1416 per la fase introduttiva;
€ 3738 per la fase di istruzione/trattazione;
€ 3579 per la fase di decisione;
per complessivi € 10.860,00. Applicata la compensazione per due terzi, il compenso finale ammonta dunque ad
€3.620 oltre accessori tutti, in favore della attrice.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Dichiara la separazione giudiziale tra le parti;
Pronuncia addebito in danno del convenuto, rigettando per contro la di lui azione per addebito avverso la ricorrente;
Rigetta le rispettive azioni, per riconoscimento di assegno, ex art. 156 cc;
Dichiara irrituali ed inammissibili le domande del convenuto, concernenti la comunione tra coniugi;
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida, previa compensazione per due terzi, in € 3.620,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA per quanto dovuti per legge. Asti, 15.10.2025
L'estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 14/06/1971, residente a [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Avv.to Roberto Marchetti (C.F.: ) del Foro di C.F._2
Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sabrina Gonella (C.F.:
) di Asti, Via San Secondo, C.F._3
Avverso (C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._4 residente a[...], 14010 Antignano (AT), rappresentato e difeso, ai fini della presente, in virtù di procura alle liti - dall'Avv. Antonio Cimmino (C.F.
, e con Lui elettivamente domiciliato presso il Suo domicilio C.F._5 digitale e solo in via subordinata presso il Email_1
Suo Studio in Via Tevere, 48 – 00198 Roma, e/o al seguente numero di fax 0564.870270.
Conclusioni di parte ricorrente:
“Previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, istanza, produzione, eccezione e deduzione
1) dichiarare la separazione dei coniug per Parte_1 CP_1 fatto addebitabile al marito per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per i motivi tutti esposti in atti che ci si riserva di meglio articolare e provare nel corso del giudizio;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie, tramite CP_1 bonifico entro il 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della stessa non inferiore ad € 3.500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, IVA, CPA e rimborso forfetario inclusi. Riservato ogni altro diritto.” Conclusioni del convenuto:
“l'Ill.mo Tribunale Adito, Voglia: a) Rigettare le richieste tutte formulate, argomentate ed azionate da controparte perché ingiuste, illegittime, infondate e/o comunque contrastanti con la effettiva evoluzione dei fatti, il quale – ove logorato – risulterebbe in ogni caso ascrivibile alle condotte poste in essere dalla sig. anche a mezzo della presente iniziativa Pt_1 processuale e dei fatti così come ivi esposti;
b) In ogni caso, e respinta ogni contraria domanda, istanza, produzione, eccezione e deduzione - con termine per eventualmente dedurre, capitolare, indicare testi e/o informatori;
- previo ordine di esibizione in capo alla ricorrente della documentazione attestante: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito in Italia e all'Estero (retribuzioni, redditi di lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione, partecipazioni in società..); b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi mensili netti percepiti negli ultimi sei mesi;
c) conti correnti bancari e/o postali di cui si ha titolarità o la delega ad operare, in Italia o all'estero; custodia di titoli, indicando analiticamente i rispettivi saldi relativi agli ultimi tre anni;
d) proprietà immobiliari in Italia e all'estero elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili..), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile); e) proprietà di beni mobili registrati da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
f) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
g) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata;
spese per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e ricreativi, iscrizione di figli a scuole ed università private;
h) i beni eventualmente pervenuti in successione e/o per donazione, con produzione di eventuali dichiarazioni di successione e/o relativa idonea documentazione di riferimento, dichiarare la separazione dei coniugi Pt_1
, per fatto addebitabile alla moglie per grave violazione dei
[...] CP_1 doveri nascenti dal matrimonio, disponendo un assegno mensile a carico della nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di determinare e/o che verrà Pt_1 determinato nel corso del presente giudizio, per i motivi esposti in narrativa, che ci si riserva comunque di meglio articolare nel rispetto dei termini istruttori c) Con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione.”
OSSERVATO
Parte attrice propone domanda per separazione, con richiesta di addebito in danno del marito, e allocazione, su questi, di un assegno di mantenimento (dapprima genericamente indicato, sotto riserva di prendere contezza piena delle capacità reddituali avversarie, poi indicato in € 3.500,00 mensili, con memoria integrativa per la fase di merito) nei termini sopra verbatim riportati nelle conclusioni finali della ricorrente. Lamenta, dopo aver premesso esser la convivenza coniugale divenuta intollerabile, di aver patito la violazione ex adverso dei doveri ed obblighi nascenti dal matrimonio, ed in particolare di avere subito tradimento da parte del marito, con tale Persona_1 Allega altresì la esistenza di condotte di violenza, ai propri danni. Quanto a queste ultime, deve osservarsi che non sono stati offerti elementi sufficienti, a ritenere provate le condotte allegate, certo non potendosi attribuire particolare valenza probatoria agli scarni atti di indagine, prodotti in causa dalle difese a ritenuto riscontro delle violenze. In particolare, si ha riguardo al doc. 10 attoreo, che infra si riporta per estratto in formato immagine:
Dalla richiesta del PM non pare possa trarsi riscontro alla reale esistenza degli atti denunziati, vista anche la sinteticità del provvedimento, né altrove si ricavano elementi di prova in tale senso. Il riferimento alla “ammissione” del ritenuto tradimento (su cui meglio infra) è invero incidentale, e non radicato, per quanto qui evincibile, su atti assunti in sede penale;
le allegate violenze, e la refertazione indicata, sono elementi, tutti, basati sul mero riferito della attrice – potenzialmente anche rilevante in sede penale, ma qui non potendo aver efficacia probatoria, in proprio favore, la pura affermazione svolta dalla parte. Quanto alla violazione del dovere di fedeltà, la ricostruzione svolta dalla appare invece riscontrata. Pt_1
Si fa riferimento in particolare ai docc. 7 ed 8 della ricorrente, mail dal cui tenore appare evidente la ammissione stessa del tradimento perpetrato, del che il CP_1 chiede esplicitamente perdono alla moglie, con efficacia persino confessoria, né apparendo fondate le eccezioni di parte convenuta, circa una presunta irrilevanza della detta corrispondenza. E' ben vero trattarsi di mail “semplici”, non fornite, a differenza del formato PEC, di firma digitale certa;
ma è anche a rammentare esser radicato il principio, per cui la e-mail integra comunque elemento di prova apprezzabile dal giudice. Tanto più, avendo il proceduto ad una contestazione meramente generica dei CP_1 detti documenti, non essendo messo in discussione che gli indirizzi mail indicati siano quelli in uso alle parti - ed alla terza persona, che con il ebbe un rapporto CP_1 extra-coniugale, cui il convenuto rappresenta, sub 8, il proprio pentimento per l'errore commesso, inoltrando poi, evidentemente, il messaggio alla propria moglie. Del che vi è evidenza nella interfaccia grafica posta in alto, che è universale e facilmente leggibile, essendo anche il tenore dei messaggi, tali, da rendere evidente la provenienza, dal delle richieste di perdono alla CP_1 Pt_1
Ancora, in alcun modo risulta o ha a sospettarsi, ragionevolmente, che le riproduzioni sub 7 e 8 possano esser state in qualche modo artefatte, o alterate, o oggetto di alcuna attività decettiva della attrice. Ritenuto così provato con certezza il tradimento, deve poi affermarsi esser desumibile
– per presunzioni semplici, ma comunque basate su criteri di ragionevolezza, di cui all'id quod plerumque accidit – esser detta violazione della fedeltà coniugale causa scatenante prima della conflagrazione del rapporto matrimoniale. Pr quanto dato evincere dalla narrativa di entrambe le parti, invero, prima degli eventi, occorsi nella prima metà del 2020, la vita familiare si svolgeva in modo regolare, e rispondente a normali dinamiche familiari: mentre SOLO successivamente alla scoperta del tradimento veniva a maturare un clima di forte conflittualità – anche economica, vedi sotto – che, evidentemente, trova la sua fonte eziologica nel tradimento perpetrato dalla parte CP_1
E' dunque fondata la domanda di addebito della attrice. Per le medesime ragioni già sviscerate, appare infondata, e fors'anche strumentale, la domanda di addebito, svolta in via speculare dal alle cui condotte vanno CP_1 invece ascritte, per come detto, le ragioni del fallimento matrimoniale. Parte ricorrente insta per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, che quantifica in € 3.500 mensili, ritenendo detta somma necessaria alla conservazione di una condizione di vita dignitosa (visto anche il tenore goduto in costanza di matrimonio). Non sussistono tuttavia i presupposti per un simile emolumento. Come chiaramente affermato, tra l'altro, da Cass. Ordinanza 26084 del 2019, l'assegno ex art.156 cc non ha una funzione di pieno ripristino delle possibilità economiche vissute durante la convivenza, potendo esso riconoscersi solo ove il coniuge, per ragioni di carattere oggettivo, non sia in grado di procurarsi un livello reddituale consono ed adeguato – in ciò certamente rilevando la “collocazione sociale” della richiedente;
senonché, nel caso in esame, è pacifico che la Pt_1
a) Abbia un importante profilo imprenditoriale, siccome titolare della totalità delle quote di una compagine di assoluto rilievo (Alustrategy Srl, della quale è anche Amministratrice Unica, come da doc. 18 della ricorrente); b) Goda di rilevante prestanza reddituale, avendo, esemplificativamente (pur dovendosi tenere conto delle fisiologiche dinamiche, al rialzo o al ribasso, di qualunque mercato, ciò che è comunque parte della alea della impresa) nei soli anni 2021 e 2022 percepito, dalla detta compagine, utili netti per oltre € 400.000,00 – circostanza pacifica, come anche il possesso di beni immobili, in Italia ed in Russia, vedi prospetto della stessa attrice in Dichiarazione sostitutiva atto notorietà prodotta il 16.1.2023; c) Sia insomma in una condizione di autonomia ed indipendenza piena, rispetto alla quale neppure si comprende l'enfasi posta su un assegno pari ad € 3.500 mensili, che appare invero persino irrilevante, alla luce del giro di affari della parte attrice. La domanda va dunque respinta. Parimenti infondata, in modo ancora più palese, è la richiesta del di vedersi CP_1 riconosciuto un assegno di mantenimento a carico della moglie, invero neanche determinato nel quantum [pur trattandosi di diritto disponibile della parte, soggetto al principio dispositivo, nel processo] tenuto conto che il ha pacificamente – CP_1 tanto deduce egli stesso, più volte, nei propri scritti – una caratura imprenditoriale ben superiore alla moglie, e persino internazionale;
dato corroborato dalla gestione di plurime compagini, anche fuori dall'Europa - quale, in Marocco, la TEH CP_2
ed in Bulgaria la società Strategia EOOD, peraltro, per quanto consti,
[...] impegnata in diverse battaglie giudiziarie proprio con Alustrategy. Il che rende del tutto implausibile la indicazione del convenuto, come soggetto non più dotato di mezzi adeguati, a seguito del licenziamento da detta ultima società. Il si rileva ad abundantiam, appare invero persona dotata di ampia capacità CP_1 operativa nei settori conosciuti, anche con una certa dose di malizia: come dimostrato dalla mail in data 18.2.2021, inviata ad figlia della ricorrente - alla CP_3 quale erano state dapprima intestate le quote sociali integrali di Strategia EOOD, evidentemente per “comodità di intestazione” - per segnalare di aver concluso compravendita con se stesso delle quote medesime, transazione per la quale veniva sporta poi querela proprio dalla tanto rendendo ancor più palese la infondatezza della richiesta di un assegno ex art. 156 cc, in favore del convenuto. Infine, deve rilevarsi la tardività delle allegazioni e domande, introdotte in comparsa conclusionale, dal convenuto, ove veniva, in aggiunta alle conclusioni tempestivamente rassegnate in corso di causa, richiesto: “Voglia, inoltre, l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare che, tutte gli
“acquisti” effettuati dalla sig in comunione dei beni vengano assegnati in Pt_1 ragione della metà al sig ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 c.c. (La Suprema CP_1
Corte di Cassazione ha in seguito stabilito che «anche i crediti così come diritti a struttura complessa come i diritti azionari in quanto “beni” ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, o per effetto di donazione o successione (art. 179 c.c., comma 1, lett. b) ove specificamente stabilito nell'atto di liberalità ovvero nel testamento, oppure attraverso lo speciale meccanismo di acquisizione previsto dall'art. 177 c.c., comma 1, lett. a)». Quindi, infine, anche i diritti di credito possono cadere nella comunione legale (Cass. Civ., Sez. I, 09/10/2007, n. 21098). In particolare, il sig avrà diritto ad essere dichiarato proprietario della metà CP_1 delle quote societarie (pari al 50%) di Alustrategy “acquistate” dall (per il Pt_1
100%) con due atti il primo in data 06.04.2010 e il secondo in data 28.06.2012 (cfr sub. doc.C) in regime di comunione dei beni, allo stesso modo, il sig. avrà CP_1 diritto alla proprietà della metà delle quote societarie pari al 50% di Biostrategy
“acquistate” dall (per il 100%) con due atti il primo in data 06.04.2010 e Pt_1 il secondo in data 28.06.2012 (cfr Peraltro, il sig. dovrà vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione delle CP_1 somme prestate alla sig.ra in costanza di matrimonio pari ad euro Pt_1 367.224,00 per la costruzione di n.4 alloggi in Russia di proprietà dell che, Pt_1 quest'ultima ad oggi ancora non ha provveduto alla restituzione di nessuna delle somme ricevute. (cfr sub. doc.E). Infine, il sig avrà diritto al riconoscimento CP_1 di tutti gli acquisti effettuati dalla sig in regime di comunione dei beni in Pt_1 ragione della metà ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 c.c. sub. doc.D) in regime di comunione dei beni…” Al di là di dare riscontro ulteriore alle ampie capacità reddituali ed imprenditoriali del convenuto, ed a dare conto di una certa disinvoltura nella gestione dei meccanismi societari di pertinenza, detta domanda è: a) Inammissibile, non avendo alcuna connessione al thema decidendum ritualmente introdotto in giudizio;
b) Tardiva, siccome portata alla attenzione del tribunale ben oltre i termini decadenziali di legge. La azione va dunque, in parte qua, dichiarata inammissibile. Quanto alle spese di lite, occorre considerare che il convenuto appare soccombente su tutte le proprie domande. La ricorrente è invece parzialmente vittoriosa, in tema addebito, ma soccombente su tutto il resto, il che induce a riconoscere a quest'ultima le spese di lite, previa, tuttavia, compensazione per due terzi. Facendo uso dei parametri ex DM 55 del 2014, per lo scaglione afferente alle cause di valore indeterminabile di media complessità, ed applicando i valori medi, si ottiene il seguente compenso:
€ 2127 per la fase di studio;
€ 1416 per la fase introduttiva;
€ 3738 per la fase di istruzione/trattazione;
€ 3579 per la fase di decisione;
per complessivi € 10.860,00. Applicata la compensazione per due terzi, il compenso finale ammonta dunque ad
€3.620 oltre accessori tutti, in favore della attrice.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Dichiara la separazione giudiziale tra le parti;
Pronuncia addebito in danno del convenuto, rigettando per contro la di lui azione per addebito avverso la ricorrente;
Rigetta le rispettive azioni, per riconoscimento di assegno, ex art. 156 cc;
Dichiara irrituali ed inammissibili le domande del convenuto, concernenti la comunione tra coniugi;
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida, previa compensazione per due terzi, in € 3.620,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA per quanto dovuti per legge. Asti, 15.10.2025
L'estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli