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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 82/2023 riservata in decisione dal 7.3.2025, avente ad oggetto: revocazione della sentenza n. 246 pubbl. il 29.3.2017
T R A
), residente in [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Cosentino – giusta procura speciale in atti;
attore in revocazione
E
e Controparte_1 Controparte_2
convenuti contumaci
Nonché
PM - sede – intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Con atto di citazione dep. il 23.1.2023, notificato al sig. in data 16.1.2023 CP_1
e alla sig.ra in data 26.1.2023, l'odierno attore chiedeva, ai sensi dell'art. 395 Parte_1
c.p.c co 1 n. 3 cpc, la revocazione della sentenza definitiva del Tribunale di Vibo
Valentia n. 246 pubbl il 29.3.2017 al fine di sentir dichiarare il disconoscimento della
Pag. 1 di 4 paternità in capo al sig. (suo padre anagrafico) deducendo il Controparte_1
ritrovamento, successivamente alla citata pronuncia, documenti decisivi ai fini della decisione.
Fissata la prima udienza di comparizione, la causa subiva alcuni rinvii stante l'assenza del Giudice titolare;
veniva poi dichiarata la contumacia dei convenuti e in seguito, con provvedimento del Presidente f.f. dep. in data 28.11.2024, la causa era ri-assegnata al sottoscritto relatore, indi riservata per la decisione collegiale a seguito di trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. dal 7.3.2025.
Nel merito
La domanda non merita accoglimento.
L'art. 395 cpc e dispone: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi
è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso
sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata
[324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.”
Ai sensi dell'art. 396 cpc è inoltre ammessa la revocazione contro le sentenze pronunziate in primo grado solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 cpc.
Il motivo della revocazione specificamente dedotto nel presente giudizio ricade dunque nel perimetro normativo indicato al n.3 della disposizione citata che disciplina l'ipotesi in cui siano stati trovati uno o più documenti decisivi, successivamente alla pronuncia definitiva potendosi attivare tale rimedio anche per le sentenze passate in giudicato se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la
Pag. 2 di 4 parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Conseguentemente, l'impugnazione per revocazione presuppone:
1) l'esistenza di una prova documentale relativa ai fatti che hanno formato oggetto della controversia;
2) l'impossibilità di produrre tale documentazione durante il corso del primo giudizio, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
3) la decisività della documentazione stessa.
Per principio consolidato, la parte istante, per adempiere all'onere della prova circa l'impossibilità di produrre in giudizio i documenti, deve dimostrare che l'ignoranza della esistenza dei documenti non derivi da sua colpa (Cass. 735/2008).
L'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario può essere ravvisata solo quando chi propone la revocazione abbia dimostrato di avere fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile
(Cass 6821/09).
Condizione essenziale perché possa ammettersi la revocazione è che il documento decisivo preesista alla decisione impugnata, mentre non può considerarsi sufficiente che anteriore alla decisione sia solo il fatto rappresentato dal documento medesimo;
inoltre, il requisito della preesistenza deve sussistere per tutte le fasi del precedente giudizio di merito, compresa la fase d'appello, e non deve trattarsi di un documento formatosi successivamente (Cass. Sent. n. 9865/2014, conforme a Cass n. 7653/1997). Nel caso di specie, l'odierno attore in revocazione ha dedotto fatti avvenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnatan. 246 pubbl. il
29.3.2017ovvero l'aver convinto il proprio padre ad effettuare il test del DNA, e ha prodotto documenti di formazione successiva alla pronuncia de qua: il referto sui campioni di DNA che confermerebbe che l'attore non è figlio del padre anagrafico è datato 6.2.2018 e la lettera scritta di pugno dalla madre dell'attore, in cui è indicata l'identità del padre biologico datata 14.12.2022 e spedita in pari data (unica data certa).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda azionata difetti nei presupposti indefettibili della fase rescindente, quali – come sopra evidenziato - l'anteriorità dei documenti a supporto in assenza della quale neanche è ipotizzabile il vaglio della oggettiva impossibilità di produzione nel primo giudizio essendo detti documenti, come visto, di formazione successiva, conseguendone il rigetto della domanda .
Pag. 3 di 4 In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. rigetta l'impugnazione in revocazione proposta da ; Parte_1
B. Nulla per le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 18.4.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 82/2023 riservata in decisione dal 7.3.2025, avente ad oggetto: revocazione della sentenza n. 246 pubbl. il 29.3.2017
T R A
), residente in [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Cosentino – giusta procura speciale in atti;
attore in revocazione
E
e Controparte_1 Controparte_2
convenuti contumaci
Nonché
PM - sede – intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Con atto di citazione dep. il 23.1.2023, notificato al sig. in data 16.1.2023 CP_1
e alla sig.ra in data 26.1.2023, l'odierno attore chiedeva, ai sensi dell'art. 395 Parte_1
c.p.c co 1 n. 3 cpc, la revocazione della sentenza definitiva del Tribunale di Vibo
Valentia n. 246 pubbl il 29.3.2017 al fine di sentir dichiarare il disconoscimento della
Pag. 1 di 4 paternità in capo al sig. (suo padre anagrafico) deducendo il Controparte_1
ritrovamento, successivamente alla citata pronuncia, documenti decisivi ai fini della decisione.
Fissata la prima udienza di comparizione, la causa subiva alcuni rinvii stante l'assenza del Giudice titolare;
veniva poi dichiarata la contumacia dei convenuti e in seguito, con provvedimento del Presidente f.f. dep. in data 28.11.2024, la causa era ri-assegnata al sottoscritto relatore, indi riservata per la decisione collegiale a seguito di trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. dal 7.3.2025.
Nel merito
La domanda non merita accoglimento.
L'art. 395 cpc e dispone: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi
è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso
sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata
[324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.”
Ai sensi dell'art. 396 cpc è inoltre ammessa la revocazione contro le sentenze pronunziate in primo grado solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 cpc.
Il motivo della revocazione specificamente dedotto nel presente giudizio ricade dunque nel perimetro normativo indicato al n.3 della disposizione citata che disciplina l'ipotesi in cui siano stati trovati uno o più documenti decisivi, successivamente alla pronuncia definitiva potendosi attivare tale rimedio anche per le sentenze passate in giudicato se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la
Pag. 2 di 4 parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Conseguentemente, l'impugnazione per revocazione presuppone:
1) l'esistenza di una prova documentale relativa ai fatti che hanno formato oggetto della controversia;
2) l'impossibilità di produrre tale documentazione durante il corso del primo giudizio, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
3) la decisività della documentazione stessa.
Per principio consolidato, la parte istante, per adempiere all'onere della prova circa l'impossibilità di produrre in giudizio i documenti, deve dimostrare che l'ignoranza della esistenza dei documenti non derivi da sua colpa (Cass. 735/2008).
L'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario può essere ravvisata solo quando chi propone la revocazione abbia dimostrato di avere fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile
(Cass 6821/09).
Condizione essenziale perché possa ammettersi la revocazione è che il documento decisivo preesista alla decisione impugnata, mentre non può considerarsi sufficiente che anteriore alla decisione sia solo il fatto rappresentato dal documento medesimo;
inoltre, il requisito della preesistenza deve sussistere per tutte le fasi del precedente giudizio di merito, compresa la fase d'appello, e non deve trattarsi di un documento formatosi successivamente (Cass. Sent. n. 9865/2014, conforme a Cass n. 7653/1997). Nel caso di specie, l'odierno attore in revocazione ha dedotto fatti avvenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnatan. 246 pubbl. il
29.3.2017ovvero l'aver convinto il proprio padre ad effettuare il test del DNA, e ha prodotto documenti di formazione successiva alla pronuncia de qua: il referto sui campioni di DNA che confermerebbe che l'attore non è figlio del padre anagrafico è datato 6.2.2018 e la lettera scritta di pugno dalla madre dell'attore, in cui è indicata l'identità del padre biologico datata 14.12.2022 e spedita in pari data (unica data certa).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda azionata difetti nei presupposti indefettibili della fase rescindente, quali – come sopra evidenziato - l'anteriorità dei documenti a supporto in assenza della quale neanche è ipotizzabile il vaglio della oggettiva impossibilità di produzione nel primo giudizio essendo detti documenti, come visto, di formazione successiva, conseguendone il rigetto della domanda .
Pag. 3 di 4 In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. rigetta l'impugnazione in revocazione proposta da ; Parte_1
B. Nulla per le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 18.4.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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