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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15989/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15989 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.06.1965;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.04.1964, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Arciero, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Rocca di Papa (RM) in data 05.06.1994, che dall'unione erano nati i figli (04.11.1997) e (06.10.2003) entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “- i coniugi vivranno separati per mutuo consenso;
- la casa coniugale di via del
Torraccio 190, interno 4, Roma, di proprietà della moglie, verrà assegnata alla moglie con tutto quanto ivi contenuto ed il marito se ne è già allontanato;
- i figli, entrambi maggiorenni, sono economicamente autosufficienti e vivranno quanto a
con il padre e quanto a con la madre;
- la madre, su richiesta del Per_2 Per_1 figlio e in caso di esigenze dello stesso, potrà recarsi nell'abitazione dove egli risiede;
- lo stesso varrà per il padre ove richiesto dalla figlia;
-la madre Per_1 consentirà al figlio di asportare gli ultimi beni di proprietà sua e del padre anche dopo la consegna delle chiavi;
- i coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti” .
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15989/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa (RM) il
[...]
05.06.1994;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Rocca di Papa (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 41, parte II, serie A, Ufficio 1);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 03.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15989 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.06.1965;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.04.1964, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Arciero, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Rocca di Papa (RM) in data 05.06.1994, che dall'unione erano nati i figli (04.11.1997) e (06.10.2003) entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “- i coniugi vivranno separati per mutuo consenso;
- la casa coniugale di via del
Torraccio 190, interno 4, Roma, di proprietà della moglie, verrà assegnata alla moglie con tutto quanto ivi contenuto ed il marito se ne è già allontanato;
- i figli, entrambi maggiorenni, sono economicamente autosufficienti e vivranno quanto a
con il padre e quanto a con la madre;
- la madre, su richiesta del Per_2 Per_1 figlio e in caso di esigenze dello stesso, potrà recarsi nell'abitazione dove egli risiede;
- lo stesso varrà per il padre ove richiesto dalla figlia;
-la madre Per_1 consentirà al figlio di asportare gli ultimi beni di proprietà sua e del padre anche dopo la consegna delle chiavi;
- i coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti” .
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15989/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa (RM) il
[...]
05.06.1994;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Rocca di Papa (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 41, parte II, serie A, Ufficio 1);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 03.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi