Ordinanza collegiale 6 dicembre 2013
Decreto presidenziale 14 luglio 2020
Sentenza 25 luglio 2023
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2024
Decreto presidenziale 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 02325/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01954/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2012, proposto da
Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Rustico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 43/2012 emesso dal Tribunale di Modica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il Consorzio ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di quanto disposto dal decreto ingiuntivo n. 43 del 24 gennaio 2012 del Tribunale di Modica, avverso il quale non è stata effettuata opposizione con discendente sua irrevocabilità alla data del 29 marzo 2012, così come risulta dalla documentazione versata in atti.
Col decreto in questione è stato ingiunto all’Ente locale resistente di pagare alla parte ricorrente una somma di denaro pari a euro 91.549,69 (novantunomilacinquecentoquarantanove/69), oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio, queste ultime per un importo di euro 1.388,75 (milletrecentottantotto/75), oltre IVA e CPA.
2. L’odierno giudizio di ottemperanza, avviato con ricorso iscritto al r.g. n. 1954/2012 è stato sospeso con l’ordinanza di questa Sezione n. 2951/2013, in considerazione dell’avvio della procedura intesa all’approvazione di un piano di riequilibrio pluriennale da parte del Comune di Modica.
3. Il 20 dicembre 2022 la Corte dei Conti ha approvato il predetto piano, ragione per cui, con atto depositato il 30 maggio 2023, parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza in camera in consiglio per la definizione della controversia, insistendo per l’accoglimento del gravame, con condanna della p.a. al pagamento delle prefate somme e con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Ente locale intimato al versamento di quanto dovuto.
4. Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 19 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
6. A fronte del decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile e della conclusione del procedimento inteso all’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Modica, la medesima p.a. non si è neppure costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso nei suoi confronti, non avendo così eccepito né l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né, tantomeno, avendo fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
7. Dalla documentazione versata in atti emerge che il decreto ingiuntivo sia ormai irrevocabile e che la notifica in forma esecutiva del titolo giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 30 luglio 2012, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
7. Deve pertanto essere disposto che il Comune di Modica provveda al pagamento delle somme indicate nel citato provvedimento giurisdizionale entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza in favore di parte ricorrente.
8. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa il quale, anche con facoltà di delega a dipendente comunale adeguatamente qualificato e su richiesta di parte, provvederà al pagamento di quanto sopra indicato nell’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza di quello concesso all’amministrazione resistente.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’amministrazione resistente di provvedere al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme indicate dal titolo in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa il quale, anche con facoltà di delega a dipendente comunale adeguatamente qualificato e su richiesta di parte, provvederà al pagamento di quanto sopra indicato in luogo dell’Ente locale resistente nel termine ulteriore di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza di quello concesso all’Amministrazione intimata.
Condanna il Comune di Modica al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO