Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 28/01/2026, n. 374
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso per acconto

    Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dal versamento dell'acconto, non dal saldo, qualora l'acconto stesso, al momento del versamento, non fosse dovuto o fosse versato in misura non corretta.

  • Accolto
    Fondatezza della domanda di rimborso per il saldo IRAP

    A seguito dell'evoluzione dei principi contabili (OIC 21 e OIC 17), la rivalutazione delle partecipazioni, transitando dal Conto Economico nel conto tecnico per le compagnie ramo Vita, è divenuta imponibile ai fini IRAP. Tuttavia, si rileva una disparità di trattamento rispetto alle compagnie ramo Danni, dove tale posta confluisce nel conto non tecnico e non è imponibile. Tale disparità è ritenuta discriminatoria e contraria ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 28/01/2026, n. 374
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 374
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo