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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 3110/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO, nella causa vertente
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata Parte_1
in Roma, via Gavinana 2, presso lo studio degli Avv.ti Maria Paola Monti e Paolo
Zurolo, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Ivanoe Ciocca in virtù di procura generale alle liti convenuta all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
- DICHIARA l'illegittimità dell'indebito contestato a parte ricorrente dall' CP_1
con nota del 7.10.2022 e DICHIARA non dovute da le Parte_1
somme ivi pretese a restituzione;
- CONDANNA l' alla restituzione di quanto sinora trattenuto a tale titolo;
CP_1
- CONDANNA l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi CP_1 in favore dei procuratori antistatari, che si liquidano in euro 1.178,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è titolare di assegno ordinario di invalidità a carico dell' Parte_1 CP_1 ex art. 1 legge n. 222/1984 con decorrenza 01.07.1995.
L' le ha contestato la percezione indebita di detta prestazione nel periodo CP_1
01.01.2017 al 31.12.2018 quale conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo di comunicare i propri dati reddituali.
Con ricorso depositato in data 21.5.2024, la ha dedotto Pt_1
l'illegittimità di tale pretesa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La soluzione della controversia ruota attorno alla questione della sussistenza o meno dell'obbligo da parte del beneficiario della prestazione di comunicare annualmente la propria situazione reddituale.
Ed infatti è pacifico che l'odierna ricorrente, in riferimento al periodo contestato, non avesse presentato il c.d. modulo RED e non avesse comunicato i redditi all'Agenzia delle entrate.
Altrettanto pacifico (poiché mai contestato dall' è che, in tale periodo, CP_1 la non avesse percepito alcun reddito oltre alla prestazione oggetto del Pt_1
contestato recupero.
Orbene, occorre rilevare che il sistema di rilevamento dei redditi dei percettori di prestazioni assistenziali e previdenziali è stato riformato con l'introduzione, da parte dell'art. 13 d.l. n. 78/2010 (conv. con modif. dalla legge n.
122/2010), del cd. Casellario dell'assistenza.
Tale disposizione prevede che “1. E' istituito presso l' Controparte_2
.. il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la
[...]
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e
2 assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. … 3.
Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall' . CP_1
All'art. 35 d.l. n. 207 del 2008 convertito dalla legge n. 14 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche: “… c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
"10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Dalla complessiva lettura di tali disposizioni si evince, dunque, che è sufficiente che il percettore di prestazioni assistenziali o previdenziali, la cui erogazione sia collegata a determinati limiti reddituali, dia tempestiva comunicazione dei propri redditi all'Amministrazione Finanziaria, in quanto è poi
3 questa a dover fornire i relativi dati reddituali al . Solo Parte_2
ove i redditi non siano comunicati all'Amministrazione Finanziaria sussiste quindi un onere di comunicazione diretta all'Ente Previdenziale che eroga la prestazione, con le relative conseguenze, in termini di sospensione o revoca della prestazione, per il caso di omessa comunicazione. Dall'intero sistema si evince poi che, se il dato reddituale è già in possesso dell'Ente Previdenziale (perché il reddito deriva proprio da una prestazione erogata dall'Ente stesso), non può configurarsi alcun ulteriore onere di comunicazione in capo al percettore della prestazione (in tal senso vedi anche sentenze della Corte di appello di Roma nn. 2875/2025 e
3595/2025).
Che questa sia la corretta interpretazione della predette disposizioni di legge
è reso evidente anche dalla lettura della circolare n. 195 del 2015 ove al punto CP_1
3.3., rubricato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni”, è espressamente sancito che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti CP_2
nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è CP_1 tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all ”. CP_2
Ne consegue che, in difetto di percezione di redditi ulteriori rispetto a quelli di natura previdenziali erogati dall' l'omessa comunicazione da parte della CP_1 ricorrente della propria situazione reddituale non giustificava in alcun modo la pretesa restitutoria.
Va dichiarata quindi l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme a tale titolo erogate e l' va condannato alla restituzione di quanto a tale titolo CP_1 indebitamente trattenuto.
Le considerazioni sinora esposte sono in grado di assorbire igni altra questione dedotta in giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (tendo conto del valore della controversia e già comprensive della maggiorazione per la redazione dell'atto con
4 tecniche di collegamento ipertestuale), seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Tivoli, 16.12.2025.
Il giudice
LE Di IE
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