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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1223/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Cortese Nicola per l'avv. Fiorenzo Merlini in sostituzione dell'avv. Minicucci Massimiliano CP_1
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Cortese insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna a controparte delle spese di lite per entrambe per le fasi del giudizio.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2024 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORTESE NICOLA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 445 bis sesto comma cpc depositato in data 25.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni della consulenza tecnica depositata dal CTU dott. nel procedimento Persona_1
RGN 303/2024 introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, lamentando che non sono state adeguatamente valutate le sue reali condizioni di salute rispetto alla documentazione medica allegata in atti ed alle conclusioni diagnostiche ivi contenute. CP_
2. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. La causa istruita per documenti, previa convocazione a chiarimenti dell'ausiliario già nominato nel procedimento
RGN 303/2024, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. I motivi di doglianza di parte ricorrente coincidono con le osservazioni già mosse alla bozza dell'elaborato peritale inviata ai CCTTPP nel procedimento RGN 303/2024, circa il giudizio di lievità e non di gravità dell'insufficienza renale accertata.
6. A sostegno di tale tesi venivano allegate certificazioni mediche del 13/06/2024, e dunque successive al deposito del ricorso ex art 445 bis cpc, secondo le quali il paziente rientrerebbe nel quarto stadio di malattia
7 .Il CTU, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha specificato che tale documentazione non poteva essere tenuta in considerazione proprio in quanto è successiva al ricorso.
1 8. Ad ogni modo, a seguito della richiesta di integrazione della relazione, l'ausiliario ha accertato che: <La patologia principale da cui è affetto sig è, come riportato, la malattia policistica renale autosomica Parte_1 dominante. Come noto Il rene policistico è un'alterazione ereditaria, con formazione di cisti renali che causa graduale dilatazione di entrambi i reni, talvolta con progressione verso l'insufficienza renale. Quasi tutte le forme sono causate da una mutazione genetica familiare. La sintomatologia comprende dolore al fianco e all'addome, ematuria e ipertensione. La diagnosi è mediante TC o ecografia. Il trattamento è sintomatico prima dell'insufficienza renale, mentre in seguito si basa sulla dialisi o sul trapianto.
Inoltre La malattia renale cronica è inizialmente descritta come riduzione della riserva renale o deficit della funzione renale, che può progredire fino all'insufficienza renale (insufficienza renale terminale). Inizialmente, a mano a mano che il tessuto renale perde la sua funzionalità, si verificano poche alterazioni evidenti, perché il tessuto che rimane aumenta la propria performance (adattamento renale funzionale).
Come riportato il CTU si è riferito alla documentazione medica presente in atti (certificazioni mediche del 2021-
2022) ed alle condizioni cliniche al momento della definizione del caso in sede di Commissione (marzo 2023) motivo del presente ricorso. L'insufficienza renale cronica era allora giudicata lieve.
In sede di operazioni peritali venivano prodotti ulteriori esami clinici effettuati nel giugno 2024 che documentavano una evoluzione peggiorativa della insufficienza renale che secondo le classificazioni correnti è da considerarsi al
IV stadio (su V totali) data la creatinina 2,81 mg/dL e il filtrato FG è 27 mL/min/1,73 mq.
Quindi in considerazione del peggioramento del quadro clinico l'insufficienza renale è da giudicare “grave” per cui si ritiene il sig. Ai sensi dell'art.1 L. n° 222/1984 INVALIDO con decorrenza giugno 2024.. si è riferito Parte_1 alla documentazione medica presente in atti (certificazioni mediche del 2021-2022) ed alle condizioni cliniche al momento della definizione del caso in sede di Commissione (marzo 2023) motivo del presente ricorso.
L'insufficienza renale cronica era allora giudicata lieve. In sede di operazioni peritali venivano prodotti ulteriori esami clinici effettuati nel giugno 2024 che documentavano una evoluzione peggiorativa della insufficienza renale che secondo le classificazioni correnti è da considerarsi al IV stadio (su V totali) data la creatinina 2,81 mg/dL e il filtrato FG è 27 mL/min/1,73 mq. Quindi in considerazione del peggioramento del quadro clinico
l'insufficienza renale è da giudicare “grave” per cui si ritiene il sig. Ai sensi dell'art.1 L. n° Parte_1
222/1984 INVALIDO con decorrenza giugno 2024>>.
9. Tanto chiarito, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno ex legge 222/1984 da giugno 2024.
9. In ragione dell'accertata decorrenza del requisito sanitario, successiva all'introduzione del procedimento ex art
445 bis cpc, le spese, complessivamente liquidate, sono compensate nella misura della metà e calcolate secondo
2 gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause previdenziali di valore ricompreso tra € 5200,00 ed €
26.000,00 (determinato ex art 13 comma 1 cpc, cfr. Cass SSUU 10454/2015 Cass. sez. Lav. n. 19020/2018).
10. Le spese per la CTU medico-legale del procedimento RGN 303/2024, liquidate con separato decreto, sono CP_ poste definitivamente a carico dell .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario Parte_1 di invalidità ex legge 222/1984 da giugno 2024;
- compensa nella misura della metà le spese di lite complessivamente liquidate anche con riferimento al CP_ procedimento RGN 303/2024 e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2695,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese per la CTU liquidate con separato decreto;
Livorno, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1223/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Cortese Nicola per l'avv. Fiorenzo Merlini in sostituzione dell'avv. Minicucci Massimiliano CP_1
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Cortese insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna a controparte delle spese di lite per entrambe per le fasi del giudizio.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2024 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORTESE NICOLA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 445 bis sesto comma cpc depositato in data 25.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni della consulenza tecnica depositata dal CTU dott. nel procedimento Persona_1
RGN 303/2024 introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, lamentando che non sono state adeguatamente valutate le sue reali condizioni di salute rispetto alla documentazione medica allegata in atti ed alle conclusioni diagnostiche ivi contenute. CP_
2. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. La causa istruita per documenti, previa convocazione a chiarimenti dell'ausiliario già nominato nel procedimento
RGN 303/2024, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. I motivi di doglianza di parte ricorrente coincidono con le osservazioni già mosse alla bozza dell'elaborato peritale inviata ai CCTTPP nel procedimento RGN 303/2024, circa il giudizio di lievità e non di gravità dell'insufficienza renale accertata.
6. A sostegno di tale tesi venivano allegate certificazioni mediche del 13/06/2024, e dunque successive al deposito del ricorso ex art 445 bis cpc, secondo le quali il paziente rientrerebbe nel quarto stadio di malattia
7 .Il CTU, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha specificato che tale documentazione non poteva essere tenuta in considerazione proprio in quanto è successiva al ricorso.
1 8. Ad ogni modo, a seguito della richiesta di integrazione della relazione, l'ausiliario ha accertato che: <La patologia principale da cui è affetto sig è, come riportato, la malattia policistica renale autosomica Parte_1 dominante. Come noto Il rene policistico è un'alterazione ereditaria, con formazione di cisti renali che causa graduale dilatazione di entrambi i reni, talvolta con progressione verso l'insufficienza renale. Quasi tutte le forme sono causate da una mutazione genetica familiare. La sintomatologia comprende dolore al fianco e all'addome, ematuria e ipertensione. La diagnosi è mediante TC o ecografia. Il trattamento è sintomatico prima dell'insufficienza renale, mentre in seguito si basa sulla dialisi o sul trapianto.
Inoltre La malattia renale cronica è inizialmente descritta come riduzione della riserva renale o deficit della funzione renale, che può progredire fino all'insufficienza renale (insufficienza renale terminale). Inizialmente, a mano a mano che il tessuto renale perde la sua funzionalità, si verificano poche alterazioni evidenti, perché il tessuto che rimane aumenta la propria performance (adattamento renale funzionale).
Come riportato il CTU si è riferito alla documentazione medica presente in atti (certificazioni mediche del 2021-
2022) ed alle condizioni cliniche al momento della definizione del caso in sede di Commissione (marzo 2023) motivo del presente ricorso. L'insufficienza renale cronica era allora giudicata lieve.
In sede di operazioni peritali venivano prodotti ulteriori esami clinici effettuati nel giugno 2024 che documentavano una evoluzione peggiorativa della insufficienza renale che secondo le classificazioni correnti è da considerarsi al
IV stadio (su V totali) data la creatinina 2,81 mg/dL e il filtrato FG è 27 mL/min/1,73 mq.
Quindi in considerazione del peggioramento del quadro clinico l'insufficienza renale è da giudicare “grave” per cui si ritiene il sig. Ai sensi dell'art.1 L. n° 222/1984 INVALIDO con decorrenza giugno 2024.. si è riferito Parte_1 alla documentazione medica presente in atti (certificazioni mediche del 2021-2022) ed alle condizioni cliniche al momento della definizione del caso in sede di Commissione (marzo 2023) motivo del presente ricorso.
L'insufficienza renale cronica era allora giudicata lieve. In sede di operazioni peritali venivano prodotti ulteriori esami clinici effettuati nel giugno 2024 che documentavano una evoluzione peggiorativa della insufficienza renale che secondo le classificazioni correnti è da considerarsi al IV stadio (su V totali) data la creatinina 2,81 mg/dL e il filtrato FG è 27 mL/min/1,73 mq. Quindi in considerazione del peggioramento del quadro clinico
l'insufficienza renale è da giudicare “grave” per cui si ritiene il sig. Ai sensi dell'art.1 L. n° Parte_1
222/1984 INVALIDO con decorrenza giugno 2024>>.
9. Tanto chiarito, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno ex legge 222/1984 da giugno 2024.
9. In ragione dell'accertata decorrenza del requisito sanitario, successiva all'introduzione del procedimento ex art
445 bis cpc, le spese, complessivamente liquidate, sono compensate nella misura della metà e calcolate secondo
2 gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause previdenziali di valore ricompreso tra € 5200,00 ed €
26.000,00 (determinato ex art 13 comma 1 cpc, cfr. Cass SSUU 10454/2015 Cass. sez. Lav. n. 19020/2018).
10. Le spese per la CTU medico-legale del procedimento RGN 303/2024, liquidate con separato decreto, sono CP_ poste definitivamente a carico dell .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario Parte_1 di invalidità ex legge 222/1984 da giugno 2024;
- compensa nella misura della metà le spese di lite complessivamente liquidate anche con riferimento al CP_ procedimento RGN 303/2024 e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2695,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese per la CTU liquidate con separato decreto;
Livorno, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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