Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
2582 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2582/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 09/10/1994 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MACRELLI ACHILLE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole (maggiorenne) ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 09/10/1994 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA – anno 1994,
n. 82, P. 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/12/2024, che integralmente si riportano:
1) I coniugi vivono già separati nelle rispettive residenze.
2) La casa coniugale, sita in Via Settecrociari n.4413 – 47521 Cesena (FC), di proprietà del Sig. , rimane assegnata in disponibilità esclusiva del Controparte_1
marito, con tutti i mobili che la arredano, ad eccezione degli effetti personali della
Sig.ra che ha già provveduto ad asportarli. Parte_1
3) In ragione del fatto che la Sig.ra attualmente non è autosufficiente, Parte_2
non lavora e frequenta il corso di laurea presso l'Università di Modena, i coniugi,
2 vista la loro attuale capacità reddituale, si impegnano al provvedere al mantenimento della figlia in via diretta, fino alla sua autosufficienza economica, alle seguenti modalità: - Il Sig. si occuperà di tutte le spese relative alle Controparte_1
tasse universitarie, canone di occupazione dell'immobile necessario per la frequentazione presso l'Università di Modena. – La Sig.ra provvederà Parte_1
invece a tutte le altre spese necessarie per la figlia a titolo semplificativo ma Pt_2
non esaustivo vestiario e cura della persona.
Le spese straordinarie mediche verranno suddivise al 50% fra i coniugi.
4) Naturalmente vista la maggiore età delle figlie e le Per_1 Parte_2
stesse gestiranno la frequentazione con i propri genitori nelle modalità stabilite da loro personalmente.
5) Il Sig. riconosce a favore della Sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1
divorzile di € 100,00 mensili da corrispondersi alle modalità che i coniugi riterranno più opportune entro la data del 15 di ogni mese. La somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT.
6) I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili.
Spese compensate tra le parti, in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 13/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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