CASS
Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2024, n. 21357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21357 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: FCA Italy s.p.a., con sede in Torino, in persona del suo procuratore speciale avv. Monica Borgi, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Paolo Miserere e Massimo Giordano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 187. Ricorrente contro Internazional Auto s.r.l., con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico sig. NI CA EL Chiaie, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Cristiano Bocconetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Po n. 22. Controricorrente avverso la sentenza n. 564/2021 della Corte di appello di Torino, pubblicata il 20. 5. 2021. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 7. 5. 2024 dal consigliere Mario Bertuzzi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 21357 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 30/07/2024 R.G. N. 15101/2021. 2 Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RM NT, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udite le difese svolte dall’Avvocato Carlo Negro, in sostituzione dell’Avvocato Paolo Miserere, per la società ricorrente. Fatti di causa Nel 2017 la s.r.l. Internazional Auto ottenne un decreto ingiuntivo nel confronti della s.p.a. FCA per la somma di euro 249.710,78 per il pagamento dei premi e degli incentivi previsti da contratti di concessione di vendita di automobili prodotte dalla FCA e di ricambi e prestazioni di assistenza da cui la concedente era receduta a far data dal febbraio 2017. La società ingiunta propose opposizione, lamentando che la concessionaria non aveva eliminato dai suoi punti commerciali le insegne ed i segni distintivi dei propri prodotti e chiese, in via riconvenzionale, la condanna della controparte a tale rimozione, nonché al pagamento della penale prevista, per tale inadempienza, da ciascuno dei contratti sales ( di vendita di automobili ) e aftersales ( di rivendita dei ricambi originali e di assistenza ), nella misura di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1574 del 2019, dichiarò fondate le pretese creditorie fatta valere dalle parti in giudizio, condannando la Internazional Auto alla rimozione delle insegne e dei segni distintivi dei prodotti della controparte dai propri punti commerciali e dichiarando da essa dovuta, causa il suddetto inadempimento, la penale prevista dai contratti, che determinò nell’importo di euro 682.000,00, calcolato considerando unitariamente i contratti di sales, da una parte, e di aftersales, dall’altra, e determinando la durata del ritardo in giorni 693 per i primi e in giorni 671 per i secondi, fissando il termine finale alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Previa compensazione dei rispettivi crediti, condannò la Internazional Auto al pagamento della differenza, pari a euro 401.239,57. La Corte di appello di Torino, sul gravame proposto da Internazional Auto, rigettati gli altri motivi di appello, riformò il capo della decisione impugnata che aveva accolto la domanda di riconoscimento della penale, ritenendo che quella R.G. N. 15101/2021. 3 convenuta fosse palesemente eccessiva, rideterminandola in modo unitario e omnicomprensivo per tutti i contratti, nell’importo di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Tenuto conto che le insegne ed i segni distintivi risultavano rimossi dalla appellante soltanto in data 20. 8. 2019, sicché il ritardo si era protratto per 911 giorni, determinò quindi la somma dovuta a titolo di penale in complessivi euro 91.100,00. Operata la compensazione tra i rispettivi crediti, calcolata sulla pretesa fatta valere con il decreto ingiuntivo gli interessi nel frattempo maturati, condannò la società FCA a pagare alla controparte la somma di euro 323.214, oltre gli interessi legali dalla data della pronuncia. A sostegno della conclusione accolta la Corte territoriale affermò che l’ammontare della penale prevista dai contratti conclusi dalle parti oltrepassava in modo esorbitante i giusti termini ed era palesemente eccessiva, “ avuto riguardo all’effettivo detrimento patrimoniale subito ( assolutamente non allegato dalla appellata, ma che si presume non particolarmente significativo, a tutto concedere – qualora in concreto verificatosi – nel danno conseguente alla vendita di veicoli con marchio FCA, fabbricati da quest’ultima ma commercializzati al di fuori delle rete distributiva predisposta dalla medesima ) non altrimenti che nei termini generici tratteggiati in chiusa del §. 8 mediante riproduzione della parte motiva, seppure oggettivamente più accettabile, della sentenza impugnata. Sembra invece maggiormente congruo e confacente all’interesse perseguito dalla s.p.a. FCA Italy con l’imposizione dell’obbligo de quo cui accedeva la clausola penale, determinare quest’ultima in una misura di euro 100 giornalieri, in modo unitario ed omnicomprensivo riferita a tutti i contratti in essere tra le parti e cessati, con decorrenza dal 28. 2. 2017, allorquando vennero meno i contratti sales, e tralasciando la ridotta postergazione della fine dei contratti aftersales “, tenuto altresì conto della “ condotta tutto sommato inerte e protrattasi per circa due anni e mezzo, della società appellata, che ha omesso per un pari periodo di dare corso all’iniziativa ( in un certo senso di autotutela esecutiva ) sopra tratteggiata “. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 7. 6. 2021, ha proposto ricorso la FCA s.p.a., con un unico articolato motivo. R.G. N. 15101/2021. 4 La s.r.l. Internazional Auto ha notificato controricorso. Fissata per la trattazione la camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 3220 del 2024 la causa è stata rimessa per la decisione alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione L’unico articolato motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per apparenza di motivazione, ai sensi degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, secondo comma n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. stesso codice, e violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 c.c.. La società ricorrente sostiene che la motivazione addotta dalla Corte di appello in merito alla riduzione della penale non è conforme ai criteri legali di valutazione dettati dall’art. 1384 c.c., per avere il giudicante omesso di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno portato a giudicarla eccessiva ed altresì trascurato ogni riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali, all’interesse del creditore all’adempimento dell’obbligazione ed all’incidenza della sua inesecuzione sull’equilibrio delle prestazioni delle parti. La Corte per contro ha dato rilievo ad elementi estranei alla valutazione ad essa demandata, giustificando la riduzione con la mancata allegazione da parte della creditrice dell’ “ effettivo detrimento patrimoniale subito “ e con la presunzione che esso non sarebbe particolarmente significativo, in violazione della regola, sancita dall’art. 1382, comma 2, c.c., secondo cui la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno ed in contrasto con il dato di fatto evidente che l’esposizione delle insegne e dei segni distintivi della concedente da parte della ex concessionaria produceva un indebito incremento della sua attività, ingenerando sulla clientela l’affidamento di poter usufruire nei suoi punti vendita dei prodotti della concedente. La sentenza impugnata è inoltre criticata per avere attribuito valore decisivo al comportamento della società concedente, imputandole di non avere reagito per circa due anni e mezzo alla mancata rimozione delle proprie insegne e segni distintivi da parte della ex concessionaria, laddove tale presunto ed ingiustificato addebito di inerzia poteva esercitare influenza solo su una parte del periodo in cui la controparte aveva illegittimamente utilizzato le insegne, non già sull’intero, tenuto conto del R.G. N. 15101/2021. 5 lasso di tempo intercorso tra l’azione promossa in giudizio dalla opponente e la data della rimozione dei cartelli. Non è stato poi considerato che la clausola penale suddetta era inserita in ciascuno dei nove contratti stipulati tra le parti, quattro di vendita di autovetture ( sales ) e cinque di rivendita di pezzi di ricambio ( aftersales ) e che la sentenza di primo grado, che aveva considerato unitariamente la clausola penale con riferimento a ciascuna delle due tipologie contrattuali, aveva già di fatto prodotto una riduzione dell’ammontare dovuto a tale titolo. Del tutto immotivate e sconfinanti nella arbitrarietà sono poi le conclusioni con cui la Corte di appello ha ritenuto di applicare, per tutti questi contratti, una sola clausola penale, di fatto riducendo l’importo liquidato dal Tribunale del 90%. Il motivo è infondato. La censura che lamenta vizio di carenza o apparenza di motivazione non trova corrispondenza nel provvedimento impugnato, la cui lettura evidenzia in modo piano e comprensibile le ragioni su cui la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento in merito alla eccessività della penale convenuta tra le parti. Questa Corte ha precisato che la violazione del disposto di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. In particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020 ). Tanto precisato, il vizio denunziato non è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha chiaramente formulato le ragioni per cui ha ritenuto la penale convenuta eccessiva e ne ha disposto la riduzione, evidenziando che la sua R.G. N. 15101/2021. 6 misura appariva sovradimensionata rispetto all’effettivo detrimento patrimoniale subito dal creditore ed a fronte di un suo interesse all’adempimento, ritenuto non particolarmente significativo, come testimoniato dall’assenza di contestazioni per un lungo periodo. Insussistente è anche l’altra censura che denunzia violazione degli artt. 1382 e 1384, per non avere la Corte di appello seguito i criteri legali che presidiano la valutazione del giudice in ordine all’accertamento della manifesta eccessività della penale. Si è in proposito precisato, da parte di questa Corte, che a tal fine il giudice, facendo uso del suo prudente apprezzamento, deve valutare l’interesse del creditore all’adempimento della prestazione non eseguita o eseguita in ritardo, tenendo conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito ( Cass. n. 26901 del 2023; Cass. n. 19942 del 2023; Cass. n. 17731 del 2015 ). L’interesse del creditore al puntuale adempimento deve essere a sua volta apprezzato tanto con riferimento al momento della conclusione del contratto, quanto con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o definitivamente ineseguita ( Cass. n. 11908 del 2020; Cass. n. 21994 del 2012 ). Nel caso di specie la Corte torinese non si è discostata da questi criteri, avendo valutato in particolare, in modo specifico, l’interesse della società concedente all’adempimento della obbligazione coperta dalla clausola penale, che ha ritenuto non particolarmente significativo, tenendo conto degli effetti prodotti dall’inadempimento, che ha individuato “ nella vendita di veicoli con il marchio FCA, fabbricati da quest’ultima ma commercializzati al di fuori della rete distributiva predisposta dalla medesima “ e nella mancata adozione di iniziative di tutela o di protesta per il lungo periodo iniziale di due anni e mezzo. La motivazione della sentenza impugnata va intesa nel senso che essa ha posto al centro della propria valutazione proprio l’interesse del creditore all’adempimento, che ha ritenuto “ non particolarmente significativo “. Mentre il riferimento, da parte del giudice a quo, all’effettivo detrimento patrimoniale R.G. N. 15101/2021. 7 subito dalla creditrice, appare assumere, nel percorso argomentativo della decisione, non un indice a sé della eccessività della penale convenuta, ma quale elemento funzionale teso proprio ad accertare la consistenza dell’interesse all’adempimento. In questa prospettiva vanno altresì considerati i rilievi della Corte circa la assenza o genericità sul punto delle allegazioni della parte creditrice, che non sottintendono alcuna inversione dell’onere della prova ma si limitano a dare conto degli elementi di giudizio su cui la Corte di appello ha operato la sua valutazione. Merita infine sottolineare che il giudizio sulla manifesta eccessività della penale e sulla misura della sua riduzione ad equità resta affidato alla discrezionalità del giudice di merito e non è, come tale, sindacabile in sede di legittimità ( Cass. n. 23750 del 2018; Cass. n. 6158 del 2007 ). Nell’ambito della valutazione di merito rientra anche l’apprezzamento della Corte di appello in ordine alla necessità, nel caso di specie, di considerare la clausola penale convenuta tra le parti come unica, vale a dire riferibile, in senso unitario ed omnicomprensivo, a tutti i contratti conclusi tra le parti, che di fatto stempera il rilievo critico svolto dalla ricorrente circa la sproporzione della riduzione applicata, allontanando la prospettiva di ascrivere la decisione impugnata all’esercizio di una scelta di natura sostanzialmente arbitraria. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore della società controricorrente, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 15101/2021. 8 Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 15101/2021. 8 Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.