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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 258/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 258/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. PELLICCIA PLACIDO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. GUARINI ANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/06/2009 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/02/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
02/06/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2009 atto numero 24 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 a) affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori collocate presso la madre nella residenza abituale presso la casa familiare sita in Montesilvano alla Via
Martiri di Bellafiore n. 8 di proprietà esclusiva della sig.ra con diritto di CP_1
visita del padre regolamentato nel seguente modo: il sig. potrà Parte_1
vedere e tenere con sé le figlie, presso la sua abitazione in Montesilvano alla Via
Senna n. 37, nei giorni feriali del periodo scolastico di pomeriggio, dall'uscita di scuola fino alle ore 17,00 e comunque fino a quando lo stesso si recherà al lavoro, salvo diverse esigenze espresse dalle figlie. Potrà tenerle, inoltre, nel fine settimana,
e ciò compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori stesse e con gli impegni lavorativi di ciascun genitore. Le ragazze, comunque, trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il Natale e la Pasqua. Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con le figlie un periodo di vacanza continuativo di 15 gg., da concordare con un anticipo di almeno un mese con l'altro, compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie stesse;
b) durante il periodo in cui le figlie rimarranno con il padre o con la madre, ogni genitore provvederà economicamente alle esigenze delle ragazze ed in maniera autonoma a decidere per le questioni di minore importanza (esempio: feste, svago, tempo libero) senza necessità di comunicare all'altro spostamenti o altro, il tutto rispettando unicamente le abitudini di vita delle figlie;
saranno, poi, divise a metà tra i coniugi, secondo il modello adottato dal Protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, di istruzione, e quelle che si renderanno necessarie una tantum, purché concordate previamente dai coniugi;
c) spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà forense.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
pagina 3 di 4 MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 258/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. PELLICCIA PLACIDO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. GUARINI ANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/06/2009 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/02/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
02/06/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2009 atto numero 24 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 a) affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori collocate presso la madre nella residenza abituale presso la casa familiare sita in Montesilvano alla Via
Martiri di Bellafiore n. 8 di proprietà esclusiva della sig.ra con diritto di CP_1
visita del padre regolamentato nel seguente modo: il sig. potrà Parte_1
vedere e tenere con sé le figlie, presso la sua abitazione in Montesilvano alla Via
Senna n. 37, nei giorni feriali del periodo scolastico di pomeriggio, dall'uscita di scuola fino alle ore 17,00 e comunque fino a quando lo stesso si recherà al lavoro, salvo diverse esigenze espresse dalle figlie. Potrà tenerle, inoltre, nel fine settimana,
e ciò compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori stesse e con gli impegni lavorativi di ciascun genitore. Le ragazze, comunque, trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il Natale e la Pasqua. Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con le figlie un periodo di vacanza continuativo di 15 gg., da concordare con un anticipo di almeno un mese con l'altro, compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie stesse;
b) durante il periodo in cui le figlie rimarranno con il padre o con la madre, ogni genitore provvederà economicamente alle esigenze delle ragazze ed in maniera autonoma a decidere per le questioni di minore importanza (esempio: feste, svago, tempo libero) senza necessità di comunicare all'altro spostamenti o altro, il tutto rispettando unicamente le abitudini di vita delle figlie;
saranno, poi, divise a metà tra i coniugi, secondo il modello adottato dal Protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, di istruzione, e quelle che si renderanno necessarie una tantum, purché concordate previamente dai coniugi;
c) spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà forense.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
pagina 3 di 4 MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4