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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13269/2023
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.02.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 13269/2023 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] - C.F.:
, C.F._1
1 rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Giglio ( ) e C.F._2
dall'Avv. Girolamo Ceci C.F._3
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno ordinario di invalidità, ai sensi e per gli effetti della legge n.
222/84) e condannare l al pagamento, in suo favore, della CP_1
prestazione conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l CP_1
invocando il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1,
D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Ai sensi della legge n. 222/1984, per quanto concerne il requisito sanitario, la pensione può essere riconosciuta solo all'assicurato
2 che abbia la capacità di lavoro ridotta totalmente in modo permanente, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è invece sufficiente la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle parti avverso le granitiche conclusioni della CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 25.02.2025
3
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
4
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.02.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 13269/2023 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] - C.F.:
, C.F._1
1 rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Giglio ( ) e C.F._2
dall'Avv. Girolamo Ceci C.F._3
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno ordinario di invalidità, ai sensi e per gli effetti della legge n.
222/84) e condannare l al pagamento, in suo favore, della CP_1
prestazione conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l CP_1
invocando il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1,
D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Ai sensi della legge n. 222/1984, per quanto concerne il requisito sanitario, la pensione può essere riconosciuta solo all'assicurato
2 che abbia la capacità di lavoro ridotta totalmente in modo permanente, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è invece sufficiente la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle parti avverso le granitiche conclusioni della CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 25.02.2025
3
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
4