Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/1956, n. 811
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Sentenza 21 marzo 1956

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Il diritto di ciascun condominio di usare della cosa comune e di farne propri i frutti in proporzione della sua quota, si risolve in un diritto di compossesso sulla cosa comune ed ha carattere reale. Pertanto, nella comunione di proprieta il condomino puo agire contro gli altri condomini, che possiedono in modo esclusivo la cosa comune, al fine di far dichiarare il proprio diritto di comproprietà e di conseguire il compossesso della cosa comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/1956, n. 811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 811
    Data del deposito : 21 marzo 1956

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