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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta da:
1) dott.ssa Maria G. Di Marco Presidente
2) dott.ssa Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 415/2023 e 433/2023 R.G., promosse, rispettivamente, in grado di appello
D A
, in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Palermo, via V. Villareale
n.6.
- APPELLANTE -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pollina, presso il cui Controparte_1 studio in Palermo, nella via Sciuti n.180 è elettivamente domiciliata.
- APPELLATA -
E DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pollina, presso il cui Controparte_1 studio in Palermo, nella via Sciuti n.180 è elettivamente domiciliata.
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Palermo, via V. Villareale
n.6.
- APPELLATO -
Oggetto: retribuzione.
1 All'udienza del 17.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.03.2019, conveniva in giudizio innanzi Controparte_1 al Tribunale di Palermo G.L. l esponendo di aver Parte_1 prestato in favore di quest'ultimo attività lavorativa come ricercatrice naturalista in forza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti ai sensi degli artt.2222 e 2223 e ss. cod. civ., per i seguenti periodi:
- dal 15.02.2006 al 31.03.2006, in esecuzione della deliberazione n. 124/2006, nell'ambito del progetto di ricerca avente ad oggetto “studio della diffusione della anaplasmosi bovina, valutazione dei fattori demografici e fisiologici degli animali per identificare tempi e misure di controllo”;
- dal 03.04.2006 al 16.06.2006, in esecuzione della deliberazione n. 379/2006, nell'ambito del progetto di ricerca avente ad oggetto “studio dei flebotomi in aree ad alta endemia di leishmaniosi canina nel territorio siciliano e valutazione del ruolo dei bovini e ovini nel mantenimento di alte densità della specie a maggiore diffusione”;
- dal 24.07.2007 al 30.04.2008, in esecuzione della deliberazione n. 741/2007, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo “studio della modulazione da parte dei patogeni sull'espressione genica delle zecche ed ipotesi per lo sviluppo di un vaccino”;
- dal 03.06.2008 al 02.02.2009, in esecuzione della deliberazione n. 520/2008 nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo “studio della modulazione da parte dei patogeni sull'espressione genica delle zecche ed ipotesi per lo sviluppo di un vaccino”;
- dal 02.03.2009 al 28.02.2010, in esecuzione della deliberazione n. 140/2009, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo “caratterizzazione molecolare di antigeni di superfice dei ceppi dei protozoi B. e B. per l'individuazione di potenziali candidati per Per_1 Per_2 lo sviluppo di vaccini e nuovi strumenti diagnostici”;
- dal 03.05.2010 al 31.10.2010, in esecuzione della deliberazione n. 455/2010, nell'ambito del progetto di ricerca avente ad oggetto “sviluppo e validazione di metodiche analitiche per la determinazione di contaminanti chimici negli alimenti di origine vegetale non trasformati e valutazione della qualità nutrizionale”;
- dal 07.12.2010 al 31.01.2011, in esecuzione della deliberazione n. 1085/2010;
- dal 02.01.2013 al 30.06.2014, in esecuzione della deliberazione n. 1081/2012, nell'ambito del progetto PON01- 01841 dal titolo ”EPISUD – programma per sviluppare metodologie per l'identificazione ed il controllo di infezioni micobatteriche animali”. Tanto premesso, la dott.ssa assumendo la natura simulata delle predette CP_1 collaborazione e la riconducibilità delle stesse nell'alveo della subordinazione, chiedeva condannarsi controparte al pagamento delle differenze retributive tra quanto elargitole a titolo di compenso in costanza delle summenzionate convenzione e quanto a lei spettante in ragione dei CCCNL di comparto illo tempore vigenti, nonché, stante l'abusivo reiterato ricorso dell'amministrazione resistente alla stipulazione di contratti a termine in violazione
2 dell'art.36 d.lgs. 165/2001, la condanna di quest'ultima al risarcimento del c.d. danno comunitario.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, espletata attività istruttoria mediante l'escussione di quattro testi, con sentenza n.3656/2022, in parziale accoglimento del ricorso, condannava l , “al pagamento in Parte_1 favore della ricorrente delle differenze retributive maturate, dal 21.06.2013 sino al
30.06.2014, confrontando i compensi percepiti durante il servizio prestato presso l'istituto convenuto e la retribuzione dovuta a un dipendente – ricercatore livello III di cui al CCNL”, nonché “al risarcimento del danno comunitario in 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatti oltre interessi legali come per legge”. Il decidente - accertato che la prestazione lavorativa della ricorrente, limitatamente al periodo dal 2010 al 2014, avesse assunto, “nonostante il nomen iuris dei contratti stipulati dalle parti, tutti i principali caratteri della subordinazione” ed esclusa la possibilità, stante il divieto di cui all'art.36 d.lgs. n.165/2001, di convertire gli stessi in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - accoglieva la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente, nei limiti previsti dall'art.32, comma 5°, della L. 183/2010, quantificando, in assenza di “allegazioni specifiche o prove della sussistenza di alcun danno ulteriore” rispetto a quello “presumibile” in ragione dell'abusiva reiterazione dal 2010 in poi dei contratti a termini impugnati, “il danno patito nella misura di 3 mensilità dell'ultima retribuzione corrisposta”, per “il chiaro superamento del limite massimo di 36 mesi, sancito dalla legge”.
Accoglieva poi, in ragione dell'acclarata sussistenza degli indici della subordinazione, la domanda di condanna dell' al pagamento, ex art.2126 cod. civ., delle differenze Pt_1 retributive, sia pur nei limiti della prescrizione quinquennale ex art.2948 cod. civ., da calcolare a partire dalla data di maturazione dei crediti e non dalla cessazione del rapporto;
cosicché, identificato il primo atto interruttivo nella lettera di diffida inviata a mezzo pec dalla ricorrente all in data 21.06.2018, il decidente riteneva esigibili Parte_1 solo i crediti maturati a partire dal 21.06.2013 sino al 30.06.2014 e prescritti quelli antecedenti a tale periodo.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello (iscritto al n.415/2023 R.G.), con ricorso depositato l'8.5.2023, l (d'ora Parte_1 in avanti anche l' ) lamentando la non “corretta applicazione delle coordinate Pt_1 ermeneutiche di riferimento in materia di indici rilevatori del vicolo di subordinazione” e il travisamento degli “atti del processo” e delle “risultanze istruttorie”, non potendosi desumere dalle stesse “la ricorrenza nel caso in esame di un rapporto di lavoro subordinato”
e risultando, piuttosto, “dimostrata la coerenza della prestazione svolta con il contratto a progetto stipulato dall'appellata”. Deduce in proposito che:
- “l'assenza del vincolo della subordinazione, esclude l'applicazione dello statuto del contratto a termine, con particolare riferimento al rimedio risarcitorio del c.d. danno comunitario (attesa la fisiologica ricorrenza di ragioni oggettive che escludono a priori una
3 condotta abusiva in caso di reiterazione) e al regime economico e giuridico previsto dal
CCNL”;
- nell'esecuzione di un contratto di co.co.co. “il lavoratore, pur godendo di autonomia organizzativa relativamente alle modalità di adempimento, è comunque tenuto a coordinarsi funzionalmente e strutturalmente con il committente ed a soggiacere, se non altro, alle indicazioni generali dello stesso”;
- in sostanza, come da giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, “per aversi il requisito della coordinazione, l'opera del collaboratore deve essere svolta in stretta connessione con l'attività e le finalità del committente, e può realizzarsi anche con l'eventuale inserimento del collaboratore nell'organizzazione aziendale”;
- nella fattispecie “il carattere subordinato della prestazione, del resto, non risulta in alcun modo provato, né dalle dichiarazioni testimoniali, né dalla documentazione versata in atti”, laddove la “attività di coordinamento dei progetti cui l'appellata ha partecipato” posta in essere dal teste , lungi dal esemplificare il potere direttivo tipico del Testimone_1 vincolo della subordinazione, era esclusivamente “tesa ad assicurare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi della ricerca affidata nei tempi previsti, mediante una corretta gestione delle attività e una coerente ed efficiente utilizzazione delle risorse assegnate”, così come la circostanza che la ricorrente dovesse rispettare un orario di lavoro (cfr. deposizione della teste ) rappresenta “un dato neutro rispetto alla Tes_2 dimostrazione del vincolo della subordinazione, potendo essere anche il frutto di una concordata – non imposta – scelta organizzativa” e non il risultato “di una precisa direttiva o di uno specifico ordine datoriale”;
- controparte non è mai stata impegnata in attività “estranea alla causale dei progetti”, non ha mai “svolto attività di tutoraggio e/o formazione verso altri dipendenti e/o collaboratori partecipanti al medesimo progetto” e non si è “occupata esclusivamente dell'attività di laboratorio”.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 7.4.2025, variamente Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e deducendo:
- il passaggio in giudicato, perché non oggetto di specifica censura, di quella parte di sentenza nella quale il primo Giudice ha ritenuto dimostrato “sulla scorta dei documenti e delle prove orali raccolte in giudizio”, “limitatamente al periodo intercorrente tra il 2010 e il 2014”, che “la prestazione lavorativa della ricorrente”, “nonostante il nomen iuris dei contratti stipulati dalle parti”, avesse assunto “tutti i principali caratteri della subordinazione”;
- l'assenza di contestazione in merito ad alcune circostanze fattuali attestanti lo svolgimento da parte dell'appellata di “attività diverse da quelle oggetto di co.co.co.” (impegno lavorativo continuativo dal 15.02.2006 al 30.06.2014, osservanza di un orario predeterminato, adibizione a funzioni di ricercatore e tecnico di laboratorio, partecipazione a missioni a Barcellona Pozzo di Gotto, ricezione delle mail inviate dalla dott.ssa Per_3
);
[...]
4 - la rilevanza delle dichiarazioni testimoniali di (a “conferma che la Testimone_3 dott.ssa lavorava per preparare dei terreni colturali, richiesti per iscritto in CP_1 varie quantità da diversi laboratori siciliani, e ciò solo per sopperire a carenze di organico svolgendo attività di routine che ben poteva essere svolta da semplici tecnici di laboratorio, attività del tutto scevra e ben diversa da quella che prevede una sviluppata professionalità, rigore e precisione in metodiche e tecniche di biologia molecolare, richiesta per i progetti indicati nei co.co.co. del periodo di riferimento, di cui in ricorso, alla pag. 3 lettera f), e cioè contratto del 03.05.2010 con scadenza al 31.10.2010, in esecuzione della deliberazione n. 455/2010, nell'ambito del progetto di ricerca dell'anno 2008”), di
(il quale “confermava di avere frequentemente accompagnato la dott.ssa E_
presso l'istituto resistente di mattina verso le 8,30 per andarla a riprendere CP_1 verso le ore 20,00”), di (la quale ha confermato che la ricorrente “si Testimone_5 fosse effettivamente occupata di due importanti progetti, dal 2006 al 2010, aventi ad oggetto le patologie trasmesse dalle zecche e le zecche medesime. Ma tale attività era ed è in contrasto con il contenuto delle ricerche dei contratti co.co.co. e della borsa di studio del periodo di riferimento”);
- l'abusivo reiterato ricorso da parte dell'amministrazione resistente alla stipulazione di contratti a termine in espressa violazione delle norme imperative di cui all'art.36, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 e il suo diritto, quale “dipendente precarizzato”, al risarcimento del danno del c.d. danno comunitario, “con esonero dall'onere probatorio”;
- il proprio diritto al pagamento “di tutte le differenze retributive tra i compensi percepiti in forza dei contratti a progetto stipulati e quelli effettivamente spettanti al lavoratore dipendente in forza dei contratti collettivi nazionali di riferimento, compreso il t.f.r.”, per essersi ella - in “totale spregio delle condizioni di autonomia e di autodeterminazione nello svolgimento della collaborazione professionale” - “trovata ad esercitare la propria prestazione lavorativa alle dipendenze dell'ente appellante, ovvero assoggettata al potere organizzativo, decisorio e disciplinare dell'amministrazione, la quale predeterminava e fissava precisi turni di lavoro, nonché procedeva abitualmente a richiedere alla ricorrente lo svolgimento di incarichi del tutto avulsi dalle mansioni, dall'attività professionale e dagli obiettivi da raggiungere inerenti al progetto di cui agli accordi stipulati”.
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello (iscritto al n.433/2023 R.G.), con ricorso depositato il 10.05.2023, anche dolendosi dell'erronea Controparte_1 indicazione del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale in quanto, a fronte di una successione di contratti a termine stipulati in frode alla legge, operando, “seppur per una fictio iuris”, “una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato”, la prescrizione inizia a decorrere alla data di cessazione del rapporto. Censura poi la statuizione nella parte in cui ha parzialmente compensato, in assenza di adeguata giustificazione, le spese di lite
Ha resistito in giudizio, con memoria del 4.4.2025, l' Parte_1 rilevando che, vertendosi in materia di pubblico impiego e stante l'acclarato divieto di conversione, “i singoli rapporti intercorsi nel periodo oggetto di ricorso devono
5 considerarsi in modo autonomo e distinto, così come vanno assunti in senso atomistico i cediti insorti in occasione dell'esecuzione di ciascun rapporto, senza che possa avere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione l'intervallo di tempo intercorso tra un rapporto lavorativo e quello successivo”.
Ha poi riscontato la correttezza del pronunciamento in tema di parziale compensazione delle spese di lite, perché giustificato dal “limitato accoglimento del ricorso”.
Indi all'udienza del 17.04.2025, riuniti i procedimenti trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, le cause sono state decise come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere rigettata l'eccezione di giudicato formulata, nella memoria di costituzione nel giudizio più risalente (n.415/2023 R.G.), dalla difesa della per la quale controparte avrebbe prestato acquiescenza, ex art.329 ultimo CP_1 comma c.p.c., al seguente punto della sentenza impugnata: “Sulla scorta dei documenti e delle prove orali raccolte in giudizio appare, infatti, provato – limitatamente al periodo intercorrente tra il 2010 e il 2014 – che la prestazione lavorativa della ricorrente ha assunto, nonostante il nomen iuris dei contratti stipulati dalle parti, tutti i principali caratteri della subordinazione”. Assunto difensivo smentito da alcuni passaggi del ricorso in appello dell' , Pt_1 inequivocabilmente preordinati a censurare proprio l'inquadramento delle suddette convenzioni nell'alveo della subordinazione, che si riportano nella loro integrità:
- “ Erra il Giudice di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del vincolo di subordinazione di fatto nell'esecuzione del rapporto di lavoro, rapporto che, invece, è si è svolto in modo pienamente conforme al contratto di co. co. co. stipulato tra
l'appellata e l'Amministrazione. La sentenza, quindi, deve essere riformata nella parte in cui ha statuito «Sulla scorta dei documenti e delle prove orali raccolte in giudizio appare, infatti, provato – limitatamente al periodo intercorrente tra il 2010 e il 2014 - che la prestazione lavorativa della ricorrente ha assunto, nonostante il nomen iuris dei contratti stipulati dalle parti, tutti i principali caratteri della subordinazione” (pagine 5 e 6);
- “Il Tribunale, in specie, da una parte, non ha fatto corretta applicazione della coordinate ermeneutiche di riferimento in materia di indici rilevatori del vincolo di subordinazione, mostrando di non intendere rettamente il concetto di potere direttivo del datore;
dall'altra parte, ha del tutto travisato gli atti del processo e, in particolare, le risultanze istruttorie, da cui invero non solo non può desumersi la ricorrenza nel caso in esame di un rapporto di lavoro subordinato, ma risulta dimostrata la coerenza della prestazione svolta con il contratto a progetto stipulato dall'appellata” (pagina 7);
- “Il carattere subordinato della prestazione, del resto, non risulta in alcun modo provato, né dalle dichiarazioni testimoniali, né dalla documentazione versata in atti. Sotto tale profilo quindi la sentenza ha travisato completamente le risultanze probatorie, ponendo
6 a fondamento della decisione fatti non provati, senza considerare, inoltre, la forza dimostrativa di segno reiettivo, assolutamente evidente, fornita da altri fonti di prova, il tutto in violazione degli artt. 2697, 2730 c.c., 115 e 116 c.p.c.” (pagina 9);
- “In ogni caso, anche voler ritenere dimostrato il rispetto di un orario di lavoro da parte della ricorrente, in punto di diritto (come si è già evidenziato), tale dato non è assolutamente sufficiente a dare piena prova della ricorrenza di un vincolo di subordinazione. In secondo luogo, a bene vedere, non solo non v'è alcuna prova che nel periodo di riferimento la ricorrente abbia svolto di fatto attività di lavoro subordinato, ma emerge all'evidenza la prova della totale coerenza dell'attività svolta con il contratto di co. co. co.. L'istruzione probatoria, infatti, ha confermato la piena coerenza dell'attività svolta dalla ricorrente con i progetti di ricerca in forza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e la totale assenza di un vincolo di subordinazione” (pagina 10);
- “In definitiva, il rapporto di co.co.co. instaurato tra il ricorrente e l'Amministrazione è da ritenersi legittimo, in quanto scevro dai caratteri del lavoro subordinato;
ragion per cui, venendo meno il presupposto logico giuridico fondamentale di tutto l'impianto decisorio, sono infondate sia la domanda risarcitoria da abusiva reiterazione dei contratti a termine, sia quella tesa al riconoscimento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto del CCRL di categoria applicabile” (pagina 14).
Passando al merito della vertenza, l'appello proposto dall' merita accoglimento. Pt_1
Invero all'esito della prova testimoniale espletata in primo grado ritiene questo collegio dimostrata la sussistenza degli indici della subordinazione limitatamente ai soli contratti di collaborazione sopravvenuti inter partes dal 3.5.2010 al 31.10.2010 (in esecuzione della deliberazione n.455/2010) e dal 7.12.2010 al 31.01.2011 (in esecuzione della deliberazione n.1085/2010), come inequivocabilmente emerso dalla deposizione della teste (“Sia io che la ricorrente rispettavamo un orario di lavoro di Testimone_3
36 ore settimanali che potevano anche diventare di più visto che non potevamo andare via finché le colture non erano pronte, inserite in appositi contenitori, provettoni, piastre etc. e sterilizzati … Come detto, avevamo un orario settimanale che era predeterminato visto che tramite un badge segnavamo l'orario di ingresso e di uscita e in caso di ritardi
o assenze comunicavamo al nostro caporeparto l'esigenza che si era presentata e il giorno successivo presentavamo un certificato medico o chiedevamo un giorno di ferie per giustificare l'assenza ... La ricorrente ha lavorato presso l' dal maggio del Pt_1
2010 al gennaio del 2011 occupandosi dei terreni colturali, l'ho vista in nel Pt_1 periodo successivo ma non so di cosa si occupava”).
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione precedenti (stipulati il 15.02.2006, il
3.04.2006, il 24.07.2007, il 3.06.2008, il 2.03.2009) è lo stesso giudice di prime cure, in un passaggio motivazionale non oggetto di specifica censura, ad escludere implicitamente la fondatezza della domanda attorea: “Sulla scorta dei documenti e delle prove orali raccolte in giudizio appare, infatti, provato – limitatamente al periodo intercorrente tra
7 il 2010 e il 2014 - che la prestazione lavorativa della ricorrente ha assunto, nonostante il nomen iuris dei contratti stipulati dalle parti, tutti i principali caratteri della subordinazione” ed ancora, al momento della determinazione del danno risarcibile, “La quantificazione come sopra operata tiene conto sia della natura pubblica del datore di lavoro, sia delle ridotte dimensione dell'istituto convenuto, sia del breve periodo in cui è stato provato e accertato la natura subordinata del rapporto (2010-2014), risultando del tutto insufficiente il quadro probatorio attinente al periodo precedente (2006-2009)”.
Con riferimento invece al contratto intercorso dal 2.01.2013 al 30.06.2014, la deposizione del teste (“Trattandosi di un progetto di ricerca importante è stato Testimone_1 necessario coinvolgere diversi collaboratori da me coordinato tra cui la ricorrente che lavorava sia a Palermo che per un certo periodo di circa tre mesi presso la sede di
Barcellona che non so individuare esattamente”) è stata mal interpretata dall'adito magistrato, non rinvenendosi nei ricordi del dirigente medico alcun richiamo a un potere direttivo espletato dallo stesso nei riguardi della (nessun accenno ad un vincolo CP_1 di orario, ad un verifica delle presenze in servizio, a un controllo disciplinare, a una quotidiana assegnazione di specifiche incombenze ai collaboratori), configurando, piuttosto, il cennato coordinamento il mero indice esemplificativo di una connessione dell'attività del collaboratore con l'organizzazione del committente perché meramente funzionale al raggiungimento degli obiettivi della ricerca affidata al primo attraverso una efficiente gestione delle attività e una coerente utilizzazione delle risorse assegnate all'amministrazione. A non diversa conclusione possono indurre le dichiarazioni dei testi E_
(“Lavoro come farmacista a Petralia Soprana e quindi posso recarmi a Palermo circo due o tre volte alla settimana. In queste occasioni visti i rapporti di amicizia con la ricorrente le davo un passaggio in macchina da casa fino all'istituto zooprofilattico e ritorno. Ci recavamo lì intorno alle 8.30 e tornavamo circa dopo le 20.00”) e TE
(“La ricorrente se ben ricordo ha collaborato con me nell'ambito di due
[...] importanti progetti di ricerca che si sono articolati dal 2006/2007 al febbraio 2010 concernenti appunto le patologie trasmesse dalle zecche e le zecche”), in quanto il primo non ha mai assistito all'attività lavorativa espletata dalla ricorrente e i ricordi della seconda si riferiscono ad un periodo rispetto al quale il Tribunale ha già escluso la sussistenza della subordinazione.
Elementi a sostegno dell'assunto della non possono nemmeno rinvenirsi, con CP_1 adeguata valenza probatoria, dalla documentazione allegata alla produzione di primo grado (attestati di partecipazione a convegni, richieste di rimborso per missioni pres so il laboratorio di Barcellona Pozzo di Gotto per riunioni di lavoro connesse ai progetti di ricerca in parola, sporadiche e-mail) perché del tutto inconferente ai fini dell'accertamento sia degli indici della subordinazione, sia della dimostrazione dell'espletamento di attività ultronea rispetto a quella oggetto degli impugnati contratti collaborazione.
8 Riscontrata, dunque, l'illegittimità dei soli contratti di collaborazioni stipulati inter partes dal 3.5.2010 al 31.10.2010 (in esecuzione della deliberazione n.455/2010) e dal 7.12.2010 al 31.01.2011 (in esecuzione della deliberazione n.1085/2010), non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente diretta al risarcimento del c.d. danno comunitario.
Invero sul punto il primo giudice si è così pronunciato, in un passaggio argomentativo scevro da censure, “la natura di fatti subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti induce, infatti, a considerare tali rapporti, come successivi rapporti di lavoro subordinato a termine, che, reiterati dal 2010 in poi, sono da ritenersi illegittimi per il chiaro superamento dei limite massimo di 36 mesi, sancito dalla legge”.
Limiti massimo che, per quanto innanzi illustrato, non è stato superato, assestandosi nella fattispecie l'accertata abusiva reiterazione entro i nove mesi, così da precludere la ventilata ipotesi risarcitoria.
Del pari deve essere disattesa la richiesta di pagamento delle differenze retributive laddove, lo si ribadisce, il solo periodo per il quale risulta provata la natura subordinata delle mansioni espletate dalla è quello decorrente dal 3.5.2010 al 31.01.2011, CP_1 rispetto al quale l'adito magistrato, tuttavia, ha dichiarato inesigibili i rivendicati crediti perché soggetti a prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 21.06.2018 (data di ricezione da parte del debitore del primo atto di messa in mora).
In merito a quest'ultimo profilo, con il primo motivo di appello, la difesa della CP_1 ritiene che, in presenza di una successione di contratti a termine stipulati in frode alla legge da convertire in un unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione non decorra sino alla definitiva cessazione del rapporto lavorativo, potendo il lavoratore solo da tale momento “fare valere ex art.2935 c.c. (anche previo accertamento incidentale dell'unicità del rapporto lavorativo attraverso la conversione dei contratti a termine) i propri diritti senza alcun condizionamento psicologico”. Tale assunto non coglie nel segno per tre ordini di motivi:
- per la Suprema Corte (Cass. Sez. U n.36197 del 28/12/2023) “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”;
- nella fattispecie di causa, vertendosi in ipotesi di pubblico impiego, come già affermato dal primo giudice e non censurato dagli appellanti, alla declaratoria di invalidità della clausola appositiva del termine apposto alle impugnate convenzioni a tempo determinato, non potrà mai far seguito la conversione delle stesse in un unico ed ininterrotto contratto di lavoro a tempo indeterminato;
9 - nell'odierna vicenda processuale risultando dimostrata l'illegittimità dei soli contratti di collaborazione inter partes relativi al periodo (complessivo) dal 3.5.2010 al 31.01.2011, pur volendo attribuire a quest'ultima data il valore di dies a quo per il calcolo della prescrizione, il previsto quinquennio era, comunque, decorso al momento della ricezione da parte del debitore del primo atto interruttivo, pacificamente rinvenibile n ella missiva di messa in mora del 21.06.2018.
L'accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1
, assorbe, invece, l'esame del secondo motivo di appello formulato da controparte
[...]
e attinente alla diversa regolamentazione delle spese di lite di prime cure.
Per quanto suesposto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, deve essere rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza, a carico di dei presupposti di Controparte_1 cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto dall , in riforma della sentenza Parte_1
n.3656/2022 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 novembre 2022, rigetta il ricorso di primo grado proposto da Controparte_1
Condanna a rifondere a controparte le spese del doppio grado, che Controparte_1 liquida, per il primo, in euro 2.428,00 e per il presente in euro 2.580,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dà atto della sussistenza in capo a dei presupposti di cui all'art.13, Controparte_1 comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02.
Così deciso in Palermo il 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
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