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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1082/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to Beniamino Nordio
- ricorrente -
contro
CP_1
con proc. dom. in Venezia avv. to Giorgio Conte
- convenuto –
in punto: illegittimità trattenuta permesso legge 104/1992
decisa all' udienza 9.1.2025
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito con ricorso ex art 414 cpc depositato il 28.5.2024 verso quale dipendente CP_1 della stessa dal 16.5.15 con mansioni di autista di mezzi a motore su gomma e/o su rotaia, più precisamente mansioni di operatore di esercizio livello 158 chiedendo al Tribunale di: 1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere una giornata di permesso ai sensi della legge 104 del 1990 ove la richiesta intervenga non oltre sei giorni prima la data dello stesso permesso richiesto;
2) dichiararsi
l'illegittimità della trattenuta di un giorno di retribuzione nel cedolino paga del mese di ottobre 2023 per tutte le ragioni di cui sopra e per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento dell'importo di €
79,67 nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio di cui il sottoscritto chiede la distrazione essendo antistario” CP_
si è costituita riconoscendo la pacifica fondatezza della domanda sub 1) e quanto alla domanda sub
2) dando atto di avere effettuato la trattenuta per errore ( quale assenza ingiustificata trattandosi invece di permesso ex legge 104/1992) e di avere dunque riaccreditato al lavoratore l' importo.
Da ciò la concorde richiesta delle parti – quanto alla convenuta come da comparsa e quanto al ricorrente come da odierno verbale di udienza – di declaratoria di cessazione della materia del contendere .
Vista la concorde richiesta delle parti e tenuto conto dell' esito della vicenda, al Tribunale non rimane che disporre in conformità
Le spese di lite, su cui le parti si sono trovate in disaccordo avendo il ricorrente chiesto la rifusione e CP_
la compensazione, vanno integralmente rifuse in base a soccombenza virtuale e tenuto conto che il riaccredito dell' importo trattenuto per errore è stato effettuato a fine novembre 2024 a fronte di diffida via pec del lavoratore tramite il difensore del 16 aprile 2024 (doc 4 ric) e di notifica del ricorso in data
8 ottobre 2024 (vd notifica pec documentata in pct il 14.10.2024). Liquidazione ai minimi come in dispositivo per il modesto valore della causa e tenore della questione dibattuta.
p.q.m.
definitivamente decidendo contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro
1.000,00, oltre al recupero del contributo unificato se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Beniamino Nordio.
Così deciso in Venezia all' udienza 9.1.2025
Il Giudice