Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 7
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Sentenza 9 gennaio 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, dott.ssa Margherita Bortolaso, riguarda una controversia tra un dipendente di Actv S.p.A. e la società stessa, in merito a un permesso richiesto ai sensi della legge 104/1992. Il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a un giorno di permesso, sostenendo che la trattenuta di un giorno di retribuzione nel cedolino di ottobre 2023 fosse illegittima. Actv ha riconosciuto la fondatezza della richiesta di permesso, ma ha contestato la richiesta di rimborso, affermando che la trattenuta fosse avvenuta per errore.

Il Giudice ha accolto la richiesta di cessazione della materia del contendere, poiché entrambe le parti hanno concordato sulla questione del permesso. Tuttavia, ha ritenuto che Actv dovesse rifondere le spese legali, considerando la soccombenza virtuale, dato che il riaccredito dell'importo trattenuto è avvenuto solo dopo la diffida del lavoratore. La decisione finale ha quindi stabilito la condanna di Actv al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 1.000,00, con distrazione a favore del difensore del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 7
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 7
    Data del deposito : 9 gennaio 2025

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