Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 5469/2022, promossa da
(c.f. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 6/10/1991, con l'avv. ROBERTO ZANCHETTA RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (Macedonia), il 6/05/1990, senza assistenza tecnica a seguito della rinuncia al mandato da parte dell'avv. Ermes Mozzato e dell'avv. Fabio Schiavariello, comunicata in atti il 23.10.2024. RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Decisa a Treviso, il 15 aprile 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
: “nel merito: Pt_1
- confermarsi l'entità dell'assegno di mantenimento che il convenuto dovrà corrispondere in favore delle minorenni (€. 200,00= per CP_1 ciascuna delle minorenni) e della ricorrente (€. 150,00=) in ragione dell'assoluta prevalenza temporale delle figlie presso la mamma anche nei fine settimana di competenza del papà. Si precisa in proposito che le bimbe - dal giorno dell'emanazione dei provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti - mai si sono fermate a dormire presso la nuova casa paterna (così contravvenendo alla precisa regolamentazione del diritto di visita e di permanenza delle figlie presso il padre, come disposto per l'appunto in sede presidenziale) e che la collocazione praticamente esclusiva delle predette risulta presso la madre essendo ancora problematica la familiarizzazione - seppur periodica - con la figura paterna. Si precisa altresì che dal Mese di Maggio 2024 l'importo dell'assegno di mantenimento è stato unilateralmente ridotto da €. 550,00 ad €. 400,00=;
- emettersi ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis cpc avente ad oggetto il pagamento delle utenze e delle spese condominiali gravanti sul convenuto e relative al periodo in cui egli ha occupato impropriamente la casa familiare sita a Ponte di AV (TV) in Via Roma, n. 135 nel periodo da Febbraio 2023 (data in cui avrebbe dovuto rilasciare l'immobile in favore della ricorrente) al giorno 08.08.2023 (data di suo effettivo rilascio), giusti gli emanati provvedimenti presidenziali ed urgenti. Importi già noti per essere stati comunicati dallo scrivente al legale del convenuto in costanza di occupazione della casa familiare;
- emettersi ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis cpc avente ad oggetto il pagamento delle spese straordinarie arretrate ancora dovute, pari al 70% secondo statuizione presidenziale. Importi già noti per essere stati comunicati dallo scrivente al legale del convenuto;
in ogni caso:
- condannare il convenuto al pagamento delle spese legali della ricorrente in ragione dell'infondata opposizione alla richiesta di addebito svolta nonché in ragione delle altrettanto infondate difese svolte nel merito;
- con ogni opposizione alle deduzioni avversarie”.
2 OSMANOVSKI:“Nel merito: rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata da controparte;
- nel merito: confermare i provvedimenti provvisori emanati da questo Tribunale con ordinanza del 28.12.2022, salvo prevedere che la corresponsione dell'assegno di mantenimento, dell'ammontare complessivo di
€.550,00, avvenga entro il giorno 17 di ogni mese, e quindi:
• Affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, e quindi assegnare alla madre la casa coniugale;
• Il padre potrà vedere le figlie quando lo desideri, compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi delle minori e previo avviso, anche telefonico, alla madre;
potrà tenere con sé , a fine settimana alternati dal sabato Per_1 mattina fino alla domenica alle ore 20.00, nonché un giorno a settimana da concordarsi con la madre. Potrà, inoltre, tenere presso di sé per almeno Per_1 15 gg. durante le vacanze estive, per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, con i giorni di Natale e Pasqua alternati tra i genitori e con tutti gli Per_ altri giorni di festività in via alternata con la madre. Potrà vedere il sabato o la domenica a week-end alternati, inizialmente alla presenza della madre, attesa la tenera età della piccola, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, nonché un pomeriggio alla settimana da concordarsi con la madre;
• Fissare il contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre in
€.200,00 mensili per figlia, da versarsi entro il giorno 17 di ogni mese, salvo rivalutazione annuale in base alla valutazione dell'indice Istat, nonché il 70% delle spese straordinarie (spese mediche e sanitarie, sportive, ludiche e ricreative ed ogni altra spesa straordinaria) previamente concordate;
• Fissare l'assegno di mantenimento della moglie in €.150,00 da versarsi entro il giorno 17 di ogni mese, salvo rivalutazione annuale in base alla valutazione dell'indice Istat.
- In ogni caso: con vittoria integrale di compensi, competenze e spese anche generali e di mediazione”.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con la sentenza parziale n. 565/2024 (dep. 4.03.2024) – che qui si intende integralmente richiamata – questo Tribunale ha già dichiarato la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio il 20/08/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ponte di AV (TV) dell'anno 2017, al n. 32, Parte II, Serie C, mandando al competente ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge.
La causa passa ora in decisione sulle ulteriori questioni controverse tra le parti.
2. Anzitutto: la domanda di addebito;
questa domanda, pur non formalmente riportata nelle conclusioni precisate della ricorrente con la nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza del 17.07.2024, non può invero ritenersi abbandonata:
- per il tenore delle conclusioni precisate dalla “in ogni caso”, ed Pt_1 in particolare per la richieste di vittoria delle spese motivata “in ragione dell'infondata opposizione alla richiesta di addebito svolta”, e quindi ancora coltivata;
- per il tenore complessivo di tutti gli atti depositati dalla parte – anche nei successivi termini ex art. 190 cpc. – che contengono allegazioni in fatto ed in diritto, nonché in via istruttoria, a sostegno di tale domanda;
- tenuto conto, infine, che il resistente, nella memoria conclusionale, ha continuato a difendersi rispetto alla stessa domanda, nemmeno dubitando di un suo possibile abbandono.
2.1. A sostegno della domanda, la ha lamentato la violazione, da Pt_1 parte del marito, del dovere di fedeltà, dovendo imputarsi la crisi matrimoniale al tradimento subito, almeno da febbraio 2022, quando era Per_ all'ottavo di mese della gravidanza della secondogenita (nata il [...]); (tradimento) scoperto ad aprile dello stesso anno, in via del tutto accidentale, dalla figlia più grande, , attraverso alcune foto presenti Per_1 nel tablet del padre, e perpetrato sin oltre l'estate dello stesso anno, malgrado il tentativo di riconciliazione posto in essere in occasione delle vacanze in Romania in occasione del matrimonio di un familiare.
2.2. La domanda è fondata.
4 2.3. L infatti, pur avendo eccepito l'inammissibilità delle Parte_2 produzioni documentali aventi ad oggetto pretese foto e chat scambiate con un'altra donna (docc. 4 e 5 ricorrente)), non ha negato, in fatto, di essere stato fotografato (o di essersi fotografato) con un'altra donna e di avere scambiato, con questa, le conversazioni documentate (come tradotte), riconducendo il tutto però ad un rapporto di amicizia nato in [...] lavorativo.
2.4. Questa versione dei fatti, però, non è credibile da parte del Tribunale, per l'evidente intimità che risulta negli atteggiamenti e nelle conversazioni scambiate con l'altra donna (non univocamente riferibile ad un rapporto di tipo amicale), e per il contenuto confessorio del messaggio inoltrato dall alla moglie il 19.08.2022, nel quale è fatto espresso Parte_2 riferimento agli errori compiuti;
inoltre, per la mancata allegazione e prova da parte del resistente di altra causa cui imputare la crisi coniugale – che è pacifica – ovvero dell'anteriorità della stessa rispetto all'insorgenza della relazione extraconiugale, tenuto conto, in particolare, che la scoperta del tradimento è avvenuta a pochi mesi dalla nascita della secondogenita della coppia.
2.5. Per tutte queste ragioni, la separazione deve essere addebitata ad
Parte_2
3. Venendo alle ulteriori questioni, va precisato – come già anticipato – Per_ che dall'unione coniugale sono nate due figlie, (13.06.2027) e Per_1
(4.03.2022) – ancora minorenni – allo stato affidate, in via condivisa, ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre, alla quale è stata assegnata la ex casa coniugale condotta in locazione.
3.1. Su tali statuizioni, v'è l'acquiescenza delle parti.
3.2. Per quanto concerne i turni di responsabilità – differenziati tra le figlie in base ai vigenti provvedimenti, in ragione del fatto che, al tempo della loro Per_ adozione, aveva meno di un anno – ritiene il Tribunale potersi prevedere un unico regime di visite sul modello di quello in essere per Per_1
– e come meglio indicato in dispositivo – avendo la secondogenita compiuto frattanto il terzo anno di età ed essendo quindi venute meno le ragioni che ne avevano giustificato un trattamento differenziato.
Precisando tuttavia che, per le prospettate difficoltà attuative dei pernotti presso l'abitazione paterna – ancora inattuati – questi stessi sono, allo stato, sospesi, e saranno eventualmente istituiti nel fine settimana di competenza e durante i periodi di vacanze scolastiche con la mediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti che, su richiesta dei genitori e previa valutazione favorevole, ne stabiliranno le concrete modalità attuative.
5 4. Invece, per quanto concerne le questioni di tipo economico, l ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali: e Parte_2 quindi, fermo il godimento da parte della dell'intero Assegno Unico Pt_1 Universale, la fissazione del contributo mensile per il mantenimento delle figlie in € 400,00 complessivi (€ 200,00 ciascuna) e dell'assegno di mantenimento per la moglie in € 150,00 mensili. La ricorrente, invece, pur avendo aderito a tali provvedimenti con le conclusioni precisate con la nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza del 17.07.2024, con la successiva comparsa conclusionale ha chiesto l'aumento del contributo ad € 600,00 complessivi (di cui € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per sé stessa ed € 400,00 a titolo di mantenimento per le figlie), precisando “che la richiesta finale in punto di quantificazione di assegno di mantenimento è lievitata passando da €. 550,00= (come statuita nella precedente fase presidenziale) ad €. 600,00=: ciò in ragione della esclusiva permanenza delle figlie presso la madre - praticamente senza continuità - salvo sporadiche “apparizioni” del convenuto in qualche fine settimana scelto discrezionalmente, come dianzi esposto ed argomentato. Infatti, le bimbe mai finora si sono fermate a dormire presso la nuova casa paterna contravvenendo alla regolamentazione del diritto di visita e di permanenza delle figlie presso il padre (disposto in sede presidenziale) con relativo e conseguente aggravio di oneri per la ricorrente. La collocazione delle figlie risulta pertanto essere praticamente esclusiva presso la madre essendo ancora problematica la familiarizzazione - seppur periodica - con la figura paterna”. Convengono le parti sulla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
4.1. È quindi in contestazione la sola misura dell'assegno di mantenimento in favore della . Pt_1
4.2. Ritiene il Tribunale che le ragioni addotte da quest'ultima a sostegno della modificata pretesa – vale a dire l'inosservanza da parte del padre dei turni genitoriali – avrebbero potuto al più giustificare un aumento del contributo di mantenimento per la prole, non invece del contributo di mantenimento per il coniuge – che, come è noto, è finalizzato alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tenuto conto altresì del fatto che, rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, la condizione economica e lavorativa della non ha subito modificazioni peggiorative, risultando anzi dalle ultime Pt_1 buste paga in atti un reddito da lavoro mensile (€ 1.000,00 circa) superiore rispetto a quello allora dichiarato (“Mediamente lavoro due/tre volte a settimana per qualche ora;
percepisco circa Euro 200,00/300,00 mensili”).
6 5. Sono infine inammissibili, in questa sede, perché incompatibili con il rito, le domande di condanna del convenuto al pagamento delle spese condominiali e delle utenze relative alla casa coniugale per il periodo febbraio/agosto 2023; parimenti inammissibile, e per le stesse ragioni, la domanda inerente il pagamento delle spese straordinarie.
6. In ragione della tendenziale comune adesione ai provvedimenti presidenziali, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3; la residua parte – liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm. applicati i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa – è posta a carico dell in ragione della maggiore soccombenza conseguente Parte_2 all'accoglimento della domanda di addebito.
PQM
7. Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale – richiamata integralmente la sentenza parziale n. 565/2024 (dep. 4.03.2024), con al quale è stata dichiarata la separazione personale tra e Parte_1 uniti in matrimonio il 20/08/2015, con atto trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ponte di AV (TV) dell'anno 2017, al n. 32, Parte II, Serie C, mandando al competente ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge – così definitivamente provvede:
1. ADDEBITA la separazione ad Parte_2
2. CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e con collocazione prevalente e residenza delle stesse Per_1 Per_2 presso la madre;
3. CONFERMA, per l'effetto, l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
4. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando lo desideri, compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi delle minori e previo avviso, anche telefonico, alla madre, ed in ogni caso:
- a fine settimana alternati, il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, nonché un pomeriggio alla settimana, dalle ore 16:00 (o dall'uscita da scuola) alle ore 20:00;
- per almeno 15 giorni durante le vacanze estive, per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, con i giorni di Natale e Pasqua alternati tra i genitori e per tutti gli altri giorni di festività in via alternata con la madre;
- i pernotti presso l'abitazione paterna nel fine settimana di competenza e durante i periodi di vacanze scolastiche saranno eventualmente istituiti con la mediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti che, su richiesta dei genitori e previa valutazione favorevole, ne stabiliranno le concrete
7 modalità attuative;
5. CONFERMA l'obbligo di di corrispondere, in Parte_2 favore di , entro il girono 5 di ogni mese, quale contributo Parte_1 per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
6. CONFERMA l'obbligo di di corrispondere, in Parte_2 favore di , entro il girono 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande delle parti;
8. DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti nella misura di 2/3 e pone la residua parte – che liquida in complessivi € 1.270,00, oltre accessori di legge – a carico di Parte_2 Così deciso nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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