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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 105-1/ 2024 promosso da
(c.f. ) difesa e rappresentata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Piero Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in
Robbio, Via Garibaldi, n.11, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
n liquidazione (c.f. P.IVA ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Porto Viro (RO), via Po Vecchio n. 6, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore (c.f. ), difeso e rappresentato Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Federica Doni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Rovigo, piazza San Bartolomeo n. 22, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato, in data 02.12.2024, da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_2 sentite le parti all'udienza dell'08.01.2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore;
1 verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta a mezzo di notifica telematica all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice
(“intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, comprese le agenzie di compravendita”); considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che il creditore istante ha promosso istanza di liquidazione giudiziale nei confronti di deducendo di vantare un Controparte_2 credito dell'importo complessivo pari ad € 59.600,00, derivante dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 346/2024 del 31.05.2024 del Tribunale di Rovigo;
rilevato che la società resistente si è costituita in giudizio eccependo in particolare: (i) di non aver avuto tempestiva conoscenza della domanda monitoria dell'odierna ricorrente e di essersi cancellata dal registro delle imprese ritenendo di aver concluso tutte le attività liquidatorie;
(ii) che dalla documentazione acquisita dal Tribunale di Rovigo non risultano procedure esecutive pendenti a carico della stessa;
(iii) che dalla disamina dei bilanci degli ultimi tre esercizi non risulta il superamento dei parametri per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, in primo luogo, che ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, il credito deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (an e quantum), sì da risultare titolo legittimante il concorso;
ricordato che l'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda
(cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015; “la dichiarazione di fallimento, pur non richiedendo un definitivo accertamento del credito dedotto a sostegno della relativa, né
l'esecutività del relativo titolo, presuppone, compatibilmente con il carattere sommario del rito, un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, circa la pag. 2 di 6 sussistenza di detto credito, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, il giudice è tenuto quindi valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 16853/2022); ritenuto che, sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in forza di titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), il che conduce a ritenere infondata l'eccezione proposta dalla debitrice;
rilevato, inoltre, che non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), ovvero:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad € 300.000,00;
- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad € 200.000,00;
- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che va ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121 CCII onera il debitore della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCII;
ritenuto che
, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni di esonero dalla liquidazione giudiziale della società debitrice, ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, in quanto dal bilancio relativo all'anno 2021 emergono ricavi lordi pari ad € 473.529,00, importo non contestato dalla resistente;
rilevato che dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti della società resistente nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione pari a € 67.770,79;
pag. 3 di 6 rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_2
insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- la cessazione dell'attività d'impresa e la cancellazione dal registro imprese a far data del 19.06.2024;
- l'esito negativo del pignoramento presso terzi promosso dal creditore istante;
- la sussistenza di consistenti debiti erariali;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(c.f. P.IVA ), con sede a Porto Viro (RO), via Po Vecchio
[...] P.IVA_1
n. 6; nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina
l'Avv. Roberto Nevoni Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 4 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21.05.2025 ad ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza pag. 5 di 6 che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 13.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 105-1/ 2024 promosso da
(c.f. ) difesa e rappresentata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Piero Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in
Robbio, Via Garibaldi, n.11, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
n liquidazione (c.f. P.IVA ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Porto Viro (RO), via Po Vecchio n. 6, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore (c.f. ), difeso e rappresentato Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Federica Doni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Rovigo, piazza San Bartolomeo n. 22, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato, in data 02.12.2024, da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_2 sentite le parti all'udienza dell'08.01.2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore;
1 verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta a mezzo di notifica telematica all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice
(“intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, comprese le agenzie di compravendita”); considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che il creditore istante ha promosso istanza di liquidazione giudiziale nei confronti di deducendo di vantare un Controparte_2 credito dell'importo complessivo pari ad € 59.600,00, derivante dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 346/2024 del 31.05.2024 del Tribunale di Rovigo;
rilevato che la società resistente si è costituita in giudizio eccependo in particolare: (i) di non aver avuto tempestiva conoscenza della domanda monitoria dell'odierna ricorrente e di essersi cancellata dal registro delle imprese ritenendo di aver concluso tutte le attività liquidatorie;
(ii) che dalla documentazione acquisita dal Tribunale di Rovigo non risultano procedure esecutive pendenti a carico della stessa;
(iii) che dalla disamina dei bilanci degli ultimi tre esercizi non risulta il superamento dei parametri per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, in primo luogo, che ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, il credito deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (an e quantum), sì da risultare titolo legittimante il concorso;
ricordato che l'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda
(cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015; “la dichiarazione di fallimento, pur non richiedendo un definitivo accertamento del credito dedotto a sostegno della relativa, né
l'esecutività del relativo titolo, presuppone, compatibilmente con il carattere sommario del rito, un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, circa la pag. 2 di 6 sussistenza di detto credito, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, il giudice è tenuto quindi valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 16853/2022); ritenuto che, sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in forza di titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), il che conduce a ritenere infondata l'eccezione proposta dalla debitrice;
rilevato, inoltre, che non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), ovvero:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad € 300.000,00;
- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad € 200.000,00;
- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che va ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121 CCII onera il debitore della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCII;
ritenuto che
, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni di esonero dalla liquidazione giudiziale della società debitrice, ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, in quanto dal bilancio relativo all'anno 2021 emergono ricavi lordi pari ad € 473.529,00, importo non contestato dalla resistente;
rilevato che dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti della società resistente nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione pari a € 67.770,79;
pag. 3 di 6 rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_2
insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- la cessazione dell'attività d'impresa e la cancellazione dal registro imprese a far data del 19.06.2024;
- l'esito negativo del pignoramento presso terzi promosso dal creditore istante;
- la sussistenza di consistenti debiti erariali;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(c.f. P.IVA ), con sede a Porto Viro (RO), via Po Vecchio
[...] P.IVA_1
n. 6; nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina
l'Avv. Roberto Nevoni Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 4 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21.05.2025 ad ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza pag. 5 di 6 che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 13.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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