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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2024, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. 12596/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Roberto Simone Presidente rel. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato il 6.12.2019 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gualtiero Pizzigati, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente – contro
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Polizzi, presso la stessa Controparte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 24.1.2024 sulle seguenti conclusioni.
Per il ricorrente:
“Nel merito
- Dichiararsi, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Venezia il 21.6.1980 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, autorizzando i coniugi al rilascio o al rinnovo del passaporto e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di voler annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 1 di 13 - Rigettarsi la richiesta avversaria di disporre in favore di un assegno Controparte_1 divorzile per un importo non inferiore ad € 1.350,00 (rivalutabili secondo gli indici ), Org_1 non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento di tale assegno.
In via istruttoria
Si insiste affinché l'indagine espletata dall'ausiliario, Dott. Persona_1 dimessa l'1.2.2023, venga integrata, al fine di chiarire:
a) relativamente al rapporto n. 21071267, le movimentazioni dalla data di apertura 31.7.2003 ad oggi (risultando tale rapporto attualmente ancora attivo);
b) relativamente al rapporto n. 1250603, le movimentazioni dalla data d'apertura
(attualmente sconosciuta) sino al 31.12.2008 e dal 01.01.2022 ad oggi.
Ci si oppone all'ammissione della prova per testi ex adverso dedotta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per tutte le ragioni evidenziate nella (III) Memoria”.
Per la resistente:
“NEL MERITO:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.06.1980 dai sig.ri e . Controparte_1 Parte_1
2) Disporre a favore della sig.ra e a carico del sig. l'assegno divorzile CP_1 Parte_1 ritenuto di giustizia e non inferiore ad € 1.350,00 lordi pari ad € 977,41 netti mensili, rivalutabili . Org_1
3) disporre ogni consequenziale provvedimento di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Precisa le conclusioni in via istruttoria come in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc del
12.5.21 istando per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ivi formulate e per il rigetto di quelle formulate dal ricorrente per i motivi esposti in atti”.
Per il P.M. intervenuto
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 6.12.2019 esponeva che in data 21.6.1980 Parte_1 aveva contratto matrimonio, mediante il rito concordatario, con Controparte_1
[matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 44, dell'anno
1980) del Comune di Mirano], dall'unione con la quale non erano nati figli;
in seguito era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dal
12.9.20217, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella
Pag. 2 di 13 procedura di separazione giudiziale, poi definita dal Tribunale di Venezia con sentenza pubblicata il 31.5.2018 sulla base di conclusioni congiunte.
Deduceva il ricorrente che: in sede di separazione era stato riconosciuto in favore della moglie l'assegno ex art. 156 c.c. di euro 1.350; la moglie, inoltre, al fine della definizione dei rapporti economico-patrimoniali derivanti dal matrimonio, gli aveva trasferito la sua quota della casa coniugale a fronte del versamento di euro 60.000. Tanto premesso, il ricorrente assumeva che in sede di divorzio nulla potesse essere riconosciuto alla moglie, la quale, senza che vi fosse mai stata alcuna richiesta in tale senso, a partire dal 1999, quando aveva appena quarant'anni, aveva deciso di smettere di lavorare, era nella condizione di poter provvedere da sola al proprio mantenimento, posto che in sede di separazione aveva incamerato euro
200.000 derivanti dalla divisione al 50% dei “risparmi comuni”, oltre euro 60.000 dalla cessione della quota della casa coniugale. La moglie, da ultimo, era proprietaria di un immobile sito in Scorzé.
Il ricorrente proponeva, pertanto, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta alla sola dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la resistente, che, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva a sua volta che le fosse attribuito un assegno divorzile di euro 1.350.
Deduceva la resistente, premesso che sino 27 anni aveva lavorato presso l'azienda del padre senza contratto e con compensi minimi, ricevendo il prezzo di metà dell'immobile da destinare a casa coniugale ed alcuni versamenti per una polizza assicurativa, che dopo il matrimonio aveva smesso di lavorare, perché il marito desiderava che facesse la casalinga occupandosi della casa e della famiglia, mentre lui disponendo di un reddito ragguardevole avrebbe continuato a lavorare. Tuttavia, il proposito della coppia di allargare la famiglia era naufragato a causa di gravi problemi che minavano la salute della donna sin dall'età di 18 anni;
nel 1987 e nel 1988 aveva subito due interruzioni di gravidanza per insorte complicazioni nonostante le debite precauzioni;
anche la gravidanza insorta nel 1991 dopo il ricorso alla PMA si era interrotta spontaneamente alle prime settimane;
a partire dal 1993 erano insorte numerose patologie fortemente invalidanti che si erano sommate alle sofferenza patite per le tre interruzioni di gravidanza;
nonostante il complessivo quadro di salute aveva cercato di tornare nel mondo del lavoro dapprima presso un gommista, presso l e poi Org_2 presso un impianto di distribuzione del carburante, da cui si era dimessa per le pressioni del suocero e del marito.
Secondo la resistente sussistevano appieno i requisiti per il riconoscimento di un assegno divorzile, posto che sul piano assistenziale lei era priva di reddito, né era nella
Pag. 3 di 13 condizione di poterselo procurare per l'età e le indicate condizioni di salute, mentre il marito percepiva una pensione di euro 2.700. Siffatta sperequazione delle condizioni economiche non era scalfita dalle pari disponibilità finanziarie derivanti dalla divisione dei risparmi comuni rappresentanti per entrambi l'unica garanzia per la rispettiva vecchiaia, e ad essa si sarebbe dovuto aggiungere in chiave compensativa/perequativa l'apporto dato alla formazione del patrimonio familiare e personale.
Tanto premesso, la resistente chiedeva che il marito fosse gravato dall'obbligo di versare euro 1.350 a titolo di assegno divorzile, quale misura atta a garantire un adeguato equilibrio delle risorse disponibili, posto che il marito per effetto della deduzione fiscale poteva contare su euro 1.800, mentre lei, pagate le imposte, rimaneva con circa euro 930.
Espletata l'udienza presidenziale, alla quale comparivano entrambi i coniugi, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione il procedimento proseguiva per l'ulteriore trattazione.
A seguito di istruttoria documentale ed orale, sulle conclusioni epigrafate la causa era rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2) Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dal 12.9.20217, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, poi definita dal Tribunale di Venezia con sentenza pubblicata il 31.5.2018 sulla base di conclusioni congiunte.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
3) Il ricorrente, facendo leva sul principio dell'autosufficienza economica (secondo il principio di diritto enunciato da Cass. 10-05-2017, n. 11504), ha contestato sin dall'origine il diritto della moglie a vedersi attribuito un assegno divorzile. A tal fine ha portato in esponente che la moglie sin dal 1999, quando aveva quarant'anni, senza che lui avesse mai espresso una preferenza in tal senso, aveva cessato di lavorare, preferendo da allora dedicarsi in prevalenza alla frequentazione di una palestra. La moglie, inoltre, potendo contare sulle risorse finanziare derivanti dalla cessione della sua quota della casa coniugale (euro 60.000) e dalla
Pag. 4 di 13 suddivisione paritaria dei risparmi comuni (euro 200.000), oltre che di una casa in proprietà, disporrebbe di un patrimonio adeguato al proprio sostentamento.
Per contro, la resistente ha chiesto la determinazione in euro 1.350 dell'assegno divorzile, non disponendo di mezzi adeguati a provvedere al suo mantenimento, né potendo procurarseli per ragioni obiettive legate all'età (la ora alla soglia dei 65 anni per CP_1 essere nata il [...]) ed alle proprie condizioni di salute, né potendo aspirare ad un trattamento pensionistico non avendo la debita contribuzione.
La resistente, inoltre, ha dedotto che:
✓ ha cessato di lavorare in attuazione di una scelta condivisa dalla coppia, nell'ambito della quale il marito avrebbe apportato le risorse derivanti dal lavoro esterno, mentre lei si sarebbe dovuta dedicare alla cura della casa e della famiglia;
✓ nel quadro del ridetto progetto di vita, nel corso dell'unione era andata incontro a tre interruzioni spontanee della gravidanza (1987, 1988 e 1991), una delle quali successiva ad un trattamento di PMA;
✓ la sofferenza indotta dalle tre interruzioni spontanee di gravidanza, unitamente ad una lunga sequela di patologie, aveva minata la sua attitudine lavorativa;
✓ si era dedicata a tempo pieno alla cura della famiglia, al proprio ruolo di moglie e aspirante madre così sacrificando le proprie aspettative personali e rinunciando a crearsi una autonoma posizione che le avrebbe consentito di essere economicamente indipendente;
✓ nonostante il complessivo quadro di salute aveva cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro, dapprima presso un gommista, in seguito presso l e da ultimo presso un Org_2 impianto di distribuzione del carburante, da cui si era dimessa per le pressioni del suocero e del marito.
La teste madre della resistente, dopo aver premesso che prima del Testimone_1 matrimonio la figlia aveva lavorato presso l'impresa del padre, ha corroborato quanto sostenuto da quest'ultima a proposito della contrarietà del acché la moglie Parte_1 lavorasse: “Confermo per conoscenza diretta che mio genero non voleva che mia figlia lavorasse, perché il suo reddito era sufficiente e lei avrebbe dovuto occuparsi della casa
e della famiglia. La volontà di mio genero è stata confermata anche da suo padre, il quale venne a casa nostra a dirci che il figlio non voleva che la moglie lavorasse. Mia figlia e il marito desideravano avere figli;
per tre volte mia figlia è rimasta incinta, ma poi al terzo mese la gravidanza si è interrotta malamente… Mio genero era molto geloso
e per questo non voleva che la moglie lavorasse e avesse frequentazioni esterne. Ricordo che mia figlia dovette rinunciare ad un impiego presso una ditta di trasporti di Zelarino.
Pag. 5 di 13 non avrebbe potuto più lavorare con il padre, perché la ditta di famiglia era CP_1 stata chiusa … Mio genero lavorava a San Marco per la . So che “prendeva bene” Pt_2 ma non so dire quale fosse il suo stipendio… Mia figlia ha sempre fatto la casalinga e per le faccende di casa non si avvaleva di una collaboratrice. Ero spesso a casa di mia figlia, perché lei ha avuto tre gravidanze problematiche. Se non ero io ad andare da lei, era
a venire da me”. CP_1
La teste inoltre, chiesta di riferire in merito alle pressioni del ricorrente Tes_1 affinché la moglie rinunciasse al lavoro presso la ditta , si è limitata a dichiarare: Pt_3
“… se mal non ricordo mia figlia dovette rinunciare al lavoro presso la ditta di Zelarino nel 1992 o giù di lì”.
3) È pacifico che il solo ricorrente attualmente sia percettore di un reddito da pensione, il cui importo netto medio mensile per gli anni 2020 e 2019 è stato, rispettivamente, di euro
3.423,33 ed euro 3.468,16 (v. documentazione prodotta dal ricorrente il 30.3.2022).
Importi, questi ultimi, determinati sottraendo dall'imponibile l'ammontare dell'imposta netta, frazionando l'importo globale per il numero di mesi dell'anno solare. È noto che il mero divario reddituale più non basti a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendosi invece valutare se il soggetto istante abbia, o no, mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive e se l'eventuale squilibrio reddituale/patrimoniale trovi la sua causa in scelte della coppia in attuazione del progetto di vita in comune.
Più in particolare nella lettura sistematica dell'art. 5, comma 6°, l. 898/1970 resa dalle
Sezioni unite (sentenza 11-07-2018, n. 18287): “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principî di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6°, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e
Pag. 6 di 13 alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Il principio di diritto enunciato impone di prendere le mosse dalla specifica funzione dell'assegno divorzile attribuita dalle Sezioni unite e dalle successive pronunce a sezione semplice (v. più di recente Cass. 19.6.2023, n. 17505; 17-02-2021, n. 4215; 7.10.2019, n.
24935; 30.08.2019, n. 21926; 9-08-2019, n. 21234; 26-06-2019, n. 17098; 5.3.2019, n. 6386), per poi verificare la compatibilità dell'allegazione svolta dalla resistente con la più articolata valutazione richiesta nel caso di specie.
La Corte, nell'ottica di modernizzare la funzione di riequilibrio espressa da Cass. SS.UU.
11490/90 e di avvicinare così il nostro ordinamento ad una prospettiva di tipo europeo, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno imperniata su un giudizio bifasico normativamente non previsto ed ha rimarcato che gli elementi valutativi dell'adeguatezza dei mezzi, definizione priva di specifico contenuto normativo ed introdotta nell'art. 5, comma 6°, prima parte, l. 898/70 nel testo modificato dall'art. 10 della L. n.74 del 1987, non possono essere tratti da indici esterni alla norma quali
“il tenore di vita matrimoniale”, come in Cass. S.U. n. 11490/1990, o l'“indipendenza economica del richiedente”, come in Cass. n. 11504/2017, bensì da quelli presenti nell'incipit dell'art. 5, comma 6°, prima parte, l. n. 898/70.
La Suprema corte al contempo, in parte recependo l'interpretazione innovativa dell'art. 5, comma 6°, l. 898/70 sostenuta da Cass. 11504/2017, ha escluso che la funzione dell'assegno sia quella di garantire all'ex-coniuge il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non assurgendo quest'ultimo ad interesse in sé meritevole di tutela. Pur criticando, infatti, la concezione prettamente assistenziale dell'assegno divorzile fatta propria da Cass. 11504/2017, oltre che la preminenza assegnata da questa allo stato di bisogno del coniuge richiedente da un lato e alla comparazione dei redditi delle parti dall'altro, le Sezioni
Unite hanno osservato al contempo che “le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto […] hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed
a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti”. Se da un lato si riconosce quindi la natura perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, oltre a
Pag. 7 di 13 quella puramente assistenziale, dall'altro si richiama l'attenzione sul rischio di locupletazioni a favore del coniuge richiedente, bilanciando il principio di solidarietà coniugale con quello di autoresponsabilità personale.
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e della incapacità per il richiedente di procurarseli per ragioni oggettive, si legge a pagina 27 della predetta sentenza, deve essere fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e “deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6 al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione della assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Per certo, secondo l'applicazione fatta del principio diritto enunciato dalle Sezioni unite, ai fini dell'attribuzione del chiesto assegno non rilevano per sé lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge (adde Cass. 7.10.2019, n. 24935), ma è anche vero che “ove uno squilibrio non vi fosse o fosse irrilevante, sia perché le parti risultino prive di mezzi economici, sia perché le condizioni siano sostanzialmente equivalenti, non dovrebbe procedersi all'accertamento successivo” (cfr. Cass. 21926/2019, cit.). Infatti, la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. 21234/2019). L'assegno divorzile, come già detto, va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6°, prima parte, l. 898/ 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio (cfr. Cass. 4215/2021).
Il collegio rileva, altresì, che secondo l'ottica interpretativa adottata dalla Suprema corte accanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, basata sulla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, deve darsi preminenza alla funzione compensativa-perequativa, posto che la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi deve essere effettuata in modo sistemico e non per fasi distinte, tenendo conto in particolare se tale
Pag. 8 di 13 disparità nella condizione dei coniugi sia ricollegabile ai ruoli assunti dai coniugi in costanza di matrimonio. In particolare, l'indagine dovrà accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Tale criterio ermeneutico traspare in tutta la sua pregnanza laddove la condizione economica deteriore è assunta non come dato oggettivo, bensì in relazione al contesto endofamiliare che ha contribuito a determinarla. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso (v. più di recente Cass. 6836/2019). Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. Benché non esplicitato dalla Suprema corte, appare al collegio di tutta evidenza che ai fini dell'indagine possono rilevare non solo i sacrifici professionali, poiché un individuo può non avere avuto alcuna aspettativa di lavoro esterno sacrificando la propria carriera e purtuttavia essersi occupato della educazione dei figli e delle faccende domestiche.
Il contributo così dato, formando la prole e divenendo il manager della famiglia e della casa, costituisce attuazione della libertà di scelta e di autoresponsabilità in ordine ai ruoli ed ai compiti che ciascuno dei coniugi assume nella vita familiare, che trovano tutela negli art. 2, 3
e 29 della Costituzione cui le Sezioni unite hanno fatto riferimento nella motivazione.
4) Da quanto esposto, e come si desume dalle condizioni della separazione definita sulla base di conclusioni congiunte (v. doc. 3 ricorrente), i coniugi, oltre a prevedere la corresponsione di un assegno di euro 1.350 in favore della moglie, hanno già provveduto a regolare la sorte del patrimonio comune. Infatti, in sede di conclusioni congiunte è stato concordato il trasferimento in favore del marito della quota della moglie della casa coniugale.
Pag. 9 di 13 In parallelo, ed il dato non è contestato, sebbene non esplicitato nelle conclusioni congiunte, i coniugi hanno diviso i risparmi comuni mediante l'attribuzione alla di euro CP_1
200.000, al cui interno è confluito anche il TFR maturato dal marito prima della pronuncia di separazione (v. doc. 7 del ricorrente, da cui risulta l'accredito di euro 72.299,05 con la causale saldo stipendio marzo 2017 e TFR).
In questo contesto, vien fatto di osservare che, data la premessa sopra riportata in ordine alla rinuncia al lavoro a partire dal 1999, la ha già visto riconosciuto nella CP_1 prospettiva perequativa/compensativa l'apporto dato alla formazione del patrimonio familiare, tant'è che quest'oggi, facendo leva sulla rinuncia alla possibilità di conseguire una posizione autonoma per essersi dedicata alla cura della casa e nella prospettiva di un ampliamento della famiglia, enfatizza dell'assegno divorzile la componente assistenziale in funzione della proiezione nella fase successiva allo scioglimento del matrimonio della solidarietà vissuta dai coniugi in costanza di matrimonio, atta ad assicurare le condizioni materiali necessarie alla realizzazione della propria personalità ed a condurre una vita dignitosa ed autonoma. Sacrificio, quest'ultimo, che è stato elevato a presupposto fondante il chiesto contributo economico (v. Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), sebbene sia stato riconosciuto che, al verificarsi delle condizioni normativamente stabilite, l'assegno può essere riconosciuto indipendentemente dall'accertamento del sacrificio di aspettative professionali, posto che “il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno di mantenimento, ma non azzerarla” (v. Cass. 20 ottobre 2021, n. 29195).
Per certo, è da escludere che si possa valorizzare il solo dato dello squilibrio economico esistente tra le parti o l'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (v. Cass., sez. un. 18287/2018; 9 agosto 2019, n. 21234; 28 febbraio 2020, n.
5603).
Più di recente, Cass., sez. un. 5 novembre 2021, n. 32198, chiamata a pronunciarsi sulla sorte dell'assegno divorzile attribuito in presenza di un nuovo progetto di vita realizzato dall'ex coniuge beneficiato, ha evidenziato come il sacrificio di opportunità professionali non rappresenti un parametro dirimente, ma rileva esclusivamente ai fini della determinazione del quantum.
Come osservato in dottrina, in assenza di un tale sacrificio, comunque, l'adeguatezza dei mezzi dovrà essere rapportata al reddito del coniuge forte. In altri termini, attesa la funzione
Pag. 10 di 13 assistenziale basata sulla nozione della condizione degli ex coniugi, laddove vi sia una sperequazione e non sussistano elementi ostativi legati alle ragioni della dissoluzione della coppia, vi è spazio per l'attribuzione di un assegno. Se in passato l'unico indicatore attendibile era il tenore di vita matrimoniale con conseguente attribuzione automatica dell'assegno in presenze delle altre condizioni di legge, attualmente, sempre nel rispetto degli indici normativi, il suo riconoscimento rappresenta il premio per quanto il percipiente ha fatto a vantaggio della famiglia e per i suoi sacrifici. Di qui la conclusione secondo cui l'assegno divorzile nell'ottica della solidarietà, proiettata anche nella dimensione temporale successiva allo scioglimento del vincolo, dovrebbe consentire all'ex coniuge di vivere secondo uno standard equivalente a quello dell'altro.
Sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte la resistente negli anni 2020 e 2019 ha dichiarato, rispettivamente, un reddito complessivo di euro 15.948 ed euro 15.898, a fronte della percezione da parte del marito di euro 15.650 ed euro 15.600 a titolo di assegno di mantenimento. In breve, l'unica fonte di reddito della è data dal contributo versato CP_1 dal marito e non pare proprio che la resistente, data l'età e la ben risalente esperienza lavorativa, salvo sporadiche e frammentarie riprese lavorative, peraltro contestate dal marito, sia nella condizione di potersi immettere a 65 anni nel mercato del lavoro.
Viceversa, il ricorrente sulla base delle dichiarazioni prodotte (v. doc. prodotti il
30.3.2022) risulta aver percepito le seguenti entrate nette mensili [(reddito imponibile – imposta netta) / 12], determinate incrementando l'imponibile dell'assegno versato al coniuge:
2020 3.423,33
2019 3.468,16
Il ricorrente nel contrastare la pretesa della moglie ha valorizzato il dato rappresentato dalla elevata disponibilità finanziaria della moglie per effetto degli accordi raggiunti in sede di separazione. Osserva il collegio come l'attribuzione dell'importo di euro 60.000 a fronte della cessione della quota della casa altro non sia che la monetizzazione di un bene della , CP_1 la quale non ha visto alcun incremento patrimoniale, ma la mera liquidazione della sua quota.
Al più la , con l'aggiunta di quanto ottenuto in sede di divisione dei risparmi comuni CP_1
(euro 200.000), ha potuto disporre di quanto occorrente per l'acquisto dell'appartamento dove ora vive, salvo conservare una quota di risparmio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente dall'esame degli estratti conto della resistente a far tempo da epoca successiva alla separazione e, quindi, a partire dal maggio
2018 risultano l'accredito di euro 40.000 (4.5.2018), ossia il saldo dell'importo di euro
60.000 versati in sede di separazione e gli accrediti di operazioni di rimborso fondi nelle date
Pag. 11 di 13 27.11.2018, 28.11.2018, 18.12.2018 (due accrediti). Ancora, secondo il ricorrente a riprova della disponibilità di risorse finanziarie in capo alla , dall'esame dell'estratto conto al CP_1
31.12.2018 della risultano: CP_1
✓ un versamento su sportello automatico di euro 5.000 in data 20.11.2018;
✓ un bonifico di euro 33.000 in data 26.11.2018 effettuato da “ ”; Org_3
✓ un versamento su sportello automatico di euro 300 in data 26.11.2019;
✓ un versamento su sportello automatico di euro 400 in data 27.1.2020.
Osserva il collegio che, data l'attribuzione in sede di separazione di risorse per euro
200.000, le ridette movimentazioni altro non sono che la comune gestione dei risparmi oggetto di divisione, la cui entità, detratto quanto impiegato per l'acquisto di un immobile, non pare sia tale da permettere di ricavare, in epoca di bassi tassi di interesse (quella vissuta nel periodo considerato), una rendita finanziaria.
È pur vero che dalla documentazione acquisita presso è emersa Controparte_2
l'esistenza del libretto di risparmio n. 12750603 cointestato con il marito aperto il 1° gennaio
1999 ed estinto il 4.9.2003 (v. all. 1 alla relazione dell'ausiliario), nonché del libretto n.
21071267 aperto dalla il 31.7.2023, sul quale alla data dell'1.1.2019 vi era un saldo di CP_1 euro 11.898,88 ridottosi ad euro 10,04 al 31.12.2021 (v. il dettaglio delle movimentazioni dal
24.1.2019 al 31.12.2021, pag. 5 della relazione dell'ausiliario).
Tenuto conto dell'importo netto mensile delle entrate del ricorrente per gli anni 2020
e 2019 (dato medio euro 3.445,74), comunque inferiore rispetto all'ammontare dello stipendio preso a riferimento in sede di separazione, l'assegno di euro 1.000 a decorrere dalla presente sentenza appare adeguato a permettere alla resistente, non già di mantenere il pregresso tenore di vita, da tempo sparito dall'orizzonte dei criteri orientativi, ma nell'ottica della solidarietà, proiettata anche nella dimensione temporale successiva allo scioglimento del vincolo, di vivere secondo uno standard equivalente a quello dell'altro (cfr. Cass. 5 ottobre
2022, n. 28936) o di vedere assicurato un livello reddituale adeguato al contributo dato alla formazione del patrimonio familiare (v. Cass. 4 maggio 2022, n. 14161), fermo restando che lo squilibrio tra i coniugi può essere colmato, come accaduto nel caso di specie, mediante le suddivisioni avvenute in sede di separazione (v. Cass. 5 ottobre 2022, n. 28936;
13 aprile 2023, n. 9824).
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, ponendo il residuo liquidato in base ai parametri medi per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, a carico del ricorrente soccombente in punto domanda ex art. 5, comma 6°, l. 898/1970.
Pag. 12 di 13 Le spese per l'ausiliario per il reperimento della documentazione presso Controparte_2 devono essere poste a definitivo carico solidale delle parti e saranno ripartite fra le
[...] stesse per la metà.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 21.6.1980 e trascritto nel registro atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Mirano nella parte II, serie A, n. 44, dell'anno 1980;
2. pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo di euro 1.000 a titolo di assegno divorzile a decorrere dalla presente sentenza;
somma da versare al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base all'indice a partire dal mese di gennaio 2025 prendendo a base l'indice di Org_4 gennaio 2024;
3. spese di lite compensate per la metà e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente del residuo, liquidato in euro 3.808,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa se dovuti per legge;
4. spese per l'ausiliario a definitivo carico solidale delle parti, da ripartirsi fra le stesse per la metà;
5. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Mirano di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
6. sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni economiche.
Così deciso in Venezia il 24.1.2024
Il Presidente est.
Dott. Roberto Simone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Roberto Simone Presidente rel. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato il 6.12.2019 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gualtiero Pizzigati, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente – contro
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Polizzi, presso la stessa Controparte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 24.1.2024 sulle seguenti conclusioni.
Per il ricorrente:
“Nel merito
- Dichiararsi, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Venezia il 21.6.1980 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, autorizzando i coniugi al rilascio o al rinnovo del passaporto e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di voler annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 1 di 13 - Rigettarsi la richiesta avversaria di disporre in favore di un assegno Controparte_1 divorzile per un importo non inferiore ad € 1.350,00 (rivalutabili secondo gli indici ), Org_1 non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento di tale assegno.
In via istruttoria
Si insiste affinché l'indagine espletata dall'ausiliario, Dott. Persona_1 dimessa l'1.2.2023, venga integrata, al fine di chiarire:
a) relativamente al rapporto n. 21071267, le movimentazioni dalla data di apertura 31.7.2003 ad oggi (risultando tale rapporto attualmente ancora attivo);
b) relativamente al rapporto n. 1250603, le movimentazioni dalla data d'apertura
(attualmente sconosciuta) sino al 31.12.2008 e dal 01.01.2022 ad oggi.
Ci si oppone all'ammissione della prova per testi ex adverso dedotta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per tutte le ragioni evidenziate nella (III) Memoria”.
Per la resistente:
“NEL MERITO:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.06.1980 dai sig.ri e . Controparte_1 Parte_1
2) Disporre a favore della sig.ra e a carico del sig. l'assegno divorzile CP_1 Parte_1 ritenuto di giustizia e non inferiore ad € 1.350,00 lordi pari ad € 977,41 netti mensili, rivalutabili . Org_1
3) disporre ogni consequenziale provvedimento di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Precisa le conclusioni in via istruttoria come in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc del
12.5.21 istando per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ivi formulate e per il rigetto di quelle formulate dal ricorrente per i motivi esposti in atti”.
Per il P.M. intervenuto
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 6.12.2019 esponeva che in data 21.6.1980 Parte_1 aveva contratto matrimonio, mediante il rito concordatario, con Controparte_1
[matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 44, dell'anno
1980) del Comune di Mirano], dall'unione con la quale non erano nati figli;
in seguito era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dal
12.9.20217, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella
Pag. 2 di 13 procedura di separazione giudiziale, poi definita dal Tribunale di Venezia con sentenza pubblicata il 31.5.2018 sulla base di conclusioni congiunte.
Deduceva il ricorrente che: in sede di separazione era stato riconosciuto in favore della moglie l'assegno ex art. 156 c.c. di euro 1.350; la moglie, inoltre, al fine della definizione dei rapporti economico-patrimoniali derivanti dal matrimonio, gli aveva trasferito la sua quota della casa coniugale a fronte del versamento di euro 60.000. Tanto premesso, il ricorrente assumeva che in sede di divorzio nulla potesse essere riconosciuto alla moglie, la quale, senza che vi fosse mai stata alcuna richiesta in tale senso, a partire dal 1999, quando aveva appena quarant'anni, aveva deciso di smettere di lavorare, era nella condizione di poter provvedere da sola al proprio mantenimento, posto che in sede di separazione aveva incamerato euro
200.000 derivanti dalla divisione al 50% dei “risparmi comuni”, oltre euro 60.000 dalla cessione della quota della casa coniugale. La moglie, da ultimo, era proprietaria di un immobile sito in Scorzé.
Il ricorrente proponeva, pertanto, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta alla sola dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la resistente, che, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva a sua volta che le fosse attribuito un assegno divorzile di euro 1.350.
Deduceva la resistente, premesso che sino 27 anni aveva lavorato presso l'azienda del padre senza contratto e con compensi minimi, ricevendo il prezzo di metà dell'immobile da destinare a casa coniugale ed alcuni versamenti per una polizza assicurativa, che dopo il matrimonio aveva smesso di lavorare, perché il marito desiderava che facesse la casalinga occupandosi della casa e della famiglia, mentre lui disponendo di un reddito ragguardevole avrebbe continuato a lavorare. Tuttavia, il proposito della coppia di allargare la famiglia era naufragato a causa di gravi problemi che minavano la salute della donna sin dall'età di 18 anni;
nel 1987 e nel 1988 aveva subito due interruzioni di gravidanza per insorte complicazioni nonostante le debite precauzioni;
anche la gravidanza insorta nel 1991 dopo il ricorso alla PMA si era interrotta spontaneamente alle prime settimane;
a partire dal 1993 erano insorte numerose patologie fortemente invalidanti che si erano sommate alle sofferenza patite per le tre interruzioni di gravidanza;
nonostante il complessivo quadro di salute aveva cercato di tornare nel mondo del lavoro dapprima presso un gommista, presso l e poi Org_2 presso un impianto di distribuzione del carburante, da cui si era dimessa per le pressioni del suocero e del marito.
Secondo la resistente sussistevano appieno i requisiti per il riconoscimento di un assegno divorzile, posto che sul piano assistenziale lei era priva di reddito, né era nella
Pag. 3 di 13 condizione di poterselo procurare per l'età e le indicate condizioni di salute, mentre il marito percepiva una pensione di euro 2.700. Siffatta sperequazione delle condizioni economiche non era scalfita dalle pari disponibilità finanziarie derivanti dalla divisione dei risparmi comuni rappresentanti per entrambi l'unica garanzia per la rispettiva vecchiaia, e ad essa si sarebbe dovuto aggiungere in chiave compensativa/perequativa l'apporto dato alla formazione del patrimonio familiare e personale.
Tanto premesso, la resistente chiedeva che il marito fosse gravato dall'obbligo di versare euro 1.350 a titolo di assegno divorzile, quale misura atta a garantire un adeguato equilibrio delle risorse disponibili, posto che il marito per effetto della deduzione fiscale poteva contare su euro 1.800, mentre lei, pagate le imposte, rimaneva con circa euro 930.
Espletata l'udienza presidenziale, alla quale comparivano entrambi i coniugi, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione il procedimento proseguiva per l'ulteriore trattazione.
A seguito di istruttoria documentale ed orale, sulle conclusioni epigrafate la causa era rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2) Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dal 12.9.20217, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, poi definita dal Tribunale di Venezia con sentenza pubblicata il 31.5.2018 sulla base di conclusioni congiunte.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
3) Il ricorrente, facendo leva sul principio dell'autosufficienza economica (secondo il principio di diritto enunciato da Cass. 10-05-2017, n. 11504), ha contestato sin dall'origine il diritto della moglie a vedersi attribuito un assegno divorzile. A tal fine ha portato in esponente che la moglie sin dal 1999, quando aveva quarant'anni, senza che lui avesse mai espresso una preferenza in tal senso, aveva cessato di lavorare, preferendo da allora dedicarsi in prevalenza alla frequentazione di una palestra. La moglie, inoltre, potendo contare sulle risorse finanziare derivanti dalla cessione della sua quota della casa coniugale (euro 60.000) e dalla
Pag. 4 di 13 suddivisione paritaria dei risparmi comuni (euro 200.000), oltre che di una casa in proprietà, disporrebbe di un patrimonio adeguato al proprio sostentamento.
Per contro, la resistente ha chiesto la determinazione in euro 1.350 dell'assegno divorzile, non disponendo di mezzi adeguati a provvedere al suo mantenimento, né potendo procurarseli per ragioni obiettive legate all'età (la ora alla soglia dei 65 anni per CP_1 essere nata il [...]) ed alle proprie condizioni di salute, né potendo aspirare ad un trattamento pensionistico non avendo la debita contribuzione.
La resistente, inoltre, ha dedotto che:
✓ ha cessato di lavorare in attuazione di una scelta condivisa dalla coppia, nell'ambito della quale il marito avrebbe apportato le risorse derivanti dal lavoro esterno, mentre lei si sarebbe dovuta dedicare alla cura della casa e della famiglia;
✓ nel quadro del ridetto progetto di vita, nel corso dell'unione era andata incontro a tre interruzioni spontanee della gravidanza (1987, 1988 e 1991), una delle quali successiva ad un trattamento di PMA;
✓ la sofferenza indotta dalle tre interruzioni spontanee di gravidanza, unitamente ad una lunga sequela di patologie, aveva minata la sua attitudine lavorativa;
✓ si era dedicata a tempo pieno alla cura della famiglia, al proprio ruolo di moglie e aspirante madre così sacrificando le proprie aspettative personali e rinunciando a crearsi una autonoma posizione che le avrebbe consentito di essere economicamente indipendente;
✓ nonostante il complessivo quadro di salute aveva cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro, dapprima presso un gommista, in seguito presso l e da ultimo presso un Org_2 impianto di distribuzione del carburante, da cui si era dimessa per le pressioni del suocero e del marito.
La teste madre della resistente, dopo aver premesso che prima del Testimone_1 matrimonio la figlia aveva lavorato presso l'impresa del padre, ha corroborato quanto sostenuto da quest'ultima a proposito della contrarietà del acché la moglie Parte_1 lavorasse: “Confermo per conoscenza diretta che mio genero non voleva che mia figlia lavorasse, perché il suo reddito era sufficiente e lei avrebbe dovuto occuparsi della casa
e della famiglia. La volontà di mio genero è stata confermata anche da suo padre, il quale venne a casa nostra a dirci che il figlio non voleva che la moglie lavorasse. Mia figlia e il marito desideravano avere figli;
per tre volte mia figlia è rimasta incinta, ma poi al terzo mese la gravidanza si è interrotta malamente… Mio genero era molto geloso
e per questo non voleva che la moglie lavorasse e avesse frequentazioni esterne. Ricordo che mia figlia dovette rinunciare ad un impiego presso una ditta di trasporti di Zelarino.
Pag. 5 di 13 non avrebbe potuto più lavorare con il padre, perché la ditta di famiglia era CP_1 stata chiusa … Mio genero lavorava a San Marco per la . So che “prendeva bene” Pt_2 ma non so dire quale fosse il suo stipendio… Mia figlia ha sempre fatto la casalinga e per le faccende di casa non si avvaleva di una collaboratrice. Ero spesso a casa di mia figlia, perché lei ha avuto tre gravidanze problematiche. Se non ero io ad andare da lei, era
a venire da me”. CP_1
La teste inoltre, chiesta di riferire in merito alle pressioni del ricorrente Tes_1 affinché la moglie rinunciasse al lavoro presso la ditta , si è limitata a dichiarare: Pt_3
“… se mal non ricordo mia figlia dovette rinunciare al lavoro presso la ditta di Zelarino nel 1992 o giù di lì”.
3) È pacifico che il solo ricorrente attualmente sia percettore di un reddito da pensione, il cui importo netto medio mensile per gli anni 2020 e 2019 è stato, rispettivamente, di euro
3.423,33 ed euro 3.468,16 (v. documentazione prodotta dal ricorrente il 30.3.2022).
Importi, questi ultimi, determinati sottraendo dall'imponibile l'ammontare dell'imposta netta, frazionando l'importo globale per il numero di mesi dell'anno solare. È noto che il mero divario reddituale più non basti a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendosi invece valutare se il soggetto istante abbia, o no, mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive e se l'eventuale squilibrio reddituale/patrimoniale trovi la sua causa in scelte della coppia in attuazione del progetto di vita in comune.
Più in particolare nella lettura sistematica dell'art. 5, comma 6°, l. 898/1970 resa dalle
Sezioni unite (sentenza 11-07-2018, n. 18287): “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principî di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6°, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e
Pag. 6 di 13 alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Il principio di diritto enunciato impone di prendere le mosse dalla specifica funzione dell'assegno divorzile attribuita dalle Sezioni unite e dalle successive pronunce a sezione semplice (v. più di recente Cass. 19.6.2023, n. 17505; 17-02-2021, n. 4215; 7.10.2019, n.
24935; 30.08.2019, n. 21926; 9-08-2019, n. 21234; 26-06-2019, n. 17098; 5.3.2019, n. 6386), per poi verificare la compatibilità dell'allegazione svolta dalla resistente con la più articolata valutazione richiesta nel caso di specie.
La Corte, nell'ottica di modernizzare la funzione di riequilibrio espressa da Cass. SS.UU.
11490/90 e di avvicinare così il nostro ordinamento ad una prospettiva di tipo europeo, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno imperniata su un giudizio bifasico normativamente non previsto ed ha rimarcato che gli elementi valutativi dell'adeguatezza dei mezzi, definizione priva di specifico contenuto normativo ed introdotta nell'art. 5, comma 6°, prima parte, l. 898/70 nel testo modificato dall'art. 10 della L. n.74 del 1987, non possono essere tratti da indici esterni alla norma quali
“il tenore di vita matrimoniale”, come in Cass. S.U. n. 11490/1990, o l'“indipendenza economica del richiedente”, come in Cass. n. 11504/2017, bensì da quelli presenti nell'incipit dell'art. 5, comma 6°, prima parte, l. n. 898/70.
La Suprema corte al contempo, in parte recependo l'interpretazione innovativa dell'art. 5, comma 6°, l. 898/70 sostenuta da Cass. 11504/2017, ha escluso che la funzione dell'assegno sia quella di garantire all'ex-coniuge il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non assurgendo quest'ultimo ad interesse in sé meritevole di tutela. Pur criticando, infatti, la concezione prettamente assistenziale dell'assegno divorzile fatta propria da Cass. 11504/2017, oltre che la preminenza assegnata da questa allo stato di bisogno del coniuge richiedente da un lato e alla comparazione dei redditi delle parti dall'altro, le Sezioni
Unite hanno osservato al contempo che “le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto […] hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed
a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti”. Se da un lato si riconosce quindi la natura perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, oltre a
Pag. 7 di 13 quella puramente assistenziale, dall'altro si richiama l'attenzione sul rischio di locupletazioni a favore del coniuge richiedente, bilanciando il principio di solidarietà coniugale con quello di autoresponsabilità personale.
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e della incapacità per il richiedente di procurarseli per ragioni oggettive, si legge a pagina 27 della predetta sentenza, deve essere fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e “deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6 al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione della assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Per certo, secondo l'applicazione fatta del principio diritto enunciato dalle Sezioni unite, ai fini dell'attribuzione del chiesto assegno non rilevano per sé lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge (adde Cass. 7.10.2019, n. 24935), ma è anche vero che “ove uno squilibrio non vi fosse o fosse irrilevante, sia perché le parti risultino prive di mezzi economici, sia perché le condizioni siano sostanzialmente equivalenti, non dovrebbe procedersi all'accertamento successivo” (cfr. Cass. 21926/2019, cit.). Infatti, la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. 21234/2019). L'assegno divorzile, come già detto, va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6°, prima parte, l. 898/ 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio (cfr. Cass. 4215/2021).
Il collegio rileva, altresì, che secondo l'ottica interpretativa adottata dalla Suprema corte accanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, basata sulla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, deve darsi preminenza alla funzione compensativa-perequativa, posto che la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi deve essere effettuata in modo sistemico e non per fasi distinte, tenendo conto in particolare se tale
Pag. 8 di 13 disparità nella condizione dei coniugi sia ricollegabile ai ruoli assunti dai coniugi in costanza di matrimonio. In particolare, l'indagine dovrà accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Tale criterio ermeneutico traspare in tutta la sua pregnanza laddove la condizione economica deteriore è assunta non come dato oggettivo, bensì in relazione al contesto endofamiliare che ha contribuito a determinarla. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso (v. più di recente Cass. 6836/2019). Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. Benché non esplicitato dalla Suprema corte, appare al collegio di tutta evidenza che ai fini dell'indagine possono rilevare non solo i sacrifici professionali, poiché un individuo può non avere avuto alcuna aspettativa di lavoro esterno sacrificando la propria carriera e purtuttavia essersi occupato della educazione dei figli e delle faccende domestiche.
Il contributo così dato, formando la prole e divenendo il manager della famiglia e della casa, costituisce attuazione della libertà di scelta e di autoresponsabilità in ordine ai ruoli ed ai compiti che ciascuno dei coniugi assume nella vita familiare, che trovano tutela negli art. 2, 3
e 29 della Costituzione cui le Sezioni unite hanno fatto riferimento nella motivazione.
4) Da quanto esposto, e come si desume dalle condizioni della separazione definita sulla base di conclusioni congiunte (v. doc. 3 ricorrente), i coniugi, oltre a prevedere la corresponsione di un assegno di euro 1.350 in favore della moglie, hanno già provveduto a regolare la sorte del patrimonio comune. Infatti, in sede di conclusioni congiunte è stato concordato il trasferimento in favore del marito della quota della moglie della casa coniugale.
Pag. 9 di 13 In parallelo, ed il dato non è contestato, sebbene non esplicitato nelle conclusioni congiunte, i coniugi hanno diviso i risparmi comuni mediante l'attribuzione alla di euro CP_1
200.000, al cui interno è confluito anche il TFR maturato dal marito prima della pronuncia di separazione (v. doc. 7 del ricorrente, da cui risulta l'accredito di euro 72.299,05 con la causale saldo stipendio marzo 2017 e TFR).
In questo contesto, vien fatto di osservare che, data la premessa sopra riportata in ordine alla rinuncia al lavoro a partire dal 1999, la ha già visto riconosciuto nella CP_1 prospettiva perequativa/compensativa l'apporto dato alla formazione del patrimonio familiare, tant'è che quest'oggi, facendo leva sulla rinuncia alla possibilità di conseguire una posizione autonoma per essersi dedicata alla cura della casa e nella prospettiva di un ampliamento della famiglia, enfatizza dell'assegno divorzile la componente assistenziale in funzione della proiezione nella fase successiva allo scioglimento del matrimonio della solidarietà vissuta dai coniugi in costanza di matrimonio, atta ad assicurare le condizioni materiali necessarie alla realizzazione della propria personalità ed a condurre una vita dignitosa ed autonoma. Sacrificio, quest'ultimo, che è stato elevato a presupposto fondante il chiesto contributo economico (v. Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), sebbene sia stato riconosciuto che, al verificarsi delle condizioni normativamente stabilite, l'assegno può essere riconosciuto indipendentemente dall'accertamento del sacrificio di aspettative professionali, posto che “il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno di mantenimento, ma non azzerarla” (v. Cass. 20 ottobre 2021, n. 29195).
Per certo, è da escludere che si possa valorizzare il solo dato dello squilibrio economico esistente tra le parti o l'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (v. Cass., sez. un. 18287/2018; 9 agosto 2019, n. 21234; 28 febbraio 2020, n.
5603).
Più di recente, Cass., sez. un. 5 novembre 2021, n. 32198, chiamata a pronunciarsi sulla sorte dell'assegno divorzile attribuito in presenza di un nuovo progetto di vita realizzato dall'ex coniuge beneficiato, ha evidenziato come il sacrificio di opportunità professionali non rappresenti un parametro dirimente, ma rileva esclusivamente ai fini della determinazione del quantum.
Come osservato in dottrina, in assenza di un tale sacrificio, comunque, l'adeguatezza dei mezzi dovrà essere rapportata al reddito del coniuge forte. In altri termini, attesa la funzione
Pag. 10 di 13 assistenziale basata sulla nozione della condizione degli ex coniugi, laddove vi sia una sperequazione e non sussistano elementi ostativi legati alle ragioni della dissoluzione della coppia, vi è spazio per l'attribuzione di un assegno. Se in passato l'unico indicatore attendibile era il tenore di vita matrimoniale con conseguente attribuzione automatica dell'assegno in presenze delle altre condizioni di legge, attualmente, sempre nel rispetto degli indici normativi, il suo riconoscimento rappresenta il premio per quanto il percipiente ha fatto a vantaggio della famiglia e per i suoi sacrifici. Di qui la conclusione secondo cui l'assegno divorzile nell'ottica della solidarietà, proiettata anche nella dimensione temporale successiva allo scioglimento del vincolo, dovrebbe consentire all'ex coniuge di vivere secondo uno standard equivalente a quello dell'altro.
Sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte la resistente negli anni 2020 e 2019 ha dichiarato, rispettivamente, un reddito complessivo di euro 15.948 ed euro 15.898, a fronte della percezione da parte del marito di euro 15.650 ed euro 15.600 a titolo di assegno di mantenimento. In breve, l'unica fonte di reddito della è data dal contributo versato CP_1 dal marito e non pare proprio che la resistente, data l'età e la ben risalente esperienza lavorativa, salvo sporadiche e frammentarie riprese lavorative, peraltro contestate dal marito, sia nella condizione di potersi immettere a 65 anni nel mercato del lavoro.
Viceversa, il ricorrente sulla base delle dichiarazioni prodotte (v. doc. prodotti il
30.3.2022) risulta aver percepito le seguenti entrate nette mensili [(reddito imponibile – imposta netta) / 12], determinate incrementando l'imponibile dell'assegno versato al coniuge:
2020 3.423,33
2019 3.468,16
Il ricorrente nel contrastare la pretesa della moglie ha valorizzato il dato rappresentato dalla elevata disponibilità finanziaria della moglie per effetto degli accordi raggiunti in sede di separazione. Osserva il collegio come l'attribuzione dell'importo di euro 60.000 a fronte della cessione della quota della casa altro non sia che la monetizzazione di un bene della , CP_1 la quale non ha visto alcun incremento patrimoniale, ma la mera liquidazione della sua quota.
Al più la , con l'aggiunta di quanto ottenuto in sede di divisione dei risparmi comuni CP_1
(euro 200.000), ha potuto disporre di quanto occorrente per l'acquisto dell'appartamento dove ora vive, salvo conservare una quota di risparmio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente dall'esame degli estratti conto della resistente a far tempo da epoca successiva alla separazione e, quindi, a partire dal maggio
2018 risultano l'accredito di euro 40.000 (4.5.2018), ossia il saldo dell'importo di euro
60.000 versati in sede di separazione e gli accrediti di operazioni di rimborso fondi nelle date
Pag. 11 di 13 27.11.2018, 28.11.2018, 18.12.2018 (due accrediti). Ancora, secondo il ricorrente a riprova della disponibilità di risorse finanziarie in capo alla , dall'esame dell'estratto conto al CP_1
31.12.2018 della risultano: CP_1
✓ un versamento su sportello automatico di euro 5.000 in data 20.11.2018;
✓ un bonifico di euro 33.000 in data 26.11.2018 effettuato da “ ”; Org_3
✓ un versamento su sportello automatico di euro 300 in data 26.11.2019;
✓ un versamento su sportello automatico di euro 400 in data 27.1.2020.
Osserva il collegio che, data l'attribuzione in sede di separazione di risorse per euro
200.000, le ridette movimentazioni altro non sono che la comune gestione dei risparmi oggetto di divisione, la cui entità, detratto quanto impiegato per l'acquisto di un immobile, non pare sia tale da permettere di ricavare, in epoca di bassi tassi di interesse (quella vissuta nel periodo considerato), una rendita finanziaria.
È pur vero che dalla documentazione acquisita presso è emersa Controparte_2
l'esistenza del libretto di risparmio n. 12750603 cointestato con il marito aperto il 1° gennaio
1999 ed estinto il 4.9.2003 (v. all. 1 alla relazione dell'ausiliario), nonché del libretto n.
21071267 aperto dalla il 31.7.2023, sul quale alla data dell'1.1.2019 vi era un saldo di CP_1 euro 11.898,88 ridottosi ad euro 10,04 al 31.12.2021 (v. il dettaglio delle movimentazioni dal
24.1.2019 al 31.12.2021, pag. 5 della relazione dell'ausiliario).
Tenuto conto dell'importo netto mensile delle entrate del ricorrente per gli anni 2020
e 2019 (dato medio euro 3.445,74), comunque inferiore rispetto all'ammontare dello stipendio preso a riferimento in sede di separazione, l'assegno di euro 1.000 a decorrere dalla presente sentenza appare adeguato a permettere alla resistente, non già di mantenere il pregresso tenore di vita, da tempo sparito dall'orizzonte dei criteri orientativi, ma nell'ottica della solidarietà, proiettata anche nella dimensione temporale successiva allo scioglimento del vincolo, di vivere secondo uno standard equivalente a quello dell'altro (cfr. Cass. 5 ottobre
2022, n. 28936) o di vedere assicurato un livello reddituale adeguato al contributo dato alla formazione del patrimonio familiare (v. Cass. 4 maggio 2022, n. 14161), fermo restando che lo squilibrio tra i coniugi può essere colmato, come accaduto nel caso di specie, mediante le suddivisioni avvenute in sede di separazione (v. Cass. 5 ottobre 2022, n. 28936;
13 aprile 2023, n. 9824).
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, ponendo il residuo liquidato in base ai parametri medi per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, a carico del ricorrente soccombente in punto domanda ex art. 5, comma 6°, l. 898/1970.
Pag. 12 di 13 Le spese per l'ausiliario per il reperimento della documentazione presso Controparte_2 devono essere poste a definitivo carico solidale delle parti e saranno ripartite fra le
[...] stesse per la metà.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 21.6.1980 e trascritto nel registro atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Mirano nella parte II, serie A, n. 44, dell'anno 1980;
2. pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo di euro 1.000 a titolo di assegno divorzile a decorrere dalla presente sentenza;
somma da versare al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base all'indice a partire dal mese di gennaio 2025 prendendo a base l'indice di Org_4 gennaio 2024;
3. spese di lite compensate per la metà e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente del residuo, liquidato in euro 3.808,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa se dovuti per legge;
4. spese per l'ausiliario a definitivo carico solidale delle parti, da ripartirsi fra le stesse per la metà;
5. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Mirano di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
6. sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni economiche.
Così deciso in Venezia il 24.1.2024
Il Presidente est.
Dott. Roberto Simone
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