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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2024, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7105 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Sulis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/10/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Leone, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/06/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Piscinas.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/06/1996 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Piscinas, anno 1996, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora in Piscinas in data 16 Parte_1 Controparte_1 giugno 1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996 al n. 2 parte II serie A.
2) Ordinare al Comune di Piscinas di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologare le seguenti condizioni:
A) La casa già adibita a domicilio della famiglia sita in Piscinas (SU) via
Brascentina n. 1, di proprietà del signor in virtù degli Parte_1 accordi intercorsi in sede di separazione, è stata suddivisa in due unità immobiliari, distinte ed autonome, come da planimetria agli atti, catastalmente così identificate:
1. Foglio 3 Mappale 1672 Sub 1 via Brascentina n. 1 piano T ZC U Cat. A/2
Classe 6 Consistenza 6 Sup. Cat. 154 Rendita euro 356,36;
2. Foglio 3 Mappale 1672 Sub 2 via Brascentina n. 1 piano S1 - T ZC U Cat.
A/2 Classe 6 Consistenza 2,5 Sup. Cat. 74 Rendita euro 148,48.
Pag. 2 di 3 In particolare, l'immobile suindicato è stato edificato su area edificabile censita al NCT sezione C Foglio 3 Mappale 952 (ex 290/A) di are 5.03 derivato dal tipo di frazionamento n. 959 dell'anno 1992, acquistata dal signor con atto rogito Notaio 6 agosto 1992 Rep. Parte_1 Per_1
29373 Racc. 7603.
Il fabbricato è stato edificato in virtù di concessione edilizia n. 37 del 28 febbraio 1994 e successiva concessione edilizia 140/2000.
B) , studentessa, continuerà a vivere nell'immobile identificato al n. Parte_2
1) del capo A) con il padre che si farà carico del suo sostentamento.
L'assegno unico erogato dall'INPS viene percepito in misura pari al 50% dal signor ed in misura pari al 50% dalla stessa per esplicita Pt_1 Parte_2 richiesta in tal senso della signora CP_1
C) A titolo di assegno divorzile una tantum il signor si obbliga a Pt_1 trasferire alla signora che accetta l'usufrutto dell'immobile CP_1 identificato al punto A) n. 2), già abitato dalla medesima, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale ed a titolo di liquidazione in un'unica soluzione.
Le parti hanno riconosciuto che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante della signora CP_1
ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche
[...] risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
Legge 898/1970, della signora , avente causa o comunque Controparte_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Con l'acquisto dell'usufrutto sull'immobile identificato al Foglio 3 Mappale
1672 Sub 2 via Brascentina n. 1 piano S1 - T ZC U Cat. A/2 Classe 6
Consistenza 2,5 Sup. Cat. 74 Rendita euro 148,48 la signora ha CP_1 dichiarato, pertanto, di non avere alcunché da pretendere, ad alcun titolo, dal signor Pt_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7105 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Sulis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/10/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Leone, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/06/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Piscinas.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/06/1996 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Piscinas, anno 1996, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora in Piscinas in data 16 Parte_1 Controparte_1 giugno 1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996 al n. 2 parte II serie A.
2) Ordinare al Comune di Piscinas di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologare le seguenti condizioni:
A) La casa già adibita a domicilio della famiglia sita in Piscinas (SU) via
Brascentina n. 1, di proprietà del signor in virtù degli Parte_1 accordi intercorsi in sede di separazione, è stata suddivisa in due unità immobiliari, distinte ed autonome, come da planimetria agli atti, catastalmente così identificate:
1. Foglio 3 Mappale 1672 Sub 1 via Brascentina n. 1 piano T ZC U Cat. A/2
Classe 6 Consistenza 6 Sup. Cat. 154 Rendita euro 356,36;
2. Foglio 3 Mappale 1672 Sub 2 via Brascentina n. 1 piano S1 - T ZC U Cat.
A/2 Classe 6 Consistenza 2,5 Sup. Cat. 74 Rendita euro 148,48.
Pag. 2 di 3 In particolare, l'immobile suindicato è stato edificato su area edificabile censita al NCT sezione C Foglio 3 Mappale 952 (ex 290/A) di are 5.03 derivato dal tipo di frazionamento n. 959 dell'anno 1992, acquistata dal signor con atto rogito Notaio 6 agosto 1992 Rep. Parte_1 Per_1
29373 Racc. 7603.
Il fabbricato è stato edificato in virtù di concessione edilizia n. 37 del 28 febbraio 1994 e successiva concessione edilizia 140/2000.
B) , studentessa, continuerà a vivere nell'immobile identificato al n. Parte_2
1) del capo A) con il padre che si farà carico del suo sostentamento.
L'assegno unico erogato dall'INPS viene percepito in misura pari al 50% dal signor ed in misura pari al 50% dalla stessa per esplicita Pt_1 Parte_2 richiesta in tal senso della signora CP_1
C) A titolo di assegno divorzile una tantum il signor si obbliga a Pt_1 trasferire alla signora che accetta l'usufrutto dell'immobile CP_1 identificato al punto A) n. 2), già abitato dalla medesima, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale ed a titolo di liquidazione in un'unica soluzione.
Le parti hanno riconosciuto che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante della signora CP_1
ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche
[...] risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
Legge 898/1970, della signora , avente causa o comunque Controparte_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Con l'acquisto dell'usufrutto sull'immobile identificato al Foglio 3 Mappale
1672 Sub 2 via Brascentina n. 1 piano S1 - T ZC U Cat. A/2 Classe 6
Consistenza 2,5 Sup. Cat. 74 Rendita euro 148,48 la signora ha CP_1 dichiarato, pertanto, di non avere alcunché da pretendere, ad alcun titolo, dal signor Pt_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3