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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1482 / 2023 tra le parti:
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandra Querci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTE contro c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Francesco Gori e Martina Bianco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei Difensori
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “- autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale degli stessi;
1 -affidare il figlio minore nato a Prato in data [...], in [...] esclusiva alla Persona_1 madre;
-conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata da quest'ultima in via esclusiva per tutte le decisioni ordinarie e quelle di maggiore rilevanza che lo riguardano;
-assegnare la casa familiare alla ricorrente, sita in Prato, via Di Vergaio Bivio n. 20/b, in comproprietà dei coniugi ciascuno nella misura del 50%, affinché continui a risiedervi insieme ai figli sopra nominati, minorenni e no;
-disporre il collocamento del citato figlio minore e del maggiorenne, temporaneamente occupato, presso la ricorrente nella casa coniugale come sopra indicata;
Parte_1
-disporre che la frequentazione del figlio minore con il padre avvenga compatibilmente con la sua attività calcistica, adoprandosi almeno una volta alla settimana ad accompagnarlo agli allenamenti e alla partita e una volta ogni quindici giorni tenerlo con se un fine settimana per poi seguirlo alla partita;
riguardo alle festività e le vacanze estive, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti: per quanto riguarda le festività natalizie, sempre secondo i suoi impegni calcistici, così come per tutte le altre festività pasquali e di tutto l'anno; per le ferie estive sarà che concorderà direttamente con il padre la durata della Per_1 permanenza, se lo vorrà, sempre nel rispetto degli impegni calcistici;
-stabilire l'obbligo di contribuzione per in misura di € 300,00 da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, per € 300,00, con rivalutazione ISTAT, nel Pt_2 momento in cui perderà il lavoro, e sarà suo onere comunicarlo immediatamente al padre che provvederà; assegno di mantenimento pari ad € 300,00 in favore di rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
-disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili e/o non coperte dal servizio sanitario nazionale, vengano ripartite in ragione del 70 % a carico del resistente e del 30% a carico della ricorrente, in considerazione dei redditi dei genitori e delle specifiche necessità dei figli.
Con vittoria di spese di lite”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione perso-nale degli stessi;
- Rigettare ogni istanza formulata dalla controparte in punto di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre Persona_1 poiché infondata per tutte le ragioni sovra esposte e, per l'effetto:
2 Disporre l'affidamento congiunto del figlio minorenne ad entrambi i genitori che Per_1 continueranno ad esercitare la potestà geni-toriale congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre;
Disporre che la frequentazione del padre con il figlio minore avvenga in ottemperanza Per_1 alla volontà manifestata dal ragazzo, nel rispetto delle esigenze e degli impegni dello stesso, e in accordo tra i genitori o, in difetto di accordo, si chiede che venga disposto che il figlio trascorra almeno due weekend al mese con il padre, a decorrere dal pomeriggio del venerdì sino alla domenica sera, nonché al-meno un pomeriggio nel corso della settimana sino alla sera dopo cena;
nel corso delle festività dovrà essere garantita la continuità della frequentazione con il padre per almeno 15 giorni consecutivi nel corso delle vacanze estive e la data del 25 dicembre sarà regolata ad anni alterni rispetto alla domenica di Pasqua.
Disporre che il padre contribuisca in via indiretta al mantenimento del figlio mediante Per_1 la corresponsione della somma di euro 150,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT di legge da corrispondere direttamente al figlio;
Disporre la ripartizione delle spese per il mantenimento straordinario del figlio , non Per_1 economicamente autosufficienti, in misura paritaria tra i genitori, secondo i criteri previsti nel
“Protocollo di intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche” siglato dal
Tribunale di Prato e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato;
- Rigettare ogni istanza formulata dalla controparte in punto di riconoscimento di un assegno di Per_ mantenimento in favore della Sig.ra non sussistendone i presupposti di legge per tutti i motivi sovra esposti;
- Nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare alla Sig.ra disporre Parte_1 che quest'ultima provveda entro il termine di tre mesi alla voltura delle utenze domestiche a proprio nome.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 11.02.2025.”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.06.2023 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione dal marito Controparte_1 sposato con matrimonio civile contratto in data 31.12.2000 in Balldre (Albania), atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2022, Parte II, Serie C, atto n. 595.
3 A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto (1) che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
(2) che in seguito al matrimonio i coniugi hanno trasferito la propria residenza in Prato;
(3) che dall'unione dei coniugi sono nati i figli in data 20.07.2003 e in data 07.02.2007; (4) che la Pt_2 Per_1 comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molti anni in quanto si è sempre disinteressato alla vita familiare di moglie e figli e vani Controparte_1 sono stati i tentativi di di ripristinare unità e serenità familiare;
(5) che il Parte_1 convenuto si è allontanato dalla casa familiare a partire dal 2022, interrompendo il pagamento di tutte le utenze a lui intestate e omettendo di corrispondere il 50% della rata mensile del mutuo relativo all'immobile sito in Prato alla via di Vergaio Bivio n.
20/B, di cui risulta proprietario per la metà insieme con la moglie;
(6) che il convenuto continua a riscuotere l'assegno unico e che, da quando si è allontanato da casa, non ha mai corrisposto alla moglie e ai figli alcunché nonostante le reiterate richieste;
(7) che lavora per un'impresa edile, percepisce un sussidio di invalidità e Controparte_1
l'assegno unico, mentre può contare solo su lavoretti occasionali e saltuari;
Parte_1
(8) che la ricorrente si deve occupare interamente della gestione dei figli, in particolare del minore che ha interrotto gli studi ed è impegnato con la squadra di calcio quattro volte a settimana;
9) che il figlio maggiore ha un contratto di apprendistato e Pt_2 non gode di indipendenza economica.
Pertanto la ricorrente ha insistito per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi e, come domande accessorie ha chiesto: i) l'affidamento esclusivo del figlio minore;
ii) l'assegnazione della casa familiare in Prato in qualità di genitore collocatario dei figli;
iii) la previsione dell'obbligo a carico di di Controparte_1 versare € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei figli;
iv) la previsione dell'obbligo a carico di di versare € 300,00 mensili a Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento della moglie;
v) il riparto delle spese straordinarie a carico del convenuto per il 70% e della ricorrente per il residuo 30%.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti si è costituito tempestivamente in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di separazione Controparte_1 personale, ha insistito per il rigetto dell'istanza di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre in quanto infondata. Per_1
Il convenuto ha infatti allegato: 1) che la crisi familiare è iniziata ben prima del 2022 e che è stata proprio a chiedere al marito di abbandonare la casa familiare;
Parte_1
2) che non ci sono motivi fondati tali da far ritenere il convenuto inidoneo ad esercitare
4 la responsabilità genitoriale su;
3) che il convenuto si è sempre interessato ai Per_1 figli, prendendo parte attivamente alla loro routine quotidiana e supportandoli economicamente, anche attraverso forme di mantenimento diretto;
4) che a partire da febbraio 2023, non ha provveduto a saldare le rate del mutuo in ragione delle sopraggiunte difficoltà economiche;
5) che in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2018 il convenuto è stato obbligato a ridimensionare i propri incarichi lavorativi, non essendo più in grado fisicamente di sostenere determinati sforzi fisici:
l'INAIL ha infatti riconosciuto al medesimo un grado di inabilità pari al 19%; 6) che il convenuto pertanto percepisce un contributo a fronte dell'invalidità di € 311,00 mensili oltre alla Naspi di € 400,00 mensili.
Pertanto il convenuto ha chiesto al Tribunale di Prato di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, quali domande accessorie ha chiesto: i) l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre nella casa Per_1 familiare;
ii) la regolamentazione del diritto di visita del padre anche in base alla volontà e agli impegni di;
iii) la previsione dell'obbligo in capo al medesimo di Per_1 versare direttamente ad la somma di € 150,00 (oltre rivalutazione ISTAT) a Per_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio;
iv) la ripartizione egualitaria delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
v) il rigetto dell'istanza relativa al riconoscimento di un assegno mensile da corrispondere in favore della moglie, mancandone i presupposti di legge.
All'udienza di comparizione i coniugi sono stati sentiti singolarmente e, dopo la loro audizione, il difensore di parte ricorrente ha formulato due diverse proposte transattive. Il Giudice, preso atto, ha autorizzato le parti a vivere separati e ha rinviato la causa ad altra udienza in modo che parte convenuta potesse valutare le proposte.
All'udienza del 15.11.2023 le parti hanno dato atto del fallimento delle trattative e parte ricorrente ha insistito per l'emissione di provvedimenti d'urgenza e per le richieste istruttorie avanzate in atti.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla stessa, quale genitore collocatario, ha articolato il diritto di visita da parte del padre;
ha stabilito l'obbligo a carico del convenuto di contribuire al mantenimento del figlio minore Per_1 versando la somma di € 400,00 mensili – rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e, infine, ha disposto a carico del
5 convenuto un contributo economico mensile di € 100,00 in favore della ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa.
La causa è stata istruita tramite indagine psico-sociale ed indagini di Polizia tributaria nei confronti di entrambe le parti ed è stata disposta l'audizione del minore . Per_1
Con provvedimento del 5.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
Premesso che nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne, alcuna Per_1 statuizione verrà resa dal Tribunale in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Separazione personale – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice delegato del Tribunale, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare. Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Assegnazione casa familiare – Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente atteso che la stessa vi abita unitamente al figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Mantenimento della prole – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
6 Preliminarmente si osserva che non si ritiene accoglibile la domanda svolta da parte ricorrente circa la previsione di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , con decorrenza dal momento in cui il medesimo Pt_2 perderà il lavoro. Tale statuizione è futura ed incerta e non può statuirsi in tal senso, essendo ipotesi non ancora attuale e comunque eventuale.
Stesse conclusioni in relazione alla domanda formulata da parte convenuta circa il soggetto destinatario dell'assegno di mantenimento. Parte convenuta, infatti, ha chiesto che l'assegno di mantenimento che il Tribunale disporrà a suo carico per il figlio venga versato direttamente al medesimo. Tale richiesta non risulta accoglibile Per_1 in assenza di accordo delle parti sul punto e di domanda in tal senso da parte del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Abitando con la madre quest'ultima conserva la legittimazione a richiedere che l'assegno venga versato nei suoi confronti (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza Cassazione
n. 17380 del 20/08/2020 (Rv. 658717-01): “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere.”).
Detto ciò, nel merito il Tribunale ritiene di dover quantificare l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio nella misura di euro 250,00 Per_1 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come articolate in dispositivo. Tale importo appare congruo considerate le risorse economiche delle parti, come risultano dalla documentazione in atti. Si osserva, infatti, che la madre ha reperito attività lavorativa e guadagna circa
1.300,00 euro mensili, abita la casa familiare di proprietà al 50% del convenuto e versa la somma di euro 340,00 mensili quale propria quota di mutuo gravante sull'abitazione. Il padre risulta non lavorare e percepire, allo stato, una rendita Inail di
7 euro 311,00 mensili. Ha dichiarato di versare un canone di locazione per l'abitazione che abita, tuttavia non documentato. Pur ritenendo che il padre possa svolgere attività lavorativa non dichiarata, tenuto conto degli esigui introiti come documentati, si ritiene comunque che il medesimo, anche alla luce delle indagini di Polizia Tributaria, non abbia molte capacità economiche, anche tenuto conto della sua ridotta capacità lavorativa a seguito dell'infortunio subito. CP_ L'assegno unico e universale erogato dall' dovrà essere versato interamente alla madre, odierna ricorrente, la quale abita con il figlio e sulla quale ricade in via prevalente la gestione quotidiana del figlio.
Mantenimento della coniuge – Con riferimento a tale domanda, il Tribunale, all'esito del giudizio, tenuto conto che la ricorrente svolge attualmente attività lavorativa a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di euro 1.300,00 mensili circa, si ritiene che la stessa abbia adeguate risorse economiche tali da supportare il proprio mantenimento in via autonoma.
Ulteriori domande – La domanda di parte convenuta svolta in via subordinata, volta ad ottenere la volturazione delle utenze dell'abitazione familiare in caso di assegnazione deve essere dichiarata inammissibile in assenza di connessione forte con il presente giudizio.
Spese di lite – Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. pronuncia la separazione tra e , sposati con Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in data 31.12.2000 in Balldre (Albania), atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2022, Parte ii, Serie C, atto n. 595.
2. Assegna la casa familiare a che vi abiterà unitamente al figlio, Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Per_1 versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro
250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così articolate:
8 spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
4. Dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' per il figlio sia CP_2 Per_1 percepito interamente dalla ricorrente, , quale genitore collocatario Parte_1 del figlio;
5. Respinge la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
6. Dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte da parte convenuta;
9 7. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
8. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 1939/1238.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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