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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1018/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1018/2025 R.G. promossa
1 da
n persona del direttore generale p.t., corrente in Parte_1
Vercelli, Via Boccaccio 34, con l'Avv. CHRISTIAN GRECO del Foro di Vercelli, presso il cui studio in
Vercelli, Via Goffredo Mameli 3 è elettivamente domiciliata ricorrente contro corrente in Giaveno (TO), Via Regina Controparte_1
Elena 54 in persona della socia accomandataria e legale rappresentante p.t.
residente in [...], socia accomandataria di Controparte_1 [...]
Controparte_1
resistenti contumaci
Oggetto: inadempimento contrattuale – clausola penale – domanda di pagamento.
Conclusioni
(come da ricorso): CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo Disattesa ogni istanza contraria.
Previe le declaratorie del caso.
Nel merito, in via principale
- Accertato l'inadempimento di nonché l'interruzione dei rapporti Controparte_1
commerciali con dichiarare, ex art. 1454 c.c., l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita con CP_2
patto di esclusiva stipulato in data 1 dicembre 2022 e, di conseguenza, in forza dell'operatività della clausola di cui all'art. 7 medesimo, dichiarare tenuta e, come tale, condannare nonché la Controparte_1
medesima nella propria qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della suddetta società, in Controparte_1
solido tra loro, al pagamento della somma di euro euro 71.958,60= oltre interessi ex lege, quantificata secondo i criteri esposti in narrativa.
- Dichiarare tenuta e, come tale, condannare nonché la medesima Controparte_1
nella propria qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della medesima società, in solido tra Controparte_1
2 loro, al pagamento della fattura n. 195/U01 del 29/04/2024, per l'importo complessivo di euro 7.320,00=, oltre interessi ex lege.
In via istruttoria
Ammettere prova per testi e per interrogatorio formale della Signora sui seguenti capitoli: Controparte_1
1. Vero che, come da documenti che mi si rammostrano, in data 5 ottobre 2023, effettuava l'ultimo Controparte_1
acquisto di miscele e prodotti commercializzati da parte di Parte_2
[...]
2. Vero che, come da documento che mi si rammostra, in data 16 marzo 2024, la signora trasmetteva, Controparte_1
dall'indirizzo comunicazione telematica indirizzata a recante oggetto “Disdetta Email_1 Email_2
contratto”, con la quale, in nome e per conto di comunicava l'intenzione di Controparte_1
recedere dal rapporto contrattuale in essere con Parte_2
3. Vero che, dal momento dell'interruzione dei rapporti commerciali, avvenuta in data 5 ottobre 2023, data dell'ultimo acquisto di miscele commercializzate da parte di Parte_2 Controparte_1
si rifornisce presso altra torrefazione, nello specifico denominata Santacruz S.r.l., corrente in Rivoli – TO –
[...]
Via Pavia n. 105/B, con vincolo di esclusiva. Con vittoria delle spese.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies CPC depositato il 20.7.2025 e proposto contro e contro Controparte_1
, socia accomandataria e legale rappresentante, (d'ora Controparte_1 Parte_2
in poi “ ”) ha chiesto di accertare l'inadempimento dei resistenti al contratto di compravendita CP_2
con patto di esclusiva del 1.12.2022, da dichiarare risolto ex art. 1454 CC, e di condannarli al pagamento di
€ 71.958,60 oltre interessi in forza della clausola 7 dello stesso contratto, nonché di € 7.320,00 oltre interessi per la fattura insoluta n. 195/U01 del 29.4.2024.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha esposto:
- con il contratto del 1.12.2022 si obbligò ad acquistare 17.968,00 kg di miscele di caffè Controparte_1
commercializzate da , ripartiti in un quantitativo settimanale minimo di 20 kg al prezzo di € CP_2
3 19,50/kg;
- da ottobre 2023 smise di acquistare miscele di caffè e il 16.3.2024 comunicò l'intento Controparte_1
di recedere dal contratto;
- poiché sono stati ritirati soltanto 855,00 kg di miscele di caffè e la penale è parametrata al 20% del prezzo corrente della miscela al kg al momento dell'interruzione del rapporto contrattuale (€ 21,00) moltiplicato per i kg di caffè non ritirato, la penale dovuta è pari ad € 71.958,60;
- è rimasta insoluta la fattura sopra detta, di cui è chiesto il pagamento.
Con decreto del 21.7.2025 fu fissata la prima udienza al 30.10.2025.
Alla prima udienza, verificata la tempestiva e regolare notifica del ricorso e del decreto ai resistenti, che non si sono costituiti, fu dichiarata la loro contumacia.
Con ordinanza del 7.11.2025 fu ammesso l'interrogatorio formale della legale rappresentante del CP_1
sui capitoli 1 e 3 e fu fissata udienza per l'interrogatorio al 4.12.2025.
[...]
A quest'udienza, nonostante la regolare notifica dell'ordinanza del 7.11.2025, non Controparte_1
comparve per l'interrogatorio. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, fu ordinato di precisare le conclusioni e di discutere ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa fu trattenuta in decisione. La causa viene ora in decisione.
***
La domanda è parzialmente fondata.
1. In linea con i principi affermati da CSU sentenza n. 13533/2001 rimasti immutati nella successiva giurisprudenza di legittimità (ricordati nella nota a pag. 4 del ricorso), ha dimostrato il titolo, CP_2
cioè il contratto di compravendita con patto di esclusiva prodotto con il doc. 1, e ha allegato l'inadempimento di alla clausola n. 1 perché sono stati ritirati solo 855,00 kg di miscele di Controparte_1
caffè a fronte dei seguenti pattuiti:
4
2. L'inadempimento è dimostrato dalla convergenza dei seguenti elementi:
a) doc. 3 che attesta la quantità di miscele di caffè consegnata a;
Controparte_1
b) doc. 2, ossia l'e-mail del 25.3.2022 inviata da a dal seguente contenuto Controparte_1 CP_2
Buongiorno, Essendo mia intenzione recedere dal contratto con voi avrei bisogno di maggiori informazioni e chiarimenti sulle penali applicate e sapere la cifra richiesta. Leggo sul contratto che la disdetta va data tre mesi prima della scadenza a metodo raccomandata, ma non essendoci date esplicitate vorrei comprendere meglio.”, che dimostra l'intento del recesso a cui effettivamente seguì l'interruzione dei rapporti commerciali;
c) dalla mancata comparizione di a rendere l'interrogatorio formale sui seguenti capitoli Controparte_1
“
1. Vero che, come da documenti che mi si rammostrano, in data 5 ottobre 2023, effettuava l'ultimo Controparte_1
acquisto di miscele e prodotti commercializzati da parte di Parte_2
[...]
3. Vero che, dal momento dell'interruzione dei rapporti commerciali, avvenuta in data 5 ottobre 2023, data dell'ultimo acquisto di miscele commercializzate da parte di Parte_2 Controparte_1
si rifornisce presso altra torrefazione, nello specifico denominata Santacruz S.r.l., corrente in Rivoli – TO –
[...]
Via Pavia n. 105/B, con vincolo di esclusiva.”, con la conseguenza che, proprio per la convergenza sopra detta, sono ritenuti ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ex art. 2321 CPC.
2.1 Accertato l'inadempimento, il contratto di compravendita con patto di esclusiva del 1.12.2022 va dichiarato risolto ex art. 1454 CPC per effetto della diffida ad adempiere inviata il 20.5.2024 da CP_2
(doc. 5).
5
3. ricollega all'inadempimento l'operatività della clausola n. 7, in forza della quale propone CP_2
domanda di condanna, e sostiene che la penale è determinata “nella misura del 20% (del prezzo corrente, al momento dell'eventuale interruzione dei rapporti, per kg di miscela)” (pag. 3 ricorso).
3.1 Nella clausola 7, però, è previsto che l'ammontare dei danni si determini nel 20% dell'importo del quantitativo di miscele ancora da consegnare o ritirare, calcolato in base agli indici di svalutazione elaborati dall'Istituto Centrale di Statistica.
3.2 Il che è cosa diversa da quanto sostenuto dalla ricorrente. Non è dedotto perché si faccia riferimento al prezzo corrente/kg di caffè – unilateralmente indicato in € 21,00/kg (quindi, senza l'ulteriore prova che sia il prezzo corrente), peraltro superiore a quello indicato nel contratto (€ 19,50/kg) – e non, conformemente a quanto pattuito, al “l'importo da calcolarsi in base agli indici di svalutazione appositamente elaborati dall'Istituto
Centrale di Statistica”, non allegato, né dimostrato ma dimostrabile in via necessariamente documentale.
3.3 In ogni caso, pur dirimente quanto detto:
a) non è allegato che il prezzo corrente e quello da calcolarsi come da clausola n. 7 del contratto coincidano;
b) nessuno dei tre capitoli di prova formulati in ricorso è teso a dimostrare l'importo di cui alla clausola n.
7.
4. Pertanto, pur essendo provato l'inadempimento, non sono dimostrati i presupposti sulla cui base è calcolata la domanda di condanna, infondata.
5. Infine, è infondata anche la domanda di pagamento della fattura insoluta n. 195/U01 del 29.4.2024.
Sempre facendo riferimento ai principi di cui alla già citata sentenza di CSU n. 13533/2001, l'infondatezza discende dal fatto che è prodotta soltanto la fattura (doc. 4), documento unilateralmente formato, ma non è dedotto né dimostrato il titolo in forza del quale fu emessa.
5.1 Questa allegazione e prova in un giudizio di cognizione, che non ha gli stessi presupposti del Cont procedimento ex artt. 633 segg. , sarebbe stata tanto più necessaria perché nella fattura si legge che fu
6 emessa per “costi relativi ai danni arrecati su macchina da caffe cimbali data in comodato d'uso gratuito”, quindi, per un contratto diverso da quello sopra detto in cui non vi è alcun riferimento al comodato di macchina da caffè.
5.2 Si consideri che, essendo i resistenti rimasti contumaci, l'intero onere probatorio gravava su CP_2
, senza che possa essere applicato l'art. 1151 CPC.
[...]
Spese di lite.
Il rigetto di tutte le domande di condanna, il cui accoglimento rappresentava il vero interesse al presente giudizio, tranne quelle di accertamento dell'inadempimento e di dichiarazione della risoluzione del contratto, attestano sostanziale soccombenza di . CP_2
Non essendosi i resistenti costituiti, non vi è statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1018/2025 R.G. promossa da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1
socia accomandataria, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1 - ACCERTA l'inadempimento di al contratto di Controparte_1
compravendita con patto di esclusiva del 1.12.2022, che dichiara risolto ex art. 1454 CC;
- RIGETTA le restanti domande;
- NULLA sulle spese.
Vercelli, 13 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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