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1 giugno 1985
1 giugno 1985
Art. 4.
Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalita' tecniche di valutazione e l'entita' del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalita' tecniche di valutazione e l'entita' del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
Commentari • 2
- 1. Contratto Farmacie private: livelli e mansioni, come orientarsiAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 22 dicembre 2023 · 0.9844276
Il CCNL farmacie private, ossia il contratto collettivo nazionale che regola i rapporti di lavoro per i farmacisti assunti nel settore, prevede una classificazione del personale articolata su 7 livelli: dal livello Quadri (Q1, Q2 e Q3) al 6° livello, passando per il 1° livello super. Come tutti i contratti collettivi, vi è la descrizione della mansione nella declaratoria. I farmacisti collaboratori, così come i lavoratori del settore delle farmacie in generale, si interrogano sul loro livello di inquadramento, sulla correttezza ai fini di eventuali differenze retributive, ma soprattutto sulla descrizione delle mansioni in base al livello perché ai diversi livelli corrispondono diverse …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2002, n. 17398Provvedimento: […] 1374, 2590, 2592 e 2594 c.c., degli artt. 4 della legge n. 190 del 1985, degli artt. 35 e 36 Cost. nonché omessa, […] Quanto all'art. 4 della legge n. 190/1985, vi si legge che "ferme restando le disposizioni di cui al libro 5^ titolo 9^ del codice civile e le leggi speciali in materia, […] L'art. 4 della legge n. 190 del 1985 ha introdotto una disciplina speciale sulle modalità tecniche di valutazione e sui criteri di determinazione dell'entità del corrispettivo economico dell'utilizzazione delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione, ovvero nell'organizzazione del lavoro, […]Leggi di più...
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