Articolo 4 della Legge 13 maggio 1985, n. 190
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 giugno 1985
Art. 4.
Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalita' tecniche di valutazione e l'entita' del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
Entrata in vigore il 1 giugno 1985
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