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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 596/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 596 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
l'avv. Fabio Manfredonia che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Catia Controparte_1
NI e IA NI giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1802/2025, pubblicata in data 17/02/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 18.10.2024, , premesso di essere stato assunto Controparte_1 dalla convenuta in data 19.2.2023 in occasione del Parte_1 cambio di appalto presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e precedentemente impiegato alle dipendenze della , impugnava il licenziamento per giustificato CP_2 motivo oggettivo intimatogli in data 13.6.2024 (rectius 18.6.2024) e chiedeva di: a) dichiarare il licenziamento intimatogli durante la malattia discriminatorio per tutte le motivazioni di cui al ricorso, con conseguente nullità del provvedimento espulsivo e condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro;
b) condannare la resistente al pagamento di tutte le retribuzioni medio CP_3 tempore maturate dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegra, parametrate alla retribuzione globale di fatto di € 2.176,87 mensili;
c) condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni per i mesi di CP_3 aprile, maggio e giugno 2024 pari ad € 1.932,22 lordi mensili, oltre accessori.
A sostegno delle domande esponeva:
-di essere stato inquadrato nel livello IV CCNL Multiservizi con qualifica di
“Operaio manutentore polivalente”; di aver svolto presso il MASAF mansioni di elettricista occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria dei vari impianti elettrici (di riscaldamento, di raffreddamento, dei sistemi antiincendio e antiintrusione);
-che nel novembre del 2022 gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson e lo aveva comunicato al proprio responsabile ) al fine di Testimone_1 essere esentato dall'utilizzo della scala;
-di aver ricevuto, con lettere del 17.11.2023 e 30.11.2023, comunicazione dalla di dover fruire delle ferie e dei ROL maturati (dal 21/11 al Parte_1
10/12);
-di essere stato sottoposto in data 11.12.2023 alla visita annuale per la valutazione dell'idoneità specifica alla mansione all'esito della quale veniva dichiarato “non idoneo permanente”; 3
-di aver ricevuto in data 10.12.2023 comunicazione di proroga della fruizione di ferie e ROL, dapprima fino al 31.12.2023 ed infine sino al 14.01.2024;
-di aver ricevuto, il 16.01.2024, comunicazione dalla ex art. 7 Parte_1 legge n. 604 del 1966 dell'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in considerazione delle proprie condizioni di salute e dell'impossibilità di impiegarlo altrimenti;
-di essere stato licenziato il 18.6.2024, a seguito di una serie di rinvii del tentativo di conciliazione dinanzi all'Ispettorato , Controparte_4 precisando che, sebbene la lettera di licenziamento riportasse la data del 13.6.2024, essa era stata inviata solo il 18.06.2024.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso e Parte_1 chiedendone il rigetto. In particolare deduceva che, all'esito del giudizio di inidoneità permanente alla mansione, verificata l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione presso il cantiere del MASAF, aveva offerto l'unica ricollocazione possibile nella mansione di portiere/receptionist presso il UR) sito in via Portuense a Roma, Controparte_5 incontrando però il rifiuto del lavoratore.
Il Tribunale, istruita la causa anche con prova testimoniale, accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità del licenziamento intimato al ricorrente il
18.6.2024, con condanna della società resistente alla reintegra del lavoratore ed al pagamento dell'indennità commisurata all'ultima mensilità utile ai fini del calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra nonché al pagamento a favore del ricorrente delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2024, oltre interessi e rivalutazione. Condannava altresì la società al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale richiamava la legislazione nazionale in tema di disabilità, contenuta nel D.Lgs n. 216/2003 e la previsione normativa che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di “… adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori” (art. 3, comma 3). Ripercorreva altresì la disciplina eurounitaria in materia di obbligo di adozione di “soluzioni ragionevoli” che consentano l'accesso e lo svolgimento del lavoro da parte dei disabili “… a 4
meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato”. Osservava poi il Tribunale che la società resistente non aveva dimostrato di aver adottato quei “ragionevoli accomodamenti”, previsti dall'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs n. 216/2003 finalizzati a garantire la parità di trattamento del lavoratore nel contesto aziendale, il cui onere probatorio gravava sul datore di lavoro rilevando che la società avrebbe dovuto dimostrare “… non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto”. Rilevava inoltre che proprio la circostanza che la società avesse dedotto di aver offerto al lavoratore la ricollocazione presso altro cantiere (quello del
MUR) dimostrava che vi fosse un posto di lavoro disponibile adatto allo stato di salute del ricorrente. Osservava infine che la proposta al ricorrente della diversa occupazione presso il MUR come portiere/receptionist era stata inviata via pec in data 13.2.2024 al legale del lavoratore e non sussisteva alcuna prova del rifiuto di quest'ultimo né tale proposta era stata avanzata nella sede opportuna (ovvero dinanzi alla Commissione di conciliazione). Tanto premesso, il Tribunale accertava che il licenziamento dello CP_1 rappresentava una discriminazione diretta in quanto fondato unicamente sulla sua disabilità e non sull'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocarlo altrimenti.
Avverso tale pronuncia la ha proposto tempestivo Parte_1 appello chiedendo, in riforma della stessa, di dichiarare inammissibili e infondate e comunque rigettare tutte le domande proposte dallo nel CP_1 ricorso introduttivo o, in subordine, di detrarre dalle somme liquidategli quanto il lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative nonché quanto avrebbe potuto percepire nello stesso periodo dedicandosi con diligenza alla ricerca di una 5
nuova occupazione, da determinarsi in via equitativa nella misura mensile corrispondente al 50% della retribuzione globale di fatto che percepiva in costanza del rapporto di lavoro di cui al presente giudizio, con condanna dello alla pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Con i primi tre motivi di gravame, fra oro strettamente connessi ed interdipendenti, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che la non avesse adempiuto l'obbligo di Parte_1 adottare gli “accomodamenti ragionevoli” ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis,
D.Lgs n. 216/2003. Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe debitamente considerato la proposta di ricollocazione con sede e mansioni alternative formulata dalla società a mezzo pec e inviata al difensore dello
. Il Tribunale non avrebbe altresì considerato la condotta processuale CP_1 del ricorrente che, a fronte di specifica deduzione della società in merito alla suddetta proposta, nulla contestava o eccepiva, dovendo ritenersi dunque provata tale circostanza. Solo nelle note autorizzate la controparte aveva dedotto che non vi sarebbe stato rifiuto da parte del lavoratore perché la proposta sarebbe “svanita” ancor prima di poter dare una risposta, ma tale circostanza, oltre ad essere inverosimile ed infondata, era comunque tardiva e dunque inammissibile. L'appellante ha poi censurato l'omessa ammissione della prova per testi e per interpello sulla proposta in esame. Infine, ha dedotto l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che anche volendo ritenere adempiuto l'obbligo di offrire una soluzione ragionevole mediante riallocazione in altro appalto, resta sempre privo di prova il fatto che non vi fossero postazioni disponibili con mansioni affidabili al ricorrente presso altri cantieri. Con il quarto motivo di gravame ha eccepito l'illegittimità e l'incongruenza logico- argomentativa della sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che l'onere della prova dell'aliunde perceptum ricada sul datore di lavoro che invoca la detrazione posto che tale onere non sarebbe facilmente assolvibile per ragioni di privacy ed essendo l'esistenza della documentazione richiesta al lavoratore un fatto incontrovertibile e incontestabile, discutibile solo nel contenuto. Con il quinto motivo di gravame ha dedotto l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle mensilità di aprile, maggio e giugno del 2024 che non sarebbero affatto dovute essendo il lavoratore assente ingiustificato. Con il 6
sesto motivo ha censurato l'omessa valutazione dell'eccezione di compensazione sollevata dalla società appellante ribadendo che, come risulta dalle buste paga e dalla lista di bonifici prodotti dal lavoratore, nel mese di marzo 2024 la società aveva erroneamente corrisposto al lavoratore la retribuzione di € 1.521,00 per il mese di febbraio 2024 sebbene il medesimo risultasse per assente ingiustificato, circostanza da cui discenderebbe un suo credito restitutorio di pari ammontare. Con l'ultimo motivo ha lamentato l'erronea liquidazione delle spese di giudizio di primo grado.
Si è costituito nel grado eccependo in via preliminare Controparte_1 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., con ogni conseguenza in punto di spese ex art. 96 comma 3 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, con riferimento alla proposta di ricollocazione più volte evocata dalla società appellante, ha evidenziato che, oltre a non essere mai stata portata a conoscenza del lavoratore, è datata 13.2.2024, quindi è successiva alla comunicazione della volontà di risolvere il contratto di lavoro manifestata il 16.1.2024 e che non è stata seguita da alcun ordine di servizio.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Con l'originaria memoria difensiva la aveva Parte_1 espressamente dedotto di aver «… offerto/proposto di assumere la mansione di portiere/receptionist [doc. g] … ricevendo, però, inaspettatamente, un netto rifiuto da parte del ricorrente per il “non gradimento” del cantiere presso il quale avrebbe dovuto svolgerla - che era un altro rispetto a quello dove risultava assegnato in quanto ivi essa non erogava il relativo servizio [doc. h] - ossia quello del sito in Parte_2 7
Via Portuense, sempre in Roma, che era l'unico cantiere nello stesso territorio (Roma), dove era previsto l'erogazione diretta da parte sua (ossia mediante suo personale) del relativo servizio (di reception) e che all'epoca aveva fabbisogno di tale personale» (vd. cap.
1.o, pag. 9 dell'originaria memoria difensiva), formulando una specifica capitolazione istruttoria sul punto (vd. cap. f e g delle articolazioni istruttorie della memoria di primo grado). Peraltro, la mail inviata via pec al difensore del era stata già allegata al ricorso introduttivo (doc. 13) e nella stessa CP_1 lettera di licenziamento (doc. 16 del fascicolo di primo grado di parte appellata) viene fatto chiaro richiamo ai ripetuti rinvii degli incontri fissati dall'Ispettorato nell'ambito della procedura ex art. 7, l. n. 604/1966 proprio per consentire le “… valutazioni di tutte le proposte di ricollocazione” formulate dalla società e che le stesse erano state tutte rifiutate.
A fonte delle specifiche e dettagliate allegazioni della società resistente, peraltro indirettamente confortate dalla documentazione prodotta dallo stesso lavoratore, nessuna eccezione, deduzione o contestazione veniva sollevata in udienza e solo con le note autorizzate depositate in data 1.2.2025 per la prima volta l'allora ricorrente, dando per scontato di essere stato a conoscenza della proposta, deduceva che “Sulla possibilità del trasferimento a Via Portuense non è assolutamente vero che venne rifiutata ed infatti non esiste prova in tal senso: la proposta, formulata dopo la lettera di licenziamento, era svanita ancora prima di poter dare una risposta, tant'è che all'incontro in le parti non hanno presenziato non essendovi una proposta conciliativa da parte del datore di lavoro”.
Osserva la Corte che nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo 8
trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. 12636/2005).
Deve pertanto ritenersi pacifico ed incontestato che al lavoratore sia stata offerta la ricollocazione in mansioni compatibili con il suo stato di salute presso il cantiere del MUR sito in via Portuense a Roma e che, lo stesso, venuto a conoscenza della proposta, l'abbia rifiutata. Fra l'altro, la sussistenza di proposte di riallocazione del lavoratore risulta anche dalla lettera di impugnativa del licenziamento ove si legge che alla comunicazione ex lege
604/1966 “Seguivano trattative volte a trovare una soluzione bonaria, tuttavia, nessuna delle proposte rispettava le prescrizioni di cui al certificato del dr.
(doc. 17 allegato all'originario ricorso introduttivo). Nulla avendo Per_1 dedotto il lavoratore sull'inidoneità delle prospettate mansioni ovvero su eventuali difficoltà a raggiungere tale cantiere, sull'eccessiva distanza dello stesso dalla propria abitazione ovvero sulla sussistenza di altre migliori riallocazioni presso altri cantieri, tale offerta appare idonea a soddisfare gli obblighi di adozione accomodamenti organizzativi ragionevoli al fine di salvaguardare l'occupazione ed il mantenimento del posto di lavoro. Per completezza osserva la Corte che le tardive e generiche contestazioni del lavoratore, secondo cui non vi sarebbe prova del rifiuto della proposta di ricollocazione e che l'offerta “… formulata dopo la lettera di licenziamento, era svanita ancora prima di poter dare una risposta” non potrebbero comunque essere condivise. Invero, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che linea difensiva secondo la quale manca la prova di un certo fatto non costituisce contestazione del fatto medesimo (vd. Cass.
Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020). Inoltre, è documentato che la proposta in esame (che il lavoratore non ha mai contestato di aver ricevuto) è stata formalizzata con comunicazione pec ai difensori dello in data CP_1
13.2.2024, dunque ben prima del licenziamento intimato con lettera inviata in data 17.6.2024 e ricevuta il 18.6.2024. Infine, gravava sul lavoratore dimostrare la generica deduzione secondo cui tale proposta era “svanita” (termine del tutto atecnico che non equivale alla prospettazione di una revoca della proposta). Né può ritenersi che la parte datoriale avrebbe dovuto formulare la proposta di ricollocazione mediante un ordine di servizio ovvero presentarla 9
innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione, atteso che, secondo quanto dedotto nello stesso ricorso introduttivo, nell'ambito della procedura ex art. 7, l. 604/1966 “Seguivamo una prima convocazione il 05/02/2024 rinviata al 19/02/2024 per impedimento degli scriventi difensori, poi rinviata a 04/03/2024 ed infine all' 11/04/2024 per cercare una soluzione alternativa al licenziamento …” (così il cap. 26) e che da ultimo “… non essendoci alcuna proposta lo scrivente studio comunicava che all' incontro fissato per il 06/06/2024 non avrebbe presenziato nessuno” (così il cap. 28), talché è pacifico che nessun incontro fra le parti si è svolto innanzi alla Commissione.
Fondato e meritevole di accoglimento è anche il motivo di appello relativo alle retribuzioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Premesso che la retribuzione di giugno risulta documentalmente in parte corrisposta, osserva la Corte che, una volta ritenuta incontestata la proposta di riallocazione del lavoratore in altro cantiere con mansioni compatibili con le sue condizioni di salute, il rifiuto della stessa a fronte dell'impossibilità di espletamento della pregressa prestazione lavorativa presso il cantiere MASAF
(come accertata nella gravata sentenza con statuizione sulla quale si è formato il giudicato interno), determinano il venir meno dell'obbligo retributivo derivando l'impossibilità della prestazione da fatto del lavoratore.
In conclusione, in riforma della gravata sentenza, devono trovare rigetto le domande avanzate dall'appellato con l'originario ricorso introduttivo mentre restano assorbiti gli altri motivi di appello, fra cui le eccezioni di compensazione riproposte nel grado.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta le domande avanzate da con l'originario ricorso Controparte_1 introduttivo;
10
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 quanto al primo grado in € 5.000,00 e quanto all'appello in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge. Roma, 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL ME
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 596/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 596 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
l'avv. Fabio Manfredonia che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Catia Controparte_1
NI e IA NI giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1802/2025, pubblicata in data 17/02/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 18.10.2024, , premesso di essere stato assunto Controparte_1 dalla convenuta in data 19.2.2023 in occasione del Parte_1 cambio di appalto presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e precedentemente impiegato alle dipendenze della , impugnava il licenziamento per giustificato CP_2 motivo oggettivo intimatogli in data 13.6.2024 (rectius 18.6.2024) e chiedeva di: a) dichiarare il licenziamento intimatogli durante la malattia discriminatorio per tutte le motivazioni di cui al ricorso, con conseguente nullità del provvedimento espulsivo e condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro;
b) condannare la resistente al pagamento di tutte le retribuzioni medio CP_3 tempore maturate dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegra, parametrate alla retribuzione globale di fatto di € 2.176,87 mensili;
c) condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni per i mesi di CP_3 aprile, maggio e giugno 2024 pari ad € 1.932,22 lordi mensili, oltre accessori.
A sostegno delle domande esponeva:
-di essere stato inquadrato nel livello IV CCNL Multiservizi con qualifica di
“Operaio manutentore polivalente”; di aver svolto presso il MASAF mansioni di elettricista occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria dei vari impianti elettrici (di riscaldamento, di raffreddamento, dei sistemi antiincendio e antiintrusione);
-che nel novembre del 2022 gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson e lo aveva comunicato al proprio responsabile ) al fine di Testimone_1 essere esentato dall'utilizzo della scala;
-di aver ricevuto, con lettere del 17.11.2023 e 30.11.2023, comunicazione dalla di dover fruire delle ferie e dei ROL maturati (dal 21/11 al Parte_1
10/12);
-di essere stato sottoposto in data 11.12.2023 alla visita annuale per la valutazione dell'idoneità specifica alla mansione all'esito della quale veniva dichiarato “non idoneo permanente”; 3
-di aver ricevuto in data 10.12.2023 comunicazione di proroga della fruizione di ferie e ROL, dapprima fino al 31.12.2023 ed infine sino al 14.01.2024;
-di aver ricevuto, il 16.01.2024, comunicazione dalla ex art. 7 Parte_1 legge n. 604 del 1966 dell'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in considerazione delle proprie condizioni di salute e dell'impossibilità di impiegarlo altrimenti;
-di essere stato licenziato il 18.6.2024, a seguito di una serie di rinvii del tentativo di conciliazione dinanzi all'Ispettorato , Controparte_4 precisando che, sebbene la lettera di licenziamento riportasse la data del 13.6.2024, essa era stata inviata solo il 18.06.2024.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso e Parte_1 chiedendone il rigetto. In particolare deduceva che, all'esito del giudizio di inidoneità permanente alla mansione, verificata l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione presso il cantiere del MASAF, aveva offerto l'unica ricollocazione possibile nella mansione di portiere/receptionist presso il UR) sito in via Portuense a Roma, Controparte_5 incontrando però il rifiuto del lavoratore.
Il Tribunale, istruita la causa anche con prova testimoniale, accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità del licenziamento intimato al ricorrente il
18.6.2024, con condanna della società resistente alla reintegra del lavoratore ed al pagamento dell'indennità commisurata all'ultima mensilità utile ai fini del calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra nonché al pagamento a favore del ricorrente delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2024, oltre interessi e rivalutazione. Condannava altresì la società al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale richiamava la legislazione nazionale in tema di disabilità, contenuta nel D.Lgs n. 216/2003 e la previsione normativa che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di “… adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori” (art. 3, comma 3). Ripercorreva altresì la disciplina eurounitaria in materia di obbligo di adozione di “soluzioni ragionevoli” che consentano l'accesso e lo svolgimento del lavoro da parte dei disabili “… a 4
meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato”. Osservava poi il Tribunale che la società resistente non aveva dimostrato di aver adottato quei “ragionevoli accomodamenti”, previsti dall'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs n. 216/2003 finalizzati a garantire la parità di trattamento del lavoratore nel contesto aziendale, il cui onere probatorio gravava sul datore di lavoro rilevando che la società avrebbe dovuto dimostrare “… non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto”. Rilevava inoltre che proprio la circostanza che la società avesse dedotto di aver offerto al lavoratore la ricollocazione presso altro cantiere (quello del
MUR) dimostrava che vi fosse un posto di lavoro disponibile adatto allo stato di salute del ricorrente. Osservava infine che la proposta al ricorrente della diversa occupazione presso il MUR come portiere/receptionist era stata inviata via pec in data 13.2.2024 al legale del lavoratore e non sussisteva alcuna prova del rifiuto di quest'ultimo né tale proposta era stata avanzata nella sede opportuna (ovvero dinanzi alla Commissione di conciliazione). Tanto premesso, il Tribunale accertava che il licenziamento dello CP_1 rappresentava una discriminazione diretta in quanto fondato unicamente sulla sua disabilità e non sull'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocarlo altrimenti.
Avverso tale pronuncia la ha proposto tempestivo Parte_1 appello chiedendo, in riforma della stessa, di dichiarare inammissibili e infondate e comunque rigettare tutte le domande proposte dallo nel CP_1 ricorso introduttivo o, in subordine, di detrarre dalle somme liquidategli quanto il lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative nonché quanto avrebbe potuto percepire nello stesso periodo dedicandosi con diligenza alla ricerca di una 5
nuova occupazione, da determinarsi in via equitativa nella misura mensile corrispondente al 50% della retribuzione globale di fatto che percepiva in costanza del rapporto di lavoro di cui al presente giudizio, con condanna dello alla pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Con i primi tre motivi di gravame, fra oro strettamente connessi ed interdipendenti, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che la non avesse adempiuto l'obbligo di Parte_1 adottare gli “accomodamenti ragionevoli” ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis,
D.Lgs n. 216/2003. Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe debitamente considerato la proposta di ricollocazione con sede e mansioni alternative formulata dalla società a mezzo pec e inviata al difensore dello
. Il Tribunale non avrebbe altresì considerato la condotta processuale CP_1 del ricorrente che, a fronte di specifica deduzione della società in merito alla suddetta proposta, nulla contestava o eccepiva, dovendo ritenersi dunque provata tale circostanza. Solo nelle note autorizzate la controparte aveva dedotto che non vi sarebbe stato rifiuto da parte del lavoratore perché la proposta sarebbe “svanita” ancor prima di poter dare una risposta, ma tale circostanza, oltre ad essere inverosimile ed infondata, era comunque tardiva e dunque inammissibile. L'appellante ha poi censurato l'omessa ammissione della prova per testi e per interpello sulla proposta in esame. Infine, ha dedotto l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che anche volendo ritenere adempiuto l'obbligo di offrire una soluzione ragionevole mediante riallocazione in altro appalto, resta sempre privo di prova il fatto che non vi fossero postazioni disponibili con mansioni affidabili al ricorrente presso altri cantieri. Con il quarto motivo di gravame ha eccepito l'illegittimità e l'incongruenza logico- argomentativa della sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che l'onere della prova dell'aliunde perceptum ricada sul datore di lavoro che invoca la detrazione posto che tale onere non sarebbe facilmente assolvibile per ragioni di privacy ed essendo l'esistenza della documentazione richiesta al lavoratore un fatto incontrovertibile e incontestabile, discutibile solo nel contenuto. Con il quinto motivo di gravame ha dedotto l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle mensilità di aprile, maggio e giugno del 2024 che non sarebbero affatto dovute essendo il lavoratore assente ingiustificato. Con il 6
sesto motivo ha censurato l'omessa valutazione dell'eccezione di compensazione sollevata dalla società appellante ribadendo che, come risulta dalle buste paga e dalla lista di bonifici prodotti dal lavoratore, nel mese di marzo 2024 la società aveva erroneamente corrisposto al lavoratore la retribuzione di € 1.521,00 per il mese di febbraio 2024 sebbene il medesimo risultasse per assente ingiustificato, circostanza da cui discenderebbe un suo credito restitutorio di pari ammontare. Con l'ultimo motivo ha lamentato l'erronea liquidazione delle spese di giudizio di primo grado.
Si è costituito nel grado eccependo in via preliminare Controparte_1 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., con ogni conseguenza in punto di spese ex art. 96 comma 3 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, con riferimento alla proposta di ricollocazione più volte evocata dalla società appellante, ha evidenziato che, oltre a non essere mai stata portata a conoscenza del lavoratore, è datata 13.2.2024, quindi è successiva alla comunicazione della volontà di risolvere il contratto di lavoro manifestata il 16.1.2024 e che non è stata seguita da alcun ordine di servizio.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Con l'originaria memoria difensiva la aveva Parte_1 espressamente dedotto di aver «… offerto/proposto di assumere la mansione di portiere/receptionist [doc. g] … ricevendo, però, inaspettatamente, un netto rifiuto da parte del ricorrente per il “non gradimento” del cantiere presso il quale avrebbe dovuto svolgerla - che era un altro rispetto a quello dove risultava assegnato in quanto ivi essa non erogava il relativo servizio [doc. h] - ossia quello del sito in Parte_2 7
Via Portuense, sempre in Roma, che era l'unico cantiere nello stesso territorio (Roma), dove era previsto l'erogazione diretta da parte sua (ossia mediante suo personale) del relativo servizio (di reception) e che all'epoca aveva fabbisogno di tale personale» (vd. cap.
1.o, pag. 9 dell'originaria memoria difensiva), formulando una specifica capitolazione istruttoria sul punto (vd. cap. f e g delle articolazioni istruttorie della memoria di primo grado). Peraltro, la mail inviata via pec al difensore del era stata già allegata al ricorso introduttivo (doc. 13) e nella stessa CP_1 lettera di licenziamento (doc. 16 del fascicolo di primo grado di parte appellata) viene fatto chiaro richiamo ai ripetuti rinvii degli incontri fissati dall'Ispettorato nell'ambito della procedura ex art. 7, l. n. 604/1966 proprio per consentire le “… valutazioni di tutte le proposte di ricollocazione” formulate dalla società e che le stesse erano state tutte rifiutate.
A fonte delle specifiche e dettagliate allegazioni della società resistente, peraltro indirettamente confortate dalla documentazione prodotta dallo stesso lavoratore, nessuna eccezione, deduzione o contestazione veniva sollevata in udienza e solo con le note autorizzate depositate in data 1.2.2025 per la prima volta l'allora ricorrente, dando per scontato di essere stato a conoscenza della proposta, deduceva che “Sulla possibilità del trasferimento a Via Portuense non è assolutamente vero che venne rifiutata ed infatti non esiste prova in tal senso: la proposta, formulata dopo la lettera di licenziamento, era svanita ancora prima di poter dare una risposta, tant'è che all'incontro in le parti non hanno presenziato non essendovi una proposta conciliativa da parte del datore di lavoro”.
Osserva la Corte che nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo 8
trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. 12636/2005).
Deve pertanto ritenersi pacifico ed incontestato che al lavoratore sia stata offerta la ricollocazione in mansioni compatibili con il suo stato di salute presso il cantiere del MUR sito in via Portuense a Roma e che, lo stesso, venuto a conoscenza della proposta, l'abbia rifiutata. Fra l'altro, la sussistenza di proposte di riallocazione del lavoratore risulta anche dalla lettera di impugnativa del licenziamento ove si legge che alla comunicazione ex lege
604/1966 “Seguivano trattative volte a trovare una soluzione bonaria, tuttavia, nessuna delle proposte rispettava le prescrizioni di cui al certificato del dr.
(doc. 17 allegato all'originario ricorso introduttivo). Nulla avendo Per_1 dedotto il lavoratore sull'inidoneità delle prospettate mansioni ovvero su eventuali difficoltà a raggiungere tale cantiere, sull'eccessiva distanza dello stesso dalla propria abitazione ovvero sulla sussistenza di altre migliori riallocazioni presso altri cantieri, tale offerta appare idonea a soddisfare gli obblighi di adozione accomodamenti organizzativi ragionevoli al fine di salvaguardare l'occupazione ed il mantenimento del posto di lavoro. Per completezza osserva la Corte che le tardive e generiche contestazioni del lavoratore, secondo cui non vi sarebbe prova del rifiuto della proposta di ricollocazione e che l'offerta “… formulata dopo la lettera di licenziamento, era svanita ancora prima di poter dare una risposta” non potrebbero comunque essere condivise. Invero, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che linea difensiva secondo la quale manca la prova di un certo fatto non costituisce contestazione del fatto medesimo (vd. Cass.
Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020). Inoltre, è documentato che la proposta in esame (che il lavoratore non ha mai contestato di aver ricevuto) è stata formalizzata con comunicazione pec ai difensori dello in data CP_1
13.2.2024, dunque ben prima del licenziamento intimato con lettera inviata in data 17.6.2024 e ricevuta il 18.6.2024. Infine, gravava sul lavoratore dimostrare la generica deduzione secondo cui tale proposta era “svanita” (termine del tutto atecnico che non equivale alla prospettazione di una revoca della proposta). Né può ritenersi che la parte datoriale avrebbe dovuto formulare la proposta di ricollocazione mediante un ordine di servizio ovvero presentarla 9
innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione, atteso che, secondo quanto dedotto nello stesso ricorso introduttivo, nell'ambito della procedura ex art. 7, l. 604/1966 “Seguivamo una prima convocazione il 05/02/2024 rinviata al 19/02/2024 per impedimento degli scriventi difensori, poi rinviata a 04/03/2024 ed infine all' 11/04/2024 per cercare una soluzione alternativa al licenziamento …” (così il cap. 26) e che da ultimo “… non essendoci alcuna proposta lo scrivente studio comunicava che all' incontro fissato per il 06/06/2024 non avrebbe presenziato nessuno” (così il cap. 28), talché è pacifico che nessun incontro fra le parti si è svolto innanzi alla Commissione.
Fondato e meritevole di accoglimento è anche il motivo di appello relativo alle retribuzioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Premesso che la retribuzione di giugno risulta documentalmente in parte corrisposta, osserva la Corte che, una volta ritenuta incontestata la proposta di riallocazione del lavoratore in altro cantiere con mansioni compatibili con le sue condizioni di salute, il rifiuto della stessa a fronte dell'impossibilità di espletamento della pregressa prestazione lavorativa presso il cantiere MASAF
(come accertata nella gravata sentenza con statuizione sulla quale si è formato il giudicato interno), determinano il venir meno dell'obbligo retributivo derivando l'impossibilità della prestazione da fatto del lavoratore.
In conclusione, in riforma della gravata sentenza, devono trovare rigetto le domande avanzate dall'appellato con l'originario ricorso introduttivo mentre restano assorbiti gli altri motivi di appello, fra cui le eccezioni di compensazione riproposte nel grado.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta le domande avanzate da con l'originario ricorso Controparte_1 introduttivo;
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condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 quanto al primo grado in € 5.000,00 e quanto all'appello in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge. Roma, 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL ME
( F.to dig.te)