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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 372 R.G. 2023, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 477/2023, resa dal Tribunale di Foggia il 16/02/2023, notificata il 24.02.23, avente ad oggetto: contratto di leasing tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gentile, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Foggia
=Appellante= e
(incorporante della Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato NT
e difeso dall'avv. Elvio Crispino, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Milano
=Appellata= e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e _3 difesa dall'avv. Francesco Napolitano, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Napoli
=Altra Appellata=
All'udienza collegiale del 19 aprile 2024, tenutasi in video conferenza, la causa, sulle conclusioni già rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 352, primo comma c.p.c., il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c..
pagina 1 di 11 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
La società (in seguito, per brevità, anche solo Parte_1
esercente attività di trasformazione e conservazione industriale di Parte_1 ortaggi, con atto di citazione del 24.03.2017 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la (in seguito per brevità, anche solo NT [...]
) e la compagnia esponendo che: (a) avendo l'esigenza di CP_2 _3 ampliare il proprio parco macchine dotandosi di un impianto di sterilizzazione asettica del pomodoro/purea di frutta, ne aveva richiesto la fornitura alla Ohmica Srl, convenendo con la stessa il prezzo di € 630.000,00; (b) al fine di procacciarsi le somme necessarie all'investimento, si era determinata ad acquisire la disponibilità dell'impianto mediante leasing, ricevendo le migliori condizioni da parte della
[...]
, con la quale ebbe a stipulare il relativo contratto sebbene al NT momento della sua sottoscrizione alcuni moduli fossero “in bianco”, quali quello di adesione alla convenzione assicurativa stipulata tra ed NT
, per la copertura del bene oggetto di leasing dagli eventi di furto ed _3 incendio e/o danni in genere;
(c) formalizzato il contratto (contraddistinto con il n. 01453307/001), la cui copia con i relativi allegati non era stata consegnata contestualmente alla sua stipula, ed acquisita la disponibilità dell'impianto, questo, a distanza di pochi mesi (il 26.12.2016) era stato rubato ad opera di ignoti;
(d) datante notizia alla società di leasing ed alla compagnia assicuratrice, la prima aveva trasmesso fattura n. V1/2017/00000418 del 17.1.2017 per € 677.020,00 (esclusa IVA) a titolo di saldo del risarcimento del danno per la perdita totale del bene concesso in locazione finanziaria, la seconda aveva quantificato il danno in € 448.000,00, al netto della franchigia contrattuale del 25% del valore del bene;
(e) solo dopo ripetute sollecitazioni, essa attrice aveva ottenuto copia del contratto di finanziamento e di quello di assicurazione, appurando in tal modo che l'importo preteso a saldo dalla società di leasing era stato determinato attualizzando le 79 rate ancora a scadere al tasso del 0,0010% oltre l'importo del riscatto pari ad € 6.300,00. Tanto premesso, l'attrice, reputando la contabilizzazione delle somme richieste in pagamento dalla società finanziaria indebite ed illegittime in quanto mai preventivamente concordate, al pari della misura della franchigia prevista nel contratto di assicurazione, chiese all'adito Tribunale di accertare che la , utilizzando CP_2 modelli sottoscritti “in bianco” ovvero incompleti nel contenuto, aveva applicato al contratto di leasing clausole convenzionali non espressamente convenute con la utilizzatrice ovvero da quest'ultima mai conosciute né approvate, ivi compresa quella di cui all'art. 11 comma 2 delle condizioni generali di leasing, al pari del modulo di adesione - Polizza convenzione di assicurazione danni n. 50.555.528 Leasing _3
Strumentale “ ”, dichiarando, conseguentemente, che, NT quanto al valore indennizzabile del bene assicurato, esso andava determinato senza applicare alcuna franchigia, mentre il credito della società di leasing al momento del furto del bene andava determinato senza considerare il tasso utilizzato da detta società nel piano di ammortamento, per essere il relativo tasso diverso da quello concordato e, comunque, per essere illegittimo l'importo preteso dalla stessa società a titolo di saldo residuo delle n. 79 rate di leasing ancora a scadere. Gradatamente, chiese rideterminarsi pagina 2 di 11 il tasso di interesse da applicare al contratto in misura corrispondente a quella legale, calcolando in base ad esso l'esatto dare/avere tra le parti, con eliminazione delle non convenute commissioni, spese ed interessi non convenzionali, anche in tema di ricapitalizzazione, accertandosi, altresì, con riferimento al tasso convenzionale applicato, l'eventuale violazione del tasso soglia
Con comparsa di costituzione del 31.10.2017, si costituì in giudizio la
[...]
contestando estensivamente le avverse domande e, proponendo, al contempo, CP_2 domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 677.020,00, dalla quale doveva essere detratto l'importo dell'indennizzo eventualmente versato da per il furto del bene e il ricavato dall'eventuale _3 escussione del pegno di € 200.000,00, costituito a garanzia di tutte le obbligazioni dell'attrice verso la convenuta, in dipendenza del contratto di leasing. In via ordinatoria chiese, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia _3
(non ancora costituitasi in giudizio) al fine di conseguirne la condanna al pagamento dell'importo di € 448.000,00 corrispondente all'indennizzo dovuto per il furto del bene.
La compagnia costituitasi a sua volta con comparsa del 3.11.2017, _3 eccepì preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e dell'atto di chiamata in causa per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., l'inammissibilità della domanda per omessa qualificazione giuridica della stessa e il difetto di legittimazione attiva di parte attrice nei confronti della terza chiamata. Disconobbe tutta la documentazione prodotta in mera copia fotostatica e contestò sia l'an che il quantum debeatur, rilevando che, in ogni caso, nella polizza era stata pattuita una franchigia del 25%.
Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti fu proposto dalla società attrice, con esito negativo, ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di inibire alla CP_2 la escussione del pegno di € 200.000,00, costituito a garanzia degli obblighi rivenienti dal contratto di leasing. Quindi, assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., all'esito, il Giudicante formulò alle parti, ex art. 185 c.p.c., una proposta conciliativa alla quale l'attrice non aderì. La causa fu pertanto rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, quindi decisa all'udienza del 16.02.2023 con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale l'adito Tribunale, ha così statuito:
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1. RIGETTA le domande attoree;
2. ACCOGLIE la domanda spiegata da parte convenuta in via riconvenzionale principale trasversale e, per l'effetto: a) AN TENUTA Parte_1
(P.IVA: ) e (P.IVA: ) al pagamento
[...] P.IVA_1 _3 P.IVA_2
–in solido fra loro- in favore di (P.IVA.: NT
), della somma di €448.875,00, per le ragioni spiegate in parte motiva, P.IVA_3 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
b) AN
[...] al pagamento, in favore di Parte_1 [...] della somma di €28.145,00, per le ragioni spiegate in parte NT motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
pagina 3 di 11
3. AN alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese di lite della fase cautelare che NT liquida in complessivi € 2.613,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
4. AN Parte_1
e lla rifusione – in solido fra loro – in favore di
[...] _3 [...] delle spese di lite che liquida in complessivi €18.938,00, di cui NT
€1.686,00 per esborsi e € 17.252,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CAP come per legge>>.
Con tale pronuncia il Tribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, ha preliminarmente disatteso l'eccezione di parte attrice, secondo cui il modulo di adesione alla convenzione assicurativa sarebbe stato dalla stessa sottoscritta in bianco, rinviando ad un momento successivo il suo riempimento, in quanto, trattandosi di eccezione avente ad oggetto la mancanza di autorizzazione in capo alla convenuta al riempimento del documento (c.d. riempimento absque pactis) la stessa imponeva la proposizione di querela di falso. Infondata era altresì l'eccezione in merito alla mancata consegna della documentazione contrattuale, in quanto sconfessata dalle produzioni documentali in atti, dalla quale risultava che l'utilizzatrice aveva specificamente sottoscritto la clausola con la quale dava atto di aver ricevuto copia integrale del fascicolo informativo, composto da nota informativa comprensiva di glossario, condizioni di assicurazione e modulo di adesione. La stessa parte attrice aveva, altresì, confermato, con clausola specificamente sottoscritta, di aver letto, approvato ed accettato le condizioni di assicurazione, contenute nel fascicolo informativo, il cui art. 11 in tema di “franchigie e scoperti” disponeva che “per ogni sinistro indennizzabile dovuto a furto” è dovuto uno scoperto del 25% dell'ammontare del danno e il cui art. 9 prevedeva che l'ammontare dal danno
-per i beni aventi vetustà inferiore a 12 mesi ed in caso di danni non suscettibili di riparazione (come nella specie)- deve essere stimato tenendo conto del valore del bene al momento del sinistro. Era dunque corretta la stima del danno contenuta nella relazione a firma dell'ing. perito della compagnia assicurativa, Persona_1 laddove era invece infondata l'eccezione di questa in merito ad una presunta perdita dell'indennizzo per mancata cooperazione come pure quella di difetto di legittimazione attiva della parte attrice atteso che la domanda di condanna della al pagamento _3 dell'indennizzo era stata formulata dalla in quanto beneficiaria dello CP_2 stesso. Nemmeno era fondata l'ulteriore contestazione della relativa ad una Parte_1 presunta illegittima applicazione da parte della società convenuta di condizioni e tassi sconosciuti e mai convenuti, perché formulata in maniera del tutto generica e senza alcun riscontro concreto. Conseguentemente, non era ammissibile la richiesta di CTU, non potendosi sopperire con la stessa agli oneri assertivi e probatori gravanti sulla parte, per cui era corretta la pretesa di volta ad ottenere il pagamento CP_2 dall'utilizzatrice della fattura a saldo n. 418 del 17.1.2017 per la somma di € 677.020,00 pari alla attualizzazione delle n. 79 rate residue, al tasso di attualizzazione del 0,0010%, in uno all'importo del riscatto di € 6.300,00. Il tutto, conformemente alle previsioni pagina 4 di 11 degli artt. 11 e 16 del contratto di leasing. Né era illegittima e la previsione del tasso di attualizzazione nella misura indicata in quest'ultima previsione, essendo irrilevante, ai fini della c.d. usura oggettiva, la clausola penale, prevista per il caso di risoluzione anticipata del contratto. Nemmeno era applicabile al caso di specie, in quanto priva di efficacia retroattiva, la L. n. 124/2017.
Con citazione notificata il 24/03/2023 la ha impugnato la Parte_1 sentenza, chiedendone, previa sospensione della sua efficacia esecutiva e previa ammissione della querela di falso contestualmente proposta con il proposto gravame nonché dei mezzi istruttori già articolati in prime cure, l'integrale riforma, con l'accoglimento delle domande dalla stessa formulate in prime ed il rigetto di quella riconvenzionale proposta dalla , disponendosi, al contempo, la condanna CP_2 di quest'ultima alla restituzione della somma di € 200.000,00, incamerata a titolo di pegno.
Con comparsa depositata il 6/07/2023 si è costituita la Controparte_1
quale società incorporante della la
[...] NT quale, contestando estensivamente il gravame ne ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado.
Si è altresì costituita, con comparsa depositata il 12/07/2023, la compagnia la quale, a sua volta, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. _3
342 c.p.c., chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito con le conseguenziali statuizioni sulle spese.
Con ordinanza del 20/09/2023, resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 08/09/2023, la Corte, disattesa l'istanza di inibitoria e ritenuta la nullità della querela di falso proposta dall'appellante, ha nominato l'istruttore cui ha rimesso la causa per il prosieguo. Con ordinanza del 20/10/2023, il nominato istruttore, ha disatteso le istanze istruttorie dell'appellante (CTU e prova per testi) fissando innanzi a sé l'udienza del 24/04/2024 per la rimessione della causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352, 1° comma, c.p.c.. All'esito, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza.
=Motivi della decisione=
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., proposta dalle appellate.
Invero, con la proposta impugnazione, l'appellante, come meglio si vedrà infra, oltre ad indicare, per ciascun motivo, i capi impugnati della sentenza, ne ha censurato i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata. Tanto è sufficiente a ritenere integrati i requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 342 c.p.c.
pagina 5 di 11 anche nella formulazione attuale, come introdotta dall'art. 50 l. 26 novembre 1990, n. 353, e s.m..
Sempre in via preliminare va confermata l'ordinanza del 20/09/2023 con la quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla società appellante ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c. nei confronti dei contestati contratti di leasing n. 01453307/001 – e di assicurazione n. NT
50.555.528 – Invero, come ivi già rilevato, la stessa non contiene Controparte_3 indicazione alcuna degli elementi e delle prove su cui, specificamente, si fonderebbe l'asserita falsità così come tassativamente previsto dall'art. 221 c.p.c. e come più volte ribadito dalla Suprema Corte (tra le ultime, cfr. Cass. 26.09.2023, n. 27408 e Cass. 01/12/2008, n.28514) essendosi la società appellante limitata ad affermare che “La sussistenza degli elementi su cui si fonda la denunciata falsità materiale (abusivo riempimento dei fogli in bianco sottoscritti dall'appellante), nonché le concrete prove della denunciata falsità, sono di tale evidenza che non richiedono particolari approfondimenti”.
Va altresì confermata l'ordinanza del 20/10/2023, con la quale è stata disattesa la richiesta di prova testimoniale che l'appellante aveva già formulato in prime cure.
Rileva al riguardo il Collegio che, pur a voler ritenere tempestivamente proposta in prime cure la richiesta istruttoria in parola (per averla reiterata sia nelle memorie autorizzate che in sede di precisazione delle conclusioni), nell'atto di appello parte appellante si è limitata riproporla senza specificamente riportare i capitoli di prova oggetto della stessa e, soprattutto, senza proporre alcuna censura riguardo al capo della sentenza che ne aveva escluso l'ammissibilità.
In ogni caso, la prova in questione era -ed è inammissibile- in quanto, alcuni dei relativi capitoli (come articolati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) hanno ad oggetto circostanze non influenti ai fini della decisione o comunque non contestate (quelle capitolate ai nn. da 1 a 6 e da 12 a 15) altri attengono a circostanze smentite dalla prova documentale in atti (quali quelle riportate ai capitoli da 7 a 11 e da 16 a 21) e comunque valutative (specificamente, quella capitolata ai n. 16).
Trattandosi, peraltro, di circostanze intese a dimostrare l'asserito riempimento abusivo di alcune clausole in bianco contenute dei documenti contrattuali sottoscritti dall'appellante, la relativa prova, così come statuito dal Giudice di prime cure, la cui pronuncia sul punto non è stata oggetto di gravame, avrebbe potuto fornirsi non a mezzo testi ma mediante l'esperimento di querela di falso. Ne discende che, come statuito al capo che precede, non essendo stata proposta validamente la detta querela, nemmeno possono ammettersi i capitoli in questione, ostandovi la necessità di provare le relative circostanze attraverso lo speciale mezzo di tutela previsto dall'ordinamento per caducare la portata dispositiva di un documento contrattuale sottoscritto dalle parti.
pagina 6 di 11 Ciò posto, passando all'esame del merito del gravame, esso è affidato a due censure:
Con il prima, l'appellante si duole dell'impugnata pronuncia per aver omesso di accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing per essere il tasso di ammortamento ivi previsto superiore al tasso soglia e, in ogni caso, per essere vessatoria la previsione di cui all'art. 16 del contratto, che obbligava l'utilizzatrice a corrispondere, in caso di risoluzione anticipata del contratto, anche gli interessi a scadere attualizzati nella misura dello 0,001%, prossima, quindi, allo zero. Sicché, a parere dell'appellante, a prescindere dalla questione relativa all'illegittimo riempimento di detta clausola contrattuale asseritamente sottoscritta in bianco, nell'ipotesi in parola, l'utilizzatrice, stante la nullità della previsione di interessi convenzionali superiori al tasso soglia, da accertarsi attraverso la CTU invocata in prime cure, e della percentuale di attualizzazione degli interessi a scadere, avrebbe dovuto corrispondere soltanto la sorte capitale residua al momento dell'intervenuta risoluzione.
Entrambi i profili di censura sono infondati.
Innanzitutto, non è stata attinta dal gravame, per cui sul punto si è formato il giudicato interno, la statuizione del giudice di prime cure secondo cui la contestazione relativa ad una presunta illegittima applicazione da parte della società convenuta di condizioni e tassi sconosciuti e mai convenuti era stata formulata in maniera del tutto generica e senza alcun riscontro concreto anche con riferimento alla asserita usurarietà dei tassi applicati.
La sentenza impugnata, in motivazione, ha precisato che “colui che intende dimostrare l'usurarietà del tasso di interesse (la quale non può mai essere “eventuale”: si veda pag. 10 dell'atto di citazione) è tenuto a fornire la prova degli elementi essenziali della pretesa azionata, individuando la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e indicando la misura del superamento del tasso soglia. Analogo discorso vale per l'asserita -ma non provata- applicazione di spese e commissioni non pattuite. Nel caso di carenza assertiva e probatoria, il Giudice non può sopperire d'ufficio, neppure mediante una consulenza tecnica d'ufficio, specie in un processo ove vige il principio dispositivo>>.
L'appellante, come già testé rilevato, non ha censurato siffatta statuizione, ma si è limitato ad invocare l'ammissione della CTU invocata in prime cure sul presupposto che alla stessa non poteva riconoscersi carattere meramente esplorativo in quanto solo attraverso il chiesto accertamento tecnico contabile avrebbe potuto accertarsi l'osservanza, da parte della società di leasing, delle disposizioni imperative dettate in materia di usura.
La mancata contestazione della statuizione relativa alla genericità della doglianza relativa alla misura degli interessi applicati esclude, tuttavia, che possa discettarsi pagina 7 di 11 sull'ammissibilità o meno della invocata CTU, atteso che la stessa avrebbe potuto, in ipotesi, avere ingresso solo ove l'appellante avesse ritualmente sollevato, già in prime cure, la questione della usurarietà dei tassi applicati, laddove egli, in quella sede, si è limitata ad ipotizzarla solo in via eventuale, senza addurre alcun elemento specifico a fondamento della proposta eccezione (quali la misura del tasso convenzionale e di mora convenuto, la misura delle spese e commissioni che concorrevano alla determinazione del TEG;
etc.).
Ne consegue che l'impugnata pronuncia deve confermarsi anche riguardo alla mancata ammissione della CTU -la cui relativa istanza, riproposta con l'atto di appello, è stata già disattesa con la richiamata ordinanza del 20/10/2023- in ragione della piena condivisibilità del principio ivi enunciato, secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio presuppone, infatti, che siano stati addotti dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda, per cui non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio della parte stessa e per supplire alla carenza delle proprie allegazioni (cfr. Cass. n. 10182/2007)”.
Parimenti infondato è il secondo profilo di censura, relativo alla illegittima misura della percentuale di attualizzazione del tasso di interesse delle rate a scadere al momento della risoluzione anticipata del contratto, in quanto essa consentirebbe alla società di leasing di conseguire lo stesso corrispettivo, comprensivo degli interessi convenzionali convenuti, previsto per l'ipotesi in cui la durata del contratto fosse stata quella originariamente pattuita, conseguendo in tal modo un indebito arricchimento.
Come già rilevato dal Giudice di prime cure e come risulta dalla documentazione in atti, l'art. 11, punto 1), delle condizioni generali del contratto del contratto di leasing pone a carico dell'utilizzatore il rischio del perimento o della perdita della cosa anche per causa non imputabile alle parti, prevedendo che al verificarsi di tale circostanza il contratto debba intendersi automaticamente risolto, con conseguente applicazione dell'art. 16 delle suddette condizioni che, in tema di risoluzione anticipata del contratto, al punto 5 impone all'utilizzatore di corrispondere alla concedente, anche a titolo di penale, l'importo del corrispettivo residuo contrattualmente previsto, unitamente al c.d. prezzo di riscatto, attualizzato nella misura riportata nel riquadro “durata, corrispettivo ed indicizzazione” delle condizioni particolari del contratto, pari, nella specie, allo 0,001%.
L'appellante lamenta la presunta usurarietà anche di siffatto tasso, ma, a parte quanto in precedenza già osservato in merito alla genericità di detta doglianza (anch'essa priva di riferimenti specifici dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni, volti a dimostrare il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione) va soggiunto che, condividendosi anche sul punto la statuizione di prime cure, la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso pagina 8 di 11 di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del c.d. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto (in tali termini, tra le più recenti, Cass. 21/02/2023, n.5379; conf., Cass. 15/05/2023, n. 13228).
Ne consegue la piena legittimità del tasso di attualizzazione contenuta nel contratto di leasing per il caso di risoluzione anticipata, oltre che la superfluità, anche con riferimento a tale aspetto, della CTU invocata dall'appellante.
Deve inoltre soggiungersi che non è applicabile al caso di specie la L. n. 124/2017 (che ha tipizzato il c.d. leasing finanziario), stante la pacifica efficacia non retroattiva di detta disciplina (cfr. Cass. SS.UU. n. 2061/2021), entrata in vigore in data 29.8.2017 e, quindi, successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale per cui è causa (risoluzione coincidente con il furto avvenuto in data 26.12.2016)
Nemmeno è predicabile una riduzione della convenuta penale, peraltro nemmeno specificamente invocata, o la nullità della clausola in questione, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, la clausola che, in caso di risoluzione del contratto di leasing consente al concedente di trattenere i canoni già ricevuti e quelli a scadere, lungi dall'essere contraria a qualsivoglia “ordine pubblico”, costituisce applicazione di un criterio legale. È valido, quindi, il patto con cui si attribuisce al concedente a titolo di penale ex art. 1382 c.c. di pretendere i canoni ancora a scadere a titolo, salvo l'onere per il concedente di indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, di allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c. (cfr. Cass. S.U., 28/01/2021 n. 2061).
Con la citata pronuncia la Suprema Corte ha altresì precisato che il criterio da adottare per per valutare l'eccessività del quantum previsto da una clausola penale consiste nello stabilire se, per effetto di essa, la parte non inadempiente possa conseguire un vantaggio addirittura superiore a quello che le sarebbe derivato dalla puntuale esecuzione del contratto. Nel caso in esame non sussiste tale ultima a situazione (atteso che è la stessa parte appellante a riferire che la clausola in parola consentiva alla pagina 9 di 11 concedente di recuperare l'intero corrispettivo previsto in contratto) per cui è da escludere che sussistano i presupposti per ridurre il quantum della penale convenuta in contratto.
Con la seconda censura l'appellante ripropone l'eccezione di invalidità del contratto di assicurazione, assumendo di non averne concretamente concordato le relative clausole anche con riferimento alla misura della franchigia, prevista dall'art. 11 in misura del 25% del valore del bene assicurato al momento del sinistro.
Premesso che la denunciata falsità materiale del contratto per abusivo riempimento di moduli sottoscritti in bianco (absque pactis) non è stata dimostrata a mezzo di rituale proposizione di querela di falso, osserva la Corte che il Giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto la validità del contratto e della clausola sulla misura della franchigia sulla base dei seguenti rilievi: (a) dal modulo di adesione alla convenzione assicurativa prodotta in atti risultava che l'utilizzatore aveva sottoscritto specifica clausola con la quale dava atto di aver ricevuto copia integrale del fascicolo informativo, composto da nota informativa comprensiva di glossario, condizioni di assicurazione e modulo di adesione;
(b) parte attrice aveva, altresì, confermato, con clausola specificamente sottoscritta, di aver letto, approvato ed accettato le condizioni di assicurazione, contenute nel fascicolo informativo, il cui art. 11 in tema di
“franchigie e scoperti” disponeva che “per ogni sinistro indennizzabile dovuto a furto” è dovuto uno scoperto del 25% dell'ammontare del danno e il cui art. 9 prevedeva che l'ammontare dal danno -per i beni aventi vetustà inferiore a 12 mesi ed in caso di danni non suscettibili di riparazione (come nella specie)- doveva essere stimato tenendo conto del valore del bene al momento del sinistro.
L'appellante non censura le surriferite argomentazioni poste a fondamento della ritenuta validità del contratto di assicurazione e delle relative clausole, ma si limita ad invocare la nullità delle stesse perché frutto di abusivo riempimento. Tale abusivo riempimento, come già rilevato, non è stato però dimostrato per cui, anche sul punto, la pronuncia di prime cure deve essere confermata.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell'appellante ed in favore di entrambe le parti appellate nella misura liquidata in dispositivo a mente del DM n. 55/2014 e s.m. tenuto conto del valore della controversia come desunto dalla misura del credito litigioso dedotta in appello.
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la _3 sentenza n. 477/2023, resa dal Tribunale di Foggia il 16/02/2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)-condanna l'appellante a rifondere alle appellate Controparte_1
e le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi
[...] _3
e per ciascuna parte appellata, in € 9.603,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 10 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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