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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1713 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Paladini, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , contumace;
CP_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza dell'11 novembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha osservato.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.3.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 28.10.2002 in Porto CP_1
Cesareo (LE); che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 10.6.2002 e Per_1
il 19.7.2005, entrambi economicamente autonomi;
che l'ultima residenza comune Per_2 dei coniugi era stata fissata in Porto Cesareo, in un'abitazione condotta in locazione con contratto intestato al;
che da tempo l'unione materiale e spirituale tra i coniugi CP_1 era venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni e che tutti i tentativi di ricostruzione del rapporto matrimoniale erano falliti;
che la situazione economico- patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con il riconoscimento di un contributo mensile, da porsi a carico del convenuto, a titolo di mantenimento per sé, pari ad euro 400,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
pur ritualmente citato (all'esito della prima udienza fissata per il CP_1
10.6.2024 è stato necessario rinotificare al convenuto il ricorso introduttivo) per l'udienza di comparizione delle parti dell'11.11.2024, è rimasto contumace.
All'udienza dell'11.11.2024 è stata ascoltata la ricorrente, comparsa personalmente, la quale ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa all'assegno di mantenimento per sé, precisando, altresì, la propria situazione abitativa.
Nella stessa udienza, quindi, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha chiesto definirsi il giudizio con la pronuncia di separazione tra i coniugi senza ulteriori condizioni, e la giudice relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
Le deduzioni della ricorrente e il disinteresse manifestato dal convenuto per il vincolo coniugale, tanto da non comparire né costituirsi in giudizio, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, così come espressamente richiesto da parte ricorrente all'udienza dell'11.11.2024, in assenza di prole minorenne e di domande da parte convenuta.
Il tenore della pronuncia e la non opposizione del convenuto alla domanda di separazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 12.3.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Porto Cesareo (LE) il 28.10.2002 (trascritto nei registri di matrimonio di tale Comune dell'anno 2002 n. 18 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1713 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Paladini, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , contumace;
CP_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza dell'11 novembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.3.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 28.10.2002 in Porto CP_1
Cesareo (LE); che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 10.6.2002 e Per_1
il 19.7.2005, entrambi economicamente autonomi;
che l'ultima residenza comune Per_2 dei coniugi era stata fissata in Porto Cesareo, in un'abitazione condotta in locazione con contratto intestato al;
che da tempo l'unione materiale e spirituale tra i coniugi CP_1 era venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni e che tutti i tentativi di ricostruzione del rapporto matrimoniale erano falliti;
che la situazione economico- patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con il riconoscimento di un contributo mensile, da porsi a carico del convenuto, a titolo di mantenimento per sé, pari ad euro 400,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
pur ritualmente citato (all'esito della prima udienza fissata per il CP_1
10.6.2024 è stato necessario rinotificare al convenuto il ricorso introduttivo) per l'udienza di comparizione delle parti dell'11.11.2024, è rimasto contumace.
All'udienza dell'11.11.2024 è stata ascoltata la ricorrente, comparsa personalmente, la quale ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa all'assegno di mantenimento per sé, precisando, altresì, la propria situazione abitativa.
Nella stessa udienza, quindi, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha chiesto definirsi il giudizio con la pronuncia di separazione tra i coniugi senza ulteriori condizioni, e la giudice relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
Le deduzioni della ricorrente e il disinteresse manifestato dal convenuto per il vincolo coniugale, tanto da non comparire né costituirsi in giudizio, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, così come espressamente richiesto da parte ricorrente all'udienza dell'11.11.2024, in assenza di prole minorenne e di domande da parte convenuta.
Il tenore della pronuncia e la non opposizione del convenuto alla domanda di separazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 12.3.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Porto Cesareo (LE) il 28.10.2002 (trascritto nei registri di matrimonio di tale Comune dell'anno 2002 n. 18 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore