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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/07/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Alfonso Rago;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Gilda Avena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/11/2022, ha adito il Tribunale per Parte_1 ottenere l'annullamento dei provvedimenti dell' di disconoscimento delle giornate di CP_2 lavoro agricolo relative agli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, notificati in data 20 luglio
2022. La ricorrente ha dedotto di aver regolarmente prestato attività lavorativa agricola alle dipendenze delle aziende MA GI PP e NE Antonello, allegando documentazione comprovante le assunzioni, le denunce aziendali, i DMAG, le buste paga e l'estratto conto previdenziale. Ha sostenuto che il diritto alle prestazioni previdenziali non deriva dall'iscrizione negli elenchi agricoli, bensì dalla concreta prestazione lavorativa, anche provabile per testi, e che l'eventuale cancellazione dagli elenchi non può pregiudicare un diritto già maturato.
La ricorrente ha inoltre evidenziato che le giornate disconosciute risalgono a periodi anche molto risalenti (oltre otto anni), e che la cancellazione incide negativamente sulla pensione percepita dal 1° gennaio 2020, maturata grazie alla sommatoria degli anni lavorativi e contributivi. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo con le aziende indicate, la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, la liquidazione delle prestazioni previdenziali sospese, la restituzione delle somme eventualmente trattenute, nonché la sospensione delle richieste di pagamento avanzate
1 dall' . In via subordinata, ha chiesto l'annullamento delle sanzioni per insussistenza di dolo CP_2
o colpa, e la manleva da eventuali spese processuali.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'azione per CP_2 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 638/70, come modificato dal D.L. 384/1992, e dell'art. 22 D.L. 7/1970, nonché l'improcedibilità per mancato esperimento del ricorso amministrativo. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, rilevando che la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli non rientra nella competenza dell' , ma CP_1 della Commissione Provinciale della manodopera agricola.
L' ha richiamato il verbale unico di accertamento del 16 febbraio 2022, dal quale CP_1 emergerebbe l'inesistenza di una reale attività lavorativa da parte dei braccianti denunciati, tra cui la ricorrente. Gli accertamenti ispettivi, condotti presso l'azienda MA GI, avrebbero evidenziato l'assenza di documentazione contabile, la mancata coltivazione di terreni, l'assenza di fatturazione e la gestione dell'allevamento da parte esclusiva della titolare, del coniuge e di due braccianti rumene conviventi in azienda. Le dichiarazioni rese dai lavoratori convocati sarebbero risultate contraddittorie, generiche o inverosimili, tali da escludere l'effettività dei rapporti di lavoro denunciati.
2. Premesso che, in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, il riparto dell'onere probatorio è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. lav. 2 agosto 2012, n. 13877), secondo cui il lavoratore agricolo subordinato a tempo determinato ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi e alle prestazioni previdenziali solo ove dimostri l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di Parte_1 disconoscimento delle giornate lavorative agricole per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, sostenendo di aver regolarmente prestato attività lavorativa agricola alle dipendenze di aziende del territorio, e allegando documentazione a sostegno della propria posizione.
Tuttavia, l' ha prodotto il verbale unico di accertamento n. 2021002805/DDL del CP_2
16/02/2022, redatto dai funzionari ispettivi della sede di Cosenza, dal quale emerge un quadro probatorio fortemente contrario alla tesi della ricorrente. In particolare, gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato:
• l'assenza di una reale attività agricola corrispondente alle denunce DMAG trasmesse dall'azienda MA GI;
• la mancanza di documentazione contabile e fiscale idonea a dimostrare l'esistenza di un'attività economica produttiva;
2 • la gestione dell'allevamento da parte esclusiva della titolare, del coniuge e di due braccianti rumene conviventi in azienda, con esclusione di altri lavoratori;
• dichiarazioni rese dai lavoratori convocati presso l' che, nella maggior parte dei CP_2 casi, risultano generiche, contraddittorie o inverosimili, tali da non confermare l'effettività dei rapporti di lavoro denunciati.
In particolare, la ricorrente è stata indicata nel verbale tra i soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento totale delle giornate denunciate.
La dichiarazione di è riportata nel verbale alla pagina 7, nella tabella Parte_1
n.6 che elenca i lavoratori convocati presso la sede di Rossano. La sua dichiarazione è CP_2 numerata come n. 19 e viene sintetizzata nella sezione successiva del documento:
“L'interessata non ricorda se ha lavorato nel 2020 o nel 2019, indica genericamente come periodo di lavoro “7/8 anni” senza esserne sicura. Afferma di aver seguito un orario flessibile per badare ai figli, e di essere stata ricompensata a volte anche solo con una capra, formaggio o uova. Dichiara di aver badato agli animali assieme alle due braccianti rumene, circostanza che non trova riscontro nella dichiarazione resa dalla bracciante Persona_1
”.
[...]
La prova testimoniale assunta in giudizio (teste ) ha confermato la conoscenza Testimone_1 personale della ricorrente e il fatto che la stessa si recasse al lavoro presso un'azienda agricola, ma non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, né ha potuto riferire circostanze dirette sull'attività lavorativa svolta.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio gravante su di essa, non avendo fornito prova sufficiente e convincente dell'effettività del rapporto di lavoro agricolo per gli anni oggetto di disconoscimento. Le risultanze ispettive, dettagliate e documentate, prevalgono sulle allegazioni difensive e sulle dichiarazioni testimoniali, che non appaiono idonee a superare le contestazioni dell' . CP_1
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato,
3. Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
3 Castrovillari, 26/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Alfonso Rago;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Gilda Avena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/11/2022, ha adito il Tribunale per Parte_1 ottenere l'annullamento dei provvedimenti dell' di disconoscimento delle giornate di CP_2 lavoro agricolo relative agli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, notificati in data 20 luglio
2022. La ricorrente ha dedotto di aver regolarmente prestato attività lavorativa agricola alle dipendenze delle aziende MA GI PP e NE Antonello, allegando documentazione comprovante le assunzioni, le denunce aziendali, i DMAG, le buste paga e l'estratto conto previdenziale. Ha sostenuto che il diritto alle prestazioni previdenziali non deriva dall'iscrizione negli elenchi agricoli, bensì dalla concreta prestazione lavorativa, anche provabile per testi, e che l'eventuale cancellazione dagli elenchi non può pregiudicare un diritto già maturato.
La ricorrente ha inoltre evidenziato che le giornate disconosciute risalgono a periodi anche molto risalenti (oltre otto anni), e che la cancellazione incide negativamente sulla pensione percepita dal 1° gennaio 2020, maturata grazie alla sommatoria degli anni lavorativi e contributivi. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo con le aziende indicate, la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, la liquidazione delle prestazioni previdenziali sospese, la restituzione delle somme eventualmente trattenute, nonché la sospensione delle richieste di pagamento avanzate
1 dall' . In via subordinata, ha chiesto l'annullamento delle sanzioni per insussistenza di dolo CP_2
o colpa, e la manleva da eventuali spese processuali.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'azione per CP_2 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 638/70, come modificato dal D.L. 384/1992, e dell'art. 22 D.L. 7/1970, nonché l'improcedibilità per mancato esperimento del ricorso amministrativo. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, rilevando che la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli non rientra nella competenza dell' , ma CP_1 della Commissione Provinciale della manodopera agricola.
L' ha richiamato il verbale unico di accertamento del 16 febbraio 2022, dal quale CP_1 emergerebbe l'inesistenza di una reale attività lavorativa da parte dei braccianti denunciati, tra cui la ricorrente. Gli accertamenti ispettivi, condotti presso l'azienda MA GI, avrebbero evidenziato l'assenza di documentazione contabile, la mancata coltivazione di terreni, l'assenza di fatturazione e la gestione dell'allevamento da parte esclusiva della titolare, del coniuge e di due braccianti rumene conviventi in azienda. Le dichiarazioni rese dai lavoratori convocati sarebbero risultate contraddittorie, generiche o inverosimili, tali da escludere l'effettività dei rapporti di lavoro denunciati.
2. Premesso che, in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, il riparto dell'onere probatorio è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. lav. 2 agosto 2012, n. 13877), secondo cui il lavoratore agricolo subordinato a tempo determinato ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi e alle prestazioni previdenziali solo ove dimostri l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di Parte_1 disconoscimento delle giornate lavorative agricole per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, sostenendo di aver regolarmente prestato attività lavorativa agricola alle dipendenze di aziende del territorio, e allegando documentazione a sostegno della propria posizione.
Tuttavia, l' ha prodotto il verbale unico di accertamento n. 2021002805/DDL del CP_2
16/02/2022, redatto dai funzionari ispettivi della sede di Cosenza, dal quale emerge un quadro probatorio fortemente contrario alla tesi della ricorrente. In particolare, gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato:
• l'assenza di una reale attività agricola corrispondente alle denunce DMAG trasmesse dall'azienda MA GI;
• la mancanza di documentazione contabile e fiscale idonea a dimostrare l'esistenza di un'attività economica produttiva;
2 • la gestione dell'allevamento da parte esclusiva della titolare, del coniuge e di due braccianti rumene conviventi in azienda, con esclusione di altri lavoratori;
• dichiarazioni rese dai lavoratori convocati presso l' che, nella maggior parte dei CP_2 casi, risultano generiche, contraddittorie o inverosimili, tali da non confermare l'effettività dei rapporti di lavoro denunciati.
In particolare, la ricorrente è stata indicata nel verbale tra i soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento totale delle giornate denunciate.
La dichiarazione di è riportata nel verbale alla pagina 7, nella tabella Parte_1
n.6 che elenca i lavoratori convocati presso la sede di Rossano. La sua dichiarazione è CP_2 numerata come n. 19 e viene sintetizzata nella sezione successiva del documento:
“L'interessata non ricorda se ha lavorato nel 2020 o nel 2019, indica genericamente come periodo di lavoro “7/8 anni” senza esserne sicura. Afferma di aver seguito un orario flessibile per badare ai figli, e di essere stata ricompensata a volte anche solo con una capra, formaggio o uova. Dichiara di aver badato agli animali assieme alle due braccianti rumene, circostanza che non trova riscontro nella dichiarazione resa dalla bracciante Persona_1
”.
[...]
La prova testimoniale assunta in giudizio (teste ) ha confermato la conoscenza Testimone_1 personale della ricorrente e il fatto che la stessa si recasse al lavoro presso un'azienda agricola, ma non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, né ha potuto riferire circostanze dirette sull'attività lavorativa svolta.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio gravante su di essa, non avendo fornito prova sufficiente e convincente dell'effettività del rapporto di lavoro agricolo per gli anni oggetto di disconoscimento. Le risultanze ispettive, dettagliate e documentate, prevalgono sulle allegazioni difensive e sulle dichiarazioni testimoniali, che non appaiono idonee a superare le contestazioni dell' . CP_1
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato,
3. Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
3 Castrovillari, 26/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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