Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pamela Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento Disp. n. -OMISSIS- datato 18.04.2005 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, con cui l'Amministrazione ha disposto a carico del ricorrente il proscioglimento da ferma breve per aver superato 365 giorni di licenza straordinaria per convalescenza previsti dall’art. 11 del d.lgs. 505/97 nonché dall'art. 14 d.lgs. 215/2001 e, conseguentemente, ha dichiarato che l'interessato dovesse essere posto in congedo “dopo avere ultimato relative pratiche amministrative, avendo assolto obblighi di leva”;
e per l'accertamento
del diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo di ferma breve prefissata, e quindi al ricollocamento nella posizione VFB / VFP4, o analoga posizione di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa LE RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame notificato in data 12 gennaio 2024 e depositato in data 11 febbraio 2024 il ricorrente, già caporale VFB (Volontario di ferma breve) dell’Esercito, impugna il provvedimento del 18 aprile 2005 (notificatogli il 30 maggio 2005) con cui l’Amministrazione della Difesa lo ha prosciolto dalla ferma breve e collocato in congedo illimitato in ragione dell’avvenuto superamento del limite di 365 giorni di licenza straordinaria di convalescenza nel triennio di ferma volontaria (iniziato il 10 dicembre 2002) a termini dell’art. 11 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 505 e dell’art. 14 del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Egli evidenzia di essere stato richiamato in servizio negli anni successivi per esigenze di completamento reparto – addestramento/aggiornamento, da ultimo negli anni 2023, 2024, 2025.
Soggiunge di aver presentato all’Amministrazione, in data 13 giugno 2023, istanza di riesame in autotutela del provvedimento di dispensa, rappresentandone la nullità.
Il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare, ha riscontrato negativamente tale richiesta con nota del 23 giugno 2023, evidenziando che il provvedimento del 18 aprile 2025 “ non essendo stato impugnato nei termini di legge, ha acquisito i caratteri della inoppugnabilità e stabilità giuridica”.
Il ricorrente lamenta il pregiudizio derivante dal provvedimento di dispensa, che è stato emesso allorché mancavano 10 mesi alla conclusione della ferma triennale; ciò gli ha infatti precluso la possibilità di partecipare al concorso per il servizio permanente per difetto del prescritto requisito dei tre anni maturati in VFB.
Egli deduce che la dispensa è illegittima perché è stata disposta dall’Amministrazione in ragione del superamento del periodo dei 365 giorni di licenza straordinaria per convalescenza in via automatica, in applicazione di una normativa (art.5 del d.lgs. n. 197 del 19/8/2005) entrata in vigore l’8 ottobre 2005, ovvero in data successiva a quella del provvedimento impugnato (assunto a febbraio dello stesso anno).
La gravità del vizio, rileva il ricorrente, comporta l’assoluta nullità del provvedimento impugnato, rispetto alla quale non è quindi configurabile né acquiescenza, né prescrizione o decadenza dalla possibilità di promuovere ricorso. Egli soggiunge, inoltre, che nemmeno può trovare in specie applicazione il termine decadenziale per promuovere l’azione di accertamento della nullità previsto dall’art. 31 comma 4 c.p.a. (ovvero 180 giorni dalla conoscenza della causa nullità), perché il codice di rito è entrato in vigore in epoca successiva al provvedimento di dispensa impugnato. In ogni caso, anche ove fosse operante il predetto termine decadenziale, egli evidenzia che la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, al quale quindi si rimette.
Il deducente chiede conseguente l’accertamento e la declaratoria di nullità del provvedimento di proscioglimento dalla ferma breve del 18 aprile 2005 e l’accertamento del suo diritto al riconoscimento del periodo di ferma breve prefissata e, conseguentemente, al ricollocamento nella posizione VFB/ VFP4, o analoga posizione di Stato.
Si è costituita per resistere al ricorso l’Amministrazione intimata, la quale ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività. Nel merito ha dedotto la sua infondatezza, rilevando che anche la normativa antecedente al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 187, vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, prevedeva un limite massimo di licenza straordinaria fruibile nell’intero periodo di ferma, con conseguente impossibilità – in caso di superamento – della permanenza in servizio.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, ove, nessuno presente, è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
Il ricorso è irricevibile.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di dispensa a distanza di quasi vent’anni dalla sua conoscenza e quindi ben oltre il termine decadenziale prescritto per l’impugnazione avanti al giudice amministrativo. Detto termine non sarebbe rispettato nemmeno ove la domanda di annullamento fosse diretta avverso il più recente diniego di riesame, che peraltro è rimasto inoppugnato.
Né può essere condivisa la ricostruzione proposta dalla difesa del ricorrente, secondo cui la domanda giudiziale sarebbe insuscettibile di pronuncia di irricevibilità perché diretta al mero accertamento di un vizio radicale di nullità dell’atto impugnato.
Un provvedimento amministrativo è nullo solo quando si discosta in modo così evidente dal paradigma normativo da doversi ritenere inidoneo a produrre qualunque effetto giuridico.
Nel diritto amministrativo “ La nullità, dunque, può essere ravvisata solo in casi estremi e circoscritti, quando l’atto amministrativo è affetto da un vizio di gravità ed evidenza tali da impedirne la qualificazione come manifestazione dell’esercizio del potere amministrativo, sia pure eventualmente illegittimo.
Solo rispetto a queste carenze così radicali non sussistono le ragioni di certezza dell’azione amministrativa alla base del carattere generalizzato del vizio di annullabilità, di cui all’art. 21-octies, comma 1, della L. n. 241/1990, e del termine breve e a pena di decadenza per ricorrere in sede giurisdizionale (C.d.S., sez. V, sentenza n. 2028/2017). Al di fuori dei tassativi casi di nullità delineati dall’art. 21-septies cit., ogni altra patologia dell’atto, tra esse la violazione di legge, dev’essere ascritta all’ipotesi generale dell’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies cit.. Nel diritto amministrativo, dunque, le categorie della nullità e dell’annullabilità, quali vizi che inficiano un atto giuridico costituente manifestazione di volontà, si presentano in relazione inversa rispetto alle omologhe figure valevoli per i negozi giuridici di diritto privato, costituendo la prima l’eccezione rispetto alla seconda, a differenza di quanto avviene nel diritto civile, dove la categoria generale, in caso di violazione di norme imperative, è quella della nullità (cfr. Cons. Stato, 03.01.2018, n. 28).
Nel diritto amministrativo, in definitiva, ogni violazione di legge, anche di disposizioni imperative, costituisce vizio di legittimità dell’atto amministrativo, del quale determina l’annullabilità. In altri termini, le norme riguardanti l'azione amministrativa, dato il loro carattere pubblicistico, sono sempre norme imperative e quindi non disponibili da parte dell'amministrazione e la loro violazione si converte, quindi, in causa di annullabilità del provvedimento, da farsi valere entro il breve termine di decadenza, a tutela della stabilità del provvedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, 30.03.2018, n. 2028) .” (TRGA Trentino Alto Adige – Sez. Bolzano, 11 febbraio 2022, n. 40).
Nello specifico, a termini dell’art. 21 septies della legge 241/1990 “ È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge .”
Nessuna delle ipotesi tassative indicate dalla richiamata disposizione è fatta valere dal ricorrente nel caso di cui è questione, sicché le censure dedotte potrebbero essere scrutinate unicamente ai fini di una declaratoria di illegittimità e, quindi, di annullamento del provvedimento impugnato, per il quale però è ampiamente decorso il termine decadenziale di impugnazione (che risulta peraltro puntualmente richiamato nell’atto avversato).
Tale circostanza rende superfluo lo scrutinio sia delle argomentazioni dedotte dal ricorrente a sostegno dell’inapplicabilità del termine decadenziale dell’azione di nullità di cui all’art. 31 comma 4 del c.p.a. sia della fondatezza del gravame.
Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.
La peculiarità della questione controversa giustifica peraltro la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ FL, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LE RB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RB | AZ FL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.