TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 61
TAR
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di nullità del provvedimento per applicazione retroattiva di normativa

    Il Tribunale ha ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente non configurano un vizio di nullità radicale dell'atto amministrativo secondo la normativa vigente (art. 21-septies L. 241/1990), ma al massimo un vizio di annullabilità. Di conseguenza, il ricorso, proposto a quasi vent'anni dal provvedimento impugnato, è irricevibile per tardività.

  • Rigettato
    Domanda di accertamento della nullità

    Il Tribunale ha ritenuto che la domanda di accertamento della nullità, proposta a quasi vent'anni dalla conoscenza del provvedimento, è irricevibile per tardività, poiché le censure dedotte configurano al massimo un vizio di annullabilità, soggetto a termine decadenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 61
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 61
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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