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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8214/2023 R.G.,
promossa da:
, nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Aci
Catena (CT), via Ettore Majorana n. 4, presso lo studio legale dell'avv. Maria Grazia Di Re del foro di Catania, C.F. , la quale lo rappresenta e difende procura in atti. C.F._2
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Controparte_1 C.F._3
Mascali (CT), in via Amerigo Vespucci n. 15, ed elettivamente domiciliata a Giarre, Corso Italia
n. 147, presso lo studio dell'Avv. Claudio Grassi, del Foro di Catania C.F. , C.F._4
che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note per l'udienza del 14.5.25, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
31.05.2022 a Riposto (CT), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Riposto (CT)
dell'anno 2022, parte II, serie A, atto n. 8, dal quale non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, chiedeva al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dalla moglie nonché, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.,
attesi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita in giudizio il 22.09.2023 la quale, nella propria comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, rappresentava che le parti sono addivenute ad un accordo, sottoscritto da entrambi e già depositato telematicamente da parte ricorrente in data 07.09.2023, per definire consensualmente la controversia. Il Tribunale in data 30.04.2024 pronunciava sentenza n. 2101/2024, con la quale dichiarava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, trascorsi oltre sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, all'udienza del 14.05.2025 svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e chiesto la decisione alle stesse condizioni concordate. Con decreto del 12.06.2025 il G.D. ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970,
n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
In data 6.05.2025 sono state depositate note di trattazione autorizzate ex art. 127 ter, con le quali le parti hanno chiesto l'accoglimento di tutte le richieste, conclusioni e domande formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando le condizioni che qui si trascrivono:
“- che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Riposto (CT), in data
31/5/2022 in regime di separazione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile al n. 8 p. II
-S. A volume Unico dell'anno 2022.
⁃ Dal matrimonio non sono nati figli.
⁃ In data 12/7/2023, il sig. , ha depositato ricorso per separazione giudiziale, presso il Parte_1
Tribunale Civile di Catania, iscritto n. R.G. 108872023.
- Nelle more del giudizio le parti sono addivenute, con l'ausilio dei propri difensori, ad accordo
consensuale depositato in data 7/9/2023, con rinuncia alla pubblica udienza.
3 In data 30/4/2024 è stata pubblicata la sentenza n. 2101/2024 nel giudizio iscritto al n.
8214/2023 con cui è stata dichiarata a separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 dei
coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Dal deposito del ricorso giudiziale e dalla pubblicazione della sentenza non hanno mai ripreso
alcuna forma di convivenza ed è venuta meno e definitivamente ogni forma di affectio coniugalis
- Le parti confermano che hanno già proceduto con la divisione dei regali del matrimonio e
hanno ottemperato all' accordo in esso contenuto e di non avere più alcuna reciproca pretesa
⁃ Le parti confermano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni
reciproca forma economica di mantenimento, nonché espressamente si autorizzano al rilascio
del reciproco passaporto.
⁃ I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono “.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 c.p.c.,
iscritto al n. 8214/2023, così statuisce:
4 - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , in data 31.05.2022 nel comune di Riposto (CT), trascritto
[...] Controparte_1
nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di Riposto (CT) dell'anno 2022, parte
II, serie A, atto n. 8, alle condizioni di cui al ricorso.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
27.06.25
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8214/2023 R.G.,
promossa da:
, nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Aci
Catena (CT), via Ettore Majorana n. 4, presso lo studio legale dell'avv. Maria Grazia Di Re del foro di Catania, C.F. , la quale lo rappresenta e difende procura in atti. C.F._2
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Controparte_1 C.F._3
Mascali (CT), in via Amerigo Vespucci n. 15, ed elettivamente domiciliata a Giarre, Corso Italia
n. 147, presso lo studio dell'Avv. Claudio Grassi, del Foro di Catania C.F. , C.F._4
che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note per l'udienza del 14.5.25, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
31.05.2022 a Riposto (CT), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Riposto (CT)
dell'anno 2022, parte II, serie A, atto n. 8, dal quale non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, chiedeva al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dalla moglie nonché, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.,
attesi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita in giudizio il 22.09.2023 la quale, nella propria comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, rappresentava che le parti sono addivenute ad un accordo, sottoscritto da entrambi e già depositato telematicamente da parte ricorrente in data 07.09.2023, per definire consensualmente la controversia. Il Tribunale in data 30.04.2024 pronunciava sentenza n. 2101/2024, con la quale dichiarava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, trascorsi oltre sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, all'udienza del 14.05.2025 svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e chiesto la decisione alle stesse condizioni concordate. Con decreto del 12.06.2025 il G.D. ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970,
n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
In data 6.05.2025 sono state depositate note di trattazione autorizzate ex art. 127 ter, con le quali le parti hanno chiesto l'accoglimento di tutte le richieste, conclusioni e domande formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando le condizioni che qui si trascrivono:
“- che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Riposto (CT), in data
31/5/2022 in regime di separazione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile al n. 8 p. II
-S. A volume Unico dell'anno 2022.
⁃ Dal matrimonio non sono nati figli.
⁃ In data 12/7/2023, il sig. , ha depositato ricorso per separazione giudiziale, presso il Parte_1
Tribunale Civile di Catania, iscritto n. R.G. 108872023.
- Nelle more del giudizio le parti sono addivenute, con l'ausilio dei propri difensori, ad accordo
consensuale depositato in data 7/9/2023, con rinuncia alla pubblica udienza.
3 In data 30/4/2024 è stata pubblicata la sentenza n. 2101/2024 nel giudizio iscritto al n.
8214/2023 con cui è stata dichiarata a separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 dei
coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Dal deposito del ricorso giudiziale e dalla pubblicazione della sentenza non hanno mai ripreso
alcuna forma di convivenza ed è venuta meno e definitivamente ogni forma di affectio coniugalis
- Le parti confermano che hanno già proceduto con la divisione dei regali del matrimonio e
hanno ottemperato all' accordo in esso contenuto e di non avere più alcuna reciproca pretesa
⁃ Le parti confermano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni
reciproca forma economica di mantenimento, nonché espressamente si autorizzano al rilascio
del reciproco passaporto.
⁃ I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono “.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 c.p.c.,
iscritto al n. 8214/2023, così statuisce:
4 - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , in data 31.05.2022 nel comune di Riposto (CT), trascritto
[...] Controparte_1
nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di Riposto (CT) dell'anno 2022, parte
II, serie A, atto n. 8, alle condizioni di cui al ricorso.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
27.06.25
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
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