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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
12.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2425 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
e , n.q. di genitori di Parte_1 Parte_2
nato a Pompei (NA) il 19.01.2005, rappresentati e Persona_1
difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Lucia De Filippo, presso la quale elettivamente domiciliano
Ricorrenti
E
1
sede di Nola, rappresentato e difeso come in atti, dai propri funzionari ex art. CP_1
10 DL 203/2005, conv. In L. 248/2005
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.05.2021 i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere titolari, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dell'indennità di frequenza in favore del minore dal 01.11.2012 Persona_1
e che, con provvedimento emesso in data 05.02.2021, l' riconosceva al minore CP_1
il ricalcolo della suddetta prestazione, con decorrenza dal 01.01.2021, e, per l'effetto, determinava gli importi degli arretrati, per l'anno 2021, nella misura di
297,42 €, deducevano che l' non provvedeva tuttavia ad effettuare il CP_1
pagamento del conguaglio per l'anno 2021, sebbene il minore percepisca l'indennità in parola regolarmente dal 1.11.2012.
Rappresentavano la sussistenza in capo al minore di tutti i requisiti di legge per l'erogazione della suddetta prestazione.
Concludevano, pertanto, chiedendo l'accertamento del proprio diritto, nella qualità dichiarata, a conseguire i ratei dell'indennità di frequenza a favore del minore dal
01.01.2021 al 28.02.2021,come quantificati dall' nel modello TE08, con CP_1
conseguente condanna dell'istituto al pagamento della somma di euro 297,42, di cui euro 287,42 come conguaglio indennità ed euro 10,33 come conguaglio prestazione, oltre interessi come per legge. Vinte le spese, con attribuzione.
L' costituitosi, rappresentava di avere provveduto al pagamento del CP_1
conguaglio richiesto, per l'importo di euro 297,42, unitamente alla rata di indennità di frequenza dovuta per il mese di novembre 2021. Aggiungeva di non avere provveduto tempestivamente al pagamento per mero disguido tecnico, e che, prima del deposito del ricorso introduttivo del giudio, gli istanti non avevano richiesto in
2 via stragiudiziale il pagamento delle spettanze sopra rappresentate. Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note sostitutive dell'udienza del 8.3.2023 il procuratore di parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere, facendo tuttavia rilevare che il pagamento del conguaglio richiesto è avvenuto dopo il deposito del ricorso introduttivo e successivamente alla notifica dello stesso, avvenuta il 15.07.2021, e chiedendo, pertanto, la vittoria di spese lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del
12.02.2025, i difensori della parti depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004 )
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o
3 di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione depositata da parte resistente, in particolare della stampa del “cassetto previdenziale del cittadino” e della
“comunicazione mensile al pensionato”, relativi a (in cui è indicato Persona_1
il pagamento della prestazione, cfr. doc. in atti), nonché delle dichiarazioni del procuratore della parte ricorrente, deve ritenersi che il pagamento (pacifico) della prestazione abbia soddisfatto integralmente la pretesa della parte ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle stesse, in considerazione sia del comportamento collaborativo dell' , il CP_2
quale, già nella memoria di costituzione, dava atto dell'avvenuta predisposizione della liquidazione del pagamento della prestazione richiesta- così comprovando l'effettiva volontà di evitare alla parte interessata ulteriori lungaggini processuali, potendosi infatti definire la controversia con una pronuncia di cessata materia del
4 contendere e di regolamentazione delle spese (v.si in tali termini, tra gli altri,
Tribunale Trani sez. lav., 05/07/2023, n.1269)-, sia del breve lasso temporale intercorso tra la data di notifica del ricorso, ossia luglio del 2021, ed il pagamento della prestazione (2.11.21) ed, infine, della circostanza che prima della proposizione del ricorso innanzi a questo giudice è mancato da parte degli istanti qualsivoglia richiesta stragiudiziale di adempimento o sollecito all'adempimento (ricordandosi sul punto che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborazione all'adempimento del debitore).
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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