Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01580/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia, Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Polizia Stradale di Taranto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del riscontro fornito dalla Prefettura di Taranto a mezzo pec in data 8.5.2024 sull’istanza (anche di accesso agli atti) trasmessa a mezzo pec in data 29.4.2024, nella parte in cui rinvia in merito alla competenza sulla detenzione della documentazione richiesta alla Polizia stradale di Taranto;
- del riscontro prot. n. -OMISSIS- fornito a mezzo pec in data 10.5.2024 dall’Agenzia dell’Entrate – Direzione regionale della Puglia con cui si rinvia in merito alla competenza sulla detenzione della documentazione richiesta all’Ente impositore;
nonché per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza in riferimento all’istanza inviata a mezzo pec il 29.4.2024 e del silenzio serbato, in ogni caso, dalla Polizia Stradale di Taranto sulla medesima istanza inoltrata a mezzo pec in data 8.5.2024;
per l’accertamento
- della sussistenza del diritto di accesso del ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990;
per la condanna
previo accertamento della relativa competenza, delle resistenti, ognuno secondo quanto di spettanza, a consentire l’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia, nonché dell’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 il dott. LO FU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19.6.2024 e depositato in data 20.6.2024, l’odierno ricorrente, esponendo di aver ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione la cartella di pagamento n. -OMISSIS- con cui gli veniva richiesto il pagamento di complessivi € 20.132,71 per talune infrazioni al Codice della Strada rilevate dalla Polizia stradale di Taranto con verbale n. -OMISSIS-del 20.7.2016, deduce di aver formulato in data 29.4.2024 istanza di accesso presso la Prefettura di Taranto, presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nonché in data 8.5.2024 presso la Polizia stradale di Taranto, al fine di ottenere “ tutta la documentazione amministrativa (tra cui la cartella stessa e ogni atto presupposto con copia di eventuale busta per la notifica o certificati di compiute giacenze) sottesa alla Cartella n. -OMISSIS- (così da consentire all’istante di ricostruire l’iter logico amministrativo nonché eventualmente agire in sede giudiziale a tutela dei di suoi interessi ex art. 24 Cost.) ”.
La parte deduce, altresì, che sia la Prefettura di Taranto, con nota del 8.5.2024, sia l’Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Puglia, con nota del 10.5.2024, riscontravano l’istanza predetta, asserendo di non detenere la documentazione richiesta.
Con il presente giudizio, l’odierno ricorrente, lamentando l’illegittimità dei riscontri forniti dalla Prefettura di Taranto e dalla Direzione regionale Puglia dell’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti, anche solo “Agenzia delle Entrate”), nonché del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e dalla Polizia stradale di Taranto, ha chiesto pertanto a questo Tribunale di accertare il suo diritto ad “ accedere, tramite presa visione ed estrazione di copia ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, a tutti gli atti e documenti richiesti con l’istanza (anche) di accesso e, per l’effetto, ordinare alle ST resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza, sussistendone i presupposti di legge ”.
2. Si sono costituti nel presente giudizio l’Agenzia delle Entrate e l’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto in data 25.6.2024, sviluppando le proprie difese con memoria del 25.9.2025.
In particolare, con tale successiva memoria l’Amministrazione resistente ha eccepito:
- la parziale improcedibilità della domanda azionata nei confronti del Ministero dell’Interno e della Polizia Stradale di Taranto in ragione dell’avvenuta ostensione, in data 2.7.2024, dei documenti richiesti dalla parte;
- il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, posto che l’istanza di accesso del privato è stata avanzata nei confronti di diverso autonomo Ente (ossia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione);
- in via gradata, il difetto di giurisdizione delle pretese azionate dal ricorrente, afferendo il contenzioso in esame alla cognizione di un rapporto di tipo sanzionatorio, nonché, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso con riferimento all’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto.
3. All’esito dell’udienza camerale del 17.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via prioritaria, ancorché formulata espressamente dalla parte in via gradata, occorre esaminare l’eccezione sollevata dall’Amministrazione con riguardo a un presunto difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla materia in contesa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
4.1. L’eccezione è infondata.
Come è invero possibile comprendere agevolmente dal complesso delle deduzioni attoree, il contenzioso in esame afferisce esclusivamente all’istanza formulata dal ricorrente in data 29.4.2024, più puntualmente nella parte in cui questi ha richiesto alle ST meglio sopra specificate “ l’accesso mediante estrazione di copia ex art. 22 L. 241/1990 di tutta la documentazione amministrativa (tra cui la cartella stessa e ogni atto presupposto con copia di eventuale busta per la notifica o certificati di compiute giacenze) sottesa alla Cartella n. -OMISSIS- (così da consentire all’istante di ricostruire l’iter logico amministrativo nonché eventualmente agire in sede giudiziale a tutela dei di suoi interessi ex art. 24 Cost. ” (così ricorso, p. 3; cfr. anche l’istanza prodotta al doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
Ne deriva pertanto la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale amministrativo, non vertendo l’odierna causa petendi , a dispetto di quanto obiettato da parte resistente, sulla consistenza della pretesa sanzionatoria portata dalla cartella di pagamento indicata dal privato, ma unicamente sulla fondatezza o meno della domanda ostensiva avanzata dal privato in data 29.4.2024 unitamente all’istanza di riesame in autotutela dei provvedimenti adottati dalle ST (cfr. sempre l’istanza sub doc. 1, in particolare p. 9).
5. Va ulteriormente evidenziato in via preliminare che, mediante deposito effettuato in data 2.7.2024, l’Amministrazione ha materialmente messo a disposizione dell’odierno ricorrente parte della documentazione dallo stesso richiesta in data 29.4.2024, versando agli atti di giudizio, più precisamente, il verbale della Polizia stradale di Taranto n. -OMISSIS- redatto in data 20.7.2016 (si veda doc. 1, fascicolo di parte resistente), il correlato verbale di fermo amministrativo del veicolo avente targa -OMISSIS- di identica data (doc. 2, ibidem ), nonché la documentazione riguardante la notificazione di tali atti in favore dell’odierno richiedente (docc. 3 e 5).
Ciò implica la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande di accesso svolte da parte attrice nei confronti del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo, risultando in ogni caso integralmente soddisfatta, alla luce del predetto deposito documentale, la pretesa ostensiva avanzata dal ricorrente rispetto a tali contendenti ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
6. Resta, dunque, da vagliare la domanda attorea riguardante l’esibizione della cartella di pagamento n. -OMISSIS- e della connessa documentazione attestante l’avvenuta notificazione di tale titolo.
7. In relazione a tale pretesa, la costituita Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la richiesta di accesso documentale avanzata dal privato era stata rivolta nei confronti di un diverso ente, id est l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
7.1. L’eccezione de qua merita accoglimento.
Come si ricava dalla documentazione in atti, il ricorrente ha infatti formulato l’istanza ostensiva di cui si discute indirizzando tale richiesta alla “ Agenzia delle Entrate – Riscossione ” (C.F. 13756881002), ossia all’ente pubblico economico con funzioni di riscossione dei tributi sul territorio nazionale, istituito ai sensi dell’art. 1 del D. L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 (cfr. doc. 1, fascicolo di parte ricorrente, indicante la PEC “ protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it ”).
Parimenti riferibile al predetto Ente riscossore è la nota prot. n. -OMISSIS- del 8.5.2024, con cui detto Ente ha risposto all’istanza del ricorrente rappresentando che “ La documentazione richiesta non è nella disponibilità dell’Agente della riscossione ” (cfr. doc. 4, ibidem ).
Per converso, il ricorso dante vita all’odierno contenzioso individua come parte resistente la “ Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia ” (cfr. ricorso, p. 1), ossia un’articolazione dell’Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), ente pubblico che però risulta distinto dall’Ente di riscossione sopra richiamato, avendo competenza generale in materia di entrate tributarie ex D. Lgs. n. 300/1999.
Il medesimo ricorso risulta, altresì, essere stato notificato presso tale distinta Agenzia (essendo stato destinato all’indirizzo PEC “ dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it ”).
Attesa dunque, in definitiva, la non coincidenza tra il soggetto nei cui confronti è stata formulata l’istanza di accesso per cui è causa (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e l’Ente individuato dal ricorrente come odierno contraddittore di giudizio (Agenzia delle Entrate), deve dunque concludersi per la carenza di legittimazione passiva di tale parte resistente, in coerenza con quanto eccepito sul punto dalla medesima parte.
8. Alla luce di tutto quanto precede, ferma la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa ostensiva azionata nei confronti del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione passiva.
9. Si ravvisano eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutti i contendenti alla luce delle specifiche modalità di definizione dell’odierno contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi meglio precisati in motivazione.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NI LO PR, Presidente FF
LO FU, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO FU | NI LO PR |
IL SEGRETARIO