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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NE SC, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2039/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott . Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott . Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CES.PARTITA IVA IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2869/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso iscritto al n. 2039/2025 proposto dalla società MADDALENA LUXURY HOME SRLS (C.F.:
P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso il provvedimento di cessazione della partita IVA con contestuale irrogazione di sanzione di cui all'art. 11 comma 7 quater D. Lgs. n. 471/97, notificato in data 10.9.2025, nei confronti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari.
*******
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione di sanzione di cui all'art. 11 comma 7 quater D. Lgs. n. 471/97, notificato in data 10.9.2025, deducendo in particolare la violazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'art. 35 comma 15 bis.1
e comma 15 bis DPR n. 633/72 e dell'art. 6 comma 2 CEDU, il vizio di motivazione e la violazione dell'onere della prova.
La società ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, chiedendo da parte sua il rigetto del proposto ricorso in quanto infondato, con refusione in proprio favore delle spese di lite.
All'udienza del 12.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Innanzitutto non sussiste alcun difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la motivazione degli atti tributari ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni fattuali e giuridiche del provvedimento adottato al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei relativi presupposti (Cass. sez. tributaria, ord. n. 14890/2024).
Orbene, dalla lettura del provvedimento in questa sede impugnato si evince chiaramente il presupposto fattuale in esso rappresentato, consistente nella rilevazione di uno stato evidente di precarietà economica e fiscale della società tale da comportare un elevato grado di inaffidabilità fiscale. La società ricorrente infatti non solo risulta essere debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per
€ 439.492,25 e destinataria di notifiche di ruoli esecutivi per € 439.492,25, ma non ha neppure effettuato alcun versamento di imposte o di contributi per lavoro dipendente a partire dall'anno 2022.
Trattasi di elementi fattuali del tutto sufficienti all'emanazione del provvedimento in questa sede impugnato, che non può certo ritenersi limitato alle nuove partite Iva non sussistendo alcuna ragione giuridica di un tal tipo di limitazione che contrasterebbe con le finalità di contrasto insite nella relativa innovazione normativa.
Ne consegue il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida in €. 2000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Bari il 12.12.2025.
Il Giudice Rel Il Presidente
SC VO RE MM
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NE SC, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2039/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott . Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott . Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CES.PARTITA IVA IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2869/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso iscritto al n. 2039/2025 proposto dalla società MADDALENA LUXURY HOME SRLS (C.F.:
P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso il provvedimento di cessazione della partita IVA con contestuale irrogazione di sanzione di cui all'art. 11 comma 7 quater D. Lgs. n. 471/97, notificato in data 10.9.2025, nei confronti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari.
*******
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione di sanzione di cui all'art. 11 comma 7 quater D. Lgs. n. 471/97, notificato in data 10.9.2025, deducendo in particolare la violazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'art. 35 comma 15 bis.1
e comma 15 bis DPR n. 633/72 e dell'art. 6 comma 2 CEDU, il vizio di motivazione e la violazione dell'onere della prova.
La società ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, chiedendo da parte sua il rigetto del proposto ricorso in quanto infondato, con refusione in proprio favore delle spese di lite.
All'udienza del 12.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Innanzitutto non sussiste alcun difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la motivazione degli atti tributari ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni fattuali e giuridiche del provvedimento adottato al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei relativi presupposti (Cass. sez. tributaria, ord. n. 14890/2024).
Orbene, dalla lettura del provvedimento in questa sede impugnato si evince chiaramente il presupposto fattuale in esso rappresentato, consistente nella rilevazione di uno stato evidente di precarietà economica e fiscale della società tale da comportare un elevato grado di inaffidabilità fiscale. La società ricorrente infatti non solo risulta essere debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per
€ 439.492,25 e destinataria di notifiche di ruoli esecutivi per € 439.492,25, ma non ha neppure effettuato alcun versamento di imposte o di contributi per lavoro dipendente a partire dall'anno 2022.
Trattasi di elementi fattuali del tutto sufficienti all'emanazione del provvedimento in questa sede impugnato, che non può certo ritenersi limitato alle nuove partite Iva non sussistendo alcuna ragione giuridica di un tal tipo di limitazione che contrasterebbe con le finalità di contrasto insite nella relativa innovazione normativa.
Ne consegue il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida in €. 2000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Bari il 12.12.2025.
Il Giudice Rel Il Presidente
SC VO RE MM