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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/04/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 269 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA BATTIPAGLIA;
Parte_1
parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SABATO PAPPACENA;
Controparte_1
nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/01/2023, esponeva di aver matrimonio Parte_1 con in data 28.04.2001 e che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1 Per_1
e (rispettivamente il 29.10.2003 ed il 18.05.2005). Esponeva, inoltre, che il Per_2 Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale con decreto depositato il 07.09.2021, a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale. Infine, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso di divorzio.
Con memoria difensiva depositata in data 08.09.2023, si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, alle condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 17.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, dopo aver rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutti i punti oggetto di controversia.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui all'accordo depositato nel fascicolo telematico di causa in data 16.04.2025, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Il Tribunale tuttavia si limita a dare atto della condizione sub. A2) dell'accordo relativamente alle modalità di accesso alla casa coniugale.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione di quanto previsto dalle parti nel suddetto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo depositato in data 16.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem, salvo quanto indicato nella parte motiva circa le modalità di accesso alla casa coniugale di cui il Tribunale si limita solo a prenderne atto;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire