TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3844 R.G. V.G. dell'anno 2025, sulla domanda congiunta proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ketty Bartoletti;
Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_2 C.F._2
Amantea;
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le parti, premesso di avere intrattenuto una relazione, oramai cessata, dalla quale è nata la figlia
(1.8.2025), chiedono, con ricorso congiunto, adottarsi i provvedimenti relativi all'affido, al Per_1 collocamento ed al mantenimento della minore secondo le condizioni concordate.
Le condizioni concordate dalle parti e riportate nel ricorso introduttivo, concernenti l'affido condiviso della minore e l'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento prevalente della stessa presso la madre, le frequentazioni con il padre, il contributo di quest'ultimo al mantenimento della figlia pari ad euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente, il paritetico riparto delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico per intero da parte della sig.ra , devono essere Pt_1 recepite, non ravvisandosi ragioni ostative avuto riguardo agli interessi della minore.
Deve pertanto disporsi in conformità.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
1 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto del parare favorevole espresso dal P.M., così provvede:
- recepisce le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.25.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3844 R.G. V.G. dell'anno 2025, sulla domanda congiunta proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ketty Bartoletti;
Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_2 C.F._2
Amantea;
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le parti, premesso di avere intrattenuto una relazione, oramai cessata, dalla quale è nata la figlia
(1.8.2025), chiedono, con ricorso congiunto, adottarsi i provvedimenti relativi all'affido, al Per_1 collocamento ed al mantenimento della minore secondo le condizioni concordate.
Le condizioni concordate dalle parti e riportate nel ricorso introduttivo, concernenti l'affido condiviso della minore e l'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento prevalente della stessa presso la madre, le frequentazioni con il padre, il contributo di quest'ultimo al mantenimento della figlia pari ad euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente, il paritetico riparto delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico per intero da parte della sig.ra , devono essere Pt_1 recepite, non ravvisandosi ragioni ostative avuto riguardo agli interessi della minore.
Deve pertanto disporsi in conformità.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
1 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto del parare favorevole espresso dal P.M., così provvede:
- recepisce le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.25.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2