Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
VG 37/2025 SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa IN Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09.01.2025, da
1) Parte_1
Nato a BRESSANA BOTTARONE il 28.11.1959 cittadino: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1 residente in [...]G. DA CERMENATE 10B con l'Avv. MASSIMO BRUNO
e
2) Parte_3
Nata a VIBO VALENTIA il 08.02.1955 cittadina: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2 residente in [...]30 con l'Avv. FRANCESCA NEGRI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cantù in data 29.12.2001 (anno 2001, atto n. 33, parte I);
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
- nata il 31.08. 1996 a Como Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09.01.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale viene assegnata alla NO , sino a quando la figlia Parte_3
IN avrà raggiunto la propria indipendenza economica;
3. Il IG verserà in favore e direttamente alla figlia IN il Parte_1 mantenimento pari ad € 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo ed al 50% delle spese di gestione auto in uso alla figlia (assicurazione, bollo, manutenzione, benzina ecc), oltre al 50% delle spese universitarie e delle visite mediche specialistiche (oculista, dentista, ecc) e ciò sino a quando IN avrà raggiunto la propria indipendenza economica;
4. Le spese condominiali e le utenze della casa coniugale, che dovranno essere volturate successivamente alla data della udienza di separazione nel termine di 30 giorni, restano a carico della NO;
Pt_3
5. Il IG potrà usufruire di uno dei due box di pertinenza della casa coniugale;
Pt_1
6. I coniugi dichiarano di essere ambedue economicamente autosufficienti, e rinunciano a qualsiasi pretesa di mantenimento per sé stessi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_5
E
[...]
Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 29.12.2001 in Cantù con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù
(anno 2001, atto n. 33, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.2.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao