Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/05/2025, n. 10337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10337 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10337/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03160/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3160 del 2023, proposto da
DM HO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale numero repertorio CD/2219/2022 del 26/10/2022 numero protocollo CD/135534/2022 del 26/10/2022, di Roma Capitale, Municipio III Direzione Tecnica P.O Edilizia Privata: Ispettorato, Insegne, Idoneità, Alloggiative, Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica, notificata il 25/11/2022, recante l'oggetto “ Ingiunzione a demolire e rimettere in pristino le opere e gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati a Roma in via Camillo Iacobini n. 200. Sc. B, piano secondo, int. 6 – HO DM – Mastracci Christian – Art. 16 della Legge Regione Lazio 15/08 ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo notificato e depositato nei termini di rito, la ricorrente avversava la d.d. rep. n. 2219 del 26 ottobre 2022 del Municipio III di Roma Capitale con cui quell’amministrazione le ingiungeva – in qualità di responsabile dell’abuso – di rimuovere, entro 60 giorni, l’intervento edilizio abusivamente compiuto sull’immobile sito in Roma alla via Camillo Iacobini n. 200, scala B, piano secondo, interno 6, e consistente nell’ampliamento della cennata unità immobiliare attraverso l’annessione all’ambiente soggiorno di questa di una preesistente loggia posta in corrispondenza di un balcone, intervento ritenuto costituire un ampliamento eseguito in assenza di titolo abilitativo, a tal fine non risultando sufficiente la CILA prot. n. CD/35204 presentata dalla ricorrente il 15 marzo 2018, già dichiarata non accoglibile con nota municipale prot. n. 73634 del 22 giugno 2021.
In punto di fatto, la ricorrente rappresentava:
- di non esser più proprietaria dell’immobile di cui trattasi sin dal 16 ottobre 2018;
- poco prima della cessione a terzi del suddetto bene, di aver presentato una CILA per lavori di manutenzione dell’immobile il 15 marzo 2018;
- che, nel corso di un’attività ispettiva promossa a seguito della presentazione di altri titoli edilizi da parte dei successivi acquirenti dell’immobile, la Polizia Locale capitolina effettuava un sopralluogo all’interno dell’immobile al termine del quale l’amministrazione riteneva sussistere l’asserito ampliamento volumetrico del locale soggiorno contestato con il provvedimento oggetto del presente giudizio.
Contro la determinazione impugnata, ella articolava quattro distinti mezzi di censura.
Con il primo, si doleva della violazione degli artt. 3 e 34- bis del d.P.R. n. 380/2001 e dell’eccesso di potere del provvedimento avversato per carenza di istruttoria, erroneità nella motivazione ed inesistenza dei presupposti ritenendo, nella sostanza, insussistente l’illecito edilizio asseritamente accertato da Roma Capitale in quanto, da un lato, l’intervento edilizio in questione non sarebbe stato privo di titolo (siccome legittimato attraverso la presentazione della CILA prot. n. CD/35204 del 15 marzo 2018) e, dall’altro, esso non sarebbe neppure giuridicamente configurabile alla stregua di un ampliamento del volume preesistente costituendo esso, piuttosto, una modesta irregolarità geometrica di minima entità verificatasi già nel corso dell’edificazione del fabbricato e suscettibile di rientrare nella nozione di tolleranza esecutiva di cui all’art. 34- bis del d.P.R. cit.
In definitiva quindi, sempre secondo la ricorrente, la chiusura fatta oggetto di contestazione da parte di Roma Capitale, non costituendo ampliamento dell’unità immobiliare esistente ma, tutt’al più una variazione non essenziale intervenuta già in fase di edificazione del manufatto, non legittimerebbe un’azione repressiva dell’amministrazione per quella che costituirebbe, di contro, un’opera di manutenzione straordinaria dell’esistente.
Col secondo motivo di gravame, parte ricorrente censurava la violazione, da parte del provvedimento impugnato, del principio del legittimo affidamento, oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, lamentando l’assenza di giustificazione alcuna all’emanazione del provvedimento all’infuori del mero interesse al ripristino della legalità violata e, soprattutto, l’assenza di qualunque considerazione rivolta all’interesse del privato al mantenimento dell’opera contestata, tanto più nel caso di specie in cui la realizzazione della stessa risulta risalente nel tempo.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente si doleva della violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e del mancato rispetto della sequenza e delle garanzie procedimentali ivi consacrate, lamentandosi della circostanza che l’amministrazione avesse irrogato la misura ripristinatoria in argomento senza neppure valutare preventivamente se la demolizione potesse avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
Infine, con un ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente contestava la violazione di legge e l’eccesso di potere del provvedimento impugnato in quanto carente dell’indicazione (prevista dall’art. 8, comma 2, lett. c-bis della legge n. 241/1990) del termine entro il quale avrebbe dovuto concludersi il procedimento, omissione che avrebbe impedito alla ricorrente di conoscere la data entro cui si sarebbe concluso il procedimento che la riguardava e di presentare osservazioni e memorie in tempo utile affinché fossero prese in considerazione e valutate dall’amministrazione procedente prima della conclusione del procedimento.
Roma Capitale si costituiva con memoria con la quale contestava, nel merito, la fondatezza delle pretese rivoltele da controparte.
All’udienza pubblica del 21 maggi 2025, infine, la causa passava in decisione.
Il ricorso proposto non può essere positivamente apprezzato.
A parere di parte ricorrente, infatti, l’ampliamento dell’ambiente soggiorno dell’appartamento – di cui ella non è più proprietaria, ma compiuto allorché l’immobile era da costei posseduto – avvenuto attraverso la chiusura di una loggia presente sul balcone in corrispondenza di detto locale e l’accorpamento della superficie chiusa così ottenuta al resto degli spazi interni, non costituirebbe un illecito edilizio ma, tutt’al più, una variazione non essenziale inferiore al 2 percento della volumetria e della superficie complessiva dell’immobile e, quindi, rientrerebbe nella nozione di tolleranze costruttive di cui all’art. 34- bis del d.P.R. n. 380/2001, nel testo ratione temporis applicabile.
Tale assunto non può essere condiviso in quanto, come rilevato in giurisprudenza, l’istituto in questione può essere riferito esclusivamente “alle sole divergenze occorse in fase esecutiva per minime imperfezioni, di regola impercettibili, emergenti dalle lavorazioni di cantiere” o, in ogni caso, “alle difformità realizzate nel corso della realizzazione di un progetto approvato”, ma non può mai estendersi sino a ricomprendere intere opere non contemplate dal titolo che costituiscano “ un aliquid novi rispetto ai titoli rilasciati e un aliud rispetto agli interventi assentiti per tipologia, materiali e finalità di utilizzo ” (così Cons. St., sez. II, n. 2510 del 15.3.2024. In termini analoghi, Cons. St., sez. II, n. 4975 del 3.6.2024; Cons. St., sez. II, n. 8591 del 28.10.2024).
Nel caso di specie, il titolo abilitativo originario non prevedeva in alcun modo che lo spazio esterno in questione fosse incluso nell’ambiente interno e, coerentemente con tale conformazione, anche la configurazione assunta dall’edificio in sede costruttiva contemplava una loggia esterna separata dall’unità immobiliare alla quale essa si riferiva.
E’ stato solo l’intervento successivo della ricorrente a comportare la chiusura della loggia e l’accorpamento della superficie cosi definita all’ambiente soggiorno e, per tal via, l’inclusione della medesima all’interno dell’appartamento all’epoca dei fatti da ella posseduto, come dimostrato dalla circostanza che la grata di protezione dello spazio esterno costituente la loggia – ben visibile nelle immagini raffiguranti gli altri appartamenti che compongono il medesimo condominio – risulta rimossa e sostituita con una porta finestra attraverso la quale l’ambiente soggiorno, ampliato attraverso l’accorpamento del precedente spazio esterno, comunica con il balcone.
In sostanza, si tratta di un intervento difforme dal progetto originario ma non attuato in epoca coeva alla realizzazione del manufatto (prova ne sia che gli altri appartamenti del medesimo condominio, coerentemente con il disegno originario, hanno tutti conservato la loggia esterna racchiusa da una grata protettiva che, invece, l’unità immobiliare in questione non presenta più), per legittimare il quale parte ricorrente, anziché richiedere un ben più oneroso permesso di costruire o, al più, presentare una SCIA alternativa ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, ha ritenuto di ricorrere alla CILA pur non rientrando l’intervento di cui trattasi – costituente una vera e propria opera di ristrutturazione edilizia “pesante” avendo condotto, attraverso un ampliamento planivolumetrico, ad un organismo edilizio ben diverso dal precedente – nei casi in cui, ai sensi dell’art. 6- bis del d.P.R. n. 380/2001, è concesso ricorrere a tale comunicazione.
Pertanto, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento ai restanti mezzi di censura.
Non può essere accolto il secondo, con il quale la ricorrente si è lamentata della violazione del legittimo affidamento da ella serbato in ragione del lungo periodo di tempo intercorso tra la realizzazione dell’opera e l’intervento sanzionatorio della pubblica amministrazione, nonché della carenza di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese all’emanazione dell’atto impugnato, in quanto costituisce ius receptum il principio secondo il quale “ Nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere "legittimo" in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata. Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino ” (così, da ultimo, Cons. St., sez. II, n. 532 del 24 gennaio 2025).
Ancora, privo di fondamento è il terzo motivo di ricorso, con il quale viene lamentata la violazione della garanzia partecipativa prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 – sull’assunto, del tutto arbitrario, che tale norma imporrebbe un obbligo all’amministrazione di indagare le ragioni che impedirebbero, in concreto, la riduzione in pristino stato degli immobili abusivi senza pregiudizi per la restante parte legittima del fabbricato – scontrandosi tale ricostruzione del dato normativo con il pacifico orientamento assunto dalla giurisprudenza sul punto, secondo la quale la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire ex se un vizio dell'ordine di demolizione delle opere abusive, posto che i presupposti per applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione non attengono alla legittimità di quest'ultima, ma possono eventualmente rilevare nella relativa fase dell'esecuzione, previa dimostrazione dell'interessato, in quella sede, dei rischi per la sicurezza statica dell'edificio da demolire e che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria dev’essere valutata nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione e nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione (cfr. ex multis , Cons. St., sez. VI, n. 1770 del 21.2.2023; Cons. St., sez. II, n. 238 del 9.1.2023; Cons. St., sez. VII, n. 113 del 3.1.2023).
Infine, priva di pregio appare pure la doglianza inerente l’eventuale mancata indicazione del termine di conclusione del procedimento, sia in astratto – in quanto la medesima appare potersi annoverare nell’ambito dei c.d. vizi non invalidanti del provvedimento amministrativo al pari, ad esempio, dell’omessa indicazione del termine e dell’autorità alla quale ricorrere contro un atto lesivo dei propri interessi (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1116 dell’11.2.2025) – che in concreto – essendo stata la determinazione impugnata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (notificata alla ricorrente oltre un anno prima dell’emanazione del provvedimento impugnato) nella quale, seppure non fosse stato indicato il termine di conclusione del procedimento, era comunque specificamente assegnato all’interessata un termine di 20 giorni per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento, facoltà che la ricorrente non ha dimostrato di aver in alcun modo sfruttato dialogando con l’amministrazione e consentendo di veicolare, all’interno del procedimento, il proprio punto di vista della cui omessa valutazione non è consentito, adesso, alla stessa dolersi.
In conclusione, quindi, il ricorso è del tutto sprovvisto di fondamento e va, conseguentemente, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese a carico della parte soccombente, ed in favore di Roma Capitale, liquidate in Euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO