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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/12/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 17/06/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti ANTONINI IGOR e BOTTONE LEONARDO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con Avv. ZERBONE ANTONELLA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 31/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE, SUL LICENZIAMENTO:
- ACCERTARE E DICHIARARE che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- ACCERTARE E DICHIARARE ALTRESÌ L'INVALIDITÀ DELLA SOSPENSIONE DISCIPLINARE E DEL
LICENZIAMENTO INTIMATI a mezzo di comunicazione del 20.11.2023 alla ricorrente Parte_2
, in quanto illegittimi, privi di giusta causa, e per l'effetto, ferma l'estinzione del rapporto di lavoro
[...]
alla data del provvedimento espulsivo,
- CONDANNARE la resistente P.IVA e C.F.: , corrente in via Stelvio 16, 20019 CP_1 P.IVA_1
TT ES (MI) P.IVA, in persona del L.R. pro tempore, a corrispondere alla ricorrente:
● un'indennità di importo pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ex , art. 3 co. 1 d.lgs. 4 marzo 2015, n.23, ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione e interessi;
● l'importo di € 2.624,01 lordi (di cui 180,97 € a titolo di TFR) a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso ex art 2118 cc oltre a rivalutazione e interessi;
● l'importo di € 310,54 lordi (di cui € 21,42 a titolo di TFR) per i giorni di sospensione cautelare non retribuiti, dal 20.11.13, oltre a rivalutazione e interessi;
ovvero, dei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
SEMPRE VIA PRINCIPALE, SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
- ACCERTATA IL DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PAGAMENTO DELLE ULTERIORI
DIFFERENZE RETRIBUTIVE maturate durante il rapporto di lavoro de quo e da motivazioni riportate nel presente atto da intendersi qui integralmente richiamate, nello specifico per il periodo che va dal
14.07.2023 al 27.11.2023, per l'importo complessivo di € 2.037,48 (€ 28,53 + € 237,75 + € 1.771,20) o per il periodo, per le ore di lavoro e per l'importo che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, e per l'effetto
- CONDANNARE la resistente P.IVA e C.F.: , corrente in via Stelvio 16, 20019 CP_1 P.IVA_1
TT ES (MI) P.IVA, in persona del L.R. pro tempore, a corrispondere alla ricorrente:
● € 28,53 a titolo di E.P.M.R. (elemento perequativo mensile regionale);
● € 237,75 dell'elemento I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale); ● € 1.771,20 a titolo di differenza retributiva rispetto alla retribuzione netta garantita dal CCNL;
ovvero, dei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA, SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
- ACCERTATA IL DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PAGAMENTO DELLE ULTERIORI
DIFFERENZE RETRIBUTIVE maturate durante il rapporto di lavoro de quo e da motivazioni riportate nel presente atto da intendersi qui integralmente richiamate, nello specifico per il periodo che va dal
14.07.2023 al 27.11.2023, per l'importo complessivo di € 2.037,48 (€ 28,53 + € 237,75 + € 1.771,20) o per il periodo, per le ore di lavoro e per l'importo che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, e per l'effetto
- CONDANNARE la resistente P.IVA e C.F.: , corrente in via Stelvio 16, 20019 CP_1 P.IVA_1
TT ES (MI) P.IVA, in persona del L.R. pro tempore, a corrispondere alla ricorrente:
● € 28,53 a titolo di E.P.M.R. (elemento perequativo mensile regionale);
● € 237,75 dell'elemento I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale);
● € 1.771,20 a titolo di differenza retributiva rispetto alla retribuzione netta garantita dal CCNL;
ovvero, dei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO
- RIGETTARE INTEGRALMENTE LA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA IN VIA RICONVENZIONALE dalla
(P.IVA/C.F.: ) in persona del L.R. pro tempore, perché infondata in fatto e in CP_1 P.IVA_1 diritto, non istruita né comunque istruibile negli importi inverosimili domandati, promossa per perseguire interessi sostanzialmente dimostrativi extraprocessuali;
- CONDANNARE EX ART. 96, TERZO COMMA, C.P.C., la odierna resistente in qualità di ricorrente in via riconvenzionale, (P.IVA/C.F.: ) in persona del L.R. pro tempore, alla CP_1 P.IVA_1
corresponsione in favore della ricorrente Dott.ssa , C.F. , della Parte_1 C.F._1
somma:
a) pari al compenso delle fasi svolte, ovvero in b) subordine alla metà o ancora,
c) in ulteriore subordine a ⅓ di quanto liquidato a titolo di spese di lite, o ancora,
d) in estremo subordine al la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo GIUDICE adito.
- CONDANNARE sempre parte resistente, (P.IVA/C.F.: ) in persona del L.R. pro CP_1 P.IVA_1
tempore:
● alla rifusione delle spese di lite, come da nota aggiornata di spese analitica dimessa (ALL.17);
● alla rifusione del costo della CTP pari ad € 507,52 (ALL. 13 E 14). I difensori AVV.TI IGOR ANTONINI, LEONARDO BOTTONE E ABG. chiedono, la Parte_3
distrazione ex art. 93 c.p.c. di spese e compensi in favore dei patrocinatori
PER LA RESISTENTE
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonché istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI RITO DIFFERIRE L'UDIENZA DI COMPARIZIONE E FRONTE DELLA
PROPOSTA DOMANDA RICONVENZIONALE
- IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, legittimo, valido ed efficace il licenziamento intimato alla signor in data 27\11\2023 e, quindi, risolto ad ogni fine ed effetto di legge il rapporto Pt_1
di lavoro siglato in data 14\7\2023 e, quindi,
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, che nulla è dovuto per alcun titolo e\o ragione connessi al rapporto di lavoro alla ricorrente;
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive e\o contributive e\o assistenziali e, conseguentemente,
- RESPINGERE le domande tutte formulate da parte ricorrente, dichiarando che nulla deve la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore alla signora;
- IN VIA RICONVENZIONALE Parte_1
:
- ACCERTARE, DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la signora a risarcire i danni tutti Parte_1
subiti dalla convenuta per fatto e colpa della ricorrente, responsabile della mancata stipula di contratti di appalto con la , nonché, per i danni all'immagine causati alla e, Controparte_2 CP_1
conseguentemente,
- DICHIARARE TENUTA parte ricorrente a RISARCIRE alla convenuta i danni da questa subiti e ciò nella misura emergenea in corso di causa, attesa la prospettiva di guadagno persa nella misura di 2,5 milioni di euro.
Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge. IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17/06/2024 da – Parte_1
assunta dalla convenuta a tempo indeterminato come infermiera ed assegnata alla RSA di CP_1 [...]
a Cinto Caomaggiore – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono: CP_2
A) La invocata illegittimità del licenziamento irrogato dalla società resistente con comunicazione dd.
20/11/2023 e per effetto delle seguenti condotte ascritte alla menzionata dipendente, segnatamente:
• per aver eseguito le medicazioni senza fare un'opportuna disinfezione delle stesse (tolta la medicazione vecchia, posizionato la medicazione nuova senza disinfettare la ferita);
• per non somministrare le terapie all'ospite assicurandosi che le stesse siano assunte, venendo lasciate sul comodino;
• per aver fatto i clisteri portando la peretta in mano senza l'ausilio di carrello;
• per aver eseguito il lavoro infermieristico senza buona pratica professionale, nonostante le altre colleghe e la coordinatrice spiegassero spesso il sistema di lavoro senza tuttavia ottenere alcun risultato.
B) La spettanza di differenze retributive pretese a vario titolo.
C) La fondatezza della domanda di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dalla convenuta
CP_1
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
A) In ordine alla invocata illegittimità del licenziamento e al di là della valutazione nel merito degli addebiti mossi, appare dirimente ai fini del decidere la seguente considerazione di puro diritto.
Come noto il CCNL – quale fonte espressamente richiamata dall'art. 30 co 3 L. n° 183/2010, dall'art. 18 co 4
L. n° 300/70 e dall'art. 12 L. n° 104/66 – funge da PARAMETRO INTERPRETATIVO VINCOLANTE NELLA
VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE IMPEDENDO AL DATORE DI LAVORO DI
COMMINARE SANZIONI PIÙ GRAVI DI QUELLE IVI PREVISTE.
Sicché il licenziamento comminato in concreto si rivela illegittimo laddove adottato in difformità dei criteri interpretativi insiti nelle tipizzazioni contenute nel CCNL di categoria.
Orbene nel caso di specie il CCNL applicabile – ovvero quello sottoscritto il 21 novembre 2017 da CP_3
, , , (all. 5) – non prevede affatto la semplice CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 negligenza, contestata nell'ipotesi oggetto di disamina, quale circostanza idonea a giustificare la sanzione oggetto di impugnazione. Segnatamente:
1) In ordine al licenziamento per giusta causa l'art. 274 CCNL contempla la configurabilità del medesimo soltanto nelle seguenti macro-ipotesi:
• grave violazione di obblighi di fedeltà e non concorrenza (ipotesi a, b, c, d,);
• grave simulazione di spettanza di benefici previdenziali indebiti (ipotesi e);
• commissione di reati contro persone e patrimonio (ipotesi f, g, i, j, k, m);
• grave violazione di obblighi di presenza (ipotesi h);
• grave violazione di obblighi di sicurezza del personale o del pubblico o grave danneggiamento (ipotesi L, n);
2) Parimenti il licenziamento per giustificato motivo soggettivo a mente dell'art. 273 CCNL è configurabile solo nelle seguenti macro-categorie:
• grave violazione di obblighi di fedeltà, non concorrenza, segreto (ipotesi d, f);
• grave violazione di obblighi disciplinari (ipotesi b);
• grave simulazione di spettanza di benefici previdenziali indebiti (ipotesi e, o);
• commissione di reati anche non reiterata (ipotesi g, h, k, l, m, p);
• grave violazione di obblighi di presenza (ipotesi a, i, j);
• grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento del Modello D.Lvo 231/01
(ipotesi s);
• grave violazione di obblighi di sicurezza del personale o del pubblico o grave danneggiamento (ipotesi c, q);
• pluri recidivo sanzionamento in ipotesi specifiche (ipotesi t, u).
3) Neppure la sospensione immediata dal lavoro comminata in data 20/11/2023 era in concreto possibile, a ciò ostando le macro-ipotesi specificatamente contemplate nell'art. 272 CCNL.
4) Al contrario per i fatti oggetto di addebito – connotati tutti da un comportamento negligente e comunque fermamente contestati dalla lavoratrice – il CCNL applicabile prevede unicamente LE
SANZIONI CONSERVATIVE DEL RIMPROVERO SCRITTO (art. 270 CCNL) e DELLA MULTA (art. 271
CCNL).
5) Peraltro non possono trovare ingresso, ai fini di valutare la legittimità del licenziamento, comportamenti della dipendente che non risultano formalmente inseriti nella lettera di contestazione e che invece traspaiono a pag. 19 della comparsa di risposta laddove viene CP_1 fatto riferimento a CONDOTTE AGGRESSIVE, FONTE DI PERICOLO PER GLI OSPITI DELLA STRUTTURA
O NON COLLABORATIVE DELLA LAVORATRICE IN QUESTIONE CON I COLLEGHI E GLI OSS.
Ritenuta pertanto l'illegittimità, alla luce delle esposte argomentazioni, sia della disposta sospensione disciplinare dal lavoro sia dell'intimato licenziamento, reputa l'adito Tribunale conforme a giustizia, valorizzate tutte le circostanze del caso concreto, condannare la società datoriale resistente ai sensi dell'art. 3 co 1 D.Lvo n° 23/2015 (per come modificato con DL convertito con L. 09/08/2018 n°96) ad una indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e desumibile dalle buste paga di cui all'allegato 11 di parte convenuta con l'ulteriore aggiunta:
• dell'importo di € 2.624,01 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso debitamente maggiorato di interessi e rivalutazione;
• dell'importo di € 310,54 per i giorni di sospensione disciplinare dal lavoro non retribuiti pure maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
B) In punto differenze retributive pretese dalla ricorrente a vario titolo, osserva il giudicante come parte resistente, nel costituirsi in giudizio, si sia limitata ad una generica inadeguata contestazione degli emolumenti rivendicati dalla affermando apoditticamente l'insussistenza di differenze Pt_1
retributive evidenziando altresì che i conteggi di parte ricorrente sarebbero “mai riconosciuti dall'azienda” e “assolutamente non condivisibili”.
Appaiono pertanto dovute:
• € 28,53 a titolo di E.P.M.R. (elemento perequativo mensile regionale);
• € 237,75 a titolo di indennità di vacanza contrattuale;
• € 1.771,20 a titolo di differenze retributive rispetto al compenso netto garantito dal CCNL così pervenendo al complessivo importo di € 2.037,48 debitamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
C) Relativamente alla spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento danni, appare opportuno sinteticamente evidenziare che ha inteso addurre, a sostegno della propria pretesa, che CP_1
la condotta della signora aveva generato notevoli disagi all'interno delle strutture e delle Pt_1
RSA, poiché nessun collega ed OSS voleva lavorare con lei in quanto non professionale, aggressiva, non rispettosa delle regole igienico-sanitarie cambiando i turni a propria discrezione.
Aggiungeva altresì che , temendo di avere a che fare con la e di doverla Controparte_2 Pt_1
riavere nelle proprie RSA, aveva sospeso i rapporti con la senza siglare il contratto di appalto CP_1 per il servizio infermieristico con la RSA di Fontanafredda nonché con la RSA di Gemona, Aiello e
Pasian di Prato CON UNA PERDITA DI GUADAGNO COMPLESSIVO DI 2,5 MILIONI DI EURO.
Chiedeva in narrativa la condotta della ricorrente al risarcimento dei danni che la società CP_1
convenuta aveva subito sia sotto il profilo della perdita di guadagno che di immagine aziendale per poi rassegnare testualmente le seguenti conclusioni
IN VIA RICONVENZIONALE
“Accertare, dichiarare tenuta e condannare la signora a risarcire i danni tutti subiti Parte_1
dalla convenuta per fatto e colpa della ricorrente, responsabile della mancata stipula di contratti di appalto con la nonché per i danni all'immagine causati alla e Controparte_2 CP_1
conseguentemente
DICHIARARE TENUTA parte ricorrente a RISARCIRE alla convenuta i danni da questa subiti e ciò nella misura emergena in corso di causa, ATTESA LA PROSPETTIVA DI GUADAGNO PERSA NELLA MISURA
DI 2,5 MILIONI DI EURO”.
Rileva a questo punto l'adito Tribunale:
1) che i capitoli di prova formulati dalla convenuta società in sede di comparsa di risposta appaiono inammissibili sia per in punto riferimento temporale Controparte_9
nonché per la mancata identificazione degli ospiti coinvolti nelle varie occasioni, sia PER AVERE
AD OGGETTO FATTI DIVERSI DA QUELLI PUNTUALMENTE CONTESTATI IN SEDE DISCIPLINARE;
2) che in tema di addotta perdita di guadagno complessivo di 2,5 milioni di euro la Suprema Corte continua a ribadire che necessità una prova rigorosa, in quanto il giudice è chiamato a procedere alla liquidazione di tale voce SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE PROBABILISTICA avente obiettivi risconti (Cass. n° 5616/18 e 06/06/2020 n° 10750), fermo restando che anche il lamentato pregiudizio all'immagine e alla reputazione commerciale non costituisce un mero danno – evento sussistente in re ipsa ma DEVE ESSERE OGGETTO DI ALLEGAZIONE E DI PROVA
(Cass. n° 19551/23).
3) che in conseguenza della giudizialmente accertata totale soccombenza della società convenuta l'avvenuta liquidazione delle spese di lite in sede di dispositivo nella misura di € 40.000,00 NON
È FRUTTO DI ERRORE MATERIALE (ovvero per mero disguido di battitura con la aggiunta indebita di uno zero) per il fatto che si verterebbe in tema di domanda di valore indeterminabile, come sostenuto da in successiva separata istanza. CP_1 Ed invero la Suprema Corte sez. III 03/07/2025 n° 18131 ha significativamente affermato il principio secondo cui PER DOMANDA DI VALORE INDETERMINABILE, CON APPLICAZIONE DEL
CONSEGUENTE , DEVE INTENDERSI LA DOMANDA IL CUI VALORE NON Controparte_10
PUÒ ESSERE DETERMINATO, NON ANCHE QUELLA DI VALORE INDETERMINATO E DA
ACCERTARSI NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA il cui ammontare può essere fissato al momento della precisazione delle conclusioni.
In buona sostanza reputa l'adito Tribunale che l'indeterminabilità debba andare intesa in senso obiettivo, ovvero quale CONSEGUENZA DI UN'INTRINSECA INIDONEITÀ DELLA PRETESA AD ESSERE TRADOTTA IN
TERMINI PECUNIARI, PERCHÉ AVENTE AD OGGETTO BENI INSUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA,
NON ANCHE QUANDO ESSA SIA DI VALORE INDETERMINATO E DA ACCERTARSI NEL CORSO
DELL'ISTRUTTORIA.
Sicché la prospettata entità numerica a titolo di mancato guadagno pari ad € 2.500.000,00 comporta un valore dieci volte superiore a quello di valore indeterminabile ex art. 5 co 6 DM 55/2014, che invece va da €
26.000,00 ad € 260.000,00.
In tal modo nella pronuncia di rigetto della spiegata riconvenzionale questo giudice ha ritenuto di prendere a riferimento il corretto scaglione di valore tra € 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00 calcolato ex art. 6 DM n°
55/2014.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione disciplinare e del licenziamento intimati a mezzo comunicazione d.d. 20/11/2023 alla lavoratrice signora e per l'effetto, ferma Parte_1
l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del provvedimento espulsivo
2) Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere all'odierna attrice:
• un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR e desumibile dalle buste paga di cui all'allegato 11 fascicolo di parte convenuta con maggiorazione di interessi e rivalutazione;
• l'importo di€ 2.624,01 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
• l'importo di 310,54 per i giorni di sospensione disciplinare non retribuiti maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. 3) Condanna altresì la società convenuta a corrispondere all'odierna attrice per differenze retributive pretese a vario titolo l'importo capitale di € 2.037,48 debitamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
4) Respinge la domanda di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale da CP_1
5) Condanna infine quest'ultima a rifondere ai procuratori antistatari dell'odierna ricorrente le spese di lite, che complessivamente liquida in € 40.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 31/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 17/06/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti ANTONINI IGOR e BOTTONE LEONARDO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con Avv. ZERBONE ANTONELLA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 31/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE, SUL LICENZIAMENTO:
- ACCERTARE E DICHIARARE che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- ACCERTARE E DICHIARARE ALTRESÌ L'INVALIDITÀ DELLA SOSPENSIONE DISCIPLINARE E DEL
LICENZIAMENTO INTIMATI a mezzo di comunicazione del 20.11.2023 alla ricorrente Parte_2
, in quanto illegittimi, privi di giusta causa, e per l'effetto, ferma l'estinzione del rapporto di lavoro
[...]
alla data del provvedimento espulsivo,
- CONDANNARE la resistente P.IVA e C.F.: , corrente in via Stelvio 16, 20019 CP_1 P.IVA_1
TT ES (MI) P.IVA, in persona del L.R. pro tempore, a corrispondere alla ricorrente:
● un'indennità di importo pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ex , art. 3 co. 1 d.lgs. 4 marzo 2015, n.23, ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione e interessi;
● l'importo di € 2.624,01 lordi (di cui 180,97 € a titolo di TFR) a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso ex art 2118 cc oltre a rivalutazione e interessi;
● l'importo di € 310,54 lordi (di cui € 21,42 a titolo di TFR) per i giorni di sospensione cautelare non retribuiti, dal 20.11.13, oltre a rivalutazione e interessi;
ovvero, dei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
SEMPRE VIA PRINCIPALE, SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
- ACCERTATA IL DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PAGAMENTO DELLE ULTERIORI
DIFFERENZE RETRIBUTIVE maturate durante il rapporto di lavoro de quo e da motivazioni riportate nel presente atto da intendersi qui integralmente richiamate, nello specifico per il periodo che va dal
14.07.2023 al 27.11.2023, per l'importo complessivo di € 2.037,48 (€ 28,53 + € 237,75 + € 1.771,20) o per il periodo, per le ore di lavoro e per l'importo che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, e per l'effetto
- CONDANNARE la resistente P.IVA e C.F.: , corrente in via Stelvio 16, 20019 CP_1 P.IVA_1
TT ES (MI) P.IVA, in persona del L.R. pro tempore, a corrispondere alla ricorrente:
● € 28,53 a titolo di E.P.M.R. (elemento perequativo mensile regionale);
● € 237,75 dell'elemento I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale); ● € 1.771,20 a titolo di differenza retributiva rispetto alla retribuzione netta garantita dal CCNL;
ovvero, dei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA, SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
- ACCERTATA IL DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PAGAMENTO DELLE ULTERIORI
DIFFERENZE RETRIBUTIVE maturate durante il rapporto di lavoro de quo e da motivazioni riportate nel presente atto da intendersi qui integralmente richiamate, nello specifico per il periodo che va dal
14.07.2023 al 27.11.2023, per l'importo complessivo di € 2.037,48 (€ 28,53 + € 237,75 + € 1.771,20) o per il periodo, per le ore di lavoro e per l'importo che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, e per l'effetto
- CONDANNARE la resistente P.IVA e C.F.: , corrente in via Stelvio 16, 20019 CP_1 P.IVA_1
TT ES (MI) P.IVA, in persona del L.R. pro tempore, a corrispondere alla ricorrente:
● € 28,53 a titolo di E.P.M.R. (elemento perequativo mensile regionale);
● € 237,75 dell'elemento I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale);
● € 1.771,20 a titolo di differenza retributiva rispetto alla retribuzione netta garantita dal CCNL;
ovvero, dei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO
- RIGETTARE INTEGRALMENTE LA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA IN VIA RICONVENZIONALE dalla
(P.IVA/C.F.: ) in persona del L.R. pro tempore, perché infondata in fatto e in CP_1 P.IVA_1 diritto, non istruita né comunque istruibile negli importi inverosimili domandati, promossa per perseguire interessi sostanzialmente dimostrativi extraprocessuali;
- CONDANNARE EX ART. 96, TERZO COMMA, C.P.C., la odierna resistente in qualità di ricorrente in via riconvenzionale, (P.IVA/C.F.: ) in persona del L.R. pro tempore, alla CP_1 P.IVA_1
corresponsione in favore della ricorrente Dott.ssa , C.F. , della Parte_1 C.F._1
somma:
a) pari al compenso delle fasi svolte, ovvero in b) subordine alla metà o ancora,
c) in ulteriore subordine a ⅓ di quanto liquidato a titolo di spese di lite, o ancora,
d) in estremo subordine al la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo GIUDICE adito.
- CONDANNARE sempre parte resistente, (P.IVA/C.F.: ) in persona del L.R. pro CP_1 P.IVA_1
tempore:
● alla rifusione delle spese di lite, come da nota aggiornata di spese analitica dimessa (ALL.17);
● alla rifusione del costo della CTP pari ad € 507,52 (ALL. 13 E 14). I difensori AVV.TI IGOR ANTONINI, LEONARDO BOTTONE E ABG. chiedono, la Parte_3
distrazione ex art. 93 c.p.c. di spese e compensi in favore dei patrocinatori
PER LA RESISTENTE
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonché istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI RITO DIFFERIRE L'UDIENZA DI COMPARIZIONE E FRONTE DELLA
PROPOSTA DOMANDA RICONVENZIONALE
- IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, legittimo, valido ed efficace il licenziamento intimato alla signor in data 27\11\2023 e, quindi, risolto ad ogni fine ed effetto di legge il rapporto Pt_1
di lavoro siglato in data 14\7\2023 e, quindi,
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, che nulla è dovuto per alcun titolo e\o ragione connessi al rapporto di lavoro alla ricorrente;
- ACCERTARE E DICHIARARE, in favore di parte convenuta, che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive e\o contributive e\o assistenziali e, conseguentemente,
- RESPINGERE le domande tutte formulate da parte ricorrente, dichiarando che nulla deve la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore alla signora;
- IN VIA RICONVENZIONALE Parte_1
:
- ACCERTARE, DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la signora a risarcire i danni tutti Parte_1
subiti dalla convenuta per fatto e colpa della ricorrente, responsabile della mancata stipula di contratti di appalto con la , nonché, per i danni all'immagine causati alla e, Controparte_2 CP_1
conseguentemente,
- DICHIARARE TENUTA parte ricorrente a RISARCIRE alla convenuta i danni da questa subiti e ciò nella misura emergenea in corso di causa, attesa la prospettiva di guadagno persa nella misura di 2,5 milioni di euro.
Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge. IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17/06/2024 da – Parte_1
assunta dalla convenuta a tempo indeterminato come infermiera ed assegnata alla RSA di CP_1 [...]
a Cinto Caomaggiore – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono: CP_2
A) La invocata illegittimità del licenziamento irrogato dalla società resistente con comunicazione dd.
20/11/2023 e per effetto delle seguenti condotte ascritte alla menzionata dipendente, segnatamente:
• per aver eseguito le medicazioni senza fare un'opportuna disinfezione delle stesse (tolta la medicazione vecchia, posizionato la medicazione nuova senza disinfettare la ferita);
• per non somministrare le terapie all'ospite assicurandosi che le stesse siano assunte, venendo lasciate sul comodino;
• per aver fatto i clisteri portando la peretta in mano senza l'ausilio di carrello;
• per aver eseguito il lavoro infermieristico senza buona pratica professionale, nonostante le altre colleghe e la coordinatrice spiegassero spesso il sistema di lavoro senza tuttavia ottenere alcun risultato.
B) La spettanza di differenze retributive pretese a vario titolo.
C) La fondatezza della domanda di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dalla convenuta
CP_1
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
A) In ordine alla invocata illegittimità del licenziamento e al di là della valutazione nel merito degli addebiti mossi, appare dirimente ai fini del decidere la seguente considerazione di puro diritto.
Come noto il CCNL – quale fonte espressamente richiamata dall'art. 30 co 3 L. n° 183/2010, dall'art. 18 co 4
L. n° 300/70 e dall'art. 12 L. n° 104/66 – funge da PARAMETRO INTERPRETATIVO VINCOLANTE NELLA
VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE IMPEDENDO AL DATORE DI LAVORO DI
COMMINARE SANZIONI PIÙ GRAVI DI QUELLE IVI PREVISTE.
Sicché il licenziamento comminato in concreto si rivela illegittimo laddove adottato in difformità dei criteri interpretativi insiti nelle tipizzazioni contenute nel CCNL di categoria.
Orbene nel caso di specie il CCNL applicabile – ovvero quello sottoscritto il 21 novembre 2017 da CP_3
, , , (all. 5) – non prevede affatto la semplice CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 negligenza, contestata nell'ipotesi oggetto di disamina, quale circostanza idonea a giustificare la sanzione oggetto di impugnazione. Segnatamente:
1) In ordine al licenziamento per giusta causa l'art. 274 CCNL contempla la configurabilità del medesimo soltanto nelle seguenti macro-ipotesi:
• grave violazione di obblighi di fedeltà e non concorrenza (ipotesi a, b, c, d,);
• grave simulazione di spettanza di benefici previdenziali indebiti (ipotesi e);
• commissione di reati contro persone e patrimonio (ipotesi f, g, i, j, k, m);
• grave violazione di obblighi di presenza (ipotesi h);
• grave violazione di obblighi di sicurezza del personale o del pubblico o grave danneggiamento (ipotesi L, n);
2) Parimenti il licenziamento per giustificato motivo soggettivo a mente dell'art. 273 CCNL è configurabile solo nelle seguenti macro-categorie:
• grave violazione di obblighi di fedeltà, non concorrenza, segreto (ipotesi d, f);
• grave violazione di obblighi disciplinari (ipotesi b);
• grave simulazione di spettanza di benefici previdenziali indebiti (ipotesi e, o);
• commissione di reati anche non reiterata (ipotesi g, h, k, l, m, p);
• grave violazione di obblighi di presenza (ipotesi a, i, j);
• grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento del Modello D.Lvo 231/01
(ipotesi s);
• grave violazione di obblighi di sicurezza del personale o del pubblico o grave danneggiamento (ipotesi c, q);
• pluri recidivo sanzionamento in ipotesi specifiche (ipotesi t, u).
3) Neppure la sospensione immediata dal lavoro comminata in data 20/11/2023 era in concreto possibile, a ciò ostando le macro-ipotesi specificatamente contemplate nell'art. 272 CCNL.
4) Al contrario per i fatti oggetto di addebito – connotati tutti da un comportamento negligente e comunque fermamente contestati dalla lavoratrice – il CCNL applicabile prevede unicamente LE
SANZIONI CONSERVATIVE DEL RIMPROVERO SCRITTO (art. 270 CCNL) e DELLA MULTA (art. 271
CCNL).
5) Peraltro non possono trovare ingresso, ai fini di valutare la legittimità del licenziamento, comportamenti della dipendente che non risultano formalmente inseriti nella lettera di contestazione e che invece traspaiono a pag. 19 della comparsa di risposta laddove viene CP_1 fatto riferimento a CONDOTTE AGGRESSIVE, FONTE DI PERICOLO PER GLI OSPITI DELLA STRUTTURA
O NON COLLABORATIVE DELLA LAVORATRICE IN QUESTIONE CON I COLLEGHI E GLI OSS.
Ritenuta pertanto l'illegittimità, alla luce delle esposte argomentazioni, sia della disposta sospensione disciplinare dal lavoro sia dell'intimato licenziamento, reputa l'adito Tribunale conforme a giustizia, valorizzate tutte le circostanze del caso concreto, condannare la società datoriale resistente ai sensi dell'art. 3 co 1 D.Lvo n° 23/2015 (per come modificato con DL convertito con L. 09/08/2018 n°96) ad una indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e desumibile dalle buste paga di cui all'allegato 11 di parte convenuta con l'ulteriore aggiunta:
• dell'importo di € 2.624,01 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso debitamente maggiorato di interessi e rivalutazione;
• dell'importo di € 310,54 per i giorni di sospensione disciplinare dal lavoro non retribuiti pure maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
B) In punto differenze retributive pretese dalla ricorrente a vario titolo, osserva il giudicante come parte resistente, nel costituirsi in giudizio, si sia limitata ad una generica inadeguata contestazione degli emolumenti rivendicati dalla affermando apoditticamente l'insussistenza di differenze Pt_1
retributive evidenziando altresì che i conteggi di parte ricorrente sarebbero “mai riconosciuti dall'azienda” e “assolutamente non condivisibili”.
Appaiono pertanto dovute:
• € 28,53 a titolo di E.P.M.R. (elemento perequativo mensile regionale);
• € 237,75 a titolo di indennità di vacanza contrattuale;
• € 1.771,20 a titolo di differenze retributive rispetto al compenso netto garantito dal CCNL così pervenendo al complessivo importo di € 2.037,48 debitamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
C) Relativamente alla spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento danni, appare opportuno sinteticamente evidenziare che ha inteso addurre, a sostegno della propria pretesa, che CP_1
la condotta della signora aveva generato notevoli disagi all'interno delle strutture e delle Pt_1
RSA, poiché nessun collega ed OSS voleva lavorare con lei in quanto non professionale, aggressiva, non rispettosa delle regole igienico-sanitarie cambiando i turni a propria discrezione.
Aggiungeva altresì che , temendo di avere a che fare con la e di doverla Controparte_2 Pt_1
riavere nelle proprie RSA, aveva sospeso i rapporti con la senza siglare il contratto di appalto CP_1 per il servizio infermieristico con la RSA di Fontanafredda nonché con la RSA di Gemona, Aiello e
Pasian di Prato CON UNA PERDITA DI GUADAGNO COMPLESSIVO DI 2,5 MILIONI DI EURO.
Chiedeva in narrativa la condotta della ricorrente al risarcimento dei danni che la società CP_1
convenuta aveva subito sia sotto il profilo della perdita di guadagno che di immagine aziendale per poi rassegnare testualmente le seguenti conclusioni
IN VIA RICONVENZIONALE
“Accertare, dichiarare tenuta e condannare la signora a risarcire i danni tutti subiti Parte_1
dalla convenuta per fatto e colpa della ricorrente, responsabile della mancata stipula di contratti di appalto con la nonché per i danni all'immagine causati alla e Controparte_2 CP_1
conseguentemente
DICHIARARE TENUTA parte ricorrente a RISARCIRE alla convenuta i danni da questa subiti e ciò nella misura emergena in corso di causa, ATTESA LA PROSPETTIVA DI GUADAGNO PERSA NELLA MISURA
DI 2,5 MILIONI DI EURO”.
Rileva a questo punto l'adito Tribunale:
1) che i capitoli di prova formulati dalla convenuta società in sede di comparsa di risposta appaiono inammissibili sia per in punto riferimento temporale Controparte_9
nonché per la mancata identificazione degli ospiti coinvolti nelle varie occasioni, sia PER AVERE
AD OGGETTO FATTI DIVERSI DA QUELLI PUNTUALMENTE CONTESTATI IN SEDE DISCIPLINARE;
2) che in tema di addotta perdita di guadagno complessivo di 2,5 milioni di euro la Suprema Corte continua a ribadire che necessità una prova rigorosa, in quanto il giudice è chiamato a procedere alla liquidazione di tale voce SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE PROBABILISTICA avente obiettivi risconti (Cass. n° 5616/18 e 06/06/2020 n° 10750), fermo restando che anche il lamentato pregiudizio all'immagine e alla reputazione commerciale non costituisce un mero danno – evento sussistente in re ipsa ma DEVE ESSERE OGGETTO DI ALLEGAZIONE E DI PROVA
(Cass. n° 19551/23).
3) che in conseguenza della giudizialmente accertata totale soccombenza della società convenuta l'avvenuta liquidazione delle spese di lite in sede di dispositivo nella misura di € 40.000,00 NON
È FRUTTO DI ERRORE MATERIALE (ovvero per mero disguido di battitura con la aggiunta indebita di uno zero) per il fatto che si verterebbe in tema di domanda di valore indeterminabile, come sostenuto da in successiva separata istanza. CP_1 Ed invero la Suprema Corte sez. III 03/07/2025 n° 18131 ha significativamente affermato il principio secondo cui PER DOMANDA DI VALORE INDETERMINABILE, CON APPLICAZIONE DEL
CONSEGUENTE , DEVE INTENDERSI LA DOMANDA IL CUI VALORE NON Controparte_10
PUÒ ESSERE DETERMINATO, NON ANCHE QUELLA DI VALORE INDETERMINATO E DA
ACCERTARSI NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA il cui ammontare può essere fissato al momento della precisazione delle conclusioni.
In buona sostanza reputa l'adito Tribunale che l'indeterminabilità debba andare intesa in senso obiettivo, ovvero quale CONSEGUENZA DI UN'INTRINSECA INIDONEITÀ DELLA PRETESA AD ESSERE TRADOTTA IN
TERMINI PECUNIARI, PERCHÉ AVENTE AD OGGETTO BENI INSUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA,
NON ANCHE QUANDO ESSA SIA DI VALORE INDETERMINATO E DA ACCERTARSI NEL CORSO
DELL'ISTRUTTORIA.
Sicché la prospettata entità numerica a titolo di mancato guadagno pari ad € 2.500.000,00 comporta un valore dieci volte superiore a quello di valore indeterminabile ex art. 5 co 6 DM 55/2014, che invece va da €
26.000,00 ad € 260.000,00.
In tal modo nella pronuncia di rigetto della spiegata riconvenzionale questo giudice ha ritenuto di prendere a riferimento il corretto scaglione di valore tra € 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00 calcolato ex art. 6 DM n°
55/2014.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione disciplinare e del licenziamento intimati a mezzo comunicazione d.d. 20/11/2023 alla lavoratrice signora e per l'effetto, ferma Parte_1
l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del provvedimento espulsivo
2) Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere all'odierna attrice:
• un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR e desumibile dalle buste paga di cui all'allegato 11 fascicolo di parte convenuta con maggiorazione di interessi e rivalutazione;
• l'importo di€ 2.624,01 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
• l'importo di 310,54 per i giorni di sospensione disciplinare non retribuiti maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. 3) Condanna altresì la società convenuta a corrispondere all'odierna attrice per differenze retributive pretese a vario titolo l'importo capitale di € 2.037,48 debitamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
4) Respinge la domanda di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale da CP_1
5) Condanna infine quest'ultima a rifondere ai procuratori antistatari dell'odierna ricorrente le spese di lite, che complessivamente liquida in € 40.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 31/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci