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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, dott.ssa Francesca
Costa, all' udienza del 22-1-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n°7394/2022
R.G.L. contenzioso vertente
TRA
, rappr e difeso dall' avv Natale Antonio Parte_1
RICORRENTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore- rappr e difeso dall' avv Fabrizia
Florio
RESISTENTE
avente ad oggetto: indennità di malattia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7-7-2022 , premesso Parte_1 di essere lavoratore agricolo subordinato a tempo determinato e con tale qualifica iscritto presso la sezione circoscrizionale competente, conveniva in giudizio l CP_2 chiedendone la condanna al pagamento delle prestazioni previdenziali dovute a titolo di indennità di malattia per il periodo non riconosciuto dal 1-1-2021 al 10-4-2021, oltre interessi legali;
evidenziava che l' nonostante il CP_2 tempestivo invio dei certificati medici, non aveva provveduto al pagamento della prestazione previdenziale in questione.
Con memoria di costituzione del 14.10.2023 si costituiva tempestivamente l' il quale evidenziava che il diritto CP_2 all' indennità di malattia era già stato riconosciuto dall' limitatamente ad un precedente periodo dal 11.12.2020 al CP_2 31.12.2020 poiché alla visita di controllo effettuata in data
29.12.2020 il medico fiscale aveva accertato che il ricorrente era idoneo al lavoro e avrebbe dovuto riprendere l' attività lavorativa in data 1.1.2021. L' precisava che qualora la CP_2 malattia venga interrotta con un accertamento del medico fiscale di idoneità al lavoro il certificato successivo può essere compilato con la stessa diagnosi solo in caso di
“ricaduta” o di “nuovo inizio” laddove i certificati trasmessi dal ricorrente riportavano la dicitura “continuazione”.
La causa veniva discussa all'odierna udienza e, all'esito, decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La questione devoluta all' esame di questo giudice riguarda il diritto di a conseguire l' indennità di malattia Parte_1
(oltreché per il periodo già riconosciuto dall' dal 11- CP_2
12-2020 al 31-12-2020) per l' ulteriore periodo dal 1-1-2021 al 10-4-2021 negato dall' istituto previdenziale a seguito di visita fiscale effettuata in data 29-12-20 con la quale veniva accertato che il ricorrente risultava idoneo al lavoro e avrebbe dovuto riprendere l' attività lavorativa in data
1.1.2021 (così come certificato dal certificato medico del medico curante al quale tuttavia erano seguiti ulteriori certificati di continuazione della malattia).
Tanto premesso va rilevato che secondo l' orientamento della
Suprema Corte di Cassazione “nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti del medico di controllo , il giudice di merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell' affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l' imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare e insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice (v Cass 14-2-2008 n 3767; Cass
4-4-1997 n 2953; Cass 11-5-2010 n 6564)”.
Sicchè premesso che quel che rileva ai fini della decisione è
l' affermata concreta abilità del ricorrente a riprendere la sua attività di lavoro, ovvero l' accertata cessazione dello stato di malattia ritiene questo giudice, dovendo procedere ad una valutazione comparativa del giudizio del medico fiscale rispetto a quello del medico di fiducia, che quest' ultimo appaia maggiormente attendibile.
Ed invero va evidenziato come il responso del medico fiscale nei confronti dell' odierno ricorrente non sia stato in alcun modo motivato laddove con ulteriori certificati (successivi alla visita fiscale) il medico specializzato ha certificato che lo stato di malattia del ricorrente si era protratto sicchè era necessario prolungare il certificato di malattia fino alla data del 10.4.2021 (ai predetti certificati, devono aggiungersi le relazioni cliniche conseguenti alle visite specialistiche effettuate presso il Presidio Ospedaliero di
Copertino – Unità Operativa di chirurgia generale, rispettivamente in data 30/01/2021 allorquando il Dott.
[...]
ha rilevato che il Sig. “già affetto da CP_3 Parte_1 sindrome emorroidaria complicata, risulta ad oggi non guarito, presentando frequenti riferite rettorragie, alterazioni dell'alvo”, prescrivendo un periodo di riposo di n. giorni 15
e in data 15/02/2021 quando l'istante è stato riconfermato affetto da una “sindrome emorroidaria complicata, risulta ad oggi ancora impegnato dalla patologia proctologica, presentando frequenti riferite rettorragie, alterazioni dell'alvo” prescrivendo un ulteriore periodo di riposo di n. giorni 15 durante i quali seguire la terapia prescritta.
Altresì vanno considerati i certificati medici conseguenti alle visite specialistiche del 01/03/2021 e del 22/03/2021 a firma del Dott. specialista in ortopedia e Persona_1 traumatologia presso il Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di
Lecce).
Ne consegue che il responso del medico specializzato pare avere una valenza maggiore rispetto a quella del medico fiscale anche in considerazione del fatto che il medico specializzato è l' unico ad essere in possesso dell' esperienza specifica in relazione alle patologie certificate.
Infine l' art 5 legge 25 maggio 1970 n 300 non assegna una particolare efficacia probatoria al referto fiscale, ma demanda, al medico di controllo l' accertamento della sussistenza o meno della malattia del dipendente.
Sicchè può concludersi che sussiste il diritto dell' odierno ricorrente al riconoscimento della indennità di malattia anche per il periodo non indennizzato.
Tanto premesso, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennità di malattia anche per il periodo dal 1-1-2021 al
10-4-2021, risultando provato sia il requisito assicurativo richiesto dall' art. 5 comma 6° D.L n°463/83 conv. in Legge n°
638/83 per la concessione della indennità di malattia ossia l'espletamento da parte della ricorrente di lavoro bracciantile agricolo per almeno 51 giornate nell' anno precedente quello in cui si è verificata la malattia
(v.estratto contributivo allegato), che lo stato di malattia per il periodo indicato in ricorso ( v. copia dei certificati medici tempestivamente trasmessi all . CP_2
La prestazione previdenziale predetta, deve essere erogata direttamente dall convenuto. Controparte_4
L va altresì condannato al pagamento degli interessi CP_2 legali sulle somme dovute a titolo di indennità di malattia giusta il disposto dell'art. 16 l. n°412/91.
Infine le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 7-7-2022 da contro l così Parte_1 CP_2 provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di malattia per l' ulteriore periodo non riconosciuto dal 1-1-
2021 al 10-4-2021 e, per l'effetto, condanna l al CP_2 pagamento della relativa prestazione, oltre interessi legali;
b) condanna l al pagamento, in favore del procuratore CP_2 antistatario del ricorrente, delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1000,00 oltre spese generali IVA e C.P.A con distrazione.
Lecce, 22-1-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Francesca Costa