TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 19294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19294 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SERAO SILVIA MATILDE presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via dell'Epomeo n.24
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e , Parte_1 Parte_2
deducevano che avevano contratto matrimonio in Napoli il 14.06.1999; che dalla loro relazione erano
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 3 Per_ nati due figli: e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che in seguito Per_2 alla comparizione innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale in data 27.10.2005 era stata omologata la separazione tra le parti con decreto di omologa del 10/11/2005 e che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Tutto quanto premesso, i ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza cartolare del 3.12.2024 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare.
Acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_3
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in NAPOLI il
14.06.1999 (atto n.78,parte II , S. A,sez.Z reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3