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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AR BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.07.2023 da elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Marco Parte_1
BE e RA IL che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Emanuele CP_1
Spata che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 314/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: sanzione disciplinare conservativa
Causa trattata all'udienza del 18.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 314/2023 del
16.06.2023 resa inter partes dal Tribunale di Padova - Sezione
Lavoro, accertarsi e dichiararsi la piena legittimità, congruità e proporzionalità del provvedimento disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione, irrogato dal alla signora Parte_1
con missiva datata 16.06.2022. Con piena vittoria di CP_1
spese anche forfettarie e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “respingersi il ricorso d'appello proposto con il presente procedimento da e in caso di Parte_1
riforma della sentenza impugnata si insiste nell'accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di causa di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, chiedendone la distrazione a suo favore con la maggiorazione del 30% essendo stato redatto il presente atto con i collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. Giustizia
37/2018”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21.07.2023 la società
[...]
che gestisce una casa di riposo per anziani ove lavora con Parte_1
mansioni di OSS la parte appellata, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso introdotto dalla società volto ad accertare la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a quattro ore di retribuzione, comminata alla lavoratrice con missiva del 16.06.2022, in relazione
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
all'addebito consistente nel non essersi presentata in struttura in data
20.05.2022 per effettuare il tampone nasale nell'ambito dell'attività di screening finalizzata ad escludere la positività al Covid19.
Il Giudice di prime cure ha valorizzato la circostanza – pacifica tra le parti – che il giorno 20.05.2022 era un giorno di riposo per la lavoratrice e che, pertanto, non le potevano essere di regola imposte attività in qualche modo connesse al rapporto di lavoro e tali da costituire, se omesse, un inadempimento contrattuale. Ha rilevato che la società, gestendo una struttura per anziani non autosufficienti, disponeva di personale sanitario e non era vincolata alle disponibilità di soggetti terzi per effettuare i tamponi;
dunque, il tampone avrebbe potuto essere effettuato in una giornata lavorativa e in orario di lavoro.
Anche le istruzioni operative in materia di screening prevedevano che i lavoratori fossero soggetti a controllo ogni dieci giorni, prima dell'ingresso in struttura e la società non aveva neppure allegato la data dell'ultimo tampone effettuato dalla sig.ra . Il Tribunale CP_1
ha quindi ritenuto priva di rilevanza disciplinare l'assenza della lavoratrice dal luogo di lavoro nel suo giorno di riposo.
Propone appello la società sulla base di cinque motivi:
a) con il primo motivo rileva che, per rispettare le disposizioni del
Piano di Sanità pubblica della Regione Veneto e le istruzioni operative del medico competente aziendale, aveva dovuto organizzare un servizio di screening anti Covid19 presso la sua struttura, che fungeva da punto tamponi, secondo una periodicità funzionale a garantire il controllo per ciascun lavoratore ogni dieci giorni. A fronte del numero dei dipendenti, era stato necessario individuare delle specifiche giornate in cui effettuare i tamponi attesa l'esigenza di evitare che tutti si presentassero nello stesso momento o in momenti ravvicinati, allungando i tempi della procedura e distogliendo per un
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
tempo non accettabile il personale dallo svolgimento delle mansioni di competenza. Tale necessità organizzativa implicava che, in alcune delle giornate previste per lo screening, qualche lavoratore dovesse sottoporvisi malgrado non fosse presente al lavoro. Censura, quindi, la sentenza per non aver tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali sottese alle procedure di screening. Ritiene illegittimo il rifiuto della lavoratrice rispetto all'ordine di servizio non venendo in rilievo i presupposti per poter far valere l'eccezione di inadempimento.
b) Con il secondo motivo contesta la sentenza laddove si afferma che qualsiasi attività in qualche modo connessa al rapporto di lavoro e imposta durante il tempo di riposo costituirebbe violazione del diritto al riposo. Nella prospettazione dell'appellante, presentarsi sul luogo di lavoro per qualche minuto per effettuare un tampone non può ritenersi
“lavoro” e non lede il diritto al riposo;
tanto più considerando che tale incombente non avrebbe potuto essere collocato temporalmente in altra giornata per comprovate esigenze organizzative.
c) con il terzo motivo si censura la sentenza per non aver considerato che la lavoratrice era tenuta a sottoporsi ai previsti controlli medici, cooperando in tal modo al rispetto degli obblighi posti a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Rileva che in un giudizio di contemperamento dei diritti, la compressione minima del diritto al riposo doveva ritenersi minusvalente rispetto al diritto alla tutela della salute del lavoratore stesso, dei colleghi e degli ospiti della struttura.
d) con il quarto motivo ribadisce la congruità e proporzionalità della sanzione conservativa comminata a fronte delle previsioni del CCNL che avrebbero legittimato anche una sanzione più grave.
e) con il quinto motivo chiede la riforma della sentenza in punto spese a fronte della richiesta sua riforma.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Si è costituita in giudizio la lavoratrice sostenendo la correttezza della sentenza gravata ed evidenziando che il fatto contestato non costituiva inadempimento ad un obbligo su di essa gravante. Rileva che il servizio di screening organizzato dalla società datrice di lavoro poteva essere fruito dai lavoratori che, comunque, in alternativa, avrebbero potuto provvedere altrimenti all'effettuazione del tampone. Sarebbero, dunque, infondate le argomentazioni della società volte a sostenere che la sig.ra fosse obbligata a presentarsi sul posto di lavoro CP_1
in data 20.05.2022 per effettuare il tampone. Ribadisce, inoltre, che le esigenze organizzative della società – funzionali a ridurre i costi di gestione dello screening – non potevano ritenersi una legittima ragione per comprimere il diritto irrinunciabile al riposo. Rileva, inoltre, che non è stato addebitato alla lavoratrice di essersi rifiutata di sottoporsi al tampone e neppure di aver violato le norme sul contrasto all'epidemia da Covid19.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi tre motivi d'appello – volti a sostenere la legittimità della sanzione comminata e la rilevanza disciplinare della condotta addebitata all'odierna appellata – possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi.
1.1 – Ai fini del decidere risulta dirimente l'esame del contenuto della contestazione disciplinare formalizzata con missiva del 3.06.2022 in cui si legge: “come Le è ben noto, in data 20 maggio 2022 Lei si sarebbe dovuta presentare in struttura per l'effettuazione del prelievo naso-faringeo nell'ambito del servizio di monitoraggio periodico per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. Invece Lei non si è
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
presentata. In merito a quanto sopra La invitiamo a presentarci le Sue giustificazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente”. Segue contestazione della recidiva in relazione a due precedenti sanzioni della multa comminate rispettivamente il
12.04.2021 e il 23.06.2021.
1.2 – Il fatto oggetto della contestazione, che cristallizza la condotta rispetto alla quale va valutata la legittimità della sanzione comminata, riguarda esclusivamente la mancata presentazione della lavoratrice presso la sede di lavoro in data 20.05.2022 per l'effettuazione del tampone naso-faringeo nell'ambito del programma di screening periodico organizzato dalla società.
1.3 – La difesa dell'appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha affermato che tale programma di screening periodico era stato organizzato in coerenza con le disposizioni del Piano di Sanità pubblica della Regione Veneto e le istruzioni operative del medico competente aziendale, ma ha anche affermato che i lavoratori erano comunque liberi di eseguire il tampone presso altre strutture abilitate.
Se ne ricava che il servizio di screening gratuito presso la struttura del datore di lavoro era un servizio offerto ai lavoratori che, tuttavia, laddove avessero preferito, avrebbero potuto effettuare il tampone – evidentemente a loro spese – presso un diverso centro abilitato, come ad esempio una farmacia. L'obiettivo perseguito era, evidentemente, quello di garantire il monitoraggio periodico, ogni dieci giorni, dell'eventuale positività al Sars-Cov2, che poteva essere raggiunto o presentandosi al punto tamponi organizzato dalla società nelle giornate all'uopo stabilite o eseguendo autonomamente il test diagnostico nel rispetto della periodicità prevista (il cui risultato avrebbe dovuto essere comunicato alla società per poter accedere alla
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
struttura, come si ricava anche dalla disposizione di servizio sub doc.
4 appellante).
1.4 – L'ulteriore conseguenza è che non vi fosse un obbligo giuridico di presentarsi necessariamente e appositamente in struttura, anche nei giorni di riposo, per effettuare il tampone. I lavoratori avrebbero potuto eseguire il test anche autonomamente.
Per ciò solo deve ritenersi del tutto priva di rilevanza disciplinare la condotta contestata che, per quanto visto, è limitata alla sola mancata presentazione in struttura in data 20.05.2022 (pacificamente giorno di riposo per l'appellata) per effettuare il tampone. Non è oggetto della contestazione di addebito formalizzata né il fatto che la lavoratrice si fosse rifiutata tout court di eseguire il test (presso la sede aziendale o altrove), né che la lavoratrice pretendesse di eseguire il test gratuitamente presso la struttura in altra data, senza rispettare la periodicità del controllo ogni dieci giorni, né che la stessa avanzasse la pretesa di lavorare in struttura senza effettuale lo screening periodico.
1.5 – Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la società – con il ricorso introduttivo del giudizio – non ha fornito alcuna allegazione, né prodotto alcuna documentazione, in merito ai giorni fissati per l'effettuazione dei tamponi, da cui ricavare la data dell'ultimo controllo della lavoratrice precedente al 20.05.2022. Non è dimostrato, infatti, che proprio il 20.05.2022 scadessero i dieci giorni dal precedente test di controllo e che, pertanto, entro quel giorno, dovesse essere effettuato un nuovo tampone per garantire il rispetto della periodicità dello screening. Solo in grado d'appello la società ha allegato tale circostanza ma si tratta, all'evidenza, di una deduzione in fatto tardiva che avrebbe dovuto essere fornita (e provata documentalmente) con il ricorso introduttivo in primo grado. Ad ogni buon conto, come già evidenziato, ciò che risulta determinante nel
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
caso di specie è il fatto oggetto della contestazione disciplinare, da ritenersi privo di rilevanza disciplinare nei termini in cui è stato formalizzato.
1.6 – Le considerazioni che precedono conducono ad affermare l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata.
2 – Rimangono assorbiti sia il quarto motivo d'appello – che presuppone la rilevanza disciplinare della condotta addebitata – sia il quinto sulle spese di lite, che presuppone anch'esso la legittimità della sanzione disciplinare.
3 – In conclusione, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione attesa la non particolare complessità delle questioni oggetto di causa. Lo scaglione di riferimento è quello indeterminato a bassa complessità atteso che, come chiarito dalla
Suprema Corte, “la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché
l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore, implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore
(Cass. n. 24979/ 2018)” (Cass. sez. lav., n. 17417 del 25/06/2024).
Non si dà luogo all'aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali atteso che gli stessi non consentono la visualizzazione dei documenti (non risultano funzionanti).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.12.2025
Il consigliere estensore La Presidente
PO DA AR OR
~ 9 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AR BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.07.2023 da elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Marco Parte_1
BE e RA IL che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Emanuele CP_1
Spata che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 314/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: sanzione disciplinare conservativa
Causa trattata all'udienza del 18.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 314/2023 del
16.06.2023 resa inter partes dal Tribunale di Padova - Sezione
Lavoro, accertarsi e dichiararsi la piena legittimità, congruità e proporzionalità del provvedimento disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione, irrogato dal alla signora Parte_1
con missiva datata 16.06.2022. Con piena vittoria di CP_1
spese anche forfettarie e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “respingersi il ricorso d'appello proposto con il presente procedimento da e in caso di Parte_1
riforma della sentenza impugnata si insiste nell'accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di causa di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, chiedendone la distrazione a suo favore con la maggiorazione del 30% essendo stato redatto il presente atto con i collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. Giustizia
37/2018”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21.07.2023 la società
[...]
che gestisce una casa di riposo per anziani ove lavora con Parte_1
mansioni di OSS la parte appellata, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso introdotto dalla società volto ad accertare la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a quattro ore di retribuzione, comminata alla lavoratrice con missiva del 16.06.2022, in relazione
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
all'addebito consistente nel non essersi presentata in struttura in data
20.05.2022 per effettuare il tampone nasale nell'ambito dell'attività di screening finalizzata ad escludere la positività al Covid19.
Il Giudice di prime cure ha valorizzato la circostanza – pacifica tra le parti – che il giorno 20.05.2022 era un giorno di riposo per la lavoratrice e che, pertanto, non le potevano essere di regola imposte attività in qualche modo connesse al rapporto di lavoro e tali da costituire, se omesse, un inadempimento contrattuale. Ha rilevato che la società, gestendo una struttura per anziani non autosufficienti, disponeva di personale sanitario e non era vincolata alle disponibilità di soggetti terzi per effettuare i tamponi;
dunque, il tampone avrebbe potuto essere effettuato in una giornata lavorativa e in orario di lavoro.
Anche le istruzioni operative in materia di screening prevedevano che i lavoratori fossero soggetti a controllo ogni dieci giorni, prima dell'ingresso in struttura e la società non aveva neppure allegato la data dell'ultimo tampone effettuato dalla sig.ra . Il Tribunale CP_1
ha quindi ritenuto priva di rilevanza disciplinare l'assenza della lavoratrice dal luogo di lavoro nel suo giorno di riposo.
Propone appello la società sulla base di cinque motivi:
a) con il primo motivo rileva che, per rispettare le disposizioni del
Piano di Sanità pubblica della Regione Veneto e le istruzioni operative del medico competente aziendale, aveva dovuto organizzare un servizio di screening anti Covid19 presso la sua struttura, che fungeva da punto tamponi, secondo una periodicità funzionale a garantire il controllo per ciascun lavoratore ogni dieci giorni. A fronte del numero dei dipendenti, era stato necessario individuare delle specifiche giornate in cui effettuare i tamponi attesa l'esigenza di evitare che tutti si presentassero nello stesso momento o in momenti ravvicinati, allungando i tempi della procedura e distogliendo per un
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
tempo non accettabile il personale dallo svolgimento delle mansioni di competenza. Tale necessità organizzativa implicava che, in alcune delle giornate previste per lo screening, qualche lavoratore dovesse sottoporvisi malgrado non fosse presente al lavoro. Censura, quindi, la sentenza per non aver tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali sottese alle procedure di screening. Ritiene illegittimo il rifiuto della lavoratrice rispetto all'ordine di servizio non venendo in rilievo i presupposti per poter far valere l'eccezione di inadempimento.
b) Con il secondo motivo contesta la sentenza laddove si afferma che qualsiasi attività in qualche modo connessa al rapporto di lavoro e imposta durante il tempo di riposo costituirebbe violazione del diritto al riposo. Nella prospettazione dell'appellante, presentarsi sul luogo di lavoro per qualche minuto per effettuare un tampone non può ritenersi
“lavoro” e non lede il diritto al riposo;
tanto più considerando che tale incombente non avrebbe potuto essere collocato temporalmente in altra giornata per comprovate esigenze organizzative.
c) con il terzo motivo si censura la sentenza per non aver considerato che la lavoratrice era tenuta a sottoporsi ai previsti controlli medici, cooperando in tal modo al rispetto degli obblighi posti a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Rileva che in un giudizio di contemperamento dei diritti, la compressione minima del diritto al riposo doveva ritenersi minusvalente rispetto al diritto alla tutela della salute del lavoratore stesso, dei colleghi e degli ospiti della struttura.
d) con il quarto motivo ribadisce la congruità e proporzionalità della sanzione conservativa comminata a fronte delle previsioni del CCNL che avrebbero legittimato anche una sanzione più grave.
e) con il quinto motivo chiede la riforma della sentenza in punto spese a fronte della richiesta sua riforma.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Si è costituita in giudizio la lavoratrice sostenendo la correttezza della sentenza gravata ed evidenziando che il fatto contestato non costituiva inadempimento ad un obbligo su di essa gravante. Rileva che il servizio di screening organizzato dalla società datrice di lavoro poteva essere fruito dai lavoratori che, comunque, in alternativa, avrebbero potuto provvedere altrimenti all'effettuazione del tampone. Sarebbero, dunque, infondate le argomentazioni della società volte a sostenere che la sig.ra fosse obbligata a presentarsi sul posto di lavoro CP_1
in data 20.05.2022 per effettuare il tampone. Ribadisce, inoltre, che le esigenze organizzative della società – funzionali a ridurre i costi di gestione dello screening – non potevano ritenersi una legittima ragione per comprimere il diritto irrinunciabile al riposo. Rileva, inoltre, che non è stato addebitato alla lavoratrice di essersi rifiutata di sottoporsi al tampone e neppure di aver violato le norme sul contrasto all'epidemia da Covid19.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi tre motivi d'appello – volti a sostenere la legittimità della sanzione comminata e la rilevanza disciplinare della condotta addebitata all'odierna appellata – possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi.
1.1 – Ai fini del decidere risulta dirimente l'esame del contenuto della contestazione disciplinare formalizzata con missiva del 3.06.2022 in cui si legge: “come Le è ben noto, in data 20 maggio 2022 Lei si sarebbe dovuta presentare in struttura per l'effettuazione del prelievo naso-faringeo nell'ambito del servizio di monitoraggio periodico per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. Invece Lei non si è
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
presentata. In merito a quanto sopra La invitiamo a presentarci le Sue giustificazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente”. Segue contestazione della recidiva in relazione a due precedenti sanzioni della multa comminate rispettivamente il
12.04.2021 e il 23.06.2021.
1.2 – Il fatto oggetto della contestazione, che cristallizza la condotta rispetto alla quale va valutata la legittimità della sanzione comminata, riguarda esclusivamente la mancata presentazione della lavoratrice presso la sede di lavoro in data 20.05.2022 per l'effettuazione del tampone naso-faringeo nell'ambito del programma di screening periodico organizzato dalla società.
1.3 – La difesa dell'appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha affermato che tale programma di screening periodico era stato organizzato in coerenza con le disposizioni del Piano di Sanità pubblica della Regione Veneto e le istruzioni operative del medico competente aziendale, ma ha anche affermato che i lavoratori erano comunque liberi di eseguire il tampone presso altre strutture abilitate.
Se ne ricava che il servizio di screening gratuito presso la struttura del datore di lavoro era un servizio offerto ai lavoratori che, tuttavia, laddove avessero preferito, avrebbero potuto effettuare il tampone – evidentemente a loro spese – presso un diverso centro abilitato, come ad esempio una farmacia. L'obiettivo perseguito era, evidentemente, quello di garantire il monitoraggio periodico, ogni dieci giorni, dell'eventuale positività al Sars-Cov2, che poteva essere raggiunto o presentandosi al punto tamponi organizzato dalla società nelle giornate all'uopo stabilite o eseguendo autonomamente il test diagnostico nel rispetto della periodicità prevista (il cui risultato avrebbe dovuto essere comunicato alla società per poter accedere alla
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
struttura, come si ricava anche dalla disposizione di servizio sub doc.
4 appellante).
1.4 – L'ulteriore conseguenza è che non vi fosse un obbligo giuridico di presentarsi necessariamente e appositamente in struttura, anche nei giorni di riposo, per effettuare il tampone. I lavoratori avrebbero potuto eseguire il test anche autonomamente.
Per ciò solo deve ritenersi del tutto priva di rilevanza disciplinare la condotta contestata che, per quanto visto, è limitata alla sola mancata presentazione in struttura in data 20.05.2022 (pacificamente giorno di riposo per l'appellata) per effettuare il tampone. Non è oggetto della contestazione di addebito formalizzata né il fatto che la lavoratrice si fosse rifiutata tout court di eseguire il test (presso la sede aziendale o altrove), né che la lavoratrice pretendesse di eseguire il test gratuitamente presso la struttura in altra data, senza rispettare la periodicità del controllo ogni dieci giorni, né che la stessa avanzasse la pretesa di lavorare in struttura senza effettuale lo screening periodico.
1.5 – Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la società – con il ricorso introduttivo del giudizio – non ha fornito alcuna allegazione, né prodotto alcuna documentazione, in merito ai giorni fissati per l'effettuazione dei tamponi, da cui ricavare la data dell'ultimo controllo della lavoratrice precedente al 20.05.2022. Non è dimostrato, infatti, che proprio il 20.05.2022 scadessero i dieci giorni dal precedente test di controllo e che, pertanto, entro quel giorno, dovesse essere effettuato un nuovo tampone per garantire il rispetto della periodicità dello screening. Solo in grado d'appello la società ha allegato tale circostanza ma si tratta, all'evidenza, di una deduzione in fatto tardiva che avrebbe dovuto essere fornita (e provata documentalmente) con il ricorso introduttivo in primo grado. Ad ogni buon conto, come già evidenziato, ciò che risulta determinante nel
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
caso di specie è il fatto oggetto della contestazione disciplinare, da ritenersi privo di rilevanza disciplinare nei termini in cui è stato formalizzato.
1.6 – Le considerazioni che precedono conducono ad affermare l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata.
2 – Rimangono assorbiti sia il quarto motivo d'appello – che presuppone la rilevanza disciplinare della condotta addebitata – sia il quinto sulle spese di lite, che presuppone anch'esso la legittimità della sanzione disciplinare.
3 – In conclusione, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione attesa la non particolare complessità delle questioni oggetto di causa. Lo scaglione di riferimento è quello indeterminato a bassa complessità atteso che, come chiarito dalla
Suprema Corte, “la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché
l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore, implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore
(Cass. n. 24979/ 2018)” (Cass. sez. lav., n. 17417 del 25/06/2024).
Non si dà luogo all'aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali atteso che gli stessi non consentono la visualizzazione dei documenti (non risultano funzionanti).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.12.2025
Il consigliere estensore La Presidente
PO DA AR OR
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