Decreto cautelare 16 settembre 2022
Ordinanza cautelare 9 novembre 2022
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2022, proposto dalla ditta Il Golosone di Salvo Stefano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Manconi e Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- della determina del Dirigente del Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo del Comune di Cagliari, n. 5137 del 18.8.2022, con cui è stata rigettata l'istanza prot. n. 177252 del 10.6.2022 avente ad oggetto la richiesta dell'ottenimento di una concessione di suolo presso lo Stadio Unipol Domus di Cagliari, per l'esercizio del commercio su area pubblica per la manifestazione sportiva “Campionato di calcio 2022/2023”;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza n. 177252 del 10.6.2022 per la concessione di suolo per l'esercizio del commercio su area pubblica per la manifestazione denominata “Campionato di Calcio 2022/2023”, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del Comune di Cagliari ove letto ed interpretato nel senso di non consentire la rateizzazione di debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ovvero per crediti di cui si accerti l'avvenuta prescrizione;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visto il decreto cautelare n. 239 del 16.9.2022 con il quale è stata respinta l’istanza interinalmente proposta da parte ricorrente, di misure cautelari monocratiche;
Vista l’ordinanza cautelare n. 276 del 9.11.2022 con la quale è stata respinta l’istanza, interinalmente avanzata da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa EL AR, vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto presentata dal Comune resistente, udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che in udienza parte ricorrente ha espressamente dato atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che ne venga dichiarata l’improcedibilità;
- che al Collegio non resta che procedere in conformità a quanto sopra richiesto da parte ricorrente, pronunciandosi in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a.;
- che le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti che ha condotto a una decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
EL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | Marco EL |
IL SEGRETARIO