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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2074 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10218/2018 pronunciata in data 23 novembre 2018 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Nunzio Palomba ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Salita Pontecorvo n. 33 appellante principale
E
) − nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della in persona dei legali rappresentanti, e Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Erasmo Augeri CP_4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Melisurgo n. 44 appellata principale
NONCHE'
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede CP_5 P.IVA_2 legale Roma alla Via IV Novembre n. 144, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Laura Lembo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla Via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro
1 appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2014 conveniva Parte_1
in giudizio la − quale Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della Controparte_2
(FGVS) − innanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentirla condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata rimasto ignoto, al risarcimento del c.d. danno differenziale subito a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 20 marzo 2013, alle ore 15,40 circa, in Napoli al Viale
Umberto Maddalena, all'altezza del civico n. 47 nei pressi di un distributore di carburante della Q8.
Nel richiedere la somma di € 73.659,21 (data dalla differenza tra l'importo di €
119.900,34 per danno biologico, I.T.T., I.T.P. e spese mediche e l'importo di €
46.241,13 riconosciutagli dall' a titolo di rendita capitalizzata), in aggiunta di CP_5
interessi legali e rivalutazione monetaria, l'istante deduceva a fondamento della domanda di essere rovinosamente caduto al suolo, mentre era alla guida del suo motociclo Honda SH 125, targato DK96396, impattando con il fianco sinistro contro il cordolo spartitraffico di cemento e perdendo conoscenza, a causa del violento investimento nella parte laterale destra del motociclo da parte di un'auto Fiat DA di colore marrone, il cui conducente restava ignoto per essere scappato senza prestare alcun soccorso.
Precisando che stava percorrendo la detta strada in direzione di Piazza Capodichino per recarsi a lavoro presso la Macelleria “Russo” in Casavatore (NA) e che stava procedendo sulla sinistra “costeggiando il cordolo spartitraffico posto al centro della carreggiata”, “con il casco regolarmente indossato” e “ad una velocità di circa 20/30 Kmh”, anche in ragione del “fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia”, l'istante evidenziava che la Fiat DA, proveniente dall'uscita della Tangenziale di Napoli di
2 Secondigliano/Capodichino, si era immessa sul Viale Umberto Maddalena “a velocità sostenuta e senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli in transito”.
Aggiungeva che a seguito dell'incidente era stato soccorso e trasportato a mezzo autoambulanza del servizio 118 presso il P.S. dell' di Controparte_6
Napoli e gli erano state diagnosticate “politrauma con lesione organi interni e frattura del calcagno sinistro oltre alle fratture della 8^, 9^, e 10^ costola a sinistra e frattura collo piede sinistro” tali da rendere necessari un intervento chirurgico e cure riabilitative.
Riferiva di aver sporto, in data 15/5/2013, innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli querela contro ignoti per i reati di lesioni colpose e omissione di soccorso, che era stata poi archiviata in data 22/5/2013, e di aver denunciato l'infortunio all' che, dopo aver espletato gli accertamenti medico- CP_5
legali e di rito, gli aveva riconosciuto una invalidità al 16% e una rendita annua pari a
€ 2.710,50.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità, Controparte_1
l'improponibilità e l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto per l'assoluta mancanza della prova, o in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento con vittoria delle spese di lite.
Interveniva volontariamente, in data 10 ottobre 2014, l' che, associandosi CP_5 alle richieste e conclusioni dell'attore, esercitava l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. chiedendo la condanna della alla restituzione delle “indennità Controparte_1
erogate all'infortunato ovvero alla somma di € 66.713,33 o alla diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia”.
Acquisita documentazione varia, ammesse ed espletate la prova con i testimoni e e la consulenza tecnica d'ufficio e riesaminati i testimoni Tes_1 Testimone_2
al fine di chiarire la loro deposizione, il Tribunale di Napoli, in data 23 novembre
2018, pronunciava la sentenza n. 10218/2018 con cui rigettava sia la domanda proposta dall'attore che quella proposta dall'interventore e li condannava in solido al pagamento delle spese processuali, ponendo a carico di parte attrice il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio; da ultimo, disponeva che fosse trasmessa copia delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e del rapporto di
3 Polizia Municipale di Napoli alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la proponibilità della domanda, ne affermava l'infondatezza per non essere stata raggiunta la prova che il veicolo fosse “rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'istante”, dal momento che l'attore aveva
“presentato querela a distanza di quasi due mesi dal fatto” e “a mezzo delegato” frustrando in tal modo “ogni minimo tentativo di ricostruzione della dinamica e di ricerca della prova da parte degli investigatori”, che l'accertamento eseguito dalla Polizia Municipale aveva “escluso la presenza di veicolo sconosciuto” e che “nel referto di PS, alla voce cause e circostanze dichiarate, si legge[va]: “riferisce incidente stradale”, ma senza specificare che lo stesso avvenne a causa di veicolo rimasto sconosciuto”.
Riteneva, inoltre, che le “discrasie esistenti tra le dichiarazioni rese dai testi e quanto riportato nel rapporto della Polizia Municipale” compromettessero “la stessa verosimiglianza del fatto storico” e che il giudizio espresso dal c.t.u. “di congruità con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti” non mutasse la valutazione di infondatezza della domanda, posto che non era “in discussione l'esistenza di sinistro e di un trauma (seppure non dovuto ad impatto con vettura), ma che questo fu causato da veicolo sconosciuto”.
Avverso tale sentenza , con atto di citazione notificato in data 23 Parte_1
aprile 2019, proponeva appello invocandone l'integrale riforma per l'erronea interpretazione della legge, l'erronea valutazione delle istanze istruttorie e la contraddittorietà e insufficienza della motivazione riconducibile al fatto che il giudice di primo grado voleva “giungere frettolosamente ad una sentenza di rigetto”.
L'appellante concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'”errata valutazione dei documenti prodotti e la conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cpc per omessa valutazione delle risultanze probatorie e per il conseguente rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge anche in merito alla liquidazione delle spese del giudizio” e di
“condannare, di conseguenza, la […] al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 della somma di € 62.720,90 quale danno differenziale oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo”.
4 Chiedeva, inoltre, l'ammissione della prova testimoniale indicando come testimoni gli Agenti della Polizia Municipale del Controparte_7
Si costituiva, in data 21 maggio 2019, l' con comparsa di risposta contenente CP_5 appello incidentale con cui, oltre ad associarsi ai motivi dell'appello principale, impugnava la sentenza in via incidentale denunciando l'erroneità e la carenza di motivazione sulla domanda di surroga e l'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione e rivalutazione degli interessi sulle somme erogate dall'Ente.
Concludeva chiedendo di “accogliere l'appello principale nonché l'appello incidentale formulato dall' per i motivi elencati e per l'effetto condannare CP_5 Controparte_8
,quale Impresa designata dal F.G.V.S. per la in persona del
[...] Controparte_2 legale rapp.te pro-tempore, chi e per quanto di ragione, a rifondere all' la somma di € CP_5
82.535,05 o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data degli esborsi e dalla capitalizzazione per la rendita, fino al soddisfo”, con condanna della al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_1
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1 assunto, dedotto e richiesto dall'appellante principale in quanto inammissibile e infondato. Nello specifico:
- in primo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. dal momento che “il Primo Giudice, con la sentenza, ha disposto la trasmissione delle dichiarazioni testimoniali e del rapporto di Polizia Municipale al P.M. per verificare la sussistenza dei presupposti per l'indagine penale a carico di e per Tes_1 Testimone_2 il reato di falsa testimonianza, ad ulteriore conferma dell'assoluta infondatezza dell'azione risarcitoria avanzata dal ”; Parte_1
- in via gradata, eccepiva l'infondatezza dell'appello principale a causa della mancanza di elementi “per poter affermare che il sinistro vada ascritto a fatto e colpa del conducente dei veicolo presunto investitore”, risultando, al contrario, “certa la condotta inadeguata tenuta dall'attore che, in violazione di precise norme del C.d.S. e delle regole di comune sicurezza, viaggiava interamente spostato sulla corsia di sinistra”;
- eccepiva, infine, l'inammissibilità per tardività della domanda proposta dall' CP_5
e la sua infondatezza.
5 Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata al 5 marzo
2021 per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio per sostituzione del Consigliere relatore, dr.ssa Maria Grazia Savastano, con la nomina in sua vece della dr.ssa Invitato l'appellante a Persona_1
rivalutare l'istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. del dott. Fabio Magistro, quale giudice del primo grado di giudizio, non essendo il relatore del procedimento e non facendo parte del Collegio, normalmente composto dalla Presidente e dal giudice anziano nella persona del dr. Giorgio Sensale, giusto provvedimento della Presidente di Sezione, dr.ssa Assunta d'Amore, del 24 novembre 2022, la Parte non insisteva in detta istanza.
Quindi, la causa subiva una serie di rinvii per assenza del relatore, dr. Per_1
e per le sue dimissioni;
all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, trattata ai
[...]
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rilevata la pendenza sul ruolo del Consigliere relatore, dr.ssa (subentrata in data 9 gennaio 2025 al precedente Controparte_9 relatore, dr.ssa cessata dal servizio, giusto decreto del Ministro della Persona_1
Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023), di cause rientranti nell'obiettivo di smaltimento del PNRR (iscritte a ruolo entro il 31.12.2022) in numero maggiore di quelle pendenti sul ruolo di ciascun altro Consigliere e premessa la sostituzione del relatore con la nomina in sua vece della dr.ssa Assunta d'Amore, sul cui ruolo, invece, non vi erano per quella data cause da riservare in decisione della stessa annualità, sulle rinnovate conclusioni rese dalle Parti, la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotto a quarantacinque giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (23 aprile 2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (23 novembre 2018), non notificata, nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione in giudizio nei dieci giorni successivi
(29 aprile 2019).
Sempre in via preliminare, premesso che l'eccezione invocata ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, va affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati
6 dall'art. 342 c.p.c. essendo stati chiaramente individuati tanto i capi della sentenza gravata sottoposti a critica, tanto le varie censure proposte alla ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, quanto le relative violazioni di legge denunciate rilevanti ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si è basata la decisione del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione, oggetto di doglianza, ha articolato le modifiche invocate a seguito della propria ricostruzione.
Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dei rilievi fotografici allegati al rapporto di polizia municipale n. 107372 e depositati dall'appellante principale solo nel presente grado, in quanto documenti nuovi e, dunque, contrastanti con il divieto sancito dall'art. 345, comma 3, c.p.c.. Occorre precisare, in proposito, che il menzionato rapporto, pur essendo più volte citato da parte attrice
(cfr. querela, denuncia di infortunio in itinere in atti), è stato depositato dall' CP_5 con la propria comparsa di intervento nel primo grado del giudizio, come desumibile dagli atti e come rilevato anche dal giudice di prime cure, e la produzione di tale documento non risulta corredata da alcuna allegazione fotografica (cfr. fascicolo di parte del primo grado del giudizio dell' . CP_5
Va, altresì, dichiarata l'inammissibilità della prova per testimoni articolata dall'appellante principale ai sensi dell'art.345 c.p.c. in quanto introdotta solo nel presente grado di giudizio.
Tanto premesso, l'appello principale appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con un unico e articolato motivo l'appellante principale lamenta il mancato riconoscimento dell'obbligazione risarcitoria in capo alla stante Controparte_1
la contraddittorietà della statuizione con cui il Tribunale ha contestato “il ritardo nella
7 presentazione della querela […] nonostante abbia riconosciuto egli stesso che il periodo di assoluta inabilità si sia protratto per 50 giorni come accertato dal ctu incaricato”, evidenziando, a tal riguardo, che non risulta ravvisabile alcuna mancanza di
“diligenza da parte dell'infortunato”, avendo egli “immediatamente” sporto querela “non appena le sue condizion[i] di salute glielo hanno consentito e appena entrato in possesso della cartella clinica fornita dal nosocomio che lo ebbe in cura” e avendo ricercato “eventuali testimoni in grado di riferire sui fatti per cui è causa”. Deduce, inoltre, l'errata valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure dal momento che “il rapporto della Polizia Municipale redatto […] senza aver espletato alcuna attività di indagine o accertamento, senza aver interrogato le persone presenti sul luogo dell'evento, tra cui il Sig. […], si fonda unicamente su mere supposizioni”, che entrambi i Tes_1
testimoni erano presenti “sul luogo del sinistro e nel momento in cui lo stesso si è verificato” e che tra le loro dichiarazioni “non vi sono evidenti contraddizioni […], ma solo ed esclusivamente dettagli marginali […] su ininfluenti circostanze allo stesso collegate, dovuti al lunghissimo lasso di tempo trascorso tra l'incidente ed il momento del raccoglimento della prova o tra la prima deposizione e quella resa in seconda convocazione”. Afferma, infine, che non è condivisibile il giudizio secondo cui la valutazione del c.t.u. “non si riferisce ad uno scontro tra auto e veicolo ma applicabile a qualunque evento traumatico verificatosi senza scontro tra veicoli” e che la sentenza impugnata si fonda su “due rationes decidendi” inconciliabili, ossia che “il “veicolo responsabile del sinistro” sarebbe rimasto sconosciuto per fatto imputabile al ” e che è “non provato l'investimento ad Parte_1
opera di veicolo non identificato e cioè la presenza di un veicolo responsabile del sinistro”.
Orbene, in materia di risarcimento danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione ricade sul danneggiato che agisce in giudizio l'onere di dimostrare tanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo quanto che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass., 8 marzo 1990, n. 1860; Cass., 13 luglio 2011,
n. 15367; Cass., 19 aprile 2023, n. 10540; Cass., 15 febbraio 2024, n. 4213) e che i pregiudizi riportati siano la diretta conseguenza di tale condotta.
Del resto, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro e di una più
8 rigorosa valutazione del fatto storico, trova giustificazione nella circostanza per cui l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso la valutazione e l'allegazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Cass.
19/11/2021 n. 35605).
È stato, quindi, affermato che "nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (cfr. Cass. 450/2025; Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005).
In materia di querela contro ignoti bisogna altresì ribadire che la proposizione della stessa da parte del danneggiato non rappresenta una “condizione di proponibilità” dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (cfr. Cass. 4 novembre 2014,
n. 23434; Cass. 15 aprile 2021, n. 9873).
9 Al contempo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, dal momento che si viene a configurare, al più, come un mero elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell'accertamento del diritto (cfr. Cass. Sez. 3, 2 settembre 2013, n. 20066; Cass. Sez. 3, 17 febbraio 2016, n. 3019).
Ebbene, è proprio per tali complesse ragioni che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea;
egli ha, infatti, ritenuto che “l'attore ha presentato querela a distanza di quasi due mesi dal fatto” e che “sebbene il CTU abbia indicato in 50 giorni il periodo di
ITT, la querela è stata proposta a mezzo delegato”, argomentando in proposito che “se è vero che la tempestiva denuncia (o della querela) non costituisce condizione di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata proposizione o comunque la presentazione obiettivamente tardiva della stessa (a prescindere cioè, dalla rilevanza temporale
a fini penali) rappresenta elemento rilevante nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile”, ma, ha, altresì, rilevato la sussistenza di elementi che “minano la stessa ricostruzione storica offerta in allegazione da parte attrice” ed evidenziato il carattere dubbio e contrastante delle dichiarazioni rese dai testimoni.
Quanto affermato, se da un lato appare un'argomentazione che in alcun modo può disattendersi, dall'altro necessita della valutazione di ulteriori elementi che, considerati complessivamente nel quadro probatorio a disposizione, piuttosto che contribuire a formare chiarezza nel senso invocato dall'appellante principale, continuano a destare particolare incertezza unitamente a quelli già valutati in primo grado. Compito della Corte adita, quale giudice di merito al pari del giudice di prime cure, è infatti quello di “individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova” (Cass. Sez. 3, 22 settembre 2023, n. 27117) e proprio in tale ottica appaiono evidenti le numerose discrasie del materiale probatorio.
È da ribadire, infatti, che non appare affatto fuorviante la considerazione sul nesso tra la tardività della proposizione della querela e la mancanza di diligenza del danneggiato nell'identificazione del veicolo ritenuto responsabile del sinistro poiché
10 la stessa è stata operata dal giudice di prime cure non in forza di qualche automatismo (presentazione di una denuncia contro ignoti non tempestiva – assenza del requisito della "impossibilità incolpevole" nella identificazione del veicolo investitore – rigetto della domanda), ma, in ragione di una adeguata valutazione del compendio probatorio dal quale emergono molteplici criticità. Queste criticità sono ravvisabili, in primo luogo, dal confronto del rapporto di incidente stradale della
Polizia Municipale di Napoli, sopraggiunta sul luogo del sinistro alle ore 16:10, ossia poco dopo il presunto orario della sua verificazione (ore 15:30), con le dichiarazioni rese dai testimoni. Dalla lettura del primo si desume, con riferimento alla natura dell'incidente, che si è trattato di un “infortunio per caduta dal veicolo”, mentre viene esclusa, data la mancata compilazione delle voci corrispondenti, la sussistenza sia di uno scontro con il veicolo investitore o di un eventuale tamponamento che di una presunta responsabilità di qualche veicolo in fuga. Si riscontra, poi, una descrizione sulle caratteristiche del tratto stradale (“carreggiate n. 2: una per ogni senso di marcia”,
“tratto viario pianeggiante” “pavimentazione: asfaltata”), sulle condizioni del tempo
(“condizioni del tempo: nuvoloso. pioggia”, “stato del fondo stradale: discreto. Al momento risultava bagnato per pioggia in atto”) e sulle condizioni di traffico (“intenso”), nonché una ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base degli elementi disponibili, tenuto conto della mancanza di testimoni e di dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato.
Nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, invero, i militari hanno reso il loro contributo nei seguenti termini: “I soli elementi disponibili e certi che ci consentono di ipotizzare la dinamica dell'incidente sono: 1° i residui rinvenuti sull'asfalto (Rottura del parabrezza); 2° fondo stradale bagnato dovuto alla pioggia;
3° che il mezzo è uscito da via
UP CA, dove risiede il 4° il tratto percorso dallo stesso in viale U. Parte_1
Maddalena, da via C. CA al punto in cui sono stati rinvenuti i residui del parabrezza, è di circa una decina di metri. Non avendo altri elementi: dichiarazioni del o di Parte_1 testimoni presenti al fatto, tamponamenti al mezzo, si può solo ritenere che il conducente dell'Honda abbia perso il controllo del veicolo, per qualche motivo al momento sconosciuto, e non sia addebitabile a terzi l'incidente”.
11 Tuttavia, le riferite considerazioni appaiono contrastanti con le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, soprattutto in sede di rinnovata audizione, che hanno entrambi raccontato che gli agenti di polizia ascoltarono delle persone, tra cui al Tes_1 fine di raccogliere informazioni. Nel corso della prima audizione, infatti, il predetto testimone ha riferito di non essere “stato ascoltato da Autorità” ma di aver lasciato le proprie “generalità” ai “vigili urbani” che “lo stesso giorno intervennero” per chiedergli
“del motorino che avevano lasciato temporaneamente” presso il distributore di carburante di sua proprietà, mentre il testimone ha dichiarato di non essere stato Testimone_2 ascoltato dai “Vigili Urbani” ma di ricordare che questi intervennero sul posto e
“ascoltarono altre persone”. Nel corso della seconda escussione, invece, il testimone
Autore ha raccontato di aver “riferito della dinamica del sinistro” “ai Vigili”, pur non sapendo se “gli stessi abbiano o meno verbalizzato”, mentre il testimone ha Tes_2
dichiarato di aver “visto il Sig. parlare con i Vigili Urbani” ma di non saper Tes_1 aggiungere altro poiché si trovava “nel distributore posto al lato opposto di quello in prossimità del quale si è verificato il sinistro”.
Ma le testimonianze appaiono ancora più sospette, tanto da far dubitare della loro attendibilità, laddove si considerano i profili di discordanza tra le dichiarazioni circa l'arrivo degli agenti in seguito al sinistro, posto che l'uno ( ha riferito Tes_1
che “intervennero dopo qualche ora” insieme anche alla Polizia di Stato, mentre, l'altro
( ) che giunsero “circa mezz'ora dopo il sinistro”, ovvero le discrasie tra le Testimone_2
dichiarazioni rese dagli stessi testimoni, avendo il testimone Autore riferito, in un primo momento, di aver rilasciato ai vigili urbani soltanto le proprie “generalità” e, successivamente, di aver raccontato la “dinamica del sinistro” e il testimone Tes_2
all'inizio, dedotto genericamente che “altre persone” furono ascoltate dai vigili urbani e poi, in sede di nuova audizione, specificato che si trattava di Tes_1
Risultano, quindi, evidenti tanto i profili di contraddittorietà tra il rapporto degli agenti e le dichiarazioni testimoniali quanto le contraddizioni insite nel contenuto delle stesse testimonianze, così come appaiono completamente inutili gli sforzi dell'appellante di sottolineare la superficialità degli accertamenti condotti dagli agenti, nonché la falsità delle circostanze riportate (l'aver omesso di riportare la conversazione con , vieppiù, in considerazione del fatto che tale ultimo Tes_1
12 profilo, riguardando l'omessa indicazione di un accertamento compiuto dagli agenti, ne avrebbe comportato l'impugnazione mediante querela di falso.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che, al fine di considerare la testimonianza attendibile, è necessario che il testimone del sinistro stradale sia identificato nel verbale redatto dal Pubblico Ufficiale (Cass. n. 33357 del 10/2/2021) dato che rispetto a detta attività di identificazione il verbale redatto da organi di polizia è dotato di efficacia di piena prova fino a querela di falso trattandosi di fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultante al momento del loro intervento (cfr. Cass. Sez. 3, 7 ottobre 2022, n.
29320; Cass. Sez. 3, 15 febbraio 2006 n. 3282).
Ancora, non appare condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui gli agenti non abbiano rivolto alcuna domanda ai testimoni fondamentali per la ricostruzione dell'incidente, né abbiano provveduto alla loro identificazione, pur provvedendo a ricostruirne la probabile dinamica sulla scorta dei soli elementi disponibili raccolti sul luogo dell'incidente; peraltro, va evidenziato che trattasi di Agenti della Polizia
Municipale della Sezione Infortunistica Stradale e, quindi, ben avvezzi alla stesura di un tal tipo di verbale.
La fumosa situazione prospettata si infittisce maggiormente se si considerano le testimonianze sia nella parte in cui, pur descrivendo lo status loci al momento del sinistro (il testimone parla di “caos”, “capannello di persone” e alla presenza di Tes_1
persone fa riferimento anche il testimone , omettono di riferire la presenza Tes_2 della pioggia e del fondo stradale bagnato sia dove raccontano la non immediata fuga del veicolo ritenuto responsabile del sinistro, posto che il testimone Tes_1
riferisce che “inizialmente la panda si fermò e […] il conducente scese anche dalla vettura.
Successivamente approfittando del caos si dileguò”, circostanza confermata, sia pur in maniera più sintetica, dal testimone (“la Fiat DA si fermò inizialmente, ma poi Tes_2
andò via”), sebbene questi poi escluda che il conducente sia sceso dalla vettura.
Ebbene, appare inverosimile che nessuno dei due testimoni, che hanno dichiarato a più riprese che al momento del presunto impatto stavano lavorando a pochi metri dal luogo dell'incidente, l'uno (Autore) presso il distributore di carburante Q8 e l'altro (Liberti) presso il distributore Tamoil, “posti un di fronte all'altro anche se non
13 perfettamente simmetrici” e con visuale diretta sulla strada (cfr. pag. 13 dell'atto di appello), sia riuscito a rilevare il numero di targa della Fiat DA che risultava perfettamente percepibile all'interno del loro campo visivo e, dunque, dalla prospettiva della loro postazione di lavoro e, vieppiù, in considerazione della circostanza che il relativo conducente si sia fermato nell'immediatezza per poi, solo successivamente, allontanarsi.
Ulteriori perplessità sono offerte anche dalla riferita circostanza di trasporto in ospedale mediante ambulanza, posto che dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli emerge che il danneggiato giunse presso la struttura sanitaria con “mezzi propri” e dal verbale dei militari si indica il trasporto dell'infortunato prima del loro arrivo senza barrare la casella corrispondente al trasporto con ambulanza (cfr. in atti).
Quindi, data la contraddittorietà del materiale probatorio, la Corte non ritiene soddisfatti i requisiti richiesti dal Supremo Collegio ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria presentata al FGVS: non appare adeguatamente provato, tantomeno «in maniera chiara e univoca», tanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo quanto che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto, secondo i principi affermato dal Supremo Collegio e sopra esposti.
Invero, considerate le perplessità rilevate in merito alla dinamica dell'incidente e le risultanze processuali complessivamente e sistematicamente valutate, non è possibile affermare l'effettiva presenza del presunto veicolo pirata e il conseguente addebito di responsabilità nei suoi confronti: fermo restando il rapporto di polizia dal quale si desume l'attribuibilità dell'infortunio alla caduta dal motociclo, è da evidenziare un'ulteriore perplessità e questa risiede tanto dalle generiche informazioni rinvenibili nel referto di Pronto Soccorso dove, con riferimento alle circostanze dichiarate, vi è la dicitura “riferisce incidente stradale”, non corredata da alcuna specifica indicazione del veicolo rimasto sconosciuto, quanto dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli agenti. In particolare, va osservato che questi ultimi, nell'attribuire la causa dell'incidente alla perdita di controllo del motoveicolo ad opera del conducente e nell'escludere, per l'effetto, la responsabilità di terzi, hanno
14 considerato, quali “elementi disponibili e certi”, “1°- i residui rinvenuti sull'asfalto (rottura del parabrezza): - 2°- fondo stradale bagnato dovuto alla pioggia;
3°- che il mezzo è uscito da via UP CA, dove risiede il 4°- il tratto percorso dallo stesso in viale U. Parte_1
Maddalena, da via C. CA al punto in cui sono stati rinvenuti i residui del parabrezza, è di circa una decina di metri”, oltre che l'insussistenza di “tamponamenti al mezzo” quanto piuttosto il solo parabrezza rotto dati i residui rinvenuti sull'asfalto della strada e fatti rimuovere a mezzo di apposita ditta.
Ebbene, considerato il tratto di strada interessato dall'incidente, quale rettilineo e pianeggiante con buona visibilità e illuminazione diurna, la circostanza che ci fosse traffico intenso e che il manto stradale fosse discretamente bagnato per la “pioggia in atto” (secondo quanto riportato nel rapporto della Polizia Municipale), avrebbe dovuto indurre un guidatore normalmente accorto ad adottare la massima prudenza e a procedere a velocità moderata, tale da prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui. In tal senso appare opportuno il richiamo all'art. 141 del Codice della strada
(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod.) che prescrive l'obbligo del conducente di
“regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e all'art. 143 secondo cui “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, con la conseguenza che la condotta del danneggiato che non rispetti il dettato legislativo può assumere rilevanza, anche ai fini dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 23 maggio 2023, n. 14228).
Pertanto, tanto l'assenza di segni dello scontro della macchina contro il motociclo quanto il ritrovamento dei soli residui del parabrezza dello scooter convincono la
Corte a ritenere che nel caso di specie tali obblighi, contrariamente a quanto riferito dall'appellante circa l'andamento a “circa 20/30 kmh”, non siano stati rispettati, vieppiù, in considerazione della affermata circostanza che si trovava in prossimità dello spartitraffico centrale.
Inoltre, anche la riferita circostanza da parte degli agenti secondo cui “il mezzo è uscito da via UP CA, dove risiede il ” non appare inverosimile in Parte_1
15 considerazione del fatto che nella denuncia di infortunio in itinere all' (cfr. in CP_5
atti) l'attore ha dichiarato che l'incidente è avvenuto mentre si stava recando a lavoro dove avrebbe dovuto osservare l'orario lavorativo 16:00-20:00 e ha aggiunto che “a causa di vincoli giudiziari è obbligato a rispettare gli orari di uscita e di entrata nella propria abitazione”, circostanza, quest'ultima, che fa tanto desumere, quindi, che l'attore, fuoriuscito dalla propria abitazione dalla vicina via UP CA (avendo i militari accertato che “il tratto percorso dallo stesso in viale U. Maddalena, da via C. CA al punto in cui sono stati rinvenuti i residui del parabrezza, è di circa una decina di metri”), si sia immesso velocemente sul Viale Umberto Maddalena tanto da costeggiarne lo spartitraffico centrale perdendo il controllo del proprio motociclo e cadendo rovinosamente al suolo. Pertanto, la ricostruzione effettuata dagli agenti è da ritenersi alquanto convincente poiché, pur attenendo alle “altre circostanze di fatto che
[il pubblico ufficiale] segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti” e pur non essendo dotata di piena prova fino a querela di falso, “ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. Sez. 3, 17 aprile 2024, n. 10376), che nella specie non è stata fornita.
In ultimo, in alcun modo possono giovare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a prova del comportamento contra legem del presunto veicolo pirata della strada, dal momento che il c.t.u., nel dichiarare che “le suddette lesioni sono per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione ripartiva, documentazione esibita, compatibili e congrue con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti
(conducente di motociclo investito da autoveicolo con proiezione contro ostacolo fisso ed al suolo) sicché ne è recepibile la dipendenza causale dal sinistro in oggetto”, ha espresso soltanto un giudizio di congruità tra l'evento traumatico riferito e le lesioni riportate.
In proposito, va, in primo luogo, ricordato che “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione
″percipiente″”, ma a condizione che “essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 2, 22 gennaio 2015, n. 1190; Cass. Sez. 6 - 3, 3 luglio 2020, n.
13736), giacché, anche quando la consulenza “può costituire essa stessa fonte oggettiva di
16 prova”, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, restando pur sempre necessario che esse
“deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass.
Sez. 3, 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. Sez. 1, 10 settembre 2019, n. 20695). Di poi,
l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice di prime cure non appare criticabile laddove una consulenza tecnica, quale mezzo di valutazione, alla luce di speciali nozioni di carattere tecnico-scientifico, di determinati fatti o delle loro conseguenze, non vincola lo stesso giudice in sede di decisione della controversia, potendo disattenderne le risultanze, a condizione che abbia motivato
“in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU” (cfr. Cass. Sez. 3, 25 novembre 2021, n. 36638).
Concludendo, il Tribunale ha correttamente inserito le discrasie rilevate in una serie di elementi fattuali che ha giudicato come indizi sfavorevoli all'attore al punto di pervenire al rigetto della domanda. D'altronde, con un quadro probatorio decisamente lacunoso, contraddittorio e carente come quello prospettato, in alcun modo può dirsi raggiunta la prova che l'autoveicolo Fiat DA fosse effettivamente presente sulla strada e che il sinistro fosse effettivamente stato cagionato dal relativo conducente a favore, invece, di una differente dinamica di incidente addebitale all'esclusiva condotta imprudente tenuta dal conducente il motociclo Honda SH 125.
Muovendo da tali premesse, l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli in quanto sprovvisto di un'adeguata e tranquillizzante prova circa la dinamica del sinistro e la riconducibilità delle lesioni lamentate all'impatto cagionato dall'autoveicolo Fiat DA, non può che ritenersi infondato e non meritevole di accoglimento.
Tanto precisato, è da reputarsi altrettanto infondato e non meritevole di accoglimento l'appello incidentale proposto dall' e diretto a contestare la CP_5
pronuncia con cui il giudice di primo grado, in conseguenza del rigetto della domanda attorea, ha erratamente “trascina[to] nella stessa sorte la domanda dell' ” CP_5 non avvedendosi che la stessa fosse “autonoma e incontestata”.
17 Va, invero, specificato che con la comparsa di intervento l' ha inteso sostenere, CP_5
sulla base di un proprio interesse giuridico, il diritto vantato dall'attore, quale parte adiuvata (cfr. difese spiegate e conclusioni rassegnate), con la conseguenza che il rigetto della domanda attorea determina automaticamente il rigetto della pretesa dell'interveniente di vederne accolte le deduzioni al fine di conseguire un vantaggio nella propria sfera giuridica (cfr. Cass. Sez. 2, 11/11/1971, n. 3238).
Va, infine, respinta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria avanzata dalla posto che è fermo il convincimento sulla relativa Controparte_1 qualificazione risarcitoria, opinione autorevolmente avallata dalla Consulta la quale, nell'affermare la legittimità costituzionale della necessità dell'istanza di parte ai fini della condanna in discorso, ha espressamente ricondotto l'istituto nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, «con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo» ( C. Cost. 23.12.2008, n.
435).
Circa quest'ultimo aspetto, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima.
L'attuale orientamento di legittimità prevalente, pur attenuando tale onere probatorio, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (così
Cass. 28226/2008; Cass. 13395/2007; Cass. 4096/2007; Cass. 3388/2007; Cass.
27383/2005), conformemente all'orientamento dottrinale che, riconducendo il potere
«d'ufficio» non alla liquidazione bensì al profilo dell'allegazione, ritiene sufficiente, fatto salvo l'impulso formale con la formulazione della istanza ad hoc, che la parte richiedente compia un generico riferimento alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza dedurre un qualificato e specifico tipo di danno subito,
18 potendo questo essere ricavato in via officiosa dalle risultanze probatorie o dagli atti di causa.
Nel caso di specie, pur accedendo a tale opinione, emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti da parte appellata, né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio.
A quest'ultimo riguardo, infine, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del
15/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del 23/6/2022).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza
(domanda che presuppone, quale condizione necessaria anche se non sufficiente per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso, come quello all'esame, di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e di rigetto dell'appello non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
L'appellante principale e quello incidentale, giacché soccombenti anche nel presente grado di giudizio, vanno condannati a rimborsare le spese che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dall' nei confronti della Parte_1 CP_5 [...]
[...]
[...] avverso la sentenza n. 10218/2018 pronunciata in data 23 novembre CP_10
2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna e l' , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 CP_5
spese del grado in favore della che si liquidano in € Controparte_1
8.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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