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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/08/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2169/2019 R.G. promossa da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Di Lauro, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Via E. Fermi n. 3 attore
nei confronti di
in persona del procuratore speciale Controparte_1
(Cod. Fisc. ) Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Enne e dall'Avv. Arturo Dell'Isola, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso l'indirizzo PEC del primo procuratore
Email_1 convenuta
e di
(Cod. Fisc. Persona_1 C.F._3 convenuto contumace
e con l'intervento di
(P.IVA - Cod. Fisc. ) CP_3 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Ceccarelli e dall'Avv. Cinzia Corti, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC
e Email_2 Email_3 intervenuto
Oggetto: risarcimento danni – azione di rivalsa CP_3
CONCLUSIONI
Per l'attore (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il Parte_1
05.02.2025, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, dichiarare che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del convenuto
e, per l'effetto, condannare l a Persona_1 Controparte_1
2 risarcire l'attore tutti i danni patiti nella misura di E. 46.631,79 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta, equa e provata, al netto della rivalsa CP_3 pari ad E. 4.570,21 (danno biologico + spese medico legali) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, spese forfettarie, c.n.p.a ed iva e spese di CTU e CTP”.
In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle prove orali indicate al n° 2 della memoria istruttoria del 05/10/2020 non accolte.”
Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate Controparte_1 il 06.02.2025, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattese e respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e premesse tutte le declaratorie di legge
IN VIA PRINCIPALE, dichiarare l'illegittimità della richiesta risarcitoria di parte attrice in quanto duplicazione della liquidazione che non considera l'importo già liquidato dall' , e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in CP_3 fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e ritenere la somma di euro 11.360,00 come definizione ai fini della rivalsa ampiamente satisfattiva e congrua;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e dell'intervenuta , limitare l'entità del CP_3 risarcimento alle somme accertate in corso di causa riconoscendo solo l'importo pagato a titolo di indennizzo del danno biologico, nei limiti del danno effettivamente patito dalla vittima.
IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova testimoniale se reiterati da parte attrice, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione degli stessi da parte dell'Ill.mo Giudice, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze dedotte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre accessori di legge.”
3 Per l'intervenuto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il CP_3
06.02.2025, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda dell' , condannare i convenuti in solido tra loro a rifondere all'Istituto il costo CP_3 sopportato per l'infortunio occorso al lavoratore in data 19.11.2019, Parte_1 quantificato in complessivi €. 39.565,00= (al lordo dell'acconto ricevuto in data
17.1.2020 di euro 11.360,00), nei limiti dell'ammontare del danno civilistico, oltre interessi e rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo. Respingendo conseguentemente le domande dell'infortunato che possano pregiudicare il diritto di rivalsa dell' , come sopra quantificato. CP_4
Con le spese, funzioni ed onorari di causa;
sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
In via istruttoria insistendo, ma solo occorrendo, per l'accoglimento di tutte le istanze formulate in atti e non accolte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1 [...]
(d'or innanzi e , rispettivamente, Controparte_1 Controparte_1 Persona_1 ex art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005, in qualità di compagnia garante per la R.C.A.
(quale ente passivamente legittimato, sul piano processuale, rispetto all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore di autoveicoli immatricolati all'estero, ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 209/2005, e ex art. 2054 c.c., in qualità di proprietario e di conducente dell'autoveicolo immatricolato in Romania
Wolkswagen Golf, tg BZ05FFU, chiedendo venissero dichiarati tenuti e condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali (per perdita dell'indennità di pendolarismo, non corrispostagli dal proprio datore di lavoro nel periodo di
4 convalescenza conseguente all'inabilità forzata conseguita al sinistro, per € 4.025,00 lordi, e per spese mediche, ammontanti ad € 7.535,00) e non patrimoniali (per danno biologico, sia permanente che temporaneo), che assumeva essergli derivati dall'incidente stradale verificatosi il 19.11.2018 in Massa, consistito nello scontro tra il proprio ciclomotore Honda tg. SM1150, tg. CF86171, che percorreva la favorita Via
Carducci, con direzione Carrara-Viareggio, e il suindicato automezzo antagonista, immatricolato in Romania, nell'occasione condotto dal suo proprietario , che, Per_1 nell'immettersi sulla via Carducci provenendo dalla laterale via Rinchiostra, era giunto in collisione con il veicolo dell'attore.
Deduceva che il sinistro era stato riconosciuto dall' come infortunio in itinere e CP_3 quindi ammesso alla tutela assicurativa sociale, avendogli lo stesso istituto erogato somme a titolo indennitario pari a complessivi € 39.077.80. oltre rivalutazione ed interessi legali, dei quali € 4.570,21 da detrarre dal ristoro dovuto in ambito civilistico,
a titolo di danno biologico, essendo risarcibile soltanto il cd. danno differenziale.
Si costituiva contestando che il danno differenziale corrispondesse a Controparte_1 quello quantificato dall'attore, così come la pretesa risarcitoria a titolo di pregiudizio patrimoniale, che assumeva non provata, e deducendo di aver sottoposto a visita l'attore, attraverso medico legale proprio fiduciario, visita all'esito della quale erano emersi a carico del postumi invalidanti permanenti ed un'inabilità temporanea Pt_1 di consistenza inferiore rispetto a quella prospettata da quest'ultimo; contestava la sussistenza e la distinta ed autonoma ristorabilità del danno morale subiettivo conseguente al sinistro, così come del cd. danno esistenziale. Assumeva, infine,
l'integrale satisfattività della somma corrisposta dall' al danneggiato in CP_3 ambito assicurativo, con la conseguente infondatezza dell'avversa pretesa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e, in subordine, affinchè la statuizione di condanna a proprio carico venisse contenuta in misura corrispondente ai danni effettivamente risarcibili.
Nel corso del giudizio interveniva l deducendo di aver provveduto ad CP_3 erogare al , in ambito assicurativo, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, e Pt_1 successive modificazioni e integrazioni, somme pari a complessivi € 39.565,00 alla data del 13.06.2019, comprensivi di indennizzo in capitale del danno biologico (al 7% di riduzione dell'integrità psicofisica), degli adeguamenti previsti ai sensi di legge,
5 nonché di indennizzo delle spese sanitarie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Esponeva, inoltre: che la responsabilità esclusiva del nella causazione Per_1 del sinistro stradale emergeva dal modulo C.A.I. nell'occasione compilato e sottoscritto dai due conducenti dei mezzi coinvolti;
di aver preannunciato al , Pt_1 con raccomandata A/R del 16.01.2019, la propria intenzione di rivalersi nei confronti del responsabile civile, al fine di recuperare le somme erogate in favore dello stesso assicurato, intenzione ribadita anche al ed con successive Per_1 CP_1 CP_1 raccomandate A/R del 01.08.2019, non avendo trovato accoglimento, in quanto non adeguata, la proposta di definizione della vertenza in ambito stragiudiziale pervenutale per conto di di essersi surrogato nei diritti del Controparte_5 danneggiato fino a concorrenza delle somme allo stesso erogate a titolo indennitario in ambito assicurativo.
Concludeva proponendo azione di rivalsa nei confronti di per le Controparte_1 somme che lo stesso aveva corrisposto a titolo indennitario all'assicurato, per CP_4 un totale di € 39.565,00, o per quel diverso importo che fosse risultato di giustizia, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Nella dichiarata contumacia del convenuto , la causa, istruita in forma Per_1 documentale ed a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del '7.02.2025, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, in primo luogo risulta incontroversa in giudizio la responsabilità esclusiva del convenuto
[...]
, proprietario e conducente dell'autoveicolo Wolkswagen Golf, tg Controparte_6
BZ05FFU, nella causazione del sinistro stradale per cui è causa, del resto attestata anche dal modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) regolarmente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti degli automezzi coinvolti;
sinistro la cui dinamica
6 è pacificamente consistita, quindi, nell'immissione da parte della vettura condotta dal
, proveniente dalla laterale Via Rinchiostra, nella favorita Via Carducci, senza Per_1 concedere la dovuta precedenza ai mezzi circolanti su quest'ultima arteria, ciò che determinò, per l'appunto, la collisione tra i due veicoli.
Il C.T.U. dott. medico-legale, ha accertato che le lesioni subite Persona_2 dall'attore in dipendenza dell'incidente, refertate il giorno successivo alla sua verificazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Apuano, hanno determinato postumi invalidanti permanenti, consistenti in “modesta algodisfunzionalità di spalla destra, in destrimane, in esito a lesione parziale del tendine del sottoscapolare e del sottospinato e sublussazione del capo lungo del bicipite trattata chirurgicamente, attendibili algie al piede sinistro, più al primo raggio, in esito a frattura alla base della falange prossimale del I raggio e del primo metatarso”, postumi che l'ausiliario dell'Ufficio ha escluso implichino riduzione della capacità lavorativa specifica e che ha stimato determinare danno biologico permanente corrispondente al 7% di riduzione dell'integrità psicofisica, in applicazione dei comuni parametri valutativi medico-legali in uso in ambito civilistico. Il dr. ha inoltre valutato il cd. Per_2 danno biologico temporaneo (a titolo di I.T.P.), di durata totale pari a 155 giorni, di cui
5 gg. al 100%, 50 gg. 75%, 50 gg. al 50% e 50 giorni al 25%, ritenendo congrue e pertinenti alle esigenze terapeutiche del caso le spese mediche documentate in atti, limitatamente al complessivo importo di € 5.314,83, escludendo la necessità di esborsi futuri a tale titolo.
L'accertamento compiuto dal C.T.U., sorretto da rigoroso criterio scientifico, nel rispetto del contraddittorio con i CC.TT.PP. (che, del resto, non hanno presentato osservazioni di sorta, entro il termine all'uopo concesso ex art. 195 c.p.c., in ordine alla metodologia di indagine ed alle conclusioni dell'ausiliario dell'Ufficio), puntualmente motivato ed esente da censure di ordine logico, merita di essere posto a fondamento della presente decisione.
Ciò posto, nel caso in questione le parti hanno sostanzialmente concordato - a fronte dell'avvenuta corresponsione da parte dell' in ambito assicurativo, della CP_3 complessiva somma di € 39.565,80, (di cui € 34.994,79 per indennità giornaliera nel
7 periodo di inabilità lavorativa temporanea in cui l'infortunato è rimasto assente dal lavoro, dal 19.11.2018 al 27.07.2020, € 4.286,72 per indennizzo in capitale del danno biologico, comprensivo di aumenti straordinari, ed € 283,49 per spese mediche, in riferimento alle visite specialistiche effettuate), come attestato dal prospetto in data
29.08.2019 dimesso in atti dal medesimo Ente intervenuto a firma del dirigente della sede competente (sub doc. 2), di per sé non contestato e comunque ditata di efficacia probatoria sul punto, in quanto consistente in certificazione assistita dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi (cfr., ex plurimis, Cass. n.
6456/1987, Id. n. 13377/1999, Id. n. 9601/2001, Id. n. 11617/2010, Id. n.
12898/2020) – circa l'esigenza di determinare i danni risarcibili in favore dell'attore nei limiti del cd. danno differenziale;
pur sussistendo contrasto tra le stesse parti circa il criterio e le modalità con cui operare il raffronto a tal fine occorrente (e quindi in ordine all'effettiva sussistenza e consistenza di pregiudizi differenziali risarcibili), in particolare se considerare il totale delle somme erogate dall' all'infortunato, CP_3 in funzione di indennizzo sia dei danni patrimoniali che di quelli non patrimoniali, e detrarre lo stesso dal complessivo ammontare del danno civilistico ristorabile, senza operare distinzioni di sorta tra poste dell'una o dell'altra natura, tenendo quindi in considerazione anche quanto corrisposto a titolo di diaria per l'inabilità temporanea, secondo quanto sostenuto dalla convenuta ovvero, se occorra, Controparte_1 piuttosto, raffrontare gli importi risarcitori da liquidare e quelli indennitari corrisposti in ambito assicurativo per poste omogenee, come invece prospettato dall'attore, pertanto senza tenere conto della suindicata diaria avente funzione di ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato alla mancata percezione della retribuzione per il periodo di malattia, non attenendo la pretesa risarcitoria azionata a tale specifica voce (sub specie di lucro cessante), per l'appunto in virtù dell'avvenuta erogazione in favore del lavoratore assicurato della prestazione sostitutiva dell' CP_3
In generale, in tema di danno cd. differenziale “la diversità strutturale e funzionale tra
l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno CP_3 secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito,
8 dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, CP_3 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_3 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo), per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_3 danno biologico permanente” (cfr. Cass n. 9112/2019, conf. Id. n. 20807/2016, Id. n.
3694/2023, Id. n. 22023/2022).
La migliore giurisprudenza, peraltro, ha precisato che il suindicato criterio della comparazione per poste omogenee va contemperato con l'esigenza di tenere conto non già di tutti i pregiudizi astrattamente risarcibili, bensì di quelli che costituiscano effettivamente oggetto dell'azione risarcitoria, dovendosi detrarre dall'importo da liquidare a titolo di ristoro civilistico per ciascuno di essi quanto corrisposto all'assicurato a titolo indennitario dall' per poste identiche;
in altri termini, CP_3 laddove le ragioni di danno cui si riferisce la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio non coincidano con quelle indennizzate con le prestazioni economiche erogate dall' il raffronto tra le une e le altre e la detrazione da operare ai fini CP_3 dell'individuazione del ristoro “differenziale” non può essere compiuto “per poste omogenee” (“vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento civilistico"), ma va effettuato per “poste identiche”, dovendosi, quindi
“sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. n.
30293/2023, Id. n. 26117/2021, Trib. Modena 25.09.2024 n. 719, Trib. Palermo
17.09.2024 n. 3625, App. Catania 31.01.2024 n. 176, Trib. Enna 25.05.2023 n. 349),
9 fermo restando che, qualora una determinata specifica voce di danno non sia dedotta a fondamento dell'azione risarcitoria e non sia presa quindi in considerazione in sede giudiziale ai fini della relativa liquidazione, non potrà evidentemente essere detratta dalla statuizione condannatoria la prestazione indennitaria erogata in ambito assicurativo dall' in riferimento a quella medesima voce. Deve quindi CP_3 escludersi che possa nella fattispecie farsi ricorso al criterio prospettato dalla convenuta potendo la soluzione consistente nella sottrazione dal Controparte_1 credito risarcitorio complessivo il totale della prestazione indennitaria riconosciuta dall' all'assicurato per un determinato sinistro essere adottata CP_3 esclusivamente nell'ipotesi in cui l'uno come l'altra siano “destinati a ristorare pregiudizi identici” (cfr. Cass. n. 30293/2023, Id. n. 26117/2021).
Ne discende, in riferimento allo specifico caso concreto in esame, che “se l ha CP_3 pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del
2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); … il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della cd. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (non attenendo l'indennizzo riconosciuto in ambito assicurativo sociale a tali profili, rilevanti soltanto in ambito civilistico); che, infine, “il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima deduca e CP_3 dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad CP_3 esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' ” (cfr. Cass. n. 30293/2023 cit.). CP_3
Nella fattispecie in questione, in effetti, la pretesa risarcitoria del non attiene Pt_1 ad un ipotetico pregiudizio patrimoniale da lucro cessante in riferimento alla perdita della retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro per malattia, avendo egli percepito la prestazione indennitaria dall' più precisamente, essendo CP_3 incontestato che, secondo quanto prospettato dallo stesso intervenuto (cfr. CP_4
10 comparsa conclusionale dell'interveniente e doc. 14 prodotto a corredo della memoria dello stesso ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.), il datore di lavoro dell'attore, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965, ha anticipato allo stesso l'importo dovuto a titolo di indennità da inabilità lavorativa temporanea, essendogli stato in seguito rimborsato dall' il pagamento a tale titolo CP_3 effettuato in favore del lavoratore infortunato;
essendosi il medesimo CP_4 assicuratore, per effetto dell'erogazione della prestazione, surrogato all'assicurato nel credito per il titolo appena menzionato nei confronti del responsabile civile, ex art. 68 del D.P.R. n. 1124/1965, credito fatto valere in giudizio dallo stesso in via CP_4 di rivalsa.
Occorre inoltre verificare se, nel contesto del ristoro civilistico del danno biologico, occorra procedere alla personalizzazione del risarcimento e se vada liquidato anche il danno morale, per il quale, in riferimento alle lesioni micropermanenti derivanti dalla circolazione stradale, la disciplina posta dall'art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005, non prevede uno specifico e distinto ristoro. In tale contesto, in giurisprudenza si è ormai diffuso un orientamento prevalente che riconosce l'esigenza di procedere ad un'opportuna personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, che tenga conto sia della componente dinamico relazionale dei valori di liquidazione medi, sia della maggiorazione correlata alla sofferenza soggettiva conseguente alle lesioni patite, tradizionalmente ricondotta alla categoria del cd. danno morale, per quanto esso non assuma più, nella nuova ricostruzione del sistema risarcitorio, autonomia ontologica e giuridica.
A tale proposito, va fatta applicazione dei principi espressi dalla Corte regolatrice relativamente alla liquidazione dei danni non patrimoniali da cd. microinvalidità alla luce del diritto vivente recepito dalle Sezioni Unite con la succitata fondamentale pronuncia del 2008: “Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 c.c.), che la L. n. 57/2001 non ha certo abrogato. L'art. 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico, cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere
11 conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. Le sentenze della Corte di Cassazione a S.U. n. 26972 e 26973/2008 confermano tale principio, disponendo che non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sé stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna;
ma che il giudice deve comunque tenere conto nel liquidare l'unica somma spettante in riparazione - di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, ecc.). Dove, quindi, il Giudice commisuri la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, questi commette erronea interpretazione di legge”. In virtù di tali considerazioni, lo stesso Supremo Collegio ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “la parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059
c.c., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (quali) sofferenze fisiche e psichiche, danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.” (cfr. Cass. n. 19816/2010); principio che, a ben vedere, lungi dal porsi in contrasto con l'omnicomprensività della categoria del danno non patrimoniale, affermata nella ricostruzione delle Sezioni Unite, è in realtà perfettamente aderente ad essa, ponendo in evidenza l'esigenza di personalizzare il risarcimento dovuto, per l'appunto nel contesto di tale omnicomprensività, in relazione ai vari profili di rilevanza e componenti che l'unica categoria di pregiudizio non patrimoniale può in concreto presentare.
Per completezza di motivazione, va peraltro osservato che la stessa Corte di
Cassazione, con alcune pronunce successive alle cd. sentenze di San Martino delle
Sezioni Unite, è tornata ad affermare la "autonomia ontologica del danno morale", autonomia che "deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone" e che "pure attiene ad un diritto inviolabile della persona" (Cass. n. 29191/2008; cfr. poi anche le successive
Cass. n. 28407/2008, Id. n. 379/2009, n. 479/2009, Cass. SS.UU. n. 557/2009, Cass.
12 n. 11059/2009, Id. n. 11701/2009, Id n. 702/2010, Cass. n. 5770/2010, Id n.
4493/2009). Ancor più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha avuto modo di rimarcare come il “danno morale”, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, dovendo esso, tuttavia, essere a tal fine allegato nella sua consistenza e provato dal leso, non potendosi ammettere automatismi basati sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico;
in altri termini soltanto a fronte di prova circa la sofferenza morale conseguente al fatto può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione, pur potendo siffatta dimostrazione essere raggiunta anche in chiave presuntiva
(cfr. Cass. 3260/2016, Id. n. 23469/2019), ponendo in evidenza, in particolare,
l'esigenza di valutare “distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (cfr. Cass. n. 23469/2019 cit., conf. Id. n. 5820/2019). E, in aderenza alla soluzione ricostruttiva sin qui delineata, anche in giurisprudenza di merito è ormai prevalente la soluzione consistente nel riconoscimento del rilievo, ai fini risarcitori ed anche con riguardo alle lesioni cd. micropermanenti, della componente “morale” del danno non patrimoniale (sia pure, giova ribadire, in chiave di personalizzazione del ristoro, piuttosto che in funzione di autonoma e distinta categoria di danno alla persona), a condizione che l'interessato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e fornisca la prova delle stesse, anche mediante presunzioni
(cfr., ex plurimis, Trib. Palermo 16.10.2021 n. 4042, Trib. Napoli Nord 03.02.2023 n.
480, Trib. Potenza 22.02.2023 n. 194, Trib. Patti 12.01.2021 n. 19, Trib. Lecce,
10.12.2019 n. 3871).
A conclusioni analoghe conduce, del resto, anche la motivazione della sentenza n.
235/2014 della Corte Costituzionale, che, al punto 10.1 rimarca expressis verbis che
“la norma denunciata non è chiusa … alla risarcibilità anche del danno morale:
13 ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)"; essendo stata la funzione della limitazione della maggiorazione della liquidazione a tale titolo ipotizzabile delineata dal Giudice delle Leggi nei seguenti termini: “In un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici - l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi” (cfr. Corte Cost. n 235/2014 cit., punto 10.2.2).
Così come qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, anche quella
“morale” può essere considerata risarcibile soltanto se non futile, ovvero non consistente in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (cfr. Cass. 29206/2019).
Anche il Legislatore, peraltro, per ben due volte, sia pure in normative settoriali, è torna a parlare di danno morale come autonoma categoria di danno: infatti, con l'introduzione dell'art. 5 del D.P.R. n. 37 del 03.03.2009 in tema di risarcimento del danno non patrimoniale al personale appartenente alla carriera militare impiegato in missioni all'estero, ha qualificato expressis verbis il danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale, da determinare in misura percentuale rispetto al danno biologico e, successivamente, con l'art. 1 del D.P.R. n. 181/2009 in tema di accertamento del danno per le vittime del terrorismo, non solo ha tenuto distinte le due voci di danno biologico e morale, ma ha offerto un'autonoma definizione normativa del danno morale stesso.
Pare a questo giudicante conforme a giustizia riconoscere al leso un incremento del ristoro del pregiudizio non patrimoniale previsto ex art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005 – ammontante, tenuto conto dell'età del leso alla data del sinistro (anni 55), a complessivi € 14.424,65 in valuta corrente, di cui € 9.930,25 per i postumi permanenti ed € 4.494,40 per il danno biologico temporaneo) - in funzione di
14 personalizzazione correlata alla componente consistente nella sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito, che, in chiave presuntiva ed avuto riguardo alle modalità alle modalità di verificazione del sinistro, all'iter terapeutico e clinico seguito dall'attore, quale ricostruito dal C.T.U. dott. nella relazione a sua firma, sulla scorta Per_2 della documentazione acquisita al giudizio (consistito in ricovero ospedaliero, intervento chirurgico, numerosi esami diagnostici e strumentali, visite specialistiche), nonché ad ogni circostanza del caso, si stima equo determinare nel 20%. Ne consegue la liquidazione della somma di € 17.309,58 a titolo di danno non patrimoniale (€ 14.424,65 + 20%).
A fronte della liquidazione da parte dell' della somma di € 4.286,72 per CP_3 indennizzo in capitale del danno biologico, il danno non patrimoniale differenziale in capo al corrisponde ad € 13.022,86. Pt_1
Il totale delle spese mediche e riabilitative sostenute dal leso e valutate dal C.T.U. congrue e pertinenti alle esigenze terapeutiche e riabilitative del caso ammonta, per quanto già precisato, ad € 5.314,83, importo dal quale va detratto quello corrispondente all'indennizzo riconosciuto all'infortunato dall' in ambito CP_3 assicurativo, pari ad € 283,49, residuando quindi un danno patrimoniale differenziale di € 5.031,34.
Non sono ravvisabili altre voci di pregiudizio risarcibili, stante l'insussistenza di riduzione della capacità lavorativa specifica, per quanto accertato dal C.T.U. dott.
(non essendo stata, del resto, riconosciuta alcuna prestazione di sorta Per_2 all'assicurato a tale titolo da parte dell' e non sussistendo, per le ragioni in CP_3 precedenza chiarite, alcun danno patrimoniale da perdita della retribuzione correlata alle conseguenze del sinistro (a fronte della percezione dell'indennità da inabilità lavorativa erogata dall'Istituto assicuratore); dovendosi escludere la risarcibilità della mancata percezione dell'indennità di pendolarismo per il periodo di assenza dal lavoro per malattia (che l'attore ha prospettato sulla scorta delle buste paga relative alle mensilità da febbraio a giugno 2019, prodotte con la memoria ex art. 183 comma
VI n. 2 c.p.c. attorea sub docc. 32-33), atteso che – stante la carenza di precisa allegazione circa la natura e il criterio di determinazione della stessa, in riferimento
15 allo specifico rapporto lavorativo intrattenuto dal ed all'indennità riconosciuta Pt_1 dall' – o tale emolumento (normalmente corrisposto dal datore in caso di CP_3 trasferimento della sede lavorativa a distanza eccedente un determinato limite rispetto al luogo di residenza del lavoratore) va considerato nell'ambito della retribuzione rilevante per la quantificazione dell'anzidetta indennità da inabilità lavorativa temporanea, ipotesi nella quale esso è di fatto assorbito in tale ultima prestazione indennitaria nel contesto del rapporto assicurativo;
oppure, in alternativa, consiste in un vero e proprio rimborso delle spese sostenute dal dipendente per raggiungere la sede di lavoro e per fare rientro nella propria residenza al termine della giornata lavorativa, dovendosi quindi escludere che tali spese siano state effettivamente sostenute dal nel periodo in cui non si è recato al lavoro per lo Pt_1 stato morboso conseguente all'infortunio, non essendovi quindi ragione d'essere di rimborso spese di sorta. Nell'uno come nell'altro caso, in buona sostanza, non può essere riconosciuto alcun ristoro per la mancata percezione dell'indennità di pendolarismo.
Richiamati i rilievi dianzi svolti, in definitiva, la somma differenziale liquidabile a titolo risarcitorio all'attore a carico delle parti convenute (previa detrazione delle prestazioni erogate dall' corrisponde alla complessiva somma di € 18.054,20 (di cui € CP_3
13.022,86, in valuta corrente, per danno non patrimoniale ed € 5.031,34, in valuta pressochè coeva rispetto alla verificazione del sinistro).
Occorre poi tenere conto degli accessori di legge dovuti sulla sorte capitale ristorabile, in rapporto alle somme già liquidate dalla compagnia convenuta ante causam. Sotto il primo profilo, va fatta applicazione del principio per cui, nella determinazione del danno da ritardata percezione delle somme liquidate per debiti di valore - quale è quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 15928/2009) - il cumulo della rivalutazione monetaria (da riconoscere anche ex officio ed avente la funzione di restaurare lo status quo ante, ponendo il danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si fosse verificato) e degli interessi (che hanno invece natura compensativa, avendo la funzione di riparare il danno da ritardo nel pagamento, consistente nella mancata disponibilità della somma dovuta destinabile ad impieghi remunerativi)
16 contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della liquidazione, dovendosi detti interessi computarsi, piuttosto, con riferimento ai singoli momenti d'incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione periodica, ovvero ad un indice medio (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995, Cass. SS.UU. 557/2009).
La somma liquidata, in valuta della data della data della presente decisione, a titolo di danno non patrimoniale differenziale (€ 13.022.86) va quindi devalutata alla data del sinistro (19.11.2018) e quindi sommata a quella liquidata a titolo di danno patrimoniale differenziale (€ 5.031,34); sull'importo di € 15.956,56 risultante da tale operazione (€ 10.925,22 + € 5.031.34), vanno infine computati gli accessori di legge secondo il suenunciato criterio recepito nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995.
e pertanto, vanno dichiarati tenuti e condannati, in Controparte_1 Persona_1 solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di €
21.012,80 (di cui € 15.956,56 per sorte capitale, € 3.063,66 per rivalutazione monetaria ed € 1.992,58 per interessi legali).
Va infine accolta l'azione di rivalsa spiegata dall' in via di surroga - ex art. CP_3
1916 e art. 142 del D.Lgs. n. 209/2005 - nei confronti delle parti convenute, trattandosi, per consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20740/2016), di azione esperibile nei riguardi sia del responsabile civile, sia del suo assicuratore. Il meccanismo di cui alle disposizioni appena citate attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima, per effetto della successione del medesimo nel credito risarcitorio dell'assicurato danneggiato, la relativa pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati. La surrogazione dell' pertanto, si inserisce nel sistema normativo in materia per evitare che il CP_3 leso possa cumulare, per lo stesso danno, la somma riconosciutagli a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli, in ambito civilistico, dal responsabile dell'illecito (e dall'assicuratore di quest'ultimo, in veste di coobbligato), in modo da ottenere due volte la riparazione del medesimo pregiudizio
17 subito con conseguente indebita duplicazione del ristoro effettivamente spettantegli.
Sussistono, in effetti, nel caso di specie, i presupposti per l'esercizio del diritto di rivalsa, così come azionato dall' nel rispetto dei due limiti oggettivi previsti CP_3 dalla disciplina di riferimento, consistenti, per un verso, da quello in virtù del quale “
l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario”, e, per altro verso, che tale pretesa non può ascendere ad “importo maggiore del danno che” lo stesso responsabile civile “ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile” (cfr. Cass. n.
26647/2019, Id. n. 10374/2021).
A fronte di un totale di € 39.565,00 erogate all'assicurato a titolo indennitario in riferimento al sinistro per cui è causa, è pacifico – in quanto concordemente prospettato sia dall'intervenuto che dalla convenuta - che l Controparte_1 CP_3 ha percepito da quest'ultima, in data 17.01.2020, a titolo di acconto sulla somma pretesa a titolo di rivalsa, l'importo di € 11.360,00; dovendo la statuizione condannatoria inerente alla domanda in esame, pertanto, essere emessa per il residuo di € 28.205,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali computati secondo il richiamato principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 1712/1995, avendo il credito dell'Istituto assicuratore che agisce in surroga ex art. 1916 c.c. la stessa natura di quello già spettante al danneggiato, con decorrenza che si stima conforme a giustizia determinare nel
17.01.2020 (data della missiva di costituzione in mora prodotta dall' a CP_3 corredo della comparsa di costituzione, sub doc. 8) sulla somma capitale residua di €
28.205,00) fino alla data della presente sentenza;
importo, quello appena liquidato, al cui pagamento in favore del medesimo intervenuto le parti convenute vanno CP_4 dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro.
Il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in riferimento a ciascuno dei rapporti processuali dedotti in giudizio.
Il pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. con decreto depositato il 28.05.2024 agli atti viene posto definitivamente a carico di
[...]
e di , in solido tra loro. CP_1 Persona_1
18 All'attore va infine riconosciuto il rimborso del compenso del proprio C.T.P. dott.
per l'importo di cui alla fattura n. 9/2004 del 10.05.2024, pari ad € Persona_3
732,00, che risulta congruo in rapporto all'attività svolta nel contesto delle indagini peritali, trattandosi di esborso funzionale alle esigenze difensive e, per sua stessa natura, ricompreso tra quelli che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 6056/1990, Id. n. 84/2013, Id. n. 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, provvede come di seguito:
Dichiara il convenuto contumace responsabile esclusivo della Persona_1 causazione del sinistro stradale oggetto di giudizio e condanna lo stesso, in solido con al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 [...]
dei danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti in causa, che liquida - Pt_1 previa decurtazione delle prestazioni indennitarie erogate dall' a quest'ultimo CP_3 in ambito assicurativo - nella complessiva somma di € 21.012,80 (di cui € 15.956,56 per sorte capitale differenziale, € 3.063,66 per rivalutazione monetaria ed € 1.992,58 per interessi legali).
Dichiara tenuta e condanna e Persona_1 Controparte_7 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'intervenuto della somma CP_3 capitale (residua) di € 28.205,00 (in tal misura quantificata previa detrazione dell'acconto di € 11.360,00 corrisposto il 17.01.2020) a titolo di rivalsa ex art 1916
c.c. e art. 142 del D.Lgs. n. 209/2005, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati con decorrenza dal 17.01.2020 (data della missiva di costituzione in mora prodotta dall' a corredo della comparsa di costituzione, sub doc. 8) sulla CP_3 suddetta somma capitale residua fino alla data della presente sentenza.
Pone il pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del
C.T.U. dott. con decreto depositato il 28.05.2024 definitivamente Persona_2
a carico di e di in solido tra loro. Persona_1 Controparte_1
19 Condanna e alla rifusione in Persona_1 Controparte_7 favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in complessivi Parte_1
€ 8.764,00, di cui € 264,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 8.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Condanna e in solido tra loro, Persona_1 Controparte_7 alla rifusione in favore dell'intervenuto delle spese processuali, che liquida CP_3 in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 12.08.2025.
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2169/2019 R.G. promossa da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Di Lauro, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Via E. Fermi n. 3 attore
nei confronti di
in persona del procuratore speciale Controparte_1
(Cod. Fisc. ) Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Enne e dall'Avv. Arturo Dell'Isola, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso l'indirizzo PEC del primo procuratore
Email_1 convenuta
e di
(Cod. Fisc. Persona_1 C.F._3 convenuto contumace
e con l'intervento di
(P.IVA - Cod. Fisc. ) CP_3 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Ceccarelli e dall'Avv. Cinzia Corti, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC
e Email_2 Email_3 intervenuto
Oggetto: risarcimento danni – azione di rivalsa CP_3
CONCLUSIONI
Per l'attore (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il Parte_1
05.02.2025, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, dichiarare che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del convenuto
e, per l'effetto, condannare l a Persona_1 Controparte_1
2 risarcire l'attore tutti i danni patiti nella misura di E. 46.631,79 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta, equa e provata, al netto della rivalsa CP_3 pari ad E. 4.570,21 (danno biologico + spese medico legali) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, spese forfettarie, c.n.p.a ed iva e spese di CTU e CTP”.
In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle prove orali indicate al n° 2 della memoria istruttoria del 05/10/2020 non accolte.”
Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate Controparte_1 il 06.02.2025, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattese e respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e premesse tutte le declaratorie di legge
IN VIA PRINCIPALE, dichiarare l'illegittimità della richiesta risarcitoria di parte attrice in quanto duplicazione della liquidazione che non considera l'importo già liquidato dall' , e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in CP_3 fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e ritenere la somma di euro 11.360,00 come definizione ai fini della rivalsa ampiamente satisfattiva e congrua;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e dell'intervenuta , limitare l'entità del CP_3 risarcimento alle somme accertate in corso di causa riconoscendo solo l'importo pagato a titolo di indennizzo del danno biologico, nei limiti del danno effettivamente patito dalla vittima.
IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova testimoniale se reiterati da parte attrice, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione degli stessi da parte dell'Ill.mo Giudice, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze dedotte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre accessori di legge.”
3 Per l'intervenuto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il CP_3
06.02.2025, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda dell' , condannare i convenuti in solido tra loro a rifondere all'Istituto il costo CP_3 sopportato per l'infortunio occorso al lavoratore in data 19.11.2019, Parte_1 quantificato in complessivi €. 39.565,00= (al lordo dell'acconto ricevuto in data
17.1.2020 di euro 11.360,00), nei limiti dell'ammontare del danno civilistico, oltre interessi e rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo. Respingendo conseguentemente le domande dell'infortunato che possano pregiudicare il diritto di rivalsa dell' , come sopra quantificato. CP_4
Con le spese, funzioni ed onorari di causa;
sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
In via istruttoria insistendo, ma solo occorrendo, per l'accoglimento di tutte le istanze formulate in atti e non accolte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1 [...]
(d'or innanzi e , rispettivamente, Controparte_1 Controparte_1 Persona_1 ex art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005, in qualità di compagnia garante per la R.C.A.
(quale ente passivamente legittimato, sul piano processuale, rispetto all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore di autoveicoli immatricolati all'estero, ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 209/2005, e ex art. 2054 c.c., in qualità di proprietario e di conducente dell'autoveicolo immatricolato in Romania
Wolkswagen Golf, tg BZ05FFU, chiedendo venissero dichiarati tenuti e condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali (per perdita dell'indennità di pendolarismo, non corrispostagli dal proprio datore di lavoro nel periodo di
4 convalescenza conseguente all'inabilità forzata conseguita al sinistro, per € 4.025,00 lordi, e per spese mediche, ammontanti ad € 7.535,00) e non patrimoniali (per danno biologico, sia permanente che temporaneo), che assumeva essergli derivati dall'incidente stradale verificatosi il 19.11.2018 in Massa, consistito nello scontro tra il proprio ciclomotore Honda tg. SM1150, tg. CF86171, che percorreva la favorita Via
Carducci, con direzione Carrara-Viareggio, e il suindicato automezzo antagonista, immatricolato in Romania, nell'occasione condotto dal suo proprietario , che, Per_1 nell'immettersi sulla via Carducci provenendo dalla laterale via Rinchiostra, era giunto in collisione con il veicolo dell'attore.
Deduceva che il sinistro era stato riconosciuto dall' come infortunio in itinere e CP_3 quindi ammesso alla tutela assicurativa sociale, avendogli lo stesso istituto erogato somme a titolo indennitario pari a complessivi € 39.077.80. oltre rivalutazione ed interessi legali, dei quali € 4.570,21 da detrarre dal ristoro dovuto in ambito civilistico,
a titolo di danno biologico, essendo risarcibile soltanto il cd. danno differenziale.
Si costituiva contestando che il danno differenziale corrispondesse a Controparte_1 quello quantificato dall'attore, così come la pretesa risarcitoria a titolo di pregiudizio patrimoniale, che assumeva non provata, e deducendo di aver sottoposto a visita l'attore, attraverso medico legale proprio fiduciario, visita all'esito della quale erano emersi a carico del postumi invalidanti permanenti ed un'inabilità temporanea Pt_1 di consistenza inferiore rispetto a quella prospettata da quest'ultimo; contestava la sussistenza e la distinta ed autonoma ristorabilità del danno morale subiettivo conseguente al sinistro, così come del cd. danno esistenziale. Assumeva, infine,
l'integrale satisfattività della somma corrisposta dall' al danneggiato in CP_3 ambito assicurativo, con la conseguente infondatezza dell'avversa pretesa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e, in subordine, affinchè la statuizione di condanna a proprio carico venisse contenuta in misura corrispondente ai danni effettivamente risarcibili.
Nel corso del giudizio interveniva l deducendo di aver provveduto ad CP_3 erogare al , in ambito assicurativo, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, e Pt_1 successive modificazioni e integrazioni, somme pari a complessivi € 39.565,00 alla data del 13.06.2019, comprensivi di indennizzo in capitale del danno biologico (al 7% di riduzione dell'integrità psicofisica), degli adeguamenti previsti ai sensi di legge,
5 nonché di indennizzo delle spese sanitarie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Esponeva, inoltre: che la responsabilità esclusiva del nella causazione Per_1 del sinistro stradale emergeva dal modulo C.A.I. nell'occasione compilato e sottoscritto dai due conducenti dei mezzi coinvolti;
di aver preannunciato al , Pt_1 con raccomandata A/R del 16.01.2019, la propria intenzione di rivalersi nei confronti del responsabile civile, al fine di recuperare le somme erogate in favore dello stesso assicurato, intenzione ribadita anche al ed con successive Per_1 CP_1 CP_1 raccomandate A/R del 01.08.2019, non avendo trovato accoglimento, in quanto non adeguata, la proposta di definizione della vertenza in ambito stragiudiziale pervenutale per conto di di essersi surrogato nei diritti del Controparte_5 danneggiato fino a concorrenza delle somme allo stesso erogate a titolo indennitario in ambito assicurativo.
Concludeva proponendo azione di rivalsa nei confronti di per le Controparte_1 somme che lo stesso aveva corrisposto a titolo indennitario all'assicurato, per CP_4 un totale di € 39.565,00, o per quel diverso importo che fosse risultato di giustizia, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Nella dichiarata contumacia del convenuto , la causa, istruita in forma Per_1 documentale ed a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del '7.02.2025, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, in primo luogo risulta incontroversa in giudizio la responsabilità esclusiva del convenuto
[...]
, proprietario e conducente dell'autoveicolo Wolkswagen Golf, tg Controparte_6
BZ05FFU, nella causazione del sinistro stradale per cui è causa, del resto attestata anche dal modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) regolarmente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti degli automezzi coinvolti;
sinistro la cui dinamica
6 è pacificamente consistita, quindi, nell'immissione da parte della vettura condotta dal
, proveniente dalla laterale Via Rinchiostra, nella favorita Via Carducci, senza Per_1 concedere la dovuta precedenza ai mezzi circolanti su quest'ultima arteria, ciò che determinò, per l'appunto, la collisione tra i due veicoli.
Il C.T.U. dott. medico-legale, ha accertato che le lesioni subite Persona_2 dall'attore in dipendenza dell'incidente, refertate il giorno successivo alla sua verificazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Apuano, hanno determinato postumi invalidanti permanenti, consistenti in “modesta algodisfunzionalità di spalla destra, in destrimane, in esito a lesione parziale del tendine del sottoscapolare e del sottospinato e sublussazione del capo lungo del bicipite trattata chirurgicamente, attendibili algie al piede sinistro, più al primo raggio, in esito a frattura alla base della falange prossimale del I raggio e del primo metatarso”, postumi che l'ausiliario dell'Ufficio ha escluso implichino riduzione della capacità lavorativa specifica e che ha stimato determinare danno biologico permanente corrispondente al 7% di riduzione dell'integrità psicofisica, in applicazione dei comuni parametri valutativi medico-legali in uso in ambito civilistico. Il dr. ha inoltre valutato il cd. Per_2 danno biologico temporaneo (a titolo di I.T.P.), di durata totale pari a 155 giorni, di cui
5 gg. al 100%, 50 gg. 75%, 50 gg. al 50% e 50 giorni al 25%, ritenendo congrue e pertinenti alle esigenze terapeutiche del caso le spese mediche documentate in atti, limitatamente al complessivo importo di € 5.314,83, escludendo la necessità di esborsi futuri a tale titolo.
L'accertamento compiuto dal C.T.U., sorretto da rigoroso criterio scientifico, nel rispetto del contraddittorio con i CC.TT.PP. (che, del resto, non hanno presentato osservazioni di sorta, entro il termine all'uopo concesso ex art. 195 c.p.c., in ordine alla metodologia di indagine ed alle conclusioni dell'ausiliario dell'Ufficio), puntualmente motivato ed esente da censure di ordine logico, merita di essere posto a fondamento della presente decisione.
Ciò posto, nel caso in questione le parti hanno sostanzialmente concordato - a fronte dell'avvenuta corresponsione da parte dell' in ambito assicurativo, della CP_3 complessiva somma di € 39.565,80, (di cui € 34.994,79 per indennità giornaliera nel
7 periodo di inabilità lavorativa temporanea in cui l'infortunato è rimasto assente dal lavoro, dal 19.11.2018 al 27.07.2020, € 4.286,72 per indennizzo in capitale del danno biologico, comprensivo di aumenti straordinari, ed € 283,49 per spese mediche, in riferimento alle visite specialistiche effettuate), come attestato dal prospetto in data
29.08.2019 dimesso in atti dal medesimo Ente intervenuto a firma del dirigente della sede competente (sub doc. 2), di per sé non contestato e comunque ditata di efficacia probatoria sul punto, in quanto consistente in certificazione assistita dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi (cfr., ex plurimis, Cass. n.
6456/1987, Id. n. 13377/1999, Id. n. 9601/2001, Id. n. 11617/2010, Id. n.
12898/2020) – circa l'esigenza di determinare i danni risarcibili in favore dell'attore nei limiti del cd. danno differenziale;
pur sussistendo contrasto tra le stesse parti circa il criterio e le modalità con cui operare il raffronto a tal fine occorrente (e quindi in ordine all'effettiva sussistenza e consistenza di pregiudizi differenziali risarcibili), in particolare se considerare il totale delle somme erogate dall' all'infortunato, CP_3 in funzione di indennizzo sia dei danni patrimoniali che di quelli non patrimoniali, e detrarre lo stesso dal complessivo ammontare del danno civilistico ristorabile, senza operare distinzioni di sorta tra poste dell'una o dell'altra natura, tenendo quindi in considerazione anche quanto corrisposto a titolo di diaria per l'inabilità temporanea, secondo quanto sostenuto dalla convenuta ovvero, se occorra, Controparte_1 piuttosto, raffrontare gli importi risarcitori da liquidare e quelli indennitari corrisposti in ambito assicurativo per poste omogenee, come invece prospettato dall'attore, pertanto senza tenere conto della suindicata diaria avente funzione di ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato alla mancata percezione della retribuzione per il periodo di malattia, non attenendo la pretesa risarcitoria azionata a tale specifica voce (sub specie di lucro cessante), per l'appunto in virtù dell'avvenuta erogazione in favore del lavoratore assicurato della prestazione sostitutiva dell' CP_3
In generale, in tema di danno cd. differenziale “la diversità strutturale e funzionale tra
l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno CP_3 secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito,
8 dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, CP_3 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_3 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo), per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_3 danno biologico permanente” (cfr. Cass n. 9112/2019, conf. Id. n. 20807/2016, Id. n.
3694/2023, Id. n. 22023/2022).
La migliore giurisprudenza, peraltro, ha precisato che il suindicato criterio della comparazione per poste omogenee va contemperato con l'esigenza di tenere conto non già di tutti i pregiudizi astrattamente risarcibili, bensì di quelli che costituiscano effettivamente oggetto dell'azione risarcitoria, dovendosi detrarre dall'importo da liquidare a titolo di ristoro civilistico per ciascuno di essi quanto corrisposto all'assicurato a titolo indennitario dall' per poste identiche;
in altri termini, CP_3 laddove le ragioni di danno cui si riferisce la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio non coincidano con quelle indennizzate con le prestazioni economiche erogate dall' il raffronto tra le une e le altre e la detrazione da operare ai fini CP_3 dell'individuazione del ristoro “differenziale” non può essere compiuto “per poste omogenee” (“vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento civilistico"), ma va effettuato per “poste identiche”, dovendosi, quindi
“sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. n.
30293/2023, Id. n. 26117/2021, Trib. Modena 25.09.2024 n. 719, Trib. Palermo
17.09.2024 n. 3625, App. Catania 31.01.2024 n. 176, Trib. Enna 25.05.2023 n. 349),
9 fermo restando che, qualora una determinata specifica voce di danno non sia dedotta a fondamento dell'azione risarcitoria e non sia presa quindi in considerazione in sede giudiziale ai fini della relativa liquidazione, non potrà evidentemente essere detratta dalla statuizione condannatoria la prestazione indennitaria erogata in ambito assicurativo dall' in riferimento a quella medesima voce. Deve quindi CP_3 escludersi che possa nella fattispecie farsi ricorso al criterio prospettato dalla convenuta potendo la soluzione consistente nella sottrazione dal Controparte_1 credito risarcitorio complessivo il totale della prestazione indennitaria riconosciuta dall' all'assicurato per un determinato sinistro essere adottata CP_3 esclusivamente nell'ipotesi in cui l'uno come l'altra siano “destinati a ristorare pregiudizi identici” (cfr. Cass. n. 30293/2023, Id. n. 26117/2021).
Ne discende, in riferimento allo specifico caso concreto in esame, che “se l ha CP_3 pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del
2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); … il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della cd. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (non attenendo l'indennizzo riconosciuto in ambito assicurativo sociale a tali profili, rilevanti soltanto in ambito civilistico); che, infine, “il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima deduca e CP_3 dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad CP_3 esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' ” (cfr. Cass. n. 30293/2023 cit.). CP_3
Nella fattispecie in questione, in effetti, la pretesa risarcitoria del non attiene Pt_1 ad un ipotetico pregiudizio patrimoniale da lucro cessante in riferimento alla perdita della retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro per malattia, avendo egli percepito la prestazione indennitaria dall' più precisamente, essendo CP_3 incontestato che, secondo quanto prospettato dallo stesso intervenuto (cfr. CP_4
10 comparsa conclusionale dell'interveniente e doc. 14 prodotto a corredo della memoria dello stesso ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.), il datore di lavoro dell'attore, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965, ha anticipato allo stesso l'importo dovuto a titolo di indennità da inabilità lavorativa temporanea, essendogli stato in seguito rimborsato dall' il pagamento a tale titolo CP_3 effettuato in favore del lavoratore infortunato;
essendosi il medesimo CP_4 assicuratore, per effetto dell'erogazione della prestazione, surrogato all'assicurato nel credito per il titolo appena menzionato nei confronti del responsabile civile, ex art. 68 del D.P.R. n. 1124/1965, credito fatto valere in giudizio dallo stesso in via CP_4 di rivalsa.
Occorre inoltre verificare se, nel contesto del ristoro civilistico del danno biologico, occorra procedere alla personalizzazione del risarcimento e se vada liquidato anche il danno morale, per il quale, in riferimento alle lesioni micropermanenti derivanti dalla circolazione stradale, la disciplina posta dall'art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005, non prevede uno specifico e distinto ristoro. In tale contesto, in giurisprudenza si è ormai diffuso un orientamento prevalente che riconosce l'esigenza di procedere ad un'opportuna personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, che tenga conto sia della componente dinamico relazionale dei valori di liquidazione medi, sia della maggiorazione correlata alla sofferenza soggettiva conseguente alle lesioni patite, tradizionalmente ricondotta alla categoria del cd. danno morale, per quanto esso non assuma più, nella nuova ricostruzione del sistema risarcitorio, autonomia ontologica e giuridica.
A tale proposito, va fatta applicazione dei principi espressi dalla Corte regolatrice relativamente alla liquidazione dei danni non patrimoniali da cd. microinvalidità alla luce del diritto vivente recepito dalle Sezioni Unite con la succitata fondamentale pronuncia del 2008: “Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 c.c.), che la L. n. 57/2001 non ha certo abrogato. L'art. 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico, cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere
11 conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. Le sentenze della Corte di Cassazione a S.U. n. 26972 e 26973/2008 confermano tale principio, disponendo che non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sé stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna;
ma che il giudice deve comunque tenere conto nel liquidare l'unica somma spettante in riparazione - di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, ecc.). Dove, quindi, il Giudice commisuri la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, questi commette erronea interpretazione di legge”. In virtù di tali considerazioni, lo stesso Supremo Collegio ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “la parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059
c.c., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (quali) sofferenze fisiche e psichiche, danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.” (cfr. Cass. n. 19816/2010); principio che, a ben vedere, lungi dal porsi in contrasto con l'omnicomprensività della categoria del danno non patrimoniale, affermata nella ricostruzione delle Sezioni Unite, è in realtà perfettamente aderente ad essa, ponendo in evidenza l'esigenza di personalizzare il risarcimento dovuto, per l'appunto nel contesto di tale omnicomprensività, in relazione ai vari profili di rilevanza e componenti che l'unica categoria di pregiudizio non patrimoniale può in concreto presentare.
Per completezza di motivazione, va peraltro osservato che la stessa Corte di
Cassazione, con alcune pronunce successive alle cd. sentenze di San Martino delle
Sezioni Unite, è tornata ad affermare la "autonomia ontologica del danno morale", autonomia che "deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone" e che "pure attiene ad un diritto inviolabile della persona" (Cass. n. 29191/2008; cfr. poi anche le successive
Cass. n. 28407/2008, Id. n. 379/2009, n. 479/2009, Cass. SS.UU. n. 557/2009, Cass.
12 n. 11059/2009, Id. n. 11701/2009, Id n. 702/2010, Cass. n. 5770/2010, Id n.
4493/2009). Ancor più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha avuto modo di rimarcare come il “danno morale”, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, dovendo esso, tuttavia, essere a tal fine allegato nella sua consistenza e provato dal leso, non potendosi ammettere automatismi basati sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico;
in altri termini soltanto a fronte di prova circa la sofferenza morale conseguente al fatto può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione, pur potendo siffatta dimostrazione essere raggiunta anche in chiave presuntiva
(cfr. Cass. 3260/2016, Id. n. 23469/2019), ponendo in evidenza, in particolare,
l'esigenza di valutare “distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (cfr. Cass. n. 23469/2019 cit., conf. Id. n. 5820/2019). E, in aderenza alla soluzione ricostruttiva sin qui delineata, anche in giurisprudenza di merito è ormai prevalente la soluzione consistente nel riconoscimento del rilievo, ai fini risarcitori ed anche con riguardo alle lesioni cd. micropermanenti, della componente “morale” del danno non patrimoniale (sia pure, giova ribadire, in chiave di personalizzazione del ristoro, piuttosto che in funzione di autonoma e distinta categoria di danno alla persona), a condizione che l'interessato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e fornisca la prova delle stesse, anche mediante presunzioni
(cfr., ex plurimis, Trib. Palermo 16.10.2021 n. 4042, Trib. Napoli Nord 03.02.2023 n.
480, Trib. Potenza 22.02.2023 n. 194, Trib. Patti 12.01.2021 n. 19, Trib. Lecce,
10.12.2019 n. 3871).
A conclusioni analoghe conduce, del resto, anche la motivazione della sentenza n.
235/2014 della Corte Costituzionale, che, al punto 10.1 rimarca expressis verbis che
“la norma denunciata non è chiusa … alla risarcibilità anche del danno morale:
13 ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)"; essendo stata la funzione della limitazione della maggiorazione della liquidazione a tale titolo ipotizzabile delineata dal Giudice delle Leggi nei seguenti termini: “In un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici - l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi” (cfr. Corte Cost. n 235/2014 cit., punto 10.2.2).
Così come qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, anche quella
“morale” può essere considerata risarcibile soltanto se non futile, ovvero non consistente in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (cfr. Cass. 29206/2019).
Anche il Legislatore, peraltro, per ben due volte, sia pure in normative settoriali, è torna a parlare di danno morale come autonoma categoria di danno: infatti, con l'introduzione dell'art. 5 del D.P.R. n. 37 del 03.03.2009 in tema di risarcimento del danno non patrimoniale al personale appartenente alla carriera militare impiegato in missioni all'estero, ha qualificato expressis verbis il danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale, da determinare in misura percentuale rispetto al danno biologico e, successivamente, con l'art. 1 del D.P.R. n. 181/2009 in tema di accertamento del danno per le vittime del terrorismo, non solo ha tenuto distinte le due voci di danno biologico e morale, ma ha offerto un'autonoma definizione normativa del danno morale stesso.
Pare a questo giudicante conforme a giustizia riconoscere al leso un incremento del ristoro del pregiudizio non patrimoniale previsto ex art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005 – ammontante, tenuto conto dell'età del leso alla data del sinistro (anni 55), a complessivi € 14.424,65 in valuta corrente, di cui € 9.930,25 per i postumi permanenti ed € 4.494,40 per il danno biologico temporaneo) - in funzione di
14 personalizzazione correlata alla componente consistente nella sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito, che, in chiave presuntiva ed avuto riguardo alle modalità alle modalità di verificazione del sinistro, all'iter terapeutico e clinico seguito dall'attore, quale ricostruito dal C.T.U. dott. nella relazione a sua firma, sulla scorta Per_2 della documentazione acquisita al giudizio (consistito in ricovero ospedaliero, intervento chirurgico, numerosi esami diagnostici e strumentali, visite specialistiche), nonché ad ogni circostanza del caso, si stima equo determinare nel 20%. Ne consegue la liquidazione della somma di € 17.309,58 a titolo di danno non patrimoniale (€ 14.424,65 + 20%).
A fronte della liquidazione da parte dell' della somma di € 4.286,72 per CP_3 indennizzo in capitale del danno biologico, il danno non patrimoniale differenziale in capo al corrisponde ad € 13.022,86. Pt_1
Il totale delle spese mediche e riabilitative sostenute dal leso e valutate dal C.T.U. congrue e pertinenti alle esigenze terapeutiche e riabilitative del caso ammonta, per quanto già precisato, ad € 5.314,83, importo dal quale va detratto quello corrispondente all'indennizzo riconosciuto all'infortunato dall' in ambito CP_3 assicurativo, pari ad € 283,49, residuando quindi un danno patrimoniale differenziale di € 5.031,34.
Non sono ravvisabili altre voci di pregiudizio risarcibili, stante l'insussistenza di riduzione della capacità lavorativa specifica, per quanto accertato dal C.T.U. dott.
(non essendo stata, del resto, riconosciuta alcuna prestazione di sorta Per_2 all'assicurato a tale titolo da parte dell' e non sussistendo, per le ragioni in CP_3 precedenza chiarite, alcun danno patrimoniale da perdita della retribuzione correlata alle conseguenze del sinistro (a fronte della percezione dell'indennità da inabilità lavorativa erogata dall'Istituto assicuratore); dovendosi escludere la risarcibilità della mancata percezione dell'indennità di pendolarismo per il periodo di assenza dal lavoro per malattia (che l'attore ha prospettato sulla scorta delle buste paga relative alle mensilità da febbraio a giugno 2019, prodotte con la memoria ex art. 183 comma
VI n. 2 c.p.c. attorea sub docc. 32-33), atteso che – stante la carenza di precisa allegazione circa la natura e il criterio di determinazione della stessa, in riferimento
15 allo specifico rapporto lavorativo intrattenuto dal ed all'indennità riconosciuta Pt_1 dall' – o tale emolumento (normalmente corrisposto dal datore in caso di CP_3 trasferimento della sede lavorativa a distanza eccedente un determinato limite rispetto al luogo di residenza del lavoratore) va considerato nell'ambito della retribuzione rilevante per la quantificazione dell'anzidetta indennità da inabilità lavorativa temporanea, ipotesi nella quale esso è di fatto assorbito in tale ultima prestazione indennitaria nel contesto del rapporto assicurativo;
oppure, in alternativa, consiste in un vero e proprio rimborso delle spese sostenute dal dipendente per raggiungere la sede di lavoro e per fare rientro nella propria residenza al termine della giornata lavorativa, dovendosi quindi escludere che tali spese siano state effettivamente sostenute dal nel periodo in cui non si è recato al lavoro per lo Pt_1 stato morboso conseguente all'infortunio, non essendovi quindi ragione d'essere di rimborso spese di sorta. Nell'uno come nell'altro caso, in buona sostanza, non può essere riconosciuto alcun ristoro per la mancata percezione dell'indennità di pendolarismo.
Richiamati i rilievi dianzi svolti, in definitiva, la somma differenziale liquidabile a titolo risarcitorio all'attore a carico delle parti convenute (previa detrazione delle prestazioni erogate dall' corrisponde alla complessiva somma di € 18.054,20 (di cui € CP_3
13.022,86, in valuta corrente, per danno non patrimoniale ed € 5.031,34, in valuta pressochè coeva rispetto alla verificazione del sinistro).
Occorre poi tenere conto degli accessori di legge dovuti sulla sorte capitale ristorabile, in rapporto alle somme già liquidate dalla compagnia convenuta ante causam. Sotto il primo profilo, va fatta applicazione del principio per cui, nella determinazione del danno da ritardata percezione delle somme liquidate per debiti di valore - quale è quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 15928/2009) - il cumulo della rivalutazione monetaria (da riconoscere anche ex officio ed avente la funzione di restaurare lo status quo ante, ponendo il danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si fosse verificato) e degli interessi (che hanno invece natura compensativa, avendo la funzione di riparare il danno da ritardo nel pagamento, consistente nella mancata disponibilità della somma dovuta destinabile ad impieghi remunerativi)
16 contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della liquidazione, dovendosi detti interessi computarsi, piuttosto, con riferimento ai singoli momenti d'incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione periodica, ovvero ad un indice medio (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995, Cass. SS.UU. 557/2009).
La somma liquidata, in valuta della data della data della presente decisione, a titolo di danno non patrimoniale differenziale (€ 13.022.86) va quindi devalutata alla data del sinistro (19.11.2018) e quindi sommata a quella liquidata a titolo di danno patrimoniale differenziale (€ 5.031,34); sull'importo di € 15.956,56 risultante da tale operazione (€ 10.925,22 + € 5.031.34), vanno infine computati gli accessori di legge secondo il suenunciato criterio recepito nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995.
e pertanto, vanno dichiarati tenuti e condannati, in Controparte_1 Persona_1 solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di €
21.012,80 (di cui € 15.956,56 per sorte capitale, € 3.063,66 per rivalutazione monetaria ed € 1.992,58 per interessi legali).
Va infine accolta l'azione di rivalsa spiegata dall' in via di surroga - ex art. CP_3
1916 e art. 142 del D.Lgs. n. 209/2005 - nei confronti delle parti convenute, trattandosi, per consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20740/2016), di azione esperibile nei riguardi sia del responsabile civile, sia del suo assicuratore. Il meccanismo di cui alle disposizioni appena citate attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima, per effetto della successione del medesimo nel credito risarcitorio dell'assicurato danneggiato, la relativa pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati. La surrogazione dell' pertanto, si inserisce nel sistema normativo in materia per evitare che il CP_3 leso possa cumulare, per lo stesso danno, la somma riconosciutagli a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli, in ambito civilistico, dal responsabile dell'illecito (e dall'assicuratore di quest'ultimo, in veste di coobbligato), in modo da ottenere due volte la riparazione del medesimo pregiudizio
17 subito con conseguente indebita duplicazione del ristoro effettivamente spettantegli.
Sussistono, in effetti, nel caso di specie, i presupposti per l'esercizio del diritto di rivalsa, così come azionato dall' nel rispetto dei due limiti oggettivi previsti CP_3 dalla disciplina di riferimento, consistenti, per un verso, da quello in virtù del quale “
l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario”, e, per altro verso, che tale pretesa non può ascendere ad “importo maggiore del danno che” lo stesso responsabile civile “ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile” (cfr. Cass. n.
26647/2019, Id. n. 10374/2021).
A fronte di un totale di € 39.565,00 erogate all'assicurato a titolo indennitario in riferimento al sinistro per cui è causa, è pacifico – in quanto concordemente prospettato sia dall'intervenuto che dalla convenuta - che l Controparte_1 CP_3 ha percepito da quest'ultima, in data 17.01.2020, a titolo di acconto sulla somma pretesa a titolo di rivalsa, l'importo di € 11.360,00; dovendo la statuizione condannatoria inerente alla domanda in esame, pertanto, essere emessa per il residuo di € 28.205,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali computati secondo il richiamato principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 1712/1995, avendo il credito dell'Istituto assicuratore che agisce in surroga ex art. 1916 c.c. la stessa natura di quello già spettante al danneggiato, con decorrenza che si stima conforme a giustizia determinare nel
17.01.2020 (data della missiva di costituzione in mora prodotta dall' a CP_3 corredo della comparsa di costituzione, sub doc. 8) sulla somma capitale residua di €
28.205,00) fino alla data della presente sentenza;
importo, quello appena liquidato, al cui pagamento in favore del medesimo intervenuto le parti convenute vanno CP_4 dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro.
Il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in riferimento a ciascuno dei rapporti processuali dedotti in giudizio.
Il pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. con decreto depositato il 28.05.2024 agli atti viene posto definitivamente a carico di
[...]
e di , in solido tra loro. CP_1 Persona_1
18 All'attore va infine riconosciuto il rimborso del compenso del proprio C.T.P. dott.
per l'importo di cui alla fattura n. 9/2004 del 10.05.2024, pari ad € Persona_3
732,00, che risulta congruo in rapporto all'attività svolta nel contesto delle indagini peritali, trattandosi di esborso funzionale alle esigenze difensive e, per sua stessa natura, ricompreso tra quelli che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 6056/1990, Id. n. 84/2013, Id. n. 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, provvede come di seguito:
Dichiara il convenuto contumace responsabile esclusivo della Persona_1 causazione del sinistro stradale oggetto di giudizio e condanna lo stesso, in solido con al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 [...]
dei danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti in causa, che liquida - Pt_1 previa decurtazione delle prestazioni indennitarie erogate dall' a quest'ultimo CP_3 in ambito assicurativo - nella complessiva somma di € 21.012,80 (di cui € 15.956,56 per sorte capitale differenziale, € 3.063,66 per rivalutazione monetaria ed € 1.992,58 per interessi legali).
Dichiara tenuta e condanna e Persona_1 Controparte_7 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'intervenuto della somma CP_3 capitale (residua) di € 28.205,00 (in tal misura quantificata previa detrazione dell'acconto di € 11.360,00 corrisposto il 17.01.2020) a titolo di rivalsa ex art 1916
c.c. e art. 142 del D.Lgs. n. 209/2005, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati con decorrenza dal 17.01.2020 (data della missiva di costituzione in mora prodotta dall' a corredo della comparsa di costituzione, sub doc. 8) sulla CP_3 suddetta somma capitale residua fino alla data della presente sentenza.
Pone il pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del
C.T.U. dott. con decreto depositato il 28.05.2024 definitivamente Persona_2
a carico di e di in solido tra loro. Persona_1 Controparte_1
19 Condanna e alla rifusione in Persona_1 Controparte_7 favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in complessivi Parte_1
€ 8.764,00, di cui € 264,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 8.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Condanna e in solido tra loro, Persona_1 Controparte_7 alla rifusione in favore dell'intervenuto delle spese processuali, che liquida CP_3 in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 12.08.2025.
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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